Art. 11.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso e da conferire durante l'anno finanziario successivo.
Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso e da conferire durante l'anno finanziario successivo.
Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.