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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6051/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6051 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte Parte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. De Filippo Lucia, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione coniugale, reiterando le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 12/10/2022 la parte ricorrente premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 23/04/1989 in San IU Controparte_1 AN (NA) (Atto n. 18, Parte II, Serie A, Anno 1989), dalla cui unione nascevano due figli -Vincenza, autonoma economicamente e non più convivente, e , nato il Per_1 10/02/1996 in San IU AN (NA) - chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta e determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento da porsi a carico di parte convenuta, di cui €200,00 in favore del figlio e €100,00 in favore del coniuge. Per_1 All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 17/03/2023, in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati. Il Giudice assegnava i termini ex art.183, VI comma c.p.c. e la parte ricorrente depositata la relativa memoria di cui al comma 1. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il
1 convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la separazione di fatto, scaturita da forti incomprensioni ed incompatibilità caratteriali e durata ben sette anni anteriormente all'instaurazione del procedimento di separazione coniugale, comprova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di . Controparte_1 Nondimeno, già dal tenore del ricorso introduttivo si desume che la crisi coniugale è in realtà scaturita da incompatibilità caratteriali ed incomprensioni (cfr. “da circa sette anni i coniugi sono separati di fatto in quanto, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale”). Pertanto, non sussistono elementi sufficienti a giustificarne l'accoglimento della domanda.
*** 4. Quanto alla domanda di mantenimento del figlio , ventinovenne, occorre Per_1 premettere che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso specifico, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17/03/2023 dalla parte ricorrente è emerso che ha il diploma Per_1 di terza media ed ha già intrapreso attività lavorative retribuite, seppur non continuative, nel settore della ristorazione, dimostrando di possedere capacità lavorativa idonea a garantirgli una, sia pur modesta, autonomia economica, compatibilmente con il proprio grado di formazione. Ne consegue che non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, sussistendo in tal caso il dovere di attivazione del figlio per il reperimento di un lavoro che sia confacente alle proprie attitudini personali.
*** 5. Circa la domanda di mantenimento di a carico di parte convenuta, è Parte_1 noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la
2 convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente svolge lavori saltuari, con guadagni pari ad € 300,00, e vive in un immobile in locazione (di cui non è stato, però, riprodotto il contratto di locazione, né chiarito l'importo del relativo canone). Non è stata acquisita alcuna prova di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza di comparizione dei coniugi (ha rappresentato che parte convenuta svolge l'attività di operaio presso la società Acquaviva sita in Caserta, con introito stipendiale pari a circa €1.300/1.500 mensili e non è gravato da costi locativi). Ne consegue che non vi è dimostrazione alcuna della sussistenza di una disparità economica tra i coniugi che giustifichi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. D'Altronde, la ricorrente è abile al lavoro ed è riuscita a condurre una vita dignitosa per circa sette anni prima dell'instaurazione del giudizio di separazione.
*** 6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6051/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio, 23/04/1989 in San IU AN (NA) (Atto n. 18, Parte II, Serie A, Anno 1989);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
4) rigetta la domanda di mantenimento in favore di Parte_1
5) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IU AN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IU AN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. n. 396. Così deciso in Nola in data 03/11/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6051 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte Parte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. De Filippo Lucia, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione coniugale, reiterando le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 12/10/2022 la parte ricorrente premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 23/04/1989 in San IU Controparte_1 AN (NA) (Atto n. 18, Parte II, Serie A, Anno 1989), dalla cui unione nascevano due figli -Vincenza, autonoma economicamente e non più convivente, e , nato il Per_1 10/02/1996 in San IU AN (NA) - chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta e determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento da porsi a carico di parte convenuta, di cui €200,00 in favore del figlio e €100,00 in favore del coniuge. Per_1 All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 17/03/2023, in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati. Il Giudice assegnava i termini ex art.183, VI comma c.p.c. e la parte ricorrente depositata la relativa memoria di cui al comma 1. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il
1 convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la separazione di fatto, scaturita da forti incomprensioni ed incompatibilità caratteriali e durata ben sette anni anteriormente all'instaurazione del procedimento di separazione coniugale, comprova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione. Il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di . Controparte_1 Nondimeno, già dal tenore del ricorso introduttivo si desume che la crisi coniugale è in realtà scaturita da incompatibilità caratteriali ed incomprensioni (cfr. “da circa sette anni i coniugi sono separati di fatto in quanto, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale”). Pertanto, non sussistono elementi sufficienti a giustificarne l'accoglimento della domanda.
*** 4. Quanto alla domanda di mantenimento del figlio , ventinovenne, occorre Per_1 premettere che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso specifico, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17/03/2023 dalla parte ricorrente è emerso che ha il diploma Per_1 di terza media ed ha già intrapreso attività lavorative retribuite, seppur non continuative, nel settore della ristorazione, dimostrando di possedere capacità lavorativa idonea a garantirgli una, sia pur modesta, autonomia economica, compatibilmente con il proprio grado di formazione. Ne consegue che non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, sussistendo in tal caso il dovere di attivazione del figlio per il reperimento di un lavoro che sia confacente alle proprie attitudini personali.
*** 5. Circa la domanda di mantenimento di a carico di parte convenuta, è Parte_1 noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la
2 convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente svolge lavori saltuari, con guadagni pari ad € 300,00, e vive in un immobile in locazione (di cui non è stato, però, riprodotto il contratto di locazione, né chiarito l'importo del relativo canone). Non è stata acquisita alcuna prova di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza di comparizione dei coniugi (ha rappresentato che parte convenuta svolge l'attività di operaio presso la società Acquaviva sita in Caserta, con introito stipendiale pari a circa €1.300/1.500 mensili e non è gravato da costi locativi). Ne consegue che non vi è dimostrazione alcuna della sussistenza di una disparità economica tra i coniugi che giustifichi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. D'Altronde, la ricorrente è abile al lavoro ed è riuscita a condurre una vita dignitosa per circa sette anni prima dell'instaurazione del giudizio di separazione.
*** 6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6051/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio, 23/04/1989 in San IU AN (NA) (Atto n. 18, Parte II, Serie A, Anno 1989);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
4) rigetta la domanda di mantenimento in favore di Parte_1
5) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IU AN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San IU AN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. n. 396. Così deciso in Nola in data 03/11/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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