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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 255/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
DI COSMO, elettivamente domiciliato al VIALE DELLA GIOVENTU' n. 1/A - SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG), presso il difensore avv. DANIELA DI COSMO
Appellante contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Controparte_1 C.F._2
GIORDANO, elettivamente domiciliato al CORSO G. GARIBALDI n. 27 - SANNICANDRO
GARGANICO (FG), presso il difensore VINCENZO GIORDANO
Appellato nonché
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._3
STEFANIA, elettivamente domiciliato alla VIA VERDI n. 14 – CAGNANO VARANO (FG)-, presso il difensore avv. GIUSEPPE STEFANIA pagina 1 di 8 Appellato avverso la sentenza n. 102/2023, pubblicata in data 16 gennaio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 4400/2013.
All'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 1159-bis cod.civ. e art. 3 della L. n. 346 del 10 maggio 1976, regolarmente depositato, deduceva che sin dal 1957 aveva posseduto in modo pieno e pacifico Parte_2 una porzione di terreno sito in Manfredonia alla Contrada “Cavaniglia”.
Il terreno era composto da due fondi aventi rispettivamente l'estensione di mq. 422, il primo, contraddistinto in catasto alla p.lla 203 del foglio 65 e intestato a e di mq. 423, il CP_2 secondo, insistente sulla p.lla 711 del foglio 65 e intestato a . Controparte_1
Segnalava aver posseduto i suddetti terreni ininterrottamente e che il possesso si era protratto sino alla data della domanda.
Rappresentava di essere proprietario anche di alcuni terreni limitrofi all'area oggetto del contendere nonché dei fabbricati rurali ivi insistenti.
Significava, quindi, che nel 1961, aveva recintato il terreno in suo possesso per il ricovero del bestiame e che tale recinzione munita di cancello impediva l'ingresso di soggetti terzi.
Sosteneva di aver mantenuto la recinzione in buono stato di conservazione provvedendo a sue spese alla manutenzione della stessa e ai costi di ristrutturazione. Precisava inoltre che i legittimi proprietari si erano da sempre disinteressati dei beni in questione, omettendo addirittura di opporre il loro titolo di proprietà al legittimo possessore del fondo.
Con decreto del 17.05.2013 il Giudice disponeva le incombenze di cui all'art. 3 della L. n. 346 del 10 maggio 1976.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione che, nell'ambito del procedimento Controparte_1 di cui al n. R.G. 4400/2013 R.G., chiedeva di: “a) -rigettare la domanda di usucapione della particella
n.711 (ex n.18) del foglio n.65, agro di San Giovanni Rotondo, per l'estensione di mq. 423, in quanto area di proprietà e posseduta dal sig. ; b) - revocare e/o porre nel nulla il decreto in Controparte_1
pagina 2 di 8 data 24.05.2013, reso inaudita altera parte dal Giudice Unico dr. G. Lezzi, in data 9.05.2013; c) - spese e competenze di giudizio”.
Con autonoma opposizione, incardinava il procedimento di cui al n. 6261/2013 R.G. CP_2 poi riunito al giudizio al n. Rg. 4400/2013 concludendo per il definitivo rigetto della domanda di usucapione speciale proposta ex art. 1159-bis cod.civ. dal Sig. , con revoca del Parte_1 decreto del 24.05.2013 reso inaudita altera parte dal G.U. Dr. Lezzi e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri come per legge.
Si costituiva nel giudizio di opposizione che chiedeva di: “… ai sensi dell'art. Parte_1
1159-bis c.c. e della L. 346/76, riconoscere e dichiarare la piena e totale proprietà del ricorrente
nato a [...] il [...], sul terreno agricolo descritto nel Parte_1 ricorso introduttivo, sito in Agro di Manfredonia e riportato nel Catasto Terreni di detto Comune al
Foglio 65 , in parte ricadente sulla particella 711 ed in parte sulla particella 203; conseguentemente, previa approvazione del frazionamento del terreno, così come in atti individuato, ed assegnazione alla porzione di terreno usucapendo di una nuova particella catastale, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Foggia la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità, ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione promosso da e da nei Controparte_1 CP_2 confronti di , così provvedeva: “1) In accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1
e da , previa revoca del decreto del 17.05.2013 (dep. il Controparte_1 CP_2
24.05.2013) reso nell'ambito del proc. n. 2069/2013 R.G., rigetta la domanda proposta da
con ricorso depositato il 9.05.2013 ai sensi dell'art. 3 della L. 10 maggio Parte_1
1976, n. 346 e dell'art. 1159 bis c.c.; 2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore degli opponenti che qui si liquidano in euro 2.552,00 per onorari ed euro 93,00 per spese “vive” per il solo , oltre spese generali (15% sugli onorari), CAP ed IVA se Controparte_1 dovute come per legge.”.
A giudizio del Tribunale, la circostanza dedotta dal (di aver posseduto i terreni in modo Parte_1 pacifico, ininterrotto e manifesto sin dal 1957, senza che i legittimi proprietari avessero opposto alcunché; di aver, sin dal 1961, recintato il terreno per ricoverarvi del bestiame apponendovi un pagina 3 di 8 cancello che garantisce l'esclusivo accesso all'area impedendo l'accesso), di possesso esclusivo delle particelle sopra indicate è stata solo parzialmente confermata dai testi escussi.
Secondo il Tribunale, dall'istruttoria espletata nel corso del processo “è pacificamente emerso che i terreni posseduti dal sono recintati “e vengono utilizzati da e Parte_1 Parte_1
è altresì emerso che “ entra nel recinto perché di sua proprietà” Controparte_3 Controparte_1
(cfr. la deposizione del teste di parte opponente ); tale circostanza è stata confermata ON anche dal teste il quale ha ulteriormente precisato che non è mai stata intrapresa, TI da parte dei legittimi proprietari del bene, alcuna azione giudiziaria nei confronti del Parte_1 poiché “nel terreno entravano tutti i proprietari”. Il Tribunale inoltre ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste avendo questi un evidente interesse personale Controparte_3 all'accoglimento della domanda proposta dal fratello, quale co-utilizzatore del bene in questione, mentre la deposizione testimoniale resa da è stata ritenuta irrilevante, per la sua Testimone_3 genericità.
Dunque, le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato che nonostante l'area fosse recintata e munita di apposito cancello, ciò non avrebbe impedito l'accesso ai sigg.ri e CP_1 CP_2
Al contrario, sostiene il Tribunale “è stato dimostrato (cfr. la deposizione del teste e TI
) che il non ha mai posseduto l'area “uti dominus” ma l'ha, bensì, ON Parte_1 detenuta per atto di mera tolleranza di e di , il quali hanno acconsentito al temporaneo CP_1 CP_2 utilizzo da parte del delle dibattute aree, solo limitatamente alle necessità agricole.” Il Parte_1
inoltre, non ha offerto alcun valido contributo per dimostrare di essersi effettivamente Parte_1 accollato, negli anni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione in oggetto. Ha inoltre valorizzato il comportamento processuale della procuratrice del che, “non Parte_1 comparendo all'udienza del 2.12.2016, ha reso superfluo l'espletamento dell'interrogatorio formale dallo stesso deferito nei confronti degli opponenti, pur presenti a detta udienza,” il che secondo il
Giudicante doveva essere negativamente valutato ex art. 116 co. 2° c.p.c.
In definitiva il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente in capo al possessore l'animo di possedere il bene con l'intento di divenirne proprietario esclusivo e in contrario ha ritenuto irrilevante il vincolo di pertinenzialità impresso al fondo rispetto ai fabbricati ivi insistenti, “in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente pagina 4 di 8 la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe. Parte_1
Il gravame previa delibazione di apposita istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
è stato affidato a tre motivi di appello.
3. Con rituale e rispettivo atto si sono costituiti e che hanno invocato il CP_2 Controparte_1 rigetto del gravame con vittoria di spese.
Respinta l'invocata sospensiva, all'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la “Violazione ed errata applicazione dei principi giuridici sulla necessaria manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato”, per avere, il Tribunale di Foggia, omesso di valutare uno dei fondamentali caratteri del diritto di proprietà e cioè lo ius excludendi alios ritenuto ampiamente provato “nel giudizio di primo grado, con i rilievi fotografici e confermata con le deposizioni di tutti i testimoni”: a tenore del gravame tutti i testimoni avrebbero indicato come vera la circostanza secondo cui, dagli inizi degli anni sessanta del secolo scorso, l'odierno appellante avrebbe continuativamente occupato il terreno oggetto del contendere già prima degli anni ottanta.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'“Errata valutazione della prova testimoniale del Giudice di prime cure sui fatti decisivi per il giudizio”.
A tal proposito ritiene erronea la valutazione compiuta dal Tribunale sulle risultanze di prova testimoniale in quanto dall'istruttoria svolta emergerebbe che il aveva posseduto uti Parte_1 dominus le porzioni di terreno per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione, tanto sarebbe stato confermato dai testi e Testimone_4 ON
Inoltre, il teste avrebbe precisato che il terreno veniva utilizzato solo da Controparte_3 Parte_1
, l'appellante, per il ricovero di attrezzi e di animali e che la recinzione fu realizzata nel 1962.
[...]
Quest'ultima circostanza avrebbe trovato riscontro anche nella documentazione fotografica versata in atti nel fascicolo di primo grado e sarebbe stata confermata anche dal teste di controparte Tes_2
[...] pagina 5 di 8 Al contrario, sostiene ancora l'appellante, i sigg. e appellati, non avrebbero fornito CP_1 CP_2 alcuna prova né dell'utilizzo del terreno, né del possesso delle chiavi del cancello tramite il quale accedevano al fondo oggetto del contendere.
I primi due motivi veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. Essi sono infondati.
Risulta incontestato, per quanto emergente dall'istruttoria svolta in prime cure, che l'appellante abbia recintato i fondi di che trattasi ma non altrettanto univoca è la prova dell'esclusività dell'accesso ai fondi pretesi e, quindi, del possesso. Alcuni dei testi escussi hanno infatti riferito che Controparte_1 entra nel recinto perché di sua proprietà” (cfr. la deposizione del teste di parte opponente Tes_1
. La circostanza è stata confermata anche dal teste il quale, come chiarito
[...] TI dal Tribunale, ha precisato che non è mai stata intrapresa, da parte dei legittimi proprietari del bene, alcuna azione giudiziaria nei confronti del poiché “nel terreno entravano tutti i Parte_1 proprietari” (cfr. testualmente).
Ulteriori elementi a conforto della assenza di accesso esclusivo ai fondi che l'appellante pretende di usucapire è rappresentata dalla testimonianza di che, sebbene ritenuta non pienamente Testimone_4 genuina (e, dunque, ritenuta attendibile solo in via frazionata), comunque, nella parte in cui non ha saputo confermare se le chiavi del cancello gli venissero consegnate dal solo , Parte_1 implicitamente conferma che altri avevano le chiavi del cancello e che non è certa la detta esclusività del possesso.
Ne deriva che corretta è la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui sebbene sia pacifico che il aveva costruito attorno all'area reclamata un recinto munito di cancellata per l'accesso, Parte_1 comunque, tale accorgimento non è stato sufficiente per ritenere operativa l'esclusione degli altri dall'area e per impedirne l'accesso. Risulta infatti non dimostrato che il e il legittimi CP_1 CP_2 proprietari dell'area reclamata, come documentato in atti, non potessero accedervi liberamente essendo al contrario emerso (cfr. la deposizione del teste e che il TI ON deteneva l'area non già “uti dominus” ma per atto di mera tolleranza di e di Parte_1 CP_1 che gli consentivano di detenere le particelle limitatamente alle necessità agricole. CP_2
A conforto di tale conclusione vi è pure che il non ha dimostrato, in giudizio, di essersi Parte_1 effettivamente accollato, negli anni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione pagina 6 di 8 in oggetto, come pure sostenuto con il ricorso introduttivo, mancando agli atti documentazione a supporto di tale affermazione.
