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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 08/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 29.9.1983, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Domenico Cianfrone C.F._1
E
n. a Foggia il 10.2.1982, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Marcella Rossi C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
20.1.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 7.4.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 20.1.2025, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
pagina 1 di 4 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 26/2025 V.G., così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in
Castel Frentano il 28.10.2013 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2013 n.
6 - Parte I Serie Ufficio 1);
La figlia minore , nata a [...], l'[...], Persona_1
C.F. , resta affidata ad entrambi i genitori, affidamento C.F._3 condiviso, con collocazione prevalente presso e nella residenza del padre
, in Castel Frentanto (CH) alla via Fonte Barile n.21, in Parte_2 catasto urbano di detto Comune al fg.10, p.lla 4308, sub.10, sub.32, sub.22 e sub.36, già casa familiare, di esclusiva proprietà che allo stesso resta assegnata.
Entrambi i genitori provvederanno direttamente alla cura, educazione ed istruzione della loro figlia minore ed al suo mantenimento, Persona_1 in misura paritaria e nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso gli stessi. Compatibilmente con gli orari di lavoro i genitori, alternandosi, si occuperanno della loro figlia minore, prepareranno i pasti per la stessa, provvederanno alla sua igiene, cura ed a tutte le sue necessità,
l'accompagneranno a scuola, l'andranno a riprendere, l'aiuteranno nei compiti, trascorreranno il tempo con lei, favoriranno e consentiranno fattivamente le relazioni interpersonali della stessa, la frequentazione del catechismo, delle attività extrascolastiche di danza e di inglese, cureranno la sua salute, prenoteranno, concordandole preventivamente, le visite mediche quelle specialistiche e prenderanno di comune accordo le scelte sanitarie.
Quanto sopra in modo da assicurare la presenza dell'uno e dell'altro genitore o dei nonni materni e paterni nella quotidianità della minore ed un Per_1 rapporto equilibrato e condiviso con ciascuno di essi, al fine di una serena crescita psico-fisica di Ciò tenendo sempre presenti gli orari ed i Per_1 turni di lavoro di ciascun genitore e previo avviso, con l'impegno di comunicazioni reciproche entro congruo termine, anche via e-mail o whatsapp, in modo che nessuno dei genitori sia costretto a chiedere permessi,
pagina 2 di 4 a perdere giornate lavorative o a disdire altri tipi di impegni precedentemente assunti.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per l'ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore.
Le spese straordinarie saranno concordate dai genitori ed individuate facendo riferimento al protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di
Lanciano, che recepisce le linee guida indicate dal CNF del novembre 2017 e, comunque come riportate nel decreto di omologa della separazione, ovvero a carico di entrambi i genitori in misura del 50%.
L'assegno unico ed universale per la figlia sarà riscosso da ciascun genitore in misura del 50%.
In caso di mancato accordo e per quanto concerne: le festività, il fine settimana e le vacanze, la minore trascorrerà: Persona_1
a. il week-end a settimane alterne, con la madre o con il padre, dalle ore 20:00 del sabato, fino alle ore 8:00 del lunedì successivo;
b. durante la settimana la minore resterà con la madre quando il padre è impegnato a lavoro e viceversa.
c. durante le festività natalizie ad anni alterni, trascorrerà, dalle Per_1 ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del 30 dicembre, con un genitore e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio, con l'altro genitore;
d. durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, ella resterà con i genitori, dal Venerdì Santo al martedì successivo;
e. durante i mesi estivi nel periodo intercorrente tra il 10 giugno ed il 3 settembre di ogni anno, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con la madre e 15 conseguitivi con il padre. Ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 30 maggio, le date di rispettiva permanenza delle vacanze estive;
f. la minore resterà il giorno del compleanno dei genitori con ciascuno di essi;
pagina 3 di 4 g. il giorno del compleanno della bambina, la stessa lo trascorrerà con entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo, alternativamente di anno in anno con ciascun di essi.
I genitori garantiscono ed assicurano il diritto della minore ad intrattenere rapporti continuativi con i nonni e con gli zii, materni e paterni,
i quali potranno tenere con loro la minore anche nel periodo estivo.
I ricorrenti dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, dal punto di vista patrimoniale, avendo già regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico e si danno reciprocamente atto di aver provveduto, alla divisione dei beni e, quindi, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, per alcuna ragione, azione o titolo.
Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano l'8.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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