Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1999, n. 32
Articolo 1
Versione
10 marzo 1999
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 10 marzo 1999