Tali elementi sono stati tutti complessivamente e puntualmente valutati dal Giudice di primo grado che non ha trascurato affatto la circostanza che il ricorrente avesse recintato l'area reclamata ma ha valutato tale dato in relazione agli altri elementi di prova che non hanno consentito di dimostrare che egli avesse accesso esclusivo a quell'area.
La Corte rammenta, in termini che, se è vero che la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01) è anche vero che alla intervenuta recinzione deve accompagnarsi l'esclusione effettiva dei terzi dalla relazione di godimento coi cespiti pretesi. In difetto di tale ulteriore conseguenza, la recinzione, della cui esistenza, nella specie, non si dubita, non appare sufficiente ad accertare l'intervenuta usucapione del bene recintato.
Il primo e secondo motivo di appello sono pertanto respinti.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Motivazione insufficiente ed errata sulla valutazione del vincolo di pertinenzialità da parte del Giudice di prime cure”.
A suo dire, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare che gli odierni appellati non avevano in alcun modo dimostrato la natura pertinenziale del fondo o più precisamente delle porzioni possedute dal limitandosi alla mera enunciazione dell'assunto. Parte_1
Si tratta di un motivo manifestamente infondato perché la prova della pertinenzialità obiettata dagli opponenti appellati appare superflua dal momento che manca quella, ben più pregnante, di esclusività del possesso per le ragioni già dette. In altre parole, anche resistendo il dubbio sulla detta pertinenzialità, ciò che emerge dall'istruttoria espletata è la mancanza di prova di possesso esclusivo della pretesa area da parte dell'appellante.
Ne deriva il rigetto anche di quest'ultimo motivo di gravame.
Ogni altra questione è assorbita.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate in favore degli appellati nei valori minimi, secondo il valore della causa, con lo scaglione secondo, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022. pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1
e , avverso la sentenza n. 102/2023, pubblicata in data 16 Controparte_1 CP_2 gennaio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 4400/2013, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano per Parte_1 compensi, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico della parte soccombente anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 255/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
DI COSMO, elettivamente domiciliato al VIALE DELLA GIOVENTU' n. 1/A - SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG), presso il difensore avv. DANIELA DI COSMO
Appellante contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Controparte_1 C.F._2
GIORDANO, elettivamente domiciliato al CORSO G. GARIBALDI n. 27 - SANNICANDRO
GARGANICO (FG), presso il difensore VINCENZO GIORDANO
Appellato nonché
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._3
STEFANIA, elettivamente domiciliato alla VIA VERDI n. 14 – CAGNANO VARANO (FG)-, presso il difensore avv. GIUSEPPE STEFANIA pagina 1 di 8 Appellato avverso la sentenza n. 102/2023, pubblicata in data 16 gennaio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 4400/2013.
All'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 1159-bis cod.civ. e art. 3 della L. n. 346 del 10 maggio 1976, regolarmente depositato, deduceva che sin dal 1957 aveva posseduto in modo pieno e pacifico Parte_2 una porzione di terreno sito in Manfredonia alla Contrada “Cavaniglia”.
Il terreno era composto da due fondi aventi rispettivamente l'estensione di mq. 422, il primo, contraddistinto in catasto alla p.lla 203 del foglio 65 e intestato a e di mq. 423, il CP_2 secondo, insistente sulla p.lla 711 del foglio 65 e intestato a . Controparte_1
Segnalava aver posseduto i suddetti terreni ininterrottamente e che il possesso si era protratto sino alla data della domanda.
Rappresentava di essere proprietario anche di alcuni terreni limitrofi all'area oggetto del contendere nonché dei fabbricati rurali ivi insistenti.
Significava, quindi, che nel 1961, aveva recintato il terreno in suo possesso per il ricovero del bestiame e che tale recinzione munita di cancello impediva l'ingresso di soggetti terzi.
Sosteneva di aver mantenuto la recinzione in buono stato di conservazione provvedendo a sue spese alla manutenzione della stessa e ai costi di ristrutturazione. Precisava inoltre che i legittimi proprietari si erano da sempre disinteressati dei beni in questione, omettendo addirittura di opporre il loro titolo di proprietà al legittimo possessore del fondo.
