Sentenza 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. 328/00 in favore del minore, depositata con pec del 23.02.2023;
- dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all'istanza dei ricorrenti;
per la condanna:
- della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a. e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OB LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 31-117 c.p.a., notificato in data 20.02.2024 e depositato il successivo 29.02.2024, i ricorrenti, in qualità di genitori del minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, hanno agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria a fronte della richiesta, inoltrata il 23.02.2023, avente ad oggetto la predisposizione, in favore di quest’ultimo, di un “ Progetto Individuale per la persona disabile ”, ex art. 14 L. 328/00. Hanno, quindi, chiesto che il Tribunale ordini all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, pena la nomina di un Commissario ad acta.
1.1 È stata, altresì, proposta una domanda di risarcimento del cd. danno “ patrimoniale e non patrimoniale ” che ne sarebbe derivato, a carico sia del minore che dei genitori, conseguente all’inerzia nella predisposizione del progetto di vita richiesto.
La domanda risarcitoria risulta espressamente formulata ai sensi dell’art. 2 bis L. n. 241/90, comma 1 (danno da ritardo) e comma 1 bis (danno da cd. ritardo mero) nei termini appresso sintetizzati.
L’assenza di un progetto integrato tra i diversi Enti preposti determinerebbe notevoli pregiudizi sia al minore che ai genitori, conducendo a disarmonie ed inefficienze .
In primo luogo (così a pag. 5 del ricorso), i ricorrenti hanno fatto riferimento all’esigenza che il minore, per come dichiarato dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione lavoro, con ordinanza cron. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (in atti), venga sottoposto a 40 ore settimanali, per sei giorni a settimana, di terapia cognitivo-comportamentale con metodologia cd. ABA che la stessa ASP di Reggio Calabria, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- (in atti), si è impegnata a sostenere, in via indiretta, mediante il rimborso trimestrale delle spese sostenute. I rimborsi in questione, tuttavia, non avverrebbero con costanza trimestrale, così costringendo i genitori ad anticipare ingenti somme per l’erogazione, in forma privata, della terapia in parola. In proposito, parte ricorrente ha prodotto una diffida inoltrata all’ASP di Reggio Calabria, a mezzo pec del 24.06.2022, con cui è stato chiesto il rimborso del corrispettivo della terapia ABA somministrata in favore del minore dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2021, per un importo complessivo di € 1.890,00.
Inoltre, i genitori non riceverebbero un reale sostegno dalle Istituzioni, nonostante anche la Legge n. 135/15 lo preveda espressamente in -OMISSIS-.
Nelle conclusioni, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della “ Amministrazione resistente ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ovvero, in subordine, in via equitativa ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. ”.
2. L’A.S.P. di Reggio Calabria ed il Comune di Reggio Calabria non sono costituiti.
3. Con sentenza non definitiva n. 453 dell’8.07.2024, il Tribunale ha ritenuto che l’attività fino a quel momento posta in essere dal Comune di Reggio Calabria non fosse idonea a superare il contegno inerte allo stesso addebitato, integrando piuttosto gli estremi di atti di natura endo-procedimentale ed istruttoria, non ancora confluiti nell’adozione di un provvedimento amministrativo (delibera o determina che sia) in forza del quale il Progetto, a prescindere dal relativo contenuto, potesse dirsi adottato.
4. In accoglimento della domanda ex artt. 31-117 c.p.a., il Collegio ha, dunque, accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, ordinandole di provvedere in maniera espressa e motivata, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ordinario per la decisione sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno.
5. Ad istanza di parte ricorrente, deducente la persistente inerzia dell’ente, con successiva ordinanza collegiale n. 322 del 2.05.2025, il Tribunale ha nominato, quale Commissario ad acta , il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Catanzaro, con l’incarico di completare l’iter istruttorio avviato dal Comune di Reggio Calabria. Ciò mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo di adozione/approvazione del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/00, in favore del minore, che rechi la necessaria individuazione della copertura finanziaria - eventualmente a valere su autonomi stanziamenti a carico del bilancio comunale (cd. budget di progetto) - funzionale alla concreta realizzazione del progetto in questione.
5.1 Con deliberazione del Commissario ad acta n. 115 del 09/12/2025, depositata in data 15.12.2025, è stato approvato il progetto individuale ex art. 14 L. 328/00, in favore del minore, recante la necessaria individuazione della copertura finanziaria.
6. In occasione della pubblica udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda risarcitoria in evidenza è infondata.
8. L’accoglimento della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni eziologicamente connessi all’inerzia della p.a. nell’esercizio del potere amministrativo compulsato da chi ne ha interesse è, notoriamente, subordinata, in primis , alla cd. spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza disattesa.
Vertendosi in tema di danno da ritardo, il relativo risarcimento può essere riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita ovvero che si dimostri che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione dovrà accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto (cfr. Cons. St., IV, 8 marzo 2021, n. 1923; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11/05/2022, n. 5892; sez. II, 23.03.2021, n. 3530).
9. Nel caso in esame, la dimostrazione di siffatta spettanza del bene della vita è certamente evincibile dalla sopravvenuta approvazione del progetto di vita in discussione da parte del Commissario ad acta all’uopo nominato.
10. L’accoglimento della domanda risarcitoria è, ulteriormente, subordinato alla puntuale e precisa allegazione, da parte dei ricorrenti, delle specifiche tipologie di nocumenti dagli stessi patiti, di cui sono tenuti a fornire la prova sia nell’ an che nel quantum.
In linea generale, i danni non patrimoniali possono essere oggetto di una liquidazione in via equitativa da parte del Giudice, ex artt. 1226 e 2056 c.c., che, tuttavia, riguarda, esclusivamente, il quantum debeatur , costituendo pur sempre onere dei ricorrenti allegare, a monte, in maniera precisa e puntuale, i pregiudizi patiti così da dimostrane l’esistenza – cd. an debeatur - sia pure in via indiziaria.
11. Tanto premesso, la richiesta di risarcimento del danno cd. non patrimoniale formulata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, non può essere accolta.
Nel corpo del ricorso dedicato alla rivendicazione del “ Danno patrimoniale e non patrimoniale ” (pag. 5 sub 2.), gli odierni istanti si sono limitati a dedurre che:
- “ L’assenza di un progetto integrato tra i diversi Enti preposti, così come prescritto dalla L. 328/00, nonostante la richiesta dei ricorrenti, sta cagionando notevoli pregiudizi sia al minore che ai genitori;
- “ L’assenza di un piano integrato ha condotto e conduce a disarmonie ed inefficienze .”
- “ Dal canto loro, i sig.ri -OMISSIS- non ricevono un reale sostegno dalle Istituzioni, nonostante anche la Legge n. 134/15 lo preveda espressamente in -OMISSIS-” . (così a pag. 5-6 del ricorso).
Rebus sic stantibus , non può dirsi che i ricorrenti abbiano adempiuto all’onere di specificare, in maniera puntuale ed analitica, i concreti nocumenti, afferenti alla sfera psico-fisico/relazionale, che avrebbero patito quale conseguenza, diretta ed immediata, della mancata approvazione del progetto di vita individuale.
Ne consegue la genericità della domanda relativa a tale posta risarcitoria che, per l’effetto, deve essere rigettata.
12. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, si osserva quanto appresso.
Nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno correlato la richiesta in questione avuto esclusivo riguardo al ritardo con cui l’ASP di Reggio Calabria, malgrado gli impegni assunti dal relativo Commissario Straordinario con la delibera n. -OMISSIS- (in atti), rimborserebbe le spese sostenute per la terapia cd. ABA privatamente somministrata al minore, in forza dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, in data -OMISSIS-.
I danni in parola, a ben vedere rimasti privi di idoneo supporto probatorio (non risultano prodotte fatture relative alle terapie somministrate), non avrebbero potuto, a monte, ritenersi eziologicamente riconnessi all’inerzia stigmatizzata con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 453/2024.
Ciò se solo si considera che l’istanza di predisposizione del progetto di vita, ex art. 14 L. 328/00, a fronte della quale, con la summenzionata sentenza, il Tribunale ha ordinato al Comune di Reggio Calabria di provvedere, è stata inoltrata, per come allegato in ricorso, in data 23.02.2023.
Sicché, non può sostenersi che il tardivo rimborso, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, di spese mediche riconosciute in forza di autonome e distinte iniziative giurisdizionali avviate, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, in epoca antecedente (2020) all’istanza ex art. 14 L. n. 328/2000 (2023), possa essere eziologicamente connesso all’inerzia serbata dal Comune di Reggio Calabria a fronte della richiesta di predisposizione del progetto di vita in discussione.
13. Deve essere rigettata anche la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da cd. “ritardo mero”, ex art. 2 bis comma 1 bis , giacché non risulta che parte ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione comunale, abbia preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis l. n. 241/90, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 16/01/2023, n.128).
14. In conclusione, la domanda risarcitoria, complessivamente proposta, deve essere rigettata.
15. Non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione delle amministrazioni evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso quanto alla domanda risarcitoria.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER CR, Presidente
OB LA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB LA | ER CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.