Sentenza 6 giugno 2025
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Con la sentenza in commento, il Tribunale di Firenze affronta la questione della validità della cd. clausola floor confermando l'orientamento per cui tale clausola è pienamente valida in quanto chiaramente determinata, meritevole di tutela e non vessatoria evidenziando come la sua previsione comporti dei vantaggi anche per il cliente. Nel caso di specie, parte attrice deduceva che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo fosse indeterminata e vessatoria determinando un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra la banca ed il cliente. Il Tribunale di Firenze, respingendo la doglianza, ha dapprima richiamato l'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui la …
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Clausola floor e buona fede: la sentenza del Tribunale di Bolzano Nota a Trib. Bolzano, Sez. I, 12 marzo 2026, n. 235. Massima redazionale Nella specie, parte opponente contestava la clausola “floor” contenuta nel contratto di finanziamento, ossia la pattuizione di un tasso non inferiore al 3 % nominale annuo, in quanto condotta violativa di buona fede. A giudizio del Tribunale di Bolzano, l'assunto è manifestamente […] Leggi tutto Il mossiere contro il floor: il Tribunale di Siena sulla vessatorietà della clausola determinativa degli interessi. Nota a Trib. Siena, 30 settembre 2025, n. 593. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12913/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Luigi BIGAGLI, presso il cui studio - in Vaiano (PO), Via
Casadonica n. 15 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco GAMBI, presso il cui studio - in Firenze, Via B. Lupi n. 20 - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza: - 1) dichiarare
l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di in proprio e di Controparte_1 [...]
quale procuratore di per i motivi esposti nel presente atto ai CP_2 Controparte_1 paragrafi nn. 1,2,3,4,5) - 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di
[...]
e per essa del suo procuratore nonché il difetto di rappresentanza CP_1 Parte_2 processuale in capo a per i motivi indicati in narrativa, e conseguentemente CP_3 dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di l'atto di precetto del 3.10.2022 notificato il 27.10.2022 per i motivi indicati in narrativa;
- 3) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario in data 11/06/2012 ai rogiti del Notaio , Rep. 35916, Fasc. 7863, registrato a Persona_1
Firenze il 12/06/2012 al n. 10997 serie 1T, per la somma di € 165.000,00, tra la allora
[...]
e i Sigg.ri e non costituisce Controparte_4 Parte_3 Parte_1 titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per tutti i motivi meglio specificati in narrativa;
- 4) accertare la vessatorietà della clausola floor contenuta in contratto con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che, trattandosi di opzione finanziaria, non è stata osservata la normativa sugli strumenti finanziari per i motivi indicati in narrativa;
- 5) accertare che la rata calcolata nel piano di ammortamento è errata per eccesso, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, con tutte le conseguenze di legge;
4 Firmato
Da: Luigi Bigagli Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1656c79 STUDIO LEGALE
Avv. Luigi Bigagli Via Casadonica 15 59021 Vaiano (PO) vvocati.prato.it - 6) Email_1 accertare la natura usuraria del contratto di mutuo tenendo conto della penale per estinzione anticipata ovvero del tasso di mora effettivo, per le motivazioni esposte in narrativa;
- 7) accertare che il Taeg indicato in contratto è inferiore a quello effettivo, con applicazione conseguente del tasso sostitutivo, con tutte le conseguenze di legge;
- 8) accertare, anche d'ufficio, la nullità per contrarietà alla l. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi già sanzionati dalla Commissione
Antitrust della CE con le decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche che vi abbiano partecipato nonché la nullità e mancanza di oggettività dei tassi Euribor presi a riferimento nel contratto per cui è causa nonché la nullità anche ex art. 1346 e
1418 c.c. dell'atto di mutuo per cui è causa – quale contratto a valle dell'intesa vietata – non potendosi calcolare per le nullità predette il tasso d'interesse debitore per le rate che facciano riferimento a valori Euribor nulli;
- 9) In base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare le somme dovute dall'attore con i tassi che risulteranno di giustizia, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate - 10) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Luigi Bigagli antistatario. In via istruttoria insiste per l'ammissione della CTU contabile con il quesito indicato nella memoria ex art. 183, comma II n. 6, c.p.c.».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: − respingere tutte le domande proposte dall'Opponente attore;
− condannare il sig.
