Ordinanza interlocutoria 7 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza interlocutoria 07/03/2018, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2018 |
Testo completo
nutenzione ORDINANZA INTERLOCUTORIA del possesso sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30207/'14) proposto da: EL IM (C.F.: TRL MSM 67C22 F1320), in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Maximilian, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Claudio Consolo, Maria Alessandra Sandulli e Andrea Aprile, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Roma, Corso V. Emanuele, n. 39;
- ricorrente -
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contro
PO LF (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Hansjorg Tscholl e Giulio Maria De Gregorio, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, v. Rabirio, n. 1;
- controricorrente -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - Sez. dist. di Bolzano 98/2014, depositata il 19 luglio 2014 (notificata il 22 settembre 2014); rilevato che: con sentenza n. 130 del 2011, il Tribunale di Bolzano - sez. dist. di Merano confermava la propria ordinanza resa in data 18 marzo 2009 nel procedimento possessorio iscritto al N.R.G. 1023/2008, con la quale era stato accertato, in accoglimento della domanda proposta, a tutela del possesso di PO RE, che l'installazione della porta - nel muro dell'edificio in p.ed. 1272 C.C. Merano al confine con la p.ed. 152/3 P.T. 111/II C.C. Merano - era idonea a turbare il possesso del predetto ricorrente sulla particella di sua pertinenza (adibita a cortile), con conseguente ordine, nei confronti delle parti resistenti IR NO e s.r.l. Maximilian, di manutenzione del possesso del medesimo ricorrente, mediante la rimozione dell'apertura nell'indicato muro ed il ripristino della condizione antecedente di quest'ultimo; che, decidendo sull'appello proposto dai soccombenti convenuti, la Corte di appello di Trento - Sez. dist. di Bolzano, nella resistenza dell'appellato PO RE, con sentenza n. 98/2014, depositata il 19 luglio 2014, rigettava integralmente il formulato gravame e condannava gli appellanti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di secondo grado;
che. a sostegno dell'adottata decisione, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, riteneva che, nella fattispecie, si fosse configurata oggettivamente la dedotta turbativa del possesso dello PO, avendo determinato un'apprezzabile limitazione dello stesso, e che ricorreva, in capo all'autore della molestia, anche l'elemento soggettivo dell'animus turbandi;
che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il sig. IR SI (in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Maximilian), riferito a due complessi motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato PO RE;
che, in particolare, con la prima doglianza il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione (o violazione) dell'art. 1170 c.c. (letto in combinato con gli artt.1171 e 833 c.c.), per aver la Corte altoatesina affermato l'attualità della turbativa asseritamente patita dal sig. PO nonostante fosse pacifico che nessuna materiale limitazione era stata apposta alle facoltà e ai poteri de facto goduti ed esercitati e malgrado la molestia fosse stata definita non già potenziale od anche eventuale, ma solo come esclusivamente temuta (in caso, peraltro, di calamità, essendo stata la porta installata sul muro come uscita di emergenza in ipotesi di verificazione di incendio); che, in sostanza, la difesa del ricorrente, con il richiamato motivo, ha inteso dedurre che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella prospettata falsa applicazione di legge poiché, a fronte di una condotta puntuale, integralmente perfezionatasi e definita e che, oltretutto, non aveva prodotto effetti permanenti, aveva concesso (confermando la statuizione di primo grado) all'appellato la tutela di cui all'art. 1170 c.c., ravvisando nel comportamento di esso appellante (nella duplice qualità spesa) una molestia attuale, nonostante lo PO, nell'assumersi molestato, avesse sostenuto solo di temere un'eventuale e remota turbativa e malgrado esso ricorrente non avesse mai contestato il possesso della controparte o minacciato di limitare, nella sua ampiezza e consistenza, il godimento del possessore salvo che per pochi minuti in evenienze rarissime ed eccezionali;
che, con la seconda censura (formulata subordinatamente al mancato accoglimento della prima), il ricorrente ha denunciato il vizio di nullità della sentenza di appello - con violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 705 c.p.c. - per aver il giudice di seconde cure affermato che l'eccezione (comportante un feci sed iure feci) sollevata da esso appellante (sempre nella duplice qualità dedotta) e basata sulla sussistenza di una situazione soggettiva corrispondente ad un diritto reale (di servitù) poziore rispetto a quello sotteso al godimento così come fatto dallo PO si doveva considerare inammissibile nello specifico giudizio possessorio;
che la difesa della parte ricorrente ha anche tempestivamente depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; che, ad avviso del collegio, la questione di diritto posta con il primo motivo di ricorso assume una particolare rilevanza con riferimento, in particolare, all'individuazione della natura e delle caratteristiche oggettive e soggettive che deve rivestire la molestia di fatto ai fini della sua tutelabilità con l'azione di manutenzione del possesso, anche alla stregua dei pregressi orientamenti - non del tutto univoci - espressi in merito dalla giurisprudenza di questa Corte;
che, pertanto, si ravvisa la sussistenza di idonee ragioni che impongono la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
che ciò non è impedito dalla circostanza per cui il ricorso era stato avviato alla trattazione in camera di consiglio da parte della sezione ordinaria, ex art. 380- bis.1 c.p.c., potendosi fare applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. e, comunque, non essendo il collegio vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione (v. Cass. n. 5533/2017, ord. interloc.); che, infatti, sulla scorta del precedente indirizzo giurisprudenziale maggiormente convincente di questa Corte (v. Cass. n. 19115/2017, ord. interloc. cit., e, da ultimo, Cass. n. 5533/2017, ord. interloc.), deve riaffermarsi il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza di una o più questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica del citato art. 380 bis, comma 3, c.p.c., atteso che - al di là della ritenuta non vincolatività della precedente valutazione fatta in proposito dal Presidente della sezione - l'udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla I. n. 197 del 2016, costituisce il "luogo" privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il P.M. (ora tenuto a concludere per primo), le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga trattata in udienza pubblica. Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 gennaio 2018. Il Presidente dr. Vincenzo Correnti