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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1948/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.920/2022 del 18.2.22 emessa dal Tribunale di
Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza
TRA
, quale erede di rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa dall'avv.to S. Palumbo
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti E. Capasso, A. Gambino, M. Elberti, V. Di Maio, G.
Tellone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il esponeva in primo grado: Per_1
-di essere titolare dall'1.2.2017 di pensione numero 07201063, a seguito di accertamento del suo stato di “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”,
-di essersi sottoposto a visita di verifica il 28 novembre 2018, -che, in assenza di comunicazione del verbale della visita di revisione, l' con raccomandata datata 30.4.19 e pervenutagli il CP_1
22.5.19 gli richiedeva la restituzione di somme asseritamente corrisposte a titolo di “prestazione di invalidità civile non spettante” e che dal mese di febbraio 2019 gli sospendeva l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (reiterando la richiesta di pagamento il 2 dicembre 2020)
Co chiedendo al l'accertamento del diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal mese di febbraio 2019 ed alla ritenzione delle somme di cui alla richiesta di pagamento formulata dall' , articolando – in caso di emersione in corso di causa CP_1 della mancata conferma del suo diritto a percepire la prefata indennità sulla scorta degli esiti della revisione - richiesta di consulenza medica d'ufficio a norma dell'art. 445 bis cpc e con le forme e le modalità di cui all'art. 669 bis cpc.
L' si costituiva ed avversava il ricorso producendo copia del CP_1 verbale reso dalla commissione medica il 28 novembre 2018 trasmesso al ricorrente.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda relativa all'indebito e dichiarava improponibile quella concernente l'accertamento della stato di invalido civile propedeutico al ripristino della prestazione revocata con compensazione delle spese di lite, rilevando (quanto all'indebito) che l' aveva documentato la CP_1 comunicazione del verbale di revisione in data 11.2.2019 per compiuta giacenza e che (quanto all'accertamento dello stato di invalidità) mancava la nuova domanda amministrativa all'indomani del verbale di revisione che aveva estinto il diritto alla prestazione
(e che non era stato impugnato ex art.445 bis cpc).
Il ER appella la sentenza rilevando:
-che non vi era stata alcuna prova dell'esistenza, efficacia e/o regolarità della notifica del verbale sanitario del 28 novembre pag. 2/7 2018, essendo impossibile individuare la data certa del presunto recapito, avendo egli (sin dalla prima udienza di discussione) disconosciuto e contestato la validità delle comunicazioni e delle ricevute postali depositate dall' , CP_1
-che nelle ricevute versate in atti dall' non era possibile CP_1 rinvenire né la data di spedizione del verbale, né la data del tentativo di recapito, né l'annotazione concernente il rilascio dell'avviso per il ritiro presso l'ufficio postale, né la data di restituzione del plico al mittente con attestazione dell'avvenuta decorrenza del periodo di “compiuta giacenza”.
-che, in ordine alla declaratoria di “improponibilità” della domanda di accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento, non era tenuto a presentare un'ulteriore domanda in sede amministrativa non avendo avuto conoscenza della revoca e che non era decorso il termine semestrale previsto dall'art.42 della legge n.326/2003 non avendo mai ricevuto il verbale di revisione, per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre per il prosieguo del giudizio nelle forme e con le modalità previste dall'art. 445 bis cpc.
L' contesta l'appello eccependo: CP_1
-che l'indebito derivava dalla revoca della indennità di accompagnamento a far data dal 1.2.19, per cambio fascia, da invalida cod. 42 – invalido totale con sola indennità di accompagnamento - a codice 90;
-che il verbale sanitario del 28.11.2018 era stato notificato al ricorrente “per compiuta giacenza” in data 11.02.2019 (data Per_1 ricavabile dalla raccomandata n.63031213139-0) e che il predetto non aveva proposto impugnazione entro i sei mesi mediante proposizione di giudizio di accertamento tecnico preventivo (art. 42, comma 6°, del D.L. n. 269 del 2003),
-che essendo la revoca del requisito sanitario intervenuta dal
19.12.2018 non erano dovuti i ratei a partire dall'1.1.2019,
pag. 3/7 -che al era stata inviata la comunicazione di riliquidazione CP_3 del 28.12.18 e con successiva missiva del 30.04.2019 chiesta la restituzione del rateo di gennaio 2019 per un importo complessivo di
€ 517,84 (invito alla restituzione rinnovato con lettera del
19.11.2019 ricevuta il 23.12.2019 e con lettera del 2.12.2020 CP_1 ricevuta il 22.12.2020),
-che pertanto l'indebito assistenziale era pienamente ripetibile perché richiesto in restituzione il rateo di gennaio 2019, successivo alla comunicazione di revoca del 28.12.2018, e successivo al verbale di revisione sanitaria,
-che per la domanda di ripristino della prestazione era necessaria una nuova domanda amministrativa,
-che era valida la notifica “per compiuta giacenza” del verbale sanitario di revisione.
Con ordinanza emessa all'esito della udienza del 10.2.25 il Collegio dichiarava interrotto il processo a seguito del decesso del
; con ricorso depositato l'8.5.25 riassumeva tempestivamente Per_1 il giudizio l'erede riportandosi all'atto di Parte_1 appello del de cuius;
indi alla udienza del 14.7.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione.
******** In primo grado (e con domande reiterate in questo grado e riassunte dall'erede) il aveva chiesto in via principale la condanna CP_3 dell' al pagamento, in suo favore, dell'indennità di CP_1 accompagnamento a decorrere dal mese di febbraio 2019 e, nel contempo, di dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di pagamento formulata dall' a mezzo nota raccomandata CP_1
a.r. n. 61806787479-3 del 2 dicembre 2020 (avente ad oggetto il rateo di gennaio 2019).
L'appello è fondato quanto alla richiesta di ritenzione dell'indebito.
pag. 4/7 La disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c.
3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n.
323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c.
8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R.
21 settembre 1994 n. 698.
In particolare, l'art.37, co.8, della legge n.448/98 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La S.C. ha precisato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. n.24180/2022 emessa proprio con riferimento ad un analogo caso di venir meno del requisito sanitario); al punto 9 della motivazione si legge ”pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Non è necessario pertanto in questa sede verificare se il CP_3 abbia ricevuto o meno in data 11.2.19 il verbale di revisione del novembre 2018 atteso che oggetto della richiesta di indebito è il pag. 5/7 rateo di gennaio 2019 per cui, in base al principio appena richiamato, anche la ricezione del predetto verbale in data 11.2.19 non potrebbe abilitare l' alla ripetizione dell'indebito in CP_1 quanto il rateo sarebbe antecedente alla comunicazione della perdita del requisito sanitario e legittimamente, pertanto, poteva essere trattenuto dal . Per_1
Quanto al mancato riconoscimento della prestazione dal febbraio 2019 ed alla domanda di accertamento spiegata in via subordinata la sentenza di primo grado va confermata.
E' pacifico ed incontestato che dal mese di febbraio 2019 l' non CP_1 abbia più corrisposto la prestazione dell'indennità di accompagnamento all'indomani della visita di revisione, tanto è vero che lo stesso ER in primo grado aveva chiesto la condanna dell' al pagamento della prestazione proprio da tale mensilità; CP_1 tuttavia il non avrebbe potuto (come correttamente rilevato Per_1 dal GL in primo grado) ottenere la condanna al pagamento in difetto di (nuova) domanda amministrativa ex plurimis Cass. n.28445/2019,
n.27355/20) all'indomani della estinzione della prestazione per assenza del requisito sanitario e tale requisito comunque era da accertarsi attraverso lo strumento processuale dell' (anche in Pt_2 difetto di comunicazione del verbale sanitario alla luce della conoscenza espressa della sospensione dal maggio 2019 avvenuta entro il semestre dalla visita di revisione).