[...]
a rifondare e pagare a comparente le competenze e spese di giudizio». Parte_1 CP_1
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto si è opposto all'atto di precetto notificatogli il 27.10.2022 (doc. n. 2) su Parte_1 istanza della quale procuratrice di con il quale gli è stato CP_3 Controparte_1 intimato il pagamento di € 152.962,58, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto per il contratto di mutuo fondiario stipulato con la in data 11.6.2012, a Controparte_4 rogito del Notaio (doc. n. 3). Persona_1
A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice ha eccepito: a) il difetto di legittimazione ad agire e il difetto di titolarità del credito azionato da b) la nullità del precetto Controparte_5 per violazione dell'art. 479 cod. proc. civ., per omessa notifica del titolo esecutivo;
c) l'idoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo per difetto di erogazione contestuale della somma concessa;
d) l'erroneità del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo;
e) la natura vessatoria della clausola floor inserita nel contratto;
f) il superamento del tasso soglia di usura e la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato;
g) la nullità del tasso EURIBOR, perché frutto di accordo in violazione della normativa antitrust e la conseguente nullità del contratto. Ha preliminarmente richiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo richiamato in precetto.
Si è costituita in data 21.3.2023 quale procuratrice di CP_3 Controparte_1 resistendo all'opposizione ed opponendosi all'istanza di sospensione.
In data 30.7.2024, si è costituita in proprio ed a mezzo del procuratore Controparte_1
- iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. al n. Controparte_2 30, codice meccanografico n. 32590 - rappresentando di costituirsi «al solo fine di eliminare ogni questione, alla luce delle eccezioni proposte da parte attrice, pur ritenendole prive di pregio» ed asserendo espressamente di ratificare in toto l'operato di facendo espressamente CP_3 proprie tutte le deduzioni, produzioni, difese, eccezioni e domande proposte e formulate dalla stessa nell'interesse, in nome e conto di nel presente giudizio. CP_3 Controparte_1
Il Giudice, con provvedimento del 17.4.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; all'esito del deposito delle memorie e considerata l'inammissibilità e/o irrilevanza delle prove articolate dalle parti, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
16.9.2024, poi differita al 10.2.2025.
La causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo con provvedimento del 21.2.2025.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo di opposizione, ha dedotto che non vi è prova della Parte_1 legittimazione attiva di non essendovi prova che tra i crediti ad essa ceduti Controparte_1 dalla rientri anche il credito sorto a seguito Controparte_4 dell'erogazione del mutuo a suo favore. La doglianza è infondata. Si tratta, invero, di verificare la titolarità del credito a seguito dell'intervenuta cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e art. 4 L. n. 130/1999. Ebbene, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal contratto di mutuo stipulato dall'odierno opponente con Controparte_1 la Controparte_4
Invero, occorre premettere che l'art. 58 T.U.B. prevede uno specifico regime di pubblicità per le cessioni in blocco, ossia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia di avvenuta cessione, avente i medesimi effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ. nei confronti del debitore ceduto.
La pubblicazione in G.U. della cessione del credito in blocco ha efficacia pubblicitaria ed è volta a semplificare la procedura dettata dal codice in tema di notificazioni delle cessioni, in modo tale da dar certezza ai traffici giuridici ed evitare che possano essere effettuati pagamenti liberatori al creditore apparente. Invero, «la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2: vale cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del CE. (...) In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del CE non libera il ceduto» (Cass. n.
22548/2018).
Orbene, ancorché - sulla base di quanto sopra detto - nelle operazioni di cartolarizzazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito sia idonea ad esonerare la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, la stessa, da sé sola, non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito (Cass. n.2780/2019).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, il soggetto cessionario che si afferma successore ha l'onere di «dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale» (Cass. n. 24798/2020). Qualora venga specificamente contestata dal debitore la cessione, al fine della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. (in tal senso, da ultimo Cass. n.
3405/2024).
D'altro canto, la comunicazione di avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale mantiene comunque un valore indiziario. Infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, se sufficientemente specifiche in modo da ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli compresi nell'operazione, può essere valutata dal Giudice come sufficiente a fornire la prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto della controversia, senza che sia necessaria - in tali ipotesi - la produzione del contratto e/o dei suoi allegati (Cass. n. 5478/2024).
Infatti, secondo recente giurisprudenza, quando - come nel caso di specie - non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di cartolarizzazione, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass n. 17794 del 2023). Invero, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. n.
21821/2023).
Fermi tali principi, nel caso in esame, ha provato la titolarità del credito Controparte_1 azionato e dunque la propria legittimazione ad agire in ragione dei seguenti elementi: a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda, n. 148, del 16.12.2017 (cfr. doc. n. 1 parte opposta), recante l'indicazione per categoria dei rapporti giuridici ceduti in blocco, effettuata ex art. 58 T.U.B., dalla quale si evince che ha ceduto a Controparte_4 tutti i crediti deteriorati derivanti da operazioni creditizie poste in essere tra Controparte_1 il 2.1.1980 ed il 31.3.2017; b) il credito già vantato da Controparte_4 per cui è causa è sorto da operazioni creditizie poste in essere tra il 2.1.1980 ed il 31.3.2017 (il contratto di mutuo è dell'11.6.2012 cfr doc. n. 2); c) il credito in questione, alla data della cessione, era deteriorato, come emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta e dal fatto che il credito per cui è causa è stato passato a «sofferenza» dalla Banca CE nel luglio 2016, come risulta dall'estratto conto certificato trasmesso dalla Banca CE (cfr. doc. n. 17 di parte opposta), nonché dalle ipoteche giudiziali iscritte contro il debitore (cfr. doc.ti n. 15 e 16 di parte opposta) e, ancora, dalla circostanza che nel giugno 2016 avesse Controparte_4 comunicato il recesso da tutti i rapporti (doc.ti n. 18 e 19), tra i quali lo scoperto del c/c n. 200366, poi chiuso il 13.7.2016 per trasferimento a contenzioso, con un saldo debitore di oltre € 580.000,00
(cfr. doc. n. 20 di parte opposta).
Peraltro, che il credito in oggetto sia stato ceduto alla emerge anche dalla Controparte_1 dichiarazione con cui Credit Agricole Italia S.p.A., che ha fuso per incorporazione la mutuante con decorrenza dal 24.6.2018, ha attestato e confermato Controparte_4 che, tra i crediti oggetto della cessione in blocco, era compreso anche quello per cui è causa (doc.ti n. 4 e 5 parte opposta).
Occorre in proposito ricordare che «la dichiarazione del CE […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo» (cfr. Cass. n.
10200/2021).
L'avvenuta pubblicazione della cessione in blocco, poi, come sopra rilevato, rende superflua la notifica ex art. 1264, co. 3, cod. civ., dal momento che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza alla luce del disposto dell'art. 58 T.U.B. (Cass. n.
22548/2018).
Alla luce di quanto precede, risulta acclarato che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo in questione sia stato ceduto dalla alla Controparte_4
che è dunque pienamente legittimata ad agire. Controparte_1
2. Parimenti infonda l'eccezione con cui si deduce la nullità del precetto per violazione dell'art. 479 cod. proc. civ., per omessa notifica del titolo esecutivo.
Infatti, ai sensi dell'articolo 41, co. 1, T.U.B., «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».
Pertanto, secondo il Testo Unico Bancario, il creditore fondiario - in questo caso CP_1
quale cessionaria del credito sorto da mutuo fondiario - non è tenuto a notificare il mutuo
[...]
(titolo esecutivo) unitamente al precetto, in quanto la legge esenta il creditore da tale ulteriore adempimento.
3. Analogamente, si appalesa infondato il motivo di opposizione con il quale parte opponente sostiene che il contratto di mutuo in questione non costituisce titolo esecutivo per difetto di erogazione contestuale della somma concessa.
Risulta dal contratto che le parti - all'art. 2 (Deposito cauzionale) - hanno pattuito la riconsegna alla banca della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Ciò posto, in base ad un costante indirizzo della suprema Corte di Cassazione, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (così già Cass. Civ. n. 6686/1994).
Nel caso in esame, con la costituzione del deposito cauzionale infruttifero, la somma è comunque uscita dal patrimonio dell'istituto di credito, mentre la parte mutuataria ne ha disposto dal punto di vista giuridico, avendo concesso la somma depositata in deposito cauzionale infruttifero.
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, infatti, pur ribadendosi la tesi per la quale il contratto di mutuo è contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, consegna che rappresenta un elemento costitutivo del contratto, il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, in ogni caso in cui il mutuante crei un titolo di disponibilità in favore del mutuatario, senza che la realità del contratto venga meno.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la somma mutuata, in tali ipotesi, pur non entrando mai nella disponibilità materiale del mutuatario, comunque esce dalla disponibilità della banca mutuante, entrando nella disponibilità giuridica del mutuatario, che la accantona in un deposito infruttifero presso la medesima banca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Dovendo rilevare quindi il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante, ne deriva che la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, può considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante (così si è espressa Cass. 25632/2017).
Ne discende, quindi, la piena idoneità del contratto di mutuo in oggetto ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ..
Peraltro, occorre anche sottolineare, che all'art. 2 del contratto i mutuatari hanno rilasciato espressa quietanza, dichiarando di aver ricevuto la somma mutuata, né l'erogazione delle somme è in contestazione tra le parti.
La quietanza della parte mutuataria, che dichiara nel contratto di avere ricevuto la somma mutuata, sebbene accantonata su conto infruttifero, costituisce un'espressa dichiarazione confessoria che consente di ritenere che la somma mutuata è passata in sua proprietà e che la mutuataria, obbligata sin da quel momento alla restituzione del tantundem, ha poi costituito un nuovo titolo di detenzione delle somme a favore della banca, consistente nella temporanea collocazione su conto infruttifero acceso quando il mutuo si era già perfezionato con la consegna della somma alla mutuataria, che ne
è divenuta proprietaria ed infatti ha rilasciato quietanza. In altri termini, ciò che era condizionato non era quindi il mutuo, essendo già stata erogata la somma, ma lo svincolo della somma depositata su conto infruttifero.
4. Ancora, parte opponente ha sostenuto che nel contratto vi sia un'errata formulazione del piano di ammortamento, con conseguente indeterminatezza della rata e, quindi, nullità della clausola e necessità di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B..
La doglianza è infondata.
L'art. 117, co. 7, T.U.B. prevede la sanzione della correzione legale del tasso di interesse con il tasso BOT subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: a)
l'inosservanza del comma 4, in forza del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; b) la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12889 del 13.5.2021). Va dunque sottolineato che l'art. 117 T.U.B. è riferito al caso in cui manca l'indicazione del tasso di interesse nel contratto, mentre per il diverso profilo della determinabilità del tasso, per consolidata giurisprudenza (da ultimo Tribunale Perugia, sez. III, 6.7.2021, n. 996), “il rimedio non è la nullità della clausola ai sensi dell'art. 117 TUB bensì la responsabilità contrattuale del mutuante, trattandosi di omissione informativa”.
Ciò premesso, nel caso di specie, le indicazioni contenute nel contratto in punto di tasso di interesse risultano più che sufficienti a sancire la determinatezza del tasso di interesse contrattualmente stabilito e non è possibile ritenere provata la dedotta divergenza tra il tasso di interesse pattuito e quello in concreto applicato nello svolgimento del rapporto contrattuale, che in ogni caso non determinerebbe, come detto sopra, la sostituzione con il tasso BOT. Dall'esame del contratto di mutuo emerge come siano state fornite tutte le indicazioni e informazioni necessarie per permettere alla parte di avere conoscenza sia dei tassi di interesse, sia delle rate del rimborso, che della durata del finanziamento.
Ciò, detto non si può non rilevare come la fonte della disciplina del rapporto giuridico sia costituita solo dal contratto di mutuo, mentre il c.d. piano di ammortamento, frequentemente allegato, non assurge a fonte del rapporto obbligatorio limitando la sua funzione ad agevolarne la consultazione.
Pertanto, eventuali errori di calcolo ivi contenuti non avrebbero comunque rilievo sulla validità del contratto. Tanto sarebbe sufficiente a rigettare detto motivo di opposizione.
Peraltro, occorre rilevare che il contratto di mutuo, all'art. 3, espressamente prevede che: «Unito al
Documento di Sintesi, allegato al presente contratto, è presente un Piano di Ammortamento nel quale sono evidenziate le quote del capitale concesso a mutuo comprese nelle singole mensilità che la Parte mutuataria dovrà rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. (…). Le rate mensili comprenderanno, oltre alla quota di capitale (…), anche gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento indicati al comma 3 che precede e nel rispetto di quanto previsto al comma 8 relativamente al Tasso Floor. (…) Si precisa, quindi, che il Piano di
Ammortamento ha carattere meramente esemplificativo per la quota interessi, trattandosi di mutuo
a tasso variabile».
Esaminando il contratto di mutuo, è possibile verificare che lo stesso prevede un primo tasso, indicato in misura specifica nel 5,75%, valido solo ed esclusivamente per il periodo di cosiddetto
«preammortamento» ovvero sino al 30.6.2012; successivamente a tale ristretto periodo, il tasso è regolato dal valore variabile dell'EURIBOR 6 mesi (media dei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno) e dallo spread fisso, come indicato dal capoverso 3 dell'art. 3 del contratto (cfr. doc.
2).
Nel documento di sintesi è ulteriormente chiarito: che la media percentuale EURIBOR è quella a sei mesi divisore 360 e che il tasso previsto all'art.
3.3 del contratto è pari al 6,45%; pertanto, correttamente le rate nel documento di sintesi, seppure in via del tutto indicativa, trattandosi di mutuo a tasso variabile, sono state determinate applicando tale tasso e non quello del 5.75% erroneamente considerato dal consulente di parte attrice per tutte le mensilità; al contrario, il piano di ammortamento sottoscritto è stato sviluppato con riferimento al tasso contrattuale e cioè all'EURIBOR più lo spread del 4,75%; ciò spiega le diversità di calcolo rilevate. Non è pertanto ravvisabile il profilo di indeterminatezza eccepito.
5. Parte opponente ha ancora dedotto che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo sia indeterminata e vessatoria e determinerebbe un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra la banca ed il cliente. Tale clausola (cfr. art.
3.8 del contratto concluso inter partes) appare pienamente valida in quanto chiaramente determinata, meritevole di tutela e non vessatoria.
Occorre infatti ricordare che è stato chiarito nella giurisprudenza di merito, condivisa da questo
Giudice, che «la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., … l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato» (Tribunale Ravenna, Sez. I, 30.12:2020, n. 988).
È stato altresì precisato che la clausola floor è funzionale al soddisfacimento della necessità dell'intermediario finanziario di ricavare, con la concessione del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall'abbassamento dei tassi;
è stato evidenziato che la stessa previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (Tribunale Pordenone, 24.4.2020, n.222; Tribunale Rimini, Sez. I, 6.11.2020,
n.721; Tribunale Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n.988; Tribunale di Bologna, n. 20222 del 6.3.2018).
In ragione di ciò, il ricorso a detta clausola è stato ritenuto pienamente legittimo anche in alcune pronunce dell'ABF (cfr. tra le altre ABF Collegio di Napoli, decisione n. 305/2012 e ABF Collegio di Napoli, decisione n. 4191/2015).
Né può dirsi che tale clausola sia vessatoria.
L'art. 33 del Codice del Consumo, riprendendo l'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio
5.4.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'art. 34 del Codice del Consumo stabilisce, per quanto qui interessa, che «1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile».
Ancora più chiaramente, all'art. 42 della Direttiva è previsto che «La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
Orbene, poiché, come detto, la clausola de qua costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse e dunque attiene all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, atteso che la stessa è individuata nel contratto in modo chiaro e comprensibile e tenuto conto che, come detto, sotto tale aspetto, non è suscettibile di sindacato, pur nella necessaria interpretazione restrittiva che a tale previsione va data, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 30.4.2014 C-26/13 (nella quale in motivazione viene precisato che «… poiché Per_2
l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un'eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell'ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare un'interpretazione restrittiva alla disposizione in parola»), non si può che concludere che detta clausola non è vessatoria.
Né certamente può dirsi che tale clausola sia qualificabile come strumento finanziario al quale debba applicarsi la relativa disciplina.
Infatti, la giurisprudenza è pressoché costante nell'escludere che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un mutuo) possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (ex multis, Tribunale di Bologna, Sez. III, sent. n.
20087 del 31.1.2018; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4.4.2018; Tribunale di Trento, sent. del
6.7.2017; Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell'8.2.2017).
6. Ancora, parte opponente ha lamentato che il tasso di interesse pattuito supera il tasso soglia, tenuto conto della penale per estinzione anticipata.
Anche tale doglianza è infondata in quanto costituisce principio consolidato quello secondo cui alla penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse.
Basta in proposito ricordare, tra le altre, che Cass. 5379/2023 ha statuito che «La clausola penale … ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente … alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse….».
Inoltre, Cass. 8109/2022 ha dettato il seguente principio di diritto: «La natura di penale della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento».
La commissione in parola non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente…, posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento». Peraltro, Cass. 7253/2022 ha statuito che in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del «tasso soglia» previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Ciò è consequenziale al fatto che le Istruzioni della Banca d 'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, escludono dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali.
7. Ha altresì sostenuto parte opponente che non vi è corrispondenza fra TAEG indicato nel contratto
(6,88) e il Taeg effettivo (pari al 6,897). Sul punto, ha asserito che la conseguenza giuridica sarebbe l'adozione, in luogo del tasso corrispettivo, di quello sostitutivo ex art. 117 TUB¸ essendo la Par fattispecie assimilabile alla non corretta indicazione dell' , più volte esaminata dalla giurisprudenza. Tale asserzione non è condivisibile poiché l'inserzione nel contratto di tale tasso è deputata «… secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto;
ne discende che, al più, si potrebbe ipotizzare la responsabilità della Banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che il cliente abbia subito un danno in conseguenza di esso» (cfr. Tribunale Roma, n. 43/2020), nel caso di specie però neppure allegato. Par Che tale sia la conseguenza appare evidente dall'esame della disciplina dell' richiamata da parte attrice a conforto della propria tesi.
L'art. 117, co. 8, T.U.B. dispone che la «Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto determinato. I contratti difformi sono nulli». L'art 9 della delibera CICR del
4.3.2003 prevede che la Banca d 'Italia debba individuare «le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima». Il titolo X, capitolo 1, sezione II, paragrafo 9 delle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d 'Italia il 25.7.2003 prevede che «il contratto e il “documento di sintesi” […] riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti». Il paragrafo 8 stabilisce che al contratto deve essere unito un documento di sintesi e che quest'ultimo deve costituire “il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione”.
Ritiene il Tribunale che la tesi che vorrebbe far derivare dalla mancata indicazione nel contratto Par dell' o dalla sua erronea indicazione la nullità, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., pur fatta propria da parte della giurisprudenza, (cfr. Tribunale di
Cagliari, 29.3.2016 n. 5295, richiamato da parte attrice, e Tribunale di Napoli, 15.5.2015, n. 7779), non sia condivisibile.
Infatti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge chiaramente dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette istruzioni della Banca d 'Italia, ma non costituisce un elemento tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Infatti, l'art 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle istruzioni suddette, sotto la rubrica “contenuto dei contratti”, prevede che i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
È solo l'art. 9 della sezione II del capitolo 1 del titolo X, sezione intitolata «Pubblicità e
Informazione Precontrattuale», che prevede che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par.
8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del
T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003.
La collocazione sistematica di detta norma sotto la sezione concernente la pubblicità e l'informazione precontrattuale, e non nell'art. 3 della sezione II, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti bancari, non può che portare a concludere che l'eventuale omissione di tale elemento non comporti la nullità del contratto quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici, come prescritto, quale contenuto minimo del contratto, dall'art. 3.
Pertanto, anche ove rispondesse a verità quanto allegato da parte attrice, da ciò non ne potrebbero derivare le conseguenze dalla stessa allegate.
8) Infine, parte opponente ha lamentato l'utilizzo nel contratto di mutuo per cui è causa del parametro EURIBOR, deducendo che ciò comporti la violazione della normativa antitrust a seguito della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT.39914.
Anche tale motivo è infondato.
Soltanto ove parte attrice avesse dato prova della partecipazione della mutuataria all'intesa vietata,
o che ne fosse a conoscenza e in ragione di ciò avesse inteso conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, la questione avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza. Ma nulla di tutto ciò risulta neppure allegato.
Infatti, recentemente la Suprema Corte (cfr. Cass. 12007/2024) ha condivisibilmente dettato, ex art. 363, co. 3, cod. proc. civ. i seguenti principi di diritto: « - i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE;
- le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
- in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento». In definitiva, per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 (giudizio di valore indeterminabile, complessità media), tenuto conto dell'attività defensionale effettuata e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e tutte le domande dal medesimo Parte_1 proposte;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate in € 7.122,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni