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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6879/2018 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
per mandato in atti dall'Avv. AR GA (posta elettronica certificata:
e dall'Avv. NA LO (posta elettronica Email_1
certificata: , Email_2
- RICORRENTE -
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AR Correnti
(posta elettronica certificata: , Email_3
- CONVENUTA -
(c.f.: Controparte_2
), in persona dell'Assessore pro tempore. P.IVA_2
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (annullamento della cartella di pagamento n. 29520180005731812000, notificata in data
4/12/2018).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. notificato in data 20/12/2018 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Messina, per l'udienza del 10/4/2019, la
[...]
(alla quale è subentrata - a norma del D.L. n. 73/2021, CP_3
convertito in L. n. 106/2021 - a decorrere dall1/10/2021 l' Controparte_1
) al fine di ottenere la declaratoria di nullità della cartella di
[...]
pagamento n. 29520180005731812000, notificata ex art. 140 c.p.c. in data
4/12/2018 per l'importo di € 37.790,89 (richiesto a titolo di sanzione amministrativa per violazioni di disposizioni in materia di demanio marittimo, comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica), con vittoria di spese e compensi.
Deduceva che la cartella di pagamento impugnata (ed i sottesi ruoli contraddistinti dai n. 2018/000493 e n. 2018/000494, resi esecutivi in data
21/12/2017) si riferiva in particolare alla sanzione amministrativa, ed a relativi accessori, comminata con l'ingiunzione n. 78398 del 29/11/2016, indicata come notificata in data 5/12/2016; rappresentava tuttavia che tale notifica non era mai pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'opponente, che chiedeva pertanto, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia dell'atto impugnato, che quest'ultimo fosse dichiarato nullo ed improduttivo di effetti giuridici. si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_3
depositata in data 22/3/2019, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, e comunque chiedendo di essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa l'
[...]
, effettivo titolare della Controparte_2
pretesa creditoria;
chiedeva in ogni caso di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata l'opposizione proposta dal con Pt_1
condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
2 Con ordinanza del 25/3/2019, adottata dal G.I. all'epoca assegnatario del fascicolo, veniva autorizzata la chiesta chiamata in causa e fissata l'udienza di comparizione del 20/9/2019; la convenuta provvedeva al superiore incombente con atto di citazione (ritualmente notificato, e quindi) depositato in data 3/10/2019, ma l' Controparte_2
non si costituiva in giudizio.
[...]
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi chiamata, dopo alcuni differimenti disposti per la discussione orale, all'udienza a trattazione scritta del 25/10/2024, all'esito della quale - sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza medesima - viene oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in via preliminare dichiarata l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa formulata da con la comparsa di Controparte_3
costituzione in atti (revocandosi di conseguenza la sopra richiamata ordinanza autorizzativa del 25/3/2019), atteso che la comparsa medesima
è stata tardivamente depositata in data 22/3/2019 [e quindi senza il rispetto del termine (di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione) previsto a pena di decadenza per la detta domanda dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. nel testo anteriore all'entrate in vigore della cd. ”Riforma Cartabia”].
Sull'unico motivo di opposizione (effettivamente qualificabile come inerente il quomodo dell'esecuzione minacciata, essendo stato fatto valere un vizio procedurale del tutto estraneo all'effettiva sussistenza o meno, nell'an, della pretesa sanzionatoria) deve osservarsi che - come correttamente dedotto dalla difesa dell'opponente - l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e, nel caso di specie, la convenuta (che era onerata di fornire la relativa Controparte_3
prova, in quanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva si appalesa manifestamente infondata, per essere stata la sussistenza della legittimazione stessa ripetutamente acclarata da costante giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo sedimentata;
cfr. in termini, per tutte, Cass. Civ.
Sez. III 12/2/2024 n. 3870) non ha in alcun modo documentato l'avvenuta notifica della prodromica ingiunzione di pagamento n. 78398 del
29/11/2016, che costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda la cartella impugnata.
Nel caso di specie la necessità di osservare la sequenza procedimentale prevista dalla legge, pur enunciata dalla Suprema Corte con riferimento alla materia tributaria (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez. Un. 15/4/2021 n. 10012; conf. Cass. Civ. Sez. Trib. 15/9/2023 n. 26660) deve ritenersi estensibile, per identità di ratio, anche con riguardo alle sanzioni amministrative opponibili aventi al giudice ordinario, a ciò conseguendo che la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla per il vizio procedurale consistente nella mancata notifica dell'atto prodromico costituito dalla ridetta ingiunzione n. 78398 del 29/11/2016, che ha impedito all'interessato di conoscere tempestivamente la pretesa amministrativa e di poter esercitare validamente il proprio diritto di difesa, fermo restando che la medesima pretesa sanzionatoria potrà essere fatta nuovamente valere - ovviamente nel rispetto delle modalità procedimentali previste dalla legge - da parte dell'Amministrazione che si assume titolare della relativa pretesa creditoria.
Per debita completezza si evidenzia altresì che il termine perentorio di decadenza per la proposizione dell'opposizione previsto dall'art. 617 c.p.c.
è stato nel caso di specie rispettato, in quanto - pur non essendo stata documentata dall'attore, che ne era onerato, l'effettiva data di notifica della cartella impugnata - la società convenuta ha esplicitamente confermato che
4 la ridetta cartella è stata notificata in data 4/12/2018 (vedasi relativa annotazione apposta sull'estratto di ruolo in atti), proprio come dedotto dal
Pt_1
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa integralmente favorevole alle parte attrice, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; tali spese vanno determinate (avuto riguardo all'importo riportato nella cartelle di pagamento opposte, e quindi al valore della controversia rientrante nella fascia andante tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) - ritenendosi congrua (stante la limitata attività defensionale svolta) l'applicazione dei parametri minimi previsti dalla Tab.
2 allegata al D.M. 147/2022 - in complessivi € 3.808,00, oltre ad € 202,50 per spese borsuali ed accessori come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti
AR GA e NA LO, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 6879/2018 R.G.A.C. promosso da nei confronti di Parte_1
(oggi ), così provvede: Controparte_3 Controparte_1
1. accoglie per le ragioni indicate in parte motiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e per l'effetto annulla la cartella di Parte_1
pagamento n. 29520180005731812000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 4/12/2018, per l'importo di € 37.790,89;
2. condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di , che liquida in complessivi Parte_1
€ 4.010,50 (di cui € 3.808,00 per compensi ed € 202,50 per rimborso spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
5 c.p.a. se dovuti, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti AR
GA e NA LO, che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Messina il 22/12/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro
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