Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/06/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.4714 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Varrone
(C.F.: – pec: – fax: C.F._2 Email_1
090.9080131), sito in Messina alla via Cavalluccio, n. 18, Is. 248, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, residente in [...], V.le Principe Umberto, n. 54, C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Messina, via della Zecca, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Calderonio, cod. fisc.: , C.F._4
indirizzo pec: fax: 090675787, che la Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.11.2024, , premesso che con Parte_1
sentenza non definitiva n. 1538/18 depositata il 19.07.2018 il Tribunale di
Messina aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'istante e che con sentenza definitiva n. CP_1
599/20 depositata il 2003.2020 il Tribunale aveva posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di € CP_1
390,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50 % delle Controparte_2
spese straordinarie;
che i propri redditi si erano ridotti e nel 2023 aveva guadagnato solo € 9.000,00; che la predetta figlia nata l'[...] aveva avuto esperienze lavorative quale assistente ed appariva capace di Pt_2
provvedere autonomamente al proprio sostentamento, percependo da circa tre anni uno stipendio mensile di € 1.000,00; tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegno stabilito per la figlia maggiorenne con decorrenza dalla data di deposito del ricorso o dalla data del primo incarico lavorativo (ottobre
2022); in subordine, chiedeva che tale assegno fosse ridotto ad € 110,00 mensili.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.01.2025, si costituiva la quale evidenziava che il on CP_1 Parte_1
le aveva mai versato l'assegno stabilito nella sentenza che aveva definito il giudizio di divorzio, avendo provveduto, verosimilmente, ad effettuare i versamenti direttamente alla figlia. Contestava, poi, l'affermazione secondo cui i redditi del i sarebbero ridotti dall'epoca della sentenza Parte_1
con la quale era stata fissata la misura dell'assegno, posto che lo stesso aveva
2 dichiarato un reddito di € 10.898,00. Rilevava, quindi, che la figlia aveva conseguito la laurea magistrale in Metodi e Linguaggi del giornalismo e stava effettuando un corso di specializzazione sulle attività di sostegno per potere intraprendere l'attività di insegnamento;
che, inoltre, la stessa continuava a frequentare il conservatorio dove aveva già conseguito la laurea triennale.
Evidenziava, pertanto, che l'attività lavorativa svolta non corrispondeva al titolo di studio né alle aspettative della ragazza e non era sintomo di stabilità economica, essendo stata tale attività svolta sulla base di contratti a tempo determinato. Osservava, nondimeno, che la stessa figlia non voleva più avere alcun rapporto con il padre e, pertanto, che ella non si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegno, con decorrenza dal deposito del ricorso, sottolineando che non poteva essere accolta la domanda di revoca sin dalla data del primo incarico lavorativo.
All'udienza del 26.06.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo, in quanto il procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda subordinata sull'unico punto controverso tra le parti relativo alla decorrenza del provvedimento di revoca dell'assegno e chiedeva, pertanto, che l'assegno fosse revocato dalla data di proposizione della domanda.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va osservato che i provvedimenti di natura economica che si accompagnano alla pronuncia di divorzio sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus, essendo possibile procedere alla loro revisione
3 quando, come recita l'art. 473 bis .29 c.p.c., “sopravvengano giustificati motivi”, formula identica a quella già adottata dall'art. 9 legge 898/1970, disposizione che è stata sostituita dal nuovo 473 bis .29 c.p.c. a seguito della cosiddetta “Riforma Cartabia” (D. Lgs. 149/2022), sicché anche con riferimento alla nuova disciplina possono essere richiamate le conclusioni cui erano giunti gli interpreti e la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina previgente. Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui alle menzionate disposizioni (Cass. civ. 03/01/2011 n. 1) o una modifica dei presupposti posti a base della stessa attribuzione dell'assegno. Attraverso il riferimento ai
“giustificati motivi” il legislatore ha, infatti, inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi.
Sennonché, nella fattispecie in esame, le parti hanno raggiunto un accordo per la revoca dell'assegno posto a carico del ed a Parte_1
favore della a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
figlia maggiorenne con decorrenza sin dalla data Controparte_2
dell'instaurazione del presente giudizio ed in caso di accordo delle parti, il
Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento dell'accordo delle parti, del quale occorre, pertanto, prendere atto.
4 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 26.06.2025 e, di conseguenza, revoca l'assegno posto a carico del d a favore Parte_1
della a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne con decorrenza sin dalla data Controparte_2
dell'instaurazione del presente giudizio;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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