TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 86
TAR
Sentenza 8 luglio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività posta in essere dal Comune non fosse idonea a superare il contegno inerte, ordinando all'amministrazione di provvedere in maniera espressa e motivata.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ordinato all'amministrazione di provvedere in maniera espressa e motivata.

  • Accolto
    Nomina Commissario ad acta

    Il Tribunale ha nominato un Commissario ad acta per completare l'iter istruttorio e adottare il provvedimento di approvazione del progetto individuale.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    La domanda è stata rigettata per genericità, non avendo i ricorrenti adempiuto all'onere di specificare in maniera puntuale ed analitica i concreti nocumenti patiti.

  • Rigettato
    Danno patrimoniale

    La domanda è stata rigettata poiché i danni lamentati non sono riconducibili all'inerzia del Comune di Reggio Calabria nella predisposizione del progetto di vita, essendo relativi a rimborsi di spese mediche riconosciute in forza di autonome iniziative giudiziarie avviate in epoca antecedente all'istanza al Comune.

  • Rigettato
    Danno da ritardo mero

    La domanda è stata rigettata poiché i ricorrenti non hanno preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis l. n. 241/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 86
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 86
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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