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara illegittima la richiesta di restituzione dell'indebito per il mese di gennaio 2019;
pag. 6/7 -compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1948/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.920/2022 del 18.2.22 emessa dal Tribunale di
Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza
TRA
, quale erede di rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa dall'avv.to S. Palumbo
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti E. Capasso, A. Gambino, M. Elberti, V. Di Maio, G.
Tellone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il esponeva in primo grado: Per_1
-di essere titolare dall'1.2.2017 di pensione numero 07201063, a seguito di accertamento del suo stato di “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”,
-di essersi sottoposto a visita di verifica il 28 novembre 2018, -che, in assenza di comunicazione del verbale della visita di revisione, l' con raccomandata datata 30.4.19 e pervenutagli il CP_1
22.5.19 gli richiedeva la restituzione di somme asseritamente corrisposte a titolo di “prestazione di invalidità civile non spettante” e che dal mese di febbraio 2019 gli sospendeva l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (reiterando la richiesta di pagamento il 2 dicembre 2020)
Co chiedendo al l'accertamento del diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal mese di febbraio 2019 ed alla ritenzione delle somme di cui alla richiesta di pagamento formulata dall' , articolando – in caso di emersione in corso di causa CP_1 della mancata conferma del suo diritto a percepire la prefata indennità sulla scorta degli esiti della revisione - richiesta di consulenza medica d'ufficio a norma dell'art. 445 bis cpc e con le forme e le modalità di cui all'art. 669 bis cpc.
L' si costituiva ed avversava il ricorso producendo copia del CP_1 verbale reso dalla commissione medica il 28 novembre 2018 trasmesso al ricorrente.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda relativa all'indebito e dichiarava improponibile quella concernente l'accertamento della stato di invalido civile propedeutico al ripristino della prestazione revocata con compensazione delle spese di lite, rilevando (quanto all'indebito) che l' aveva documentato la CP_1 comunicazione del verbale di revisione in data 11.2.2019 per compiuta giacenza e che (quanto all'accertamento dello stato di invalidità) mancava la nuova domanda amministrativa all'indomani del verbale di revisione che aveva estinto il diritto alla prestazione
(e che non era stato impugnato ex art.445 bis cpc).
Il ER appella la sentenza rilevando:
-che non vi era stata alcuna prova dell'esistenza, efficacia e/o regolarità della notifica del verbale sanitario del 28 novembre pag. 2/7 2018, essendo impossibile individuare la data certa del presunto recapito, avendo egli (sin dalla prima udienza di discussione) disconosciuto e contestato la validità delle comunicazioni e delle ricevute postali depositate dall' , CP_1
-che nelle ricevute versate in atti dall' non era possibile CP_1 rinvenire né la data di spedizione del verbale, né la data del tentativo di recapito, né l'annotazione concernente il rilascio dell'avviso per il ritiro presso l'ufficio postale, né la data di restituzione del plico al mittente con attestazione dell'avvenuta decorrenza del periodo di “compiuta giacenza”.
-che, in ordine alla declaratoria di “improponibilità” della domanda di accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento, non era tenuto a presentare un'ulteriore domanda in sede amministrativa non avendo avuto conoscenza della revoca e che non era decorso il termine semestrale previsto dall'art.42 della legge n.326/2003 non avendo mai ricevuto il verbale di revisione, per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre per il prosieguo del giudizio nelle forme e con le modalità previste dall'art. 445 bis cpc.
L' contesta l'appello eccependo: CP_1
-che l'indebito derivava dalla revoca della indennità di accompagnamento a far data dal 1.2.19, per cambio fascia, da invalida cod. 42 – invalido totale con sola indennità di accompagnamento - a codice 90;
-che il verbale sanitario del 28.11.2018 era stato notificato al ricorrente “per compiuta giacenza” in data 11.02.2019 (data Per_1 ricavabile dalla raccomandata n.63031213139-0) e che il predetto non aveva proposto impugnazione entro i sei mesi mediante proposizione di giudizio di accertamento tecnico preventivo (art. 42, comma 6°, del D.L. n. 269 del 2003),
-che essendo la revoca del requisito sanitario intervenuta dal
19.12.2018 non erano dovuti i ratei a partire dall'1.1.2019,
pag. 3/7 -che al era stata inviata la comunicazione di riliquidazione CP_3 del 28.12.18 e con successiva missiva del 30.04.2019 chiesta la restituzione del rateo di gennaio 2019 per un importo complessivo di
€ 517,84 (invito alla restituzione rinnovato con lettera del
19.11.2019 ricevuta il 23.12.2019 e con lettera del 2.12.2020 CP_1 ricevuta il 22.12.2020),
-che pertanto l'indebito assistenziale era pienamente ripetibile perché richiesto in restituzione il rateo di gennaio 2019, successivo alla comunicazione di revoca del 28.12.2018, e successivo al verbale di revisione sanitaria,
-che per la domanda di ripristino della prestazione era necessaria una nuova domanda amministrativa,
-che era valida la notifica “per compiuta giacenza” del verbale sanitario di revisione.
Con ordinanza emessa all'esito della udienza del 10.2.25 il Collegio dichiarava interrotto il processo a seguito del decesso del
; con ricorso depositato l'8.5.25 riassumeva tempestivamente Per_1 il giudizio l'erede riportandosi all'atto di Parte_1 appello del de cuius;
indi alla udienza del 14.7.25, previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione.
******** In primo grado (e con domande reiterate in questo grado e riassunte dall'erede) il aveva chiesto in via principale la condanna CP_3 dell' al pagamento, in suo favore, dell'indennità di CP_1 accompagnamento a decorrere dal mese di febbraio 2019 e, nel contempo, di dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di pagamento formulata dall' a mezzo nota raccomandata CP_1
a.r. n. 61806787479-3 del 2 dicembre 2020 (avente ad oggetto il rateo di gennaio 2019).
L'appello è fondato quanto alla richiesta di ritenzione dell'indebito.
pag. 4/7 La disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c.
3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n.
323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c.
8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R.
21 settembre 1994 n. 698.
In particolare, l'art.37, co.8, della legge n.448/98 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La S.C. ha precisato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. n.24180/2022 emessa proprio con riferimento ad un analogo caso di venir meno del requisito sanitario); al punto 9 della motivazione si legge ”pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Non è necessario pertanto in questa sede verificare se il CP_3 abbia ricevuto o meno in data 11.2.19 il verbale di revisione del novembre 2018 atteso che oggetto della richiesta di indebito è il pag. 5/7 rateo di gennaio 2019 per cui, in base al principio appena richiamato, anche la ricezione del predetto verbale in data 11.2.19 non potrebbe abilitare l' alla ripetizione dell'indebito in CP_1 quanto il rateo sarebbe antecedente alla comunicazione della perdita del requisito sanitario e legittimamente, pertanto, poteva essere trattenuto dal . Per_1
Quanto al mancato riconoscimento della prestazione dal febbraio 2019 ed alla domanda di accertamento spiegata in via subordinata la sentenza di primo grado va confermata.
E' pacifico ed incontestato che dal mese di febbraio 2019 l' non CP_1 abbia più corrisposto la prestazione dell'indennità di accompagnamento all'indomani della visita di revisione, tanto è vero che lo stesso ER in primo grado aveva chiesto la condanna dell' al pagamento della prestazione proprio da tale mensilità; CP_1 tuttavia il non avrebbe potuto (come correttamente rilevato Per_1 dal GL in primo grado) ottenere la condanna al pagamento in difetto di (nuova) domanda amministrativa ex plurimis Cass. n.28445/2019,
n.27355/20) all'indomani della estinzione della prestazione per assenza del requisito sanitario e tale requisito comunque era da accertarsi attraverso lo strumento processuale dell' (anche in Pt_2 difetto di comunicazione del verbale sanitario alla luce della conoscenza espressa della sospensione dal maggio 2019 avvenuta entro il semestre dalla visita di revisione).
Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, dichiara illegittima la richiesta di restituzione dell'indebito per il mese di gennaio 2019;
pag. 6/7 -compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7