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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 404/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 404/2025 R.G., avente ad oggetto modifica regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 141/C, presso lo studio dell'Avv. Michele La Runa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Via
Augusta n. 33, presso lo studio dell'Avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende pagina 1 di 5 giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di:
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._3 residente a [...], elettivamente domiciliata a Siracusa,
Via Bufardeci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Liuzzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del P.M. (visto del 18.07.2025); posta in decisione all'udienza del 27.11.2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
1.Con ricorso depositato in data 31.01.2025 , premettendo che con Parte_1 decreto dell'08.06.2022 (emesso nel procedimento n. 855/2018 V.G.), il Tribunale di
Siracusa regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, disponendo tra l'altro a favore della (madre della minore) CP_2 CP_1
l'assegnazione della casa coniugale sita a Siracusa, Via Bacchilide n. 48, chiedeva a parziale modifica del suddetto decreto disporsi il rilascio immediato e la restituzione in favore del proprietario Dott. padre del ricorrente, dell'immobile de quo CP_3 come sopra descritto concesso in comodato d'uso gratuito alla resistente.
A sostegno della domanda il rappresentava che la Sig.ra vive Parte_1 Controparte_1 stabilmente in Francia dal mese di dicembre 2023 mentre la figlia risiede ormai CP_2 presso l'abitazione del padre in Siracusa, Via Carlo Forlanini n. 3/A.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 rigettarsi integralmente il ricorso proposto dal in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto la conferma del decreto dell'08.06.2022 con particolare riferimento all'assegnazione a sé medesima della casa coniugale sita a Siracusa, Via Bacchilide n. 48.
pagina 2 di 5 In subordine chiedeva il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile al Dott.
[...]
padre dell'odierno ricorrente, per difetto di legittimazione attiva. CP_3
La resistente asseriva, in particolare, di essersi recata varie volte in Francia per questioni personali e di famiglia ma di non esservi mai trasferita stabilmente facendo sempre ritorno a Siracusa nella casa familiare. Rilevava inoltre che la figlia , ormai maggiorenne, CP_2 abita con lei nella casa di Via Bacchilide n. 48 ed è attualmente economicamente non indipendente.
All'udienza del 30.09.2025 compariva solo parte resistente la quale dichiarava di rinunciare alle prove orali richieste e chiedeva che la causa fosse rinviata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle note conclusive.
Con atto depositato in data 27.10.2025 , divenuta maggiorenne, interveniva Controparte_2 nel giudizio de quo, in adesione della domanda principale formulata dal padre e chiedeva l'accoglimento del ricorso proposto da e conseguentemente disporsi la Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre in ragione Controparte_1 dell'avvenuta cessazione della convivenza con la madre.
All'udienza del 27.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.In via preliminare va posto in evidenza che il ricorrente ha impropriamente chiesto il rilascio da parte della dell'immobile sito a Siracusa, Via Bacchilide n. 48, adibito CP_1
a casa coniugale, sebbene dal corpo dell'atto si evinca chiaramente che la domanda abbia ad oggetto in via principale la revoca della assegnazione della casa familiare a favore della
, avendo il indicato quale elemento sopravvenuto a fondamento della CP_1 Parte_1 richiesta la cessata convivenza della figlia con la madre.
Pertanto la domanda va qualificata nei termini di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto la conferma dell' assegnazione dell'immobile a sé.
Ciò posta la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Invero, sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione
pagina 3 di 5 dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. La revisione dei suddetti provvedimenti richiede pertanto la sopravvenienza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni personali e/o economiche delle parti.
Nel caso in esame, nonostante l'inutilizzabilità del certificato relativo alla residenza di presso il padre, perché prodotto tardivamente, la circostanza nuova relativa alla CP_2 cessazione della convivenza della giovane, ormai maggiorenne, con la madre, ha trovato comunque riscontro, nelle dichiarazioni rese dalla stessa nell'atto di intervento depositato in data 27.10.2025 nel quale ha chiaramente affermato che la madre risiede dal CP_2 mese di dicembre 2023 stabilmente in Francia e che ella vive ormai presso la casa paterna sita a Siracusa, Via Carlo Forlanini n. 3/A, tornando solo sporadicamente a Siracusa presso l'immobile originariamente adibito a casa coniugale.
Alla luce di quanto sopra, ne discende che non sussistono più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a essendo venuta meno la Controparte_1 convivenza con la figlia, ragione per la quale originariamente le era stata assegnata la predetta abitazione.
Invero è noto che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata, ex art. 337 sexies c.c., esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicati in tale ambiente.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è indissolubilmente legato alla collocazione dei figli minorenni o alla convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente che hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati e cresciuti.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegnata al genitore collocatario del figlio minorenne o convivente con il figlio maggiorenne finchè la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
pagina 4 di 5 Per cui venuta meno la ragione a fondamento del provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare, ne va disposta la revoca
Le questioni relative al rilascio ed alla restituzione dell'immobile sono inammissibili nel presente giudizio e potranno semmai essere azionate nella sede giudiziaria opportuna.
3.In applicazione del principio della soccombenza, la resistente va condannata a pagare le spese di lite in favore del ricorrente e della parte intervenuta.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase. A favore di parte intervenuta con solo riguardo alla fase di studio e decisoria.
P.Q.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c. a parziale modifica del decreto dell'08.06.2022 emesso all'esito del procedimento n. 855/2018 V.G.:
-Revoca l'assegnazione della casa coniugale (sita a Siracusa, Via Bacchilide n. 48) a
Controparte_1
-Dichiara inammissibile ogni altra domanda.
- Condanna a corrispondere le spese di lite, liquidate (in favore del Controparte_1 ricorrente) nella somma di Euro 3.809,00 e (in favore di parte intervenuta) in euro
2.304,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa il 4.12.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dei magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 404/2025 R.G., avente ad oggetto modifica regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato a Siracusa,
Viale Santa Panagia n. 141/C, presso lo studio dell'Avv. Michele La Runa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Siracusa, Via
Augusta n. 33, presso lo studio dell'Avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende pagina 1 di 5 giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento di:
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._3 residente a [...], elettivamente domiciliata a Siracusa,
Via Bufardeci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Liuzzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del P.M. (visto del 18.07.2025); posta in decisione all'udienza del 27.11.2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
1.Con ricorso depositato in data 31.01.2025 , premettendo che con Parte_1 decreto dell'08.06.2022 (emesso nel procedimento n. 855/2018 V.G.), il Tribunale di
Siracusa regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, disponendo tra l'altro a favore della (madre della minore) CP_2 CP_1
l'assegnazione della casa coniugale sita a Siracusa, Via Bacchilide n. 48, chiedeva a parziale modifica del suddetto decreto disporsi il rilascio immediato e la restituzione in favore del proprietario Dott. padre del ricorrente, dell'immobile de quo CP_3 come sopra descritto concesso in comodato d'uso gratuito alla resistente.
A sostegno della domanda il rappresentava che la Sig.ra vive Parte_1 Controparte_1 stabilmente in Francia dal mese di dicembre 2023 mentre la figlia risiede ormai CP_2 presso l'abitazione del padre in Siracusa, Via Carlo Forlanini n. 3/A.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 rigettarsi integralmente il ricorso proposto dal in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto la conferma del decreto dell'08.06.2022 con particolare riferimento all'assegnazione a sé medesima della casa coniugale sita a Siracusa, Via Bacchilide n. 48.
pagina 2 di 5 In subordine chiedeva il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile al Dott.
