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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 7.9.2023
da
(C.F. ) , nat a i l Parte_1 C.F._1
10.7.1986 a Ponte dell 'Oli o (PC ), rappresent at a e di fesa da l l'Avv.
Stefanina Losi, el et tivam ente domi cili at a presso i l suo studio in Piacenza, i n Vi col o Buffal ari n.2 , in vi rtù di procura in calce al ricorso su foglio s eparat o.
- RICO RRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
15.4.1976 a Pi acenza, rappresent ato e difeso dall 'Avv. St efanina
Losi, el ettivam ent e domi cili at o presso il suo st udio in Pi acenza, in
Vicolo B uffal ari n.2, in vi rtù di procura i n cal ce al ricorso su fogl io separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
7.9.2023 con il qual e l e P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in ZZ (PC ) i n dat a 15.9.2018, all e se guenti
CONDIZIONI
“1) Affidamento condiviso della figlia minore di anni sette, Persona_1 collocata prevalentemente presso la madre con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere Per_
previo preavviso telefonico, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici e ricreativi della figlia, oltre a un week end alternato, dal sabato pomeriggio alle ore 14 alla domenica sera ore 20 (periodo scolastico, ore 22 estivo). Il pernotto presso il padre avverrà con gradualità e con l'aiuto di entrambi i genitori. Per_ Nel week end in cui il padre non avrà con se, vedrà la figlia al sabato Per_ pomeriggio dalle ore 14, prelevandola dall'abitazione o dal diverso luogo ove si trova per le sue esigenze scolastiche, ricreative e di vita, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 22. Un pomeriggio alla settimana, indicativamente del giovedì,
(ore 19 se impegnato con il lavoro) prelevandola dalla madre (o da altro luogo frequentato dalla minore per le sue esigenze scolastiche e ricreative e di vita) e riaccompagnandola a casa entro le ore 20,30 (periodo scolastico) ore 22 (periodo estivo). Festività Natalizie e Pasquali in via alternata. Vacanze estive giorni quindici anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per quanto possibile, i coniugi a trascorreranno il Per_ giorno del compleanno di , insieme alla figlia.
Il padre collaborerà, compatibilmente con le sue esigenze di lavoro, alla cura Per_ della figlia e in particolare, nei periodi in cui avrà con sé, si occuperà di curare il corretto svolgimento dei compiti accompagnandola alle varie attività ricreative o sportive, concordate tra i genitori.
3) Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando, in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese, l'importo di euro 554,00 a decorrere dalla data di emissione della sentenza di divorzio.
4) Verserà inoltre, a semplice richiesta, il 50% delle spese straordinarie e a tal fine i genitori si accordano e fanno espresso riferimento alle linee guida del CNF qui allegate.
- Il padre, inoltre, verserà l'importo di euro 500,00 quale contributo al Per_ vestiario di maggior interesse per , entro il dicembre di ogni anno.
Importi da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e a far tempo dall'anno successivo dalla data di emanazione della sentenza di divorzio. I genitori, inoltre, si impegnano a versare mensilmente, l'importo di euro 50,00 ciascuno, sul libretto della Banca di Piacenza della minore.
Le somme giacenti su tale libretto, potranno essere prelevate e utilizzate nell'esclusivo interesse della minore e per spese e/o eventi di particolare rilevanza.
5) Assegno Unico a favore della madre. Detrazioni come per legge. Il padre si impegna e obbliga a sottoscrivere e a consegnare ogni documento utile e necessario in tal senso.
- I coniugi sono proprietari di tre cani e due gatti, che rimangono di proprietà della Sig.ra Il Sig. parteciperà alle spese di Parte_1 Controparte_1 maggior interesse (vaccinazioni, eventuali interventi, visite veterinarie etc), in ragione del 50%.
- Le spese del presente giudizio sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
I coniugi danno atto di aver ottemperato agli accordi di separazione e dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. “
Rilevato che con sentenza n. 100/2024 emessa in data 8.2.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 8.2.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 29.10.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
3.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunal e Ill.mo dichiarare la separazione/divorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727) Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 15.9.2018 a Parte_1 Controparte_1
ZZ (PC) e trascritto nei Registri dell'anzidetto Comune al n. 23, parte II, anno
2018, Serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ZZ (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti. Piacenza, 15.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 7.9.2023
da
(C.F. ) , nat a i l Parte_1 C.F._1
10.7.1986 a Ponte dell 'Oli o (PC ), rappresent at a e di fesa da l l'Avv.
Stefanina Losi, el et tivam ente domi cili at a presso i l suo studio in Piacenza, i n Vi col o Buffal ari n.2 , in vi rtù di procura in calce al ricorso su foglio s eparat o.
- RICO RRENTE -
E
(C.F. , nato il Controparte_1 C.F._2
15.4.1976 a Pi acenza, rappresent ato e difeso dall 'Avv. St efanina
Losi, el ettivam ent e domi cili at o presso il suo st udio in Pi acenza, in
Vicolo B uffal ari n.2, in vi rtù di procura i n cal ce al ricorso su fogl io separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
7.9.2023 con il qual e l e P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in ZZ (PC ) i n dat a 15.9.2018, all e se guenti
CONDIZIONI
“1) Affidamento condiviso della figlia minore di anni sette, Persona_1 collocata prevalentemente presso la madre con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere Per_
previo preavviso telefonico, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici e ricreativi della figlia, oltre a un week end alternato, dal sabato pomeriggio alle ore 14 alla domenica sera ore 20 (periodo scolastico, ore 22 estivo). Il pernotto presso il padre avverrà con gradualità e con l'aiuto di entrambi i genitori. Per_ Nel week end in cui il padre non avrà con se, vedrà la figlia al sabato Per_ pomeriggio dalle ore 14, prelevandola dall'abitazione o dal diverso luogo ove si trova per le sue esigenze scolastiche, ricreative e di vita, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 22. Un pomeriggio alla settimana, indicativamente del giovedì,
(ore 19 se impegnato con il lavoro) prelevandola dalla madre (o da altro luogo frequentato dalla minore per le sue esigenze scolastiche e ricreative e di vita) e riaccompagnandola a casa entro le ore 20,30 (periodo scolastico) ore 22 (periodo estivo). Festività Natalizie e Pasquali in via alternata. Vacanze estive giorni quindici anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per quanto possibile, i coniugi a trascorreranno il Per_ giorno del compleanno di , insieme alla figlia.
Il padre collaborerà, compatibilmente con le sue esigenze di lavoro, alla cura Per_ della figlia e in particolare, nei periodi in cui avrà con sé, si occuperà di curare il corretto svolgimento dei compiti accompagnandola alle varie attività ricreative o sportive, concordate tra i genitori.
3) Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando, in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese, l'importo di euro 554,00 a decorrere dalla data di emissione della sentenza di divorzio.
4) Verserà inoltre, a semplice richiesta, il 50% delle spese straordinarie e a tal fine i genitori si accordano e fanno espresso riferimento alle linee guida del CNF qui allegate.
- Il padre, inoltre, verserà l'importo di euro 500,00 quale contributo al Per_ vestiario di maggior interesse per , entro il dicembre di ogni anno.
Importi da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e a far tempo dall'anno successivo dalla data di emanazione della sentenza di divorzio. I genitori, inoltre, si impegnano a versare mensilmente, l'importo di euro 50,00 ciascuno, sul libretto della Banca di Piacenza della minore.
Le somme giacenti su tale libretto, potranno essere prelevate e utilizzate nell'esclusivo interesse della minore e per spese e/o eventi di particolare rilevanza.
5) Assegno Unico a favore della madre. Detrazioni come per legge. Il padre si impegna e obbliga a sottoscrivere e a consegnare ogni documento utile e necessario in tal senso.
- I coniugi sono proprietari di tre cani e due gatti, che rimangono di proprietà della Sig.ra Il Sig. parteciperà alle spese di Parte_1 Controparte_1 maggior interesse (vaccinazioni, eventuali interventi, visite veterinarie etc), in ragione del 50%.
- Le spese del presente giudizio sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
I coniugi danno atto di aver ottemperato agli accordi di separazione e dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. “
Rilevato che con sentenza n. 100/2024 emessa in data 8.2.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 8.2.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 29.10.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
3.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunal e Ill.mo dichiarare la separazione/divorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727) Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 15.9.2018 a Parte_1 Controparte_1
ZZ (PC) e trascritto nei Registri dell'anzidetto Comune al n. 23, parte II, anno
2018, Serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ZZ (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti. Piacenza, 15.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti