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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 932/22 RG
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams, e Parte_1 Pt_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. conclude come da foglio depositato telematicamente. Parte_1
L'avv. conclude come da comparsa di costituzione, opponendosi alla ctu richiesta da Pt_2 controparte.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 932/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
[...]
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
Gli attori hanno dedotto: di essere la moglie e i figli di CP_1 CP_1 Controparte_3 che il 30.8.20 quest'ultimo era caduto da una scala mentre stava potando una siepe;
che a seguito di tale caduta era stato ricoverato in gravissime condizioni prima al Nuovo Ospedale Apuano di Massa, poi all'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, poi di nuovo al Nuovo e infine Controparte_4 al centro don di Massa, dove era rimasto fino alla dimissione, avvenuta il 30.12.20; che il CP_5
7.1.21 era stato di nuovo ricoverato al Nuovo Ospedale Apuano, dove era deceduto il 13.1.21; che al momento del decesso era cointestatario, insieme alla moglie, di un conto corrente Controparte_3 presso Banca Intesa, agenzia di Marina di Carrara;
che tale conto era garantito, in caso di invalidità permanente o morte, da una assicurazione stipulata con la convenuta con decorrenza dal 22.11.95; che in base alla polizza la somma assicurata era uguale al saldo di chiusura alla fine del mese antecedente all'infortunio e l'indennizzo era pari, in caso di morte, alla somma assicurata, in caso di invalidità permanente uguale o superiore al 60 %, al doppio della somma assicurata.
Gli attori, in qualità di eredi di hanno quindi chiesto la condanna della Controparte_3 convenuta a versare loro, nella prospettiva dell'invalidità permanente anteriore al decesso la somma di € 56.971,45, nella prospettiva della morte la somma di € 28.485,72.
La convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza per diversi motivi ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. In generale.
La convenuta, premesso che il de cuius era diabetico e che il diabete è una patologia in presenza della quale l'assicurazione non avrebbe potuto essere stipulata (art.
1.03 delle condizioni generali di assicurazione), ha eccepito l'applicabilità degli artt. 1892/1893 cc.
A tale proposito, peraltro, in assenza di prova del dolo o della colpa grave nella mancata comunicazione della patologia, la norma applicabile sarebbe semmai la seconda, ciò che non esclude tout court l'indennizzo, ma incide solo sulla relativa quantificazione.
2. La prospettiva dell'invalidità permanente.
La convenuta ha eccepito: che la malattia non poteva dirsi insorta, le lesioni non essendosi stabilizzate;
che non vi era stata una tempestiva denuncia;
che il diritto all'indennizzo per invalidità permanente non era trasmissibile agli eredi.
Le prime due eccezioni sono infondate.
Quanto alla prima, che le lesioni si fossero stabilizzate, dando vita ad una vera e propria malattia, emerge infatti dal relativo riconoscimento, sia pure postumo, da parte dell' , attestato CP_6 dalla relativa documentazione, prodotta dagli attori. Quanto alla seconda, in assenza di prova del dolo nella mancata denuncia tempestiva, le conseguenze, ex art.
1.08 delle condizioni generali di polizza, consisterebbero unicamente nella riduzione dell'indennità, previa peraltro dimostrazione del fatto che la tardività della denuncia abbia causato un pregiudizio all'assicurazione, prova che in atti non è presente.
La terza eccezione invece è fondata.
Nell'art. 92 delle condizioni particolari dattiloscritte, allegate al contratto, è infatti espressamente previsto che “il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi”.
Nella prospettiva dell'invalidità permanente l'indennità non può dunque essere riconosciuto.
3. La prospettiva della morte.
Premesso che l'indennità in tanto potrebbe essere riconosciuta, in quanto la morte sia dipesa dall'infortunio (v. a tale proposito l'art.
1.09 delle condizioni generali di assicurazione, a mente del quale “la Società liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili”), dagli atti questo nesso di causalità non emerge. Per quanto dopo l'infortunio il dante causa degli attori non si sia più realmente ripreso, occorre infatti osservare che, mentre la conseguenza della caduta consistette in un trauma cranico, la morte fu conseguenza di un quadro patologico di tutt'altro tipo (setticemia da stafilococco aureo, associata ad insufficienza respiratoria ed insufficienza renale, in presenza di diabete, ipertensione ed aterosclerosi).
Anche in questa prospettiva l'indennità non può dunque essere riconosciuto.
4. Sintesi e spese.
Non sussistendo i presupposti della richiesta indennità, né nella prospettiva dell'invalidità permanente, né in quella della morte, la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams, e Parte_1 Pt_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. conclude come da foglio depositato telematicamente. Parte_1
L'avv. conclude come da comparsa di costituzione, opponendosi alla ctu richiesta da Pt_2 controparte.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 932/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
[...]
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
Gli attori hanno dedotto: di essere la moglie e i figli di CP_1 CP_1 Controparte_3 che il 30.8.20 quest'ultimo era caduto da una scala mentre stava potando una siepe;
che a seguito di tale caduta era stato ricoverato in gravissime condizioni prima al Nuovo Ospedale Apuano di Massa, poi all'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, poi di nuovo al Nuovo e infine Controparte_4 al centro don di Massa, dove era rimasto fino alla dimissione, avvenuta il 30.12.20; che il CP_5
7.1.21 era stato di nuovo ricoverato al Nuovo Ospedale Apuano, dove era deceduto il 13.1.21; che al momento del decesso era cointestatario, insieme alla moglie, di un conto corrente Controparte_3 presso Banca Intesa, agenzia di Marina di Carrara;
che tale conto era garantito, in caso di invalidità permanente o morte, da una assicurazione stipulata con la convenuta con decorrenza dal 22.11.95; che in base alla polizza la somma assicurata era uguale al saldo di chiusura alla fine del mese antecedente all'infortunio e l'indennizzo era pari, in caso di morte, alla somma assicurata, in caso di invalidità permanente uguale o superiore al 60 %, al doppio della somma assicurata.
Gli attori, in qualità di eredi di hanno quindi chiesto la condanna della Controparte_3 convenuta a versare loro, nella prospettiva dell'invalidità permanente anteriore al decesso la somma di € 56.971,45, nella prospettiva della morte la somma di € 28.485,72.
La convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza per diversi motivi ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. In generale.
La convenuta, premesso che il de cuius era diabetico e che il diabete è una patologia in presenza della quale l'assicurazione non avrebbe potuto essere stipulata (art.
1.03 delle condizioni generali di assicurazione), ha eccepito l'applicabilità degli artt. 1892/1893 cc.
A tale proposito, peraltro, in assenza di prova del dolo o della colpa grave nella mancata comunicazione della patologia, la norma applicabile sarebbe semmai la seconda, ciò che non esclude tout court l'indennizzo, ma incide solo sulla relativa quantificazione.
2. La prospettiva dell'invalidità permanente.
La convenuta ha eccepito: che la malattia non poteva dirsi insorta, le lesioni non essendosi stabilizzate;
che non vi era stata una tempestiva denuncia;
che il diritto all'indennizzo per invalidità permanente non era trasmissibile agli eredi.
Le prime due eccezioni sono infondate.
Quanto alla prima, che le lesioni si fossero stabilizzate, dando vita ad una vera e propria malattia, emerge infatti dal relativo riconoscimento, sia pure postumo, da parte dell' , attestato CP_6 dalla relativa documentazione, prodotta dagli attori. Quanto alla seconda, in assenza di prova del dolo nella mancata denuncia tempestiva, le conseguenze, ex art.
1.08 delle condizioni generali di polizza, consisterebbero unicamente nella riduzione dell'indennità, previa peraltro dimostrazione del fatto che la tardività della denuncia abbia causato un pregiudizio all'assicurazione, prova che in atti non è presente.
La terza eccezione invece è fondata.
Nell'art. 92 delle condizioni particolari dattiloscritte, allegate al contratto, è infatti espressamente previsto che “il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi”.
Nella prospettiva dell'invalidità permanente l'indennità non può dunque essere riconosciuto.
3. La prospettiva della morte.
Premesso che l'indennità in tanto potrebbe essere riconosciuta, in quanto la morte sia dipesa dall'infortunio (v. a tale proposito l'art.
1.09 delle condizioni generali di assicurazione, a mente del quale “la Società liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili”), dagli atti questo nesso di causalità non emerge. Per quanto dopo l'infortunio il dante causa degli attori non si sia più realmente ripreso, occorre infatti osservare che, mentre la conseguenza della caduta consistette in un trauma cranico, la morte fu conseguenza di un quadro patologico di tutt'altro tipo (setticemia da stafilococco aureo, associata ad insufficienza respiratoria ed insufficienza renale, in presenza di diabete, ipertensione ed aterosclerosi).
Anche in questa prospettiva l'indennità non può dunque essere riconosciuto.
4. Sintesi e spese.
Non sussistendo i presupposti della richiesta indennità, né nella prospettiva dell'invalidità permanente, né in quella della morte, la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari