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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 948/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. MAZZA LUIGI Parte_1 elettivamente domiciliato come da ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO CP_ STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE OGGETTO: indennità di accompagnamento- ricorso in opposizione ad Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/02/2023 parte ricorrente ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto alla pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 31/01/2019 aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità richiesta. Pertanto proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso, previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente all'indennità invocata. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. Il ricorrente confutava la perizia resa dal ctu in sede di atp e depositava nuova documentazione medica.
Conferito nuovo incarico peritale, attesa al cancellazione dall'albo del ctu nominato in sede di Atp, all'esito della relazione del ctu, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. Il C.T.U. ha sottoposto di nuovo il paziente a visita medico legale, ed ha disposto ulteriori controlli clinico/strumentali, acquisiti in data 25/01/2024. Il ctu ha concluso nel senso che il ricorrente presenta il seguente quadro clinico:
− grave deficit statico-deambulatorio in esiti di poliomielite anteriore acuta all'arto inferiore destro, obesità classe II (BMI 38.4) ed artroprotesi ginocchio destro per gonartrosi in soggetto affetto da marcata spondiloartrosi cervicale con apposizioni osteofitosiche margino-somatiche anteriori “a becco” a livello di C3, C4 e C5, unco-artrosi cervicale e gonartrosi sinistra.
− BPCO, in assenza di compromissione dei parametri ventilatori;
− diabete mellito tipo 2 non insulino-trattato, in assenza di documentate complicanze;
− cardiopatia ischemico-ipertensiva in trattamento farmacologico, con note di iniziale danno d'organo (lieve ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro);
− incontinenza urinaria stabilizzata, in uropatia ostruttiva ed iperplasia prostatica benigna, con episodi di prostatite;
− ipoacusia percettiva bilaterale (-dB 220/220).
1 Con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta una totale e permanente inabilità lavorativa (100%) a far data dal 29/04/2021, “considerato che gli elementi tecnici evincibili dagli atti documentali comprovano soltanto da tale epoca la sussistenza di un quadro clinico di tale gravità funzionale (cfr. certificato del Geriatra del Distretto Sanitario 53 dell' versato in atti), nonché Parte_2 soggetto ultrasessantacinquenne invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave, e cioè nella misura del 100%, dal 10/06/2021”. Il quadro clinico comporta, invece, la incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani con diritto del ricorrente alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'aprile 2023. Quindi l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato ma con le decorrenze sopra indicate.
La conclusione del CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, e si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta nei termini di cui in motivazione, attesa la decorrenza differita di entrambi i requisiti sanitari rispetto alla data della domanda amministrativa. CP_ Le spese seguono la parziale soccombenza dell' , attesa la decorrenza da epoca successiva alla domanda amministrativa e precedente al ricorso per atp del requisito per la pensione di inabilità civile, e da epoca successiva anche al ricorso in opposizione per l'indennità di accompagnamento, e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
1) Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta il requisito sanitario per percepire la pensione di inabilità civile dal 29/04/2021 e l'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2023. CP
2) pone le spese di lite a carico di che liquida in euro 600, oltre spese generali iva e cpa;
CP
3) pone le spese di ctu a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)
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