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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3999/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3999/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 13, C.F. (avv. Michela Tazzari) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
13, C.F. (avv. Virginia Lusa) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 19 luglio 2008 in
VA (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di US (RA) al n. 7, p. II, serie B, anno 2008;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
US (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa coniugale, con i relativi mobili ed arredi, sita in US (RA) Via Vanzetti n.
13, alla Sig.ra Il Sig. provvederà spostare altrove la propria Parte_1 CP_1
residenza solo a seguito del rogito di cui al punto n. 10) che segue o, in difetto entro e non oltre trenta giorni dalla sentenza;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza presso la madre;
3) disporre che il padre trascorra almeno due giorni a settimana con i figli, tenendo in considerazione le primarie esigenze e gli impegni degli stessi;
week end alterni dal sabato mattina sino al lunedì mattina con contestuale alternanza del venerdì che spetterà al genitore che non avrà con sé i figli nel fine settimana. Entrambe le parti, nei periodi di propria spettanza, dovranno assicurare ai figli le cure, l'educazione e l'istruzione necessari nel rispetto delle tendenze e delle abitudini degli stessi. I genitori si impegnano altresì a mantenere tra loro un dialogo costruttivo per tutte le questioni che possano direttamente o indirettamente riguardare i minori.
4) disporre che le Festività canoniche e le vacanze estive vengano stabilite su accordo tra le parti con i figli, attesa l'età di questi ultimi;
6) disporre che il padre sia tenuto a versare a titolo di contributo mensile al mantenimento di e la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) annualmente rivalutabile Per_1 Per_2
in base ad indici ISTAT, al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'effettivo accollo del mutuo acceso sulla casa coniugale da parte della Sig.ra come da punto 10) che segue. Fino a tale data Parte_1 il Sig. non verserà il mantenimento ordinario e alla Sig.ra verrà versato CP_1 Parte_1
l'intero importo dell'Assegno Unico.
7) disporre che le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, dovranno essere disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Ravenna e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti precisano che sono ricomprese fra le spese straordinarie da ripartire al 50% ciascuno le ricariche telefoniche dei minori, pari ad €. 30,00 (€. 15,00 a figlio);
8) dare atto che le detrazioni fiscali relativamente la prole andranno suddivise al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese integralmente sostenute da un genitore senza il consenso né il rimborso da parte dell'altro genitore, che verranno detratte integralmente dal genitore che le sosterrà;
9) dare atto che l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre fino all'avvenuto accollo liberatorio e contestualmente alla corresponsione del mantenimento ordinario.
Successivamente l'assegno unico sarà ripartito fra le parti al 50%.
10) dare atto che il Sig. promette di cedere alla Sig.ra che Controparte_1 Parte_1
promette di acquistare, con contestuale accollo del mutuo ipotecario contratto presso Cassa di
Ravenna S.p.a., Filiale di US, a rogito del Notaio Dr. registrato a Ravenna il 20 Persona_3
febbraio 2008 al n.1609 serie IT ed iscritto a Ravenna il 22 febbraio 2008 R.G. N.4444 R.P.N.938,
l'immobile allo stesso intestato sito in US (RA) Via Vanzetti n.13, costituito da un appartamento al piano primo con soppalco, con ingresso indipendente dal piano terra dal civ. n.13, con annesse cantina pertinenziale al piano terra e due porzioni di corte pertinenziali in proprietà esclusiva, attualmente censito al Foglio 25 del Comune di US, con il mappale 680 sub 3, p. T/1, Cat. A/2, cl.
2 vani 5 sup.cat. mq 117 rendita Euro 555,19, il tutto in confine con Via Vanzetti, Farina, Rondinelli
e Parte_1
E' altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti ed accessori del fabbricato comune per legge e per destinazione.
La parte cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente agenzia del Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile. L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione dell'immobile, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nell'atto di provenienza. La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio Dott. di cui alla Persona_3
premessa e all'accollo che segue.
Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito davanti al Notaio Dr. con studio in Lugo (RA) Via Matteotti n.14, da sottoscriversi entro e non oltre 60 Persona_4
giorni dalla pubblicazione della sentenza, dalla data del rogito, rendite ed oneri saranno rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
A titolo di corrispettivo della cessione, che viene fatta a corpo e non a misura, la Sig.ra
[...]
promette di assumere la seguente obbligazione nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
- accollo a suo carico del residuo mutuo. L'accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra. Le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso e, per l'effetto, il Sig. risulterà liberato da CP_1
qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti della Sig.ra precisandosi comunque come l'adesione della banca a Parte_1
tale accollo liberatorio potrebbe non essere contestuale alla stipula notarile ma successivamente ad essa, previa apposita garanzia in tal senso dalla parte cessionaria verso la parte cedente. In merito alla procedura di accollo sono a carico della Sig.ra tutti i costi relativi, ad eccezione Parte_1
della perizia richiesta dall'istituto mutuante che sarà saldata dal Sig. CP_1
Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.20 del 19 maggio 1999 – 1° serie speciale.
Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2012 n.27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19 L.n.74/1987.
Qualora il trasferimento dell'immobile non possa perfezionarsi alle condizioni stabilite nel presente ricorso causa l'impossibilità di ottenere l'accollo liberatorio dal mutuo gravante sull'immobile, la casa familiare resterà comunque nella piena disponibilità della Sig.ra Parte_1
11) dare atto che le parti hanno regolato tutte le questioni di carattere patrimoniale e pertanto, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nessuna esclusa;
12) dare atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del Passaporto
e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio anche per i minori e Persona_5
Persona_6
13) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3999/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 13, C.F. (avv. Michela Tazzari) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
13, C.F. (avv. Virginia Lusa) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 19 luglio 2008 in
VA (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di US (RA) al n. 7, p. II, serie B, anno 2008;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
US (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa coniugale, con i relativi mobili ed arredi, sita in US (RA) Via Vanzetti n.
13, alla Sig.ra Il Sig. provvederà spostare altrove la propria Parte_1 CP_1
residenza solo a seguito del rogito di cui al punto n. 10) che segue o, in difetto entro e non oltre trenta giorni dalla sentenza;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza presso la madre;
3) disporre che il padre trascorra almeno due giorni a settimana con i figli, tenendo in considerazione le primarie esigenze e gli impegni degli stessi;
week end alterni dal sabato mattina sino al lunedì mattina con contestuale alternanza del venerdì che spetterà al genitore che non avrà con sé i figli nel fine settimana. Entrambe le parti, nei periodi di propria spettanza, dovranno assicurare ai figli le cure, l'educazione e l'istruzione necessari nel rispetto delle tendenze e delle abitudini degli stessi. I genitori si impegnano altresì a mantenere tra loro un dialogo costruttivo per tutte le questioni che possano direttamente o indirettamente riguardare i minori.
4) disporre che le Festività canoniche e le vacanze estive vengano stabilite su accordo tra le parti con i figli, attesa l'età di questi ultimi;
6) disporre che il padre sia tenuto a versare a titolo di contributo mensile al mantenimento di e la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) annualmente rivalutabile Per_1 Per_2
in base ad indici ISTAT, al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'effettivo accollo del mutuo acceso sulla casa coniugale da parte della Sig.ra come da punto 10) che segue. Fino a tale data Parte_1 il Sig. non verserà il mantenimento ordinario e alla Sig.ra verrà versato CP_1 Parte_1
l'intero importo dell'Assegno Unico.
7) disporre che le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, dovranno essere disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Ravenna e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti precisano che sono ricomprese fra le spese straordinarie da ripartire al 50% ciascuno le ricariche telefoniche dei minori, pari ad €. 30,00 (€. 15,00 a figlio);
8) dare atto che le detrazioni fiscali relativamente la prole andranno suddivise al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese integralmente sostenute da un genitore senza il consenso né il rimborso da parte dell'altro genitore, che verranno detratte integralmente dal genitore che le sosterrà;
9) dare atto che l'Assegno Unico per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre fino all'avvenuto accollo liberatorio e contestualmente alla corresponsione del mantenimento ordinario.
Successivamente l'assegno unico sarà ripartito fra le parti al 50%.
10) dare atto che il Sig. promette di cedere alla Sig.ra che Controparte_1 Parte_1
promette di acquistare, con contestuale accollo del mutuo ipotecario contratto presso Cassa di
Ravenna S.p.a., Filiale di US, a rogito del Notaio Dr. registrato a Ravenna il 20 Persona_3
febbraio 2008 al n.1609 serie IT ed iscritto a Ravenna il 22 febbraio 2008 R.G. N.4444 R.P.N.938,
l'immobile allo stesso intestato sito in US (RA) Via Vanzetti n.13, costituito da un appartamento al piano primo con soppalco, con ingresso indipendente dal piano terra dal civ. n.13, con annesse cantina pertinenziale al piano terra e due porzioni di corte pertinenziali in proprietà esclusiva, attualmente censito al Foglio 25 del Comune di US, con il mappale 680 sub 3, p. T/1, Cat. A/2, cl.
2 vani 5 sup.cat. mq 117 rendita Euro 555,19, il tutto in confine con Via Vanzetti, Farina, Rondinelli
e Parte_1
E' altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle parti ed accessori del fabbricato comune per legge e per destinazione.
La parte cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente agenzia del Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile. L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione dell'immobile, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nell'atto di provenienza. La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio Dott. di cui alla Persona_3
premessa e all'accollo che segue.
Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito davanti al Notaio Dr. con studio in Lugo (RA) Via Matteotti n.14, da sottoscriversi entro e non oltre 60 Persona_4
giorni dalla pubblicazione della sentenza, dalla data del rogito, rendite ed oneri saranno rispettivamente a profitto ed a carico della parte cessionaria.
A titolo di corrispettivo della cessione, che viene fatta a corpo e non a misura, la Sig.ra
[...]
promette di assumere la seguente obbligazione nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
- accollo a suo carico del residuo mutuo. L'accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra. Le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso e, per l'effetto, il Sig. risulterà liberato da CP_1
qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti della Sig.ra precisandosi comunque come l'adesione della banca a Parte_1
tale accollo liberatorio potrebbe non essere contestuale alla stipula notarile ma successivamente ad essa, previa apposita garanzia in tal senso dalla parte cessionaria verso la parte cedente. In merito alla procedura di accollo sono a carico della Sig.ra tutti i costi relativi, ad eccezione Parte_1
della perizia richiesta dall'istituto mutuante che sarà saldata dal Sig. CP_1
Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.74, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile – 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.20 del 19 maggio 1999 – 1° serie speciale.
Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2012 n.27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19 L.n.74/1987.
Qualora il trasferimento dell'immobile non possa perfezionarsi alle condizioni stabilite nel presente ricorso causa l'impossibilità di ottenere l'accollo liberatorio dal mutuo gravante sull'immobile, la casa familiare resterà comunque nella piena disponibilità della Sig.ra Parte_1
11) dare atto che le parti hanno regolato tutte le questioni di carattere patrimoniale e pertanto, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nessuna esclusa;
12) dare atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del Passaporto
e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio anche per i minori e Persona_5
Persona_6
13) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè