Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Non può essere qualificato come abnorme il provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo erroneamente interpretando le modalità applicative della norma che prevede la causa di sospensione (nella specie, l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di condono edilizio), in quanto la stasi processuale che ne consegue ha un effetto temporaneo, né lo stesso può qualificarsi come abnorme a causa delle conseguenze dell'errore giudiziale sull'effetto estintivo del reato, in quanto le medesime sono irrilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 8694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8694 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 62
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 27643/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
avverso l'ordinanza in data 12.4.2006 del Tribunale di Asti, con la quale è stata disposta la sospensione del processo a carico di:
AN ZI, n. a Seriate l'1.3.1970, OS LO, n. a Castagnole delle Lanze il 22.5.1960, e AG ND, n. ad Asti il 13.8.1936;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Sost. Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Asti ha disposto la sospensione del processo a carico di AN ZI, OS LO e AG ND, imputati del reato di cui all'art. 110 c.p. e alla L. n. 47 del 1985, art. 20 lett. b), nonché il AN
anche del reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p.. Il giudice di merito ha accolto la richiesta degli imputati di sospensione del processo in attesa del decorso del termine di 36 mesi dal pagamento dell'oblazione dovuta per usufruire del condono edilizio;
decorso del termine ritenuto necessario quale ulteriore requisito perché si producesse l'effetto estintivo del reato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica che la denuncia quale atto abnorme.
La pubblica accusa ricorrente osserva, in estrema sintesi, che la sospensione del processo al di fuori dei casi consentiti dalla legge ne determina la stasi non altrimenti risolvibile se non tramite l'impugnazione in sede di legittimità del provvedimento che la ha disposto.
Si sostiene, quindi, che l'interpretazione della disposizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, convertito in L. n. 326 del 2003, contenuta nell'impugnato provvedimento non si palesa condivisibile, in quanto il decorso del termine di trentasei mesi previsto dalla norma non svolge alcuna funzione pratica, sicché il giudice di merito, prima di disporre la sospensione del processo, avrebbe dovuto accertare se alla data del 30 settembre 2005, termine ultimo per il pagamento dell'oblazione, fossero già stati eseguiti i versamenti prescritti e se l'autorità amministrativa avesse già verificato la congruità di quelli eseguiti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Non sussiste, infatti, la dedotta abnormità del provvedimento impugnato.
ND il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (sez. un. n. 26 del 2000, Magnani, RV 215094 ed altre).
Orbene, in tema di condono edilizio la sospensione del processo è espressamente prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 1, quale conseguenza della presentazione della domanda di oblazione accompagnata dalla attestazione del versamento della somma dovuta e, peraltro, la sospensione opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice, che assume natura meramente dichiarativa (cfr. sez. 3^, 6.4.2006 n. 22921, Guercio, RV 234475). Il provvedimento del giudice che abbia disposto la sospensione del processo a seguito della presentazione di una richiesta di condono edilizio e del pagamento delle somme dovute, pertanto, non può essere qualificato abnorme, non potendo essere ravvisata l'abnormità del provvedimento adottato in un eventuale errore interpretativo in cui sia incorso il predetto giudice circa le modalità di applicazione della norma, indipendentemente dagli effetti che derivano dall'errata interpretazione.
Inoltre, nel caso in esame, la dedotta stasi del processo si configura quale effetto meramente temporaneo, ne' possono assumere rilevanza, al fine di ritenere il provvedimento abnorme, le conseguenze dell'eventuale errore del giudice sull'effetto estintivo del reato.
Il provvedimento impugnato, in ogni caso, costituisce puntuale applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, ai sensi del cui disposto gli effetti di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, si producono quale conseguenza della presentazione della domanda di definizione dell'illecito edilizio, del pagamento integrale dell'oblazione dovuta, nonché del decorso del termine di trentasei mesi dalla data in cui risulta effettuato il suddetto pagamento. Orbene, la testuale previsione della norma citata, con riferimento agli elementi che devono concorrere perché si determini l'effetto estintivo dei reati edilizi non può essere disapplicata in base alla generica considerazione del P.M. ricorrente, secondo la quale la norma non svolge una funzione pratica, considerato, tra l'altro, che per gli immobili non sottoposti a vincolo l'effetto estintivo dei reati è legato al pagamento dell'oblazione e non al rilascio del permesso di costruire.
Va, infine, osservato che era onere della pubblica accusa ricorrente accertare l'eventuale inesistenza delle condizioni per l'applicabilità del condono e sollecitare in tale ipotesi la revoca del provvedimento di sospensione del processo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008