Con decreto del 17.05.2013 il Giudice disponeva le incombenze di cui all'art. 3 della L. n. 346 del 10 maggio 1976.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione che, nell'ambito del procedimento Controparte_1 di cui al n. R.G. 4400/2013 R.G., chiedeva di: “a) -rigettare la domanda di usucapione della particella
n.711 (ex n.18) del foglio n.65, agro di San Giovanni Rotondo, per l'estensione di mq. 423, in quanto area di proprietà e posseduta dal sig. ; b) - revocare e/o porre nel nulla il decreto in Controparte_1
pagina 2 di 8 data 24.05.2013, reso inaudita altera parte dal Giudice Unico dr. G. Lezzi, in data 9.05.2013; c) - spese e competenze di giudizio”.
Con autonoma opposizione, incardinava il procedimento di cui al n. 6261/2013 R.G. CP_2 poi riunito al giudizio al n. Rg. 4400/2013 concludendo per il definitivo rigetto della domanda di usucapione speciale proposta ex art. 1159-bis cod.civ. dal Sig. , con revoca del Parte_1 decreto del 24.05.2013 reso inaudita altera parte dal G.U. Dr. Lezzi e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri come per legge.
Si costituiva nel giudizio di opposizione che chiedeva di: “… ai sensi dell'art. Parte_1
1159-bis c.c. e della L. 346/76, riconoscere e dichiarare la piena e totale proprietà del ricorrente
nato a [...] il [...], sul terreno agricolo descritto nel Parte_1 ricorso introduttivo, sito in Agro di Manfredonia e riportato nel Catasto Terreni di detto Comune al
Foglio 65 , in parte ricadente sulla particella 711 ed in parte sulla particella 203; conseguentemente, previa approvazione del frazionamento del terreno, così come in atti individuato, ed assegnazione alla porzione di terreno usucapendo di una nuova particella catastale, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Foggia la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità, ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione promosso da e da nei Controparte_1 CP_2 confronti di , così provvedeva: “1) In accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1
e da , previa revoca del decreto del 17.05.2013 (dep. il Controparte_1 CP_2
24.05.2013) reso nell'ambito del proc. n. 2069/2013 R.G., rigetta la domanda proposta da
con ricorso depositato il 9.05.2013 ai sensi dell'art. 3 della L. 10 maggio Parte_1
1976, n. 346 e dell'art. 1159 bis c.c.; 2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore degli opponenti che qui si liquidano in euro 2.552,00 per onorari ed euro 93,00 per spese “vive” per il solo , oltre spese generali (15% sugli onorari), CAP ed IVA se Controparte_1 dovute come per legge.”.
A giudizio del Tribunale, la circostanza dedotta dal (di aver posseduto i terreni in modo Parte_1 pacifico, ininterrotto e manifesto sin dal 1957, senza che i legittimi proprietari avessero opposto alcunché; di aver, sin dal 1961, recintato il terreno per ricoverarvi del bestiame apponendovi un pagina 3 di 8 cancello che garantisce l'esclusivo accesso all'area impedendo l'accesso), di possesso esclusivo delle particelle sopra indicate è stata solo parzialmente confermata dai testi escussi.
Secondo il Tribunale, dall'istruttoria espletata nel corso del processo “è pacificamente emerso che i terreni posseduti dal sono recintati “e vengono utilizzati da e Parte_1 Parte_1
è altresì emerso che “ entra nel recinto perché di sua proprietà” Controparte_3 Controparte_1
(cfr. la deposizione del teste di parte opponente ); tale circostanza è stata confermata ON anche dal teste il quale ha ulteriormente precisato che non è mai stata intrapresa, TI da parte dei legittimi proprietari del bene, alcuna azione giudiziaria nei confronti del Parte_1 poiché “nel terreno entravano tutti i proprietari”. Il Tribunale inoltre ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste avendo questi un evidente interesse personale Controparte_3 all'accoglimento della domanda proposta dal fratello, quale co-utilizzatore del bene in questione, mentre la deposizione testimoniale resa da è stata ritenuta irrilevante, per la sua Testimone_3 genericità.
Dunque, le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato che nonostante l'area fosse recintata e munita di apposito cancello, ciò non avrebbe impedito l'accesso ai sigg.ri e CP_1 CP_2
Al contrario, sostiene il Tribunale “è stato dimostrato (cfr. la deposizione del teste e TI
) che il non ha mai posseduto l'area “uti dominus” ma l'ha, bensì, ON Parte_1 detenuta per atto di mera tolleranza di e di , il quali hanno acconsentito al temporaneo CP_1 CP_2 utilizzo da parte del delle dibattute aree, solo limitatamente alle necessità agricole.” Il Parte_1
inoltre, non ha offerto alcun valido contributo per dimostrare di essersi effettivamente Parte_1 accollato, negli anni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione in oggetto. Ha inoltre valorizzato il comportamento processuale della procuratrice del che, “non Parte_1 comparendo all'udienza del 2.12.2016, ha reso superfluo l'espletamento dell'interrogatorio formale dallo stesso deferito nei confronti degli opponenti, pur presenti a detta udienza,” il che secondo il
Giudicante doveva essere negativamente valutato ex art. 116 co. 2° c.p.c.
In definitiva il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente in capo al possessore l'animo di possedere il bene con l'intento di divenirne proprietario esclusivo e in contrario ha ritenuto irrilevante il vincolo di pertinenzialità impresso al fondo rispetto ai fabbricati ivi insistenti, “in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente pagina 4 di 8 la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
2. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame come in epigrafe. Parte_1
Il gravame previa delibazione di apposita istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
è stato affidato a tre motivi di appello.
3. Con rituale e rispettivo atto si sono costituiti e che hanno invocato il CP_2 Controparte_1 rigetto del gravame con vittoria di spese.
Respinta l'invocata sospensiva, all'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la “Violazione ed errata applicazione dei principi giuridici sulla necessaria manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato”, per avere, il Tribunale di Foggia, omesso di valutare uno dei fondamentali caratteri del diritto di proprietà e cioè lo ius excludendi alios ritenuto ampiamente provato “nel giudizio di primo grado, con i rilievi fotografici e confermata con le deposizioni di tutti i testimoni”: a tenore del gravame tutti i testimoni avrebbero indicato come vera la circostanza secondo cui, dagli inizi degli anni sessanta del secolo scorso, l'odierno appellante avrebbe continuativamente occupato il terreno oggetto del contendere già prima degli anni ottanta.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'“Errata valutazione della prova testimoniale del Giudice di prime cure sui fatti decisivi per il giudizio”.
A tal proposito ritiene erronea la valutazione compiuta dal Tribunale sulle risultanze di prova testimoniale in quanto dall'istruttoria svolta emergerebbe che il aveva posseduto uti Parte_1 dominus le porzioni di terreno per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione, tanto sarebbe stato confermato dai testi e Testimone_4 ON
Inoltre, il teste avrebbe precisato che il terreno veniva utilizzato solo da Controparte_3 Parte_1
, l'appellante, per il ricovero di attrezzi e di animali e che la recinzione fu realizzata nel 1962.
[...]
Quest'ultima circostanza avrebbe trovato riscontro anche nella documentazione fotografica versata in atti nel fascicolo di primo grado e sarebbe stata confermata anche dal teste di controparte Tes_2
[...] pagina 5 di 8 Al contrario, sostiene ancora l'appellante, i sigg. e appellati, non avrebbero fornito CP_1 CP_2 alcuna prova né dell'utilizzo del terreno, né del possesso delle chiavi del cancello tramite il quale accedevano al fondo oggetto del contendere.
I primi due motivi veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. Essi sono infondati.
Risulta incontestato, per quanto emergente dall'istruttoria svolta in prime cure, che l'appellante abbia recintato i fondi di che trattasi ma non altrettanto univoca è la prova dell'esclusività dell'accesso ai fondi pretesi e, quindi, del possesso. Alcuni dei testi escussi hanno infatti riferito che Controparte_1 entra nel recinto perché di sua proprietà” (cfr. la deposizione del teste di parte opponente Tes_1
. La circostanza è stata confermata anche dal teste il quale, come chiarito
[...] TI dal Tribunale, ha precisato che non è mai stata intrapresa, da parte dei legittimi proprietari del bene, alcuna azione giudiziaria nei confronti del poiché “nel terreno entravano tutti i Parte_1 proprietari” (cfr. testualmente).
Ulteriori elementi a conforto della assenza di accesso esclusivo ai fondi che l'appellante pretende di usucapire è rappresentata dalla testimonianza di che, sebbene ritenuta non pienamente Testimone_4 genuina (e, dunque, ritenuta attendibile solo in via frazionata), comunque, nella parte in cui non ha saputo confermare se le chiavi del cancello gli venissero consegnate dal solo , Parte_1 implicitamente conferma che altri avevano le chiavi del cancello e che non è certa la detta esclusività del possesso.
Ne deriva che corretta è la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui sebbene sia pacifico che il aveva costruito attorno all'area reclamata un recinto munito di cancellata per l'accesso, Parte_1 comunque, tale accorgimento non è stato sufficiente per ritenere operativa l'esclusione degli altri dall'area e per impedirne l'accesso. Risulta infatti non dimostrato che il e il legittimi CP_1 CP_2 proprietari dell'area reclamata, come documentato in atti, non potessero accedervi liberamente essendo al contrario emerso (cfr. la deposizione del teste e che il TI ON deteneva l'area non già “uti dominus” ma per atto di mera tolleranza di e di Parte_1 CP_1 che gli consentivano di detenere le particelle limitatamente alle necessità agricole. CP_2
A conforto di tale conclusione vi è pure che il non ha dimostrato, in giudizio, di essersi Parte_1 effettivamente accollato, negli anni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione pagina 6 di 8 in oggetto, come pure sostenuto con il ricorso introduttivo, mancando agli atti documentazione a supporto di tale affermazione.
Tali elementi sono stati tutti complessivamente e puntualmente valutati dal Giudice di primo grado che non ha trascurato affatto la circostanza che il ricorrente avesse recintato l'area reclamata ma ha valutato tale dato in relazione agli altri elementi di prova che non hanno consentito di dimostrare che egli avesse accesso esclusivo a quell'area.
La Corte rammenta, in termini che, se è vero che la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01) è anche vero che alla intervenuta recinzione deve accompagnarsi l'esclusione effettiva dei terzi dalla relazione di godimento coi cespiti pretesi. In difetto di tale ulteriore conseguenza, la recinzione, della cui esistenza, nella specie, non si dubita, non appare sufficiente ad accertare l'intervenuta usucapione del bene recintato.
Il primo e secondo motivo di appello sono pertanto respinti.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per “Motivazione insufficiente ed errata sulla valutazione del vincolo di pertinenzialità da parte del Giudice di prime cure”.
A suo dire, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare che gli odierni appellati non avevano in alcun modo dimostrato la natura pertinenziale del fondo o più precisamente delle porzioni possedute dal limitandosi alla mera enunciazione dell'assunto. Parte_1
Si tratta di un motivo manifestamente infondato perché la prova della pertinenzialità obiettata dagli opponenti appellati appare superflua dal momento che manca quella, ben più pregnante, di esclusività del possesso per le ragioni già dette. In altre parole, anche resistendo il dubbio sulla detta pertinenzialità, ciò che emerge dall'istruttoria espletata è la mancanza di prova di possesso esclusivo della pretesa area da parte dell'appellante.
Ne deriva il rigetto anche di quest'ultimo motivo di gravame.
Ogni altra questione è assorbita.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate in favore degli appellati nei valori minimi, secondo il valore della causa, con lo scaglione secondo, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022. pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1
e , avverso la sentenza n. 102/2023, pubblicata in data 16 Controparte_1 CP_2 gennaio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 4400/2013, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano per Parte_1 compensi, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico della parte soccombente anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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