[...]
padre dell'odierno ricorrente, per difetto di legittimazione attiva. CP_3
La resistente asseriva, in particolare, di essersi recata varie volte in Francia per questioni personali e di famiglia ma di non esservi mai trasferita stabilmente facendo sempre ritorno a Siracusa nella casa familiare. Rilevava inoltre che la figlia , ormai maggiorenne, CP_2 abita con lei nella casa di Via Bacchilide n. 48 ed è attualmente economicamente non indipendente.
All'udienza del 30.09.2025 compariva solo parte resistente la quale dichiarava di rinunciare alle prove orali richieste e chiedeva che la causa fosse rinviata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle note conclusive.
Con atto depositato in data 27.10.2025 , divenuta maggiorenne, interveniva Controparte_2 nel giudizio de quo, in adesione della domanda principale formulata dal padre e chiedeva l'accoglimento del ricorso proposto da e conseguentemente disporsi la Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre in ragione Controparte_1 dell'avvenuta cessazione della convivenza con la madre.
All'udienza del 27.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.In via preliminare va posto in evidenza che il ricorrente ha impropriamente chiesto il rilascio da parte della dell'immobile sito a Siracusa, Via Bacchilide n. 48, adibito CP_1
a casa coniugale, sebbene dal corpo dell'atto si evinca chiaramente che la domanda abbia ad oggetto in via principale la revoca della assegnazione della casa familiare a favore della
, avendo il indicato quale elemento sopravvenuto a fondamento della CP_1 Parte_1 richiesta la cessata convivenza della figlia con la madre.
Pertanto la domanda va qualificata nei termini di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto la conferma dell' assegnazione dell'immobile a sé.
Ciò posta la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Invero, sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione
pagina 3 di 5 dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. La revisione dei suddetti provvedimenti richiede pertanto la sopravvenienza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni personali e/o economiche delle parti.
Nel caso in esame, nonostante l'inutilizzabilità del certificato relativo alla residenza di presso il padre, perché prodotto tardivamente, la circostanza nuova relativa alla CP_2 cessazione della convivenza della giovane, ormai maggiorenne, con la madre, ha trovato comunque riscontro, nelle dichiarazioni rese dalla stessa nell'atto di intervento depositato in data 27.10.2025 nel quale ha chiaramente affermato che la madre risiede dal CP_2 mese di dicembre 2023 stabilmente in Francia e che ella vive ormai presso la casa paterna sita a Siracusa, Via Carlo Forlanini n. 3/A, tornando solo sporadicamente a Siracusa presso l'immobile originariamente adibito a casa coniugale.
Alla luce di quanto sopra, ne discende che non sussistono più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a essendo venuta meno la Controparte_1 convivenza con la figlia, ragione per la quale originariamente le era stata assegnata la predetta abitazione.
Invero è noto che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata, ex art. 337 sexies c.c., esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicati in tale ambiente.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è indissolubilmente legato alla collocazione dei figli minorenni o alla convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente che hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati e cresciuti.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegnata al genitore collocatario del figlio minorenne o convivente con il figlio maggiorenne finchè la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
pagina 4 di 5 Per cui venuta meno la ragione a fondamento del provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare, ne va disposta la revoca
Le questioni relative al rilascio ed alla restituzione dell'immobile sono inammissibili nel presente giudizio e potranno semmai essere azionate nella sede giudiziaria opportuna.
3.In applicazione del principio della soccombenza, la resistente va condannata a pagare le spese di lite in favore del ricorrente e della parte intervenuta.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase. A favore di parte intervenuta con solo riguardo alla fase di studio e decisoria.
P.Q.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c. a parziale modifica del decreto dell'08.06.2022 emesso all'esito del procedimento n. 855/2018 V.G.:
-Revoca l'assegnazione della casa coniugale (sita a Siracusa, Via Bacchilide n. 48) a
Controparte_1
-Dichiara inammissibile ogni altra domanda.
- Condanna a corrispondere le spese di lite, liquidate (in favore del Controparte_1 ricorrente) nella somma di Euro 3.809,00 e (in favore di parte intervenuta) in euro
2.304,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa il 4.12.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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