Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua XI sessione (30 maggio-16 giugno 1928).
Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alla Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua XI sessione (30 maggio-16 giugno 1928).