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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3972/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri 1) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile) e residente in [...]Parte_1
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. ; P.IVA_1
2) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e ivi residente in [...]Persona_1
Bernardino de Campos n. 491, cap. 14015-130, minore, rappresentato dai propri genitori Sig.ra
[...]
e Sig. Parte_2 Persona_2
3) nata il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile), e residente in [...]Parte_2
Bernardino de Campos n. 491, Ribeirao Preto, San Paolo (Brasile), cap. 14015-130,
4) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e residente in [...]Parte_3
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. ; P.IVA_1
5) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e residente in [...]Parte_4
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. 04545-050;
6) nata il [...] a [...] e residente in [...]n. 290, Persona_3
Teresòpolis, IO de EI (Brasile), cap. , minore, rappresentata dai propri genitori Sig. P.IVA_2 [...]
e Sig.ra Parte_5 Persona_4
7) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile), e residente a Parte_5
Avenida Rogaciano Leite n. 200, Salinas, Fortaleza (Brasile), cap. ; P.IVA_3
8) nata il [...] a [...] e residente in [...]de Persona_5
Copacabana n. 828, Copacabana, IO de EI (Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentata dai propri genitori Sig. e Sig.ra ; Parte_5 Persona_6 9) nato il [...] a [...] e residente in [...]de Persona_7
Copacabana n. 828, Copacabana, IO de EI (Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentato dai propri genitori Sig. e Sig.ra ; tutti rappresentati e difesi Parte_5 Persona_6 dall'Avv. Carmelo Ciancio (C.F. ; PEC: FAX: C.F._1 Email_1
06.68801086) in virtù di procure alle liti in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 76.
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex Controparte_1
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 10 giugno 2024 gli odierni ricorrenti hanno adito il Tribunale di Lecce chiedendo l'accertamento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di avo italiano e che l'interruzione della trasmissione della cittadinanza era dipesa unicamente dall'applicazione della normativa discriminatoria vigente prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
In data 19 settembre 2024 si costituiva in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il quale, pur non contestando nel merito la domanda, esponeva di non poter applicare in sede amministrativa il principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 4466 del 2009 e richiamava le proprie limitate attribuzioni in materia, trattandosi di Amministrazione, istituita nella sua configurazione moderna a seguito del riassetto dell'amministrazione centrale post-unitaria del 1871, titolare di funzioni di indirizzo e vigilanza e non già di competenza diretta al riconoscimento della cittadinanza. Successivamente interveniva nel procedimento il Pubblico Ministero, il quale, esaminata la documentazione allegata al ricorso e la linea genealogica ricostruita, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda, ritenendo integrati i presupposti giuridici e fattuali per il riconoscimento richiesto.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dal ricorso emerge che l'avo comun nacque il 7 marzo 1873 a Martina Franca Parte_6 da genitori italiani e, emigrato in Brasile, contrasse matrimonio nel 1900, generando il 14 marzo 1906 la figlia nata molti anni prima della naturalizzazione brasiliana del padre, intervenuta solo il 20 novembre 1940 Per_8
e dunque non idonea a impedire la trasmissione dello status civitatis. sposò nel 1935 Persona_9 Per_10 e nel 1936 nacque la figlia la quale nel 1962 contrasse matrimonio con
[...] Persona_11
e diede alla luce nel 1964, NI nel 1965 e nel 1970. Da questi ultimi Persona_12 Pt_1 Parte_5 discendono gli odierni ricorrenti secondo quanto comprovato dalla documentazione prodotta in atti e dall'albero genealogico integralmente ricostruito. L'intera catena generazionale è stata correttamente documentata attraverso certificati di nascita e matrimonio apostillati, che attestano l'assenza di eventi interruttivi quali rinunce o naturalizzazioni anteriori agli eventi rilevanti e confermano la continuità del possesso dello status civitatis.
L'unica apparente interruzione deriva dalla disciplina della legge 555/1912, che vietava la trasmissione materna della cittadinanza e determinava la perdita dello status per la donna sposata con straniero, normativa poi dichiarata incostituzionale dalle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 della Corte costituzionale, con conseguente venir meno degli effetti discriminatori dal 1° gennaio 1948 e piena rilevanza della linea genealogica ai fini del riconoscimento richiesto.
All'udienza del 5.12.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
* * * * * * * *
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati.
In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis. MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata, poiché l'ampia documentazione prodotta in atti consente di ricostruire con assoluta certezza la loro discendenza diretta da cittadino italiano per nascita, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992. Il sistema italiano della cittadinanza, fondato sul principio dello ius sanguinis, attribuisce rilievo determinante al rapporto di filiazione, e non al luogo o alle vicende successive della vita dell'ascendente. In questa prospettiva assume rilievo dirimente la circostanza, documentalmente provata, che
l'avo italian abbia ottenuto la naturalizzazione brasiliana solo nel 1940, mentre Parte_6
la figlia era nata nel 1906, cioè oltre trent'anni prima. L'acquisizione della cittadinanza straniera da parte Per_8
dell'ascendente non può infatti produrre effetti retroattivi tali da incidere sullo status dei figli già nati, i quali mantengono la cittadinanza italiana iure sanguinis acquisita alla nascita.
La naturalizzazione posteriore all'evento generativo non interrompe la trasmissione della cittadinanza e non determina alcuna perdita per il discendente, secondo un principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Di conseguenza conservò la cittadinanza italiana fino all'entrata Persona_9
in vigore della Costituzione, e tale status, in assenza di rinunce o eventi interruttivi, si trasmise ai discendenti secondo la regola della continuità genealogica.
L'unico ostacolo che in passato aveva impedito di riconoscere la trasmissione materna dello status civitatis era rappresentato dalla disciplina contenuta nella legge n. 555 del 1912, che da un lato non consentiva alla donna italiana di trasmettere la cittadinanza ai figli e, dall'altro, le faceva automaticamente perdere lo status per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
Tale disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno eliminato ogni forma di disparità tra uomo e donna in materia di cittadinanza, in attuazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva e incidono su tutti i rapporti non esauriti, poiché lo status civitatis integra una qualità permanente della persona, non soggetta a prescrizione né estinzione automatica. Sulla scorta di tali premesse si colloca la sentenza n. 4466 del 2009 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha definitivamente chiarito che la donna italiana che abbia perso la cittadinanza per matrimonio con straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 riacquista automaticamente lo status a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione e che i figli nati prima di tale data devono essere considerati cittadini italiani, purché non vi sia stata rinuncia volontaria allo status.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale ricostruzione non richiede alcuna dichiarazione costitutiva da parte dell'interessato, poiché la cittadinanza, in sede giudiziale, non si acquista ex novo, ma si riconosce come status già esistente e che ha continuato a produrre effetti lungo la linea genealogica. In questa prospettiva il giudizio ha natura dichiarativa, volto ad accertare la corrispondenza fra la realtà giuridica e quella fattuale. Nel caso in esame, la linea di discendenza dal capostipite italiano fino agli odierni ricorrenti è stata provata senza soluzione di continuità e non emergono elementi idonei a interrompere o modificare la trasmissione dello status civitatis. Né risultano naturalizzazioni anteriori agli eventi rilevanti, né rinunce, né provvedimenti di altra natura che possano aver inciso sulla continuità dello status. In conformità al parere favorevole espresso dal Pubblico
Ministero, devono pertanto ritenersi integrati tutti i presupposti per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei ricorrenti, con efficacia dichiarativa e obbligo dell'Amministrazione di procedere alle necessarie annotazioni nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri:
1) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile) e residente in [...]Parte_1
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. ; 2) P.IVA_1 Persona_1
nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e ivi residente in [...]de Campos n. 491, cap. 14015-130, minore, rappresentato dai propri genitori Sig.ra e Sig. Parte_2 [...]
3) nata il [...] a [...], Minas Persona_2 Parte_2
Gerais (Brasile), e residente in [...]de Campos n. 491, Ribeirao Preto, San Paolo (Brasile), cap.
14015-130; 4) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e Parte_3
residente in [...], 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. 04545-050; 5)
[...]
nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e residente in [...]Parte_4
Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. 04545-050; 6) nata il [...] Persona_3
a IO de EI (Brasile) e residente in [...]n. 290, Teresòpolis, IO de EI (Brasile), cap. 25954-
135, minore, rappresentata dai propri genitori Sig. e Sig.ra Parte_5 Persona_4
7) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile), e
[...] Parte_5
residente a [...]n. 200, Salinas, Fortaleza (Brasile), cap. ; 8) P.IVA_3 Persona_5 nata il [...] a [...] e residente in [...]de Copacabana n. 828,
Copacabana, IO de EI (Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentata dai propri genitori Sig.
[...]
e Sig.ra ; 9) nato il [...] a [...] Parte_5 Persona_6 Persona_7
EI (Brasile) e residente in [...]de Copacabana n. 828, Copacabana, IO de EI
(Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentato dai propri genitori Sig. e Sig.ra Parte_5
, così provvede: Persona_6
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; 2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 5.12.2025. Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3972/2024 R.G.,
TRA
i Sigg.ri 1) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile) e residente in [...]Parte_1
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. ; P.IVA_1
2) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e ivi residente in [...]Persona_1
Bernardino de Campos n. 491, cap. 14015-130, minore, rappresentato dai propri genitori Sig.ra
[...]
e Sig. Parte_2 Persona_2
3) nata il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile), e residente in [...]Parte_2
Bernardino de Campos n. 491, Ribeirao Preto, San Paolo (Brasile), cap. 14015-130,
4) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e residente in [...]Parte_3
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. ; P.IVA_1
5) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e residente in [...]Parte_4
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. 04545-050;
6) nata il [...] a [...] e residente in [...]n. 290, Persona_3
Teresòpolis, IO de EI (Brasile), cap. , minore, rappresentata dai propri genitori Sig. P.IVA_2 [...]
e Sig.ra Parte_5 Persona_4
7) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile), e residente a Parte_5
Avenida Rogaciano Leite n. 200, Salinas, Fortaleza (Brasile), cap. ; P.IVA_3
8) nata il [...] a [...] e residente in [...]de Persona_5
Copacabana n. 828, Copacabana, IO de EI (Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentata dai propri genitori Sig. e Sig.ra ; Parte_5 Persona_6 9) nato il [...] a [...] e residente in [...]de Persona_7
Copacabana n. 828, Copacabana, IO de EI (Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentato dai propri genitori Sig. e Sig.ra ; tutti rappresentati e difesi Parte_5 Persona_6 dall'Avv. Carmelo Ciancio (C.F. ; PEC: FAX: C.F._1 Email_1
06.68801086) in virtù di procure alle liti in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 76.
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex Controparte_1
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
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Con ricorso iscritto a ruolo il 10 giugno 2024 gli odierni ricorrenti hanno adito il Tribunale di Lecce chiedendo l'accertamento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti di avo italiano e che l'interruzione della trasmissione della cittadinanza era dipesa unicamente dall'applicazione della normativa discriminatoria vigente prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
In data 19 settembre 2024 si costituiva in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il quale, pur non contestando nel merito la domanda, esponeva di non poter applicare in sede amministrativa il principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 4466 del 2009 e richiamava le proprie limitate attribuzioni in materia, trattandosi di Amministrazione, istituita nella sua configurazione moderna a seguito del riassetto dell'amministrazione centrale post-unitaria del 1871, titolare di funzioni di indirizzo e vigilanza e non già di competenza diretta al riconoscimento della cittadinanza. Successivamente interveniva nel procedimento il Pubblico Ministero, il quale, esaminata la documentazione allegata al ricorso e la linea genealogica ricostruita, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda, ritenendo integrati i presupposti giuridici e fattuali per il riconoscimento richiesto.
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Dal ricorso emerge che l'avo comun nacque il 7 marzo 1873 a Martina Franca Parte_6 da genitori italiani e, emigrato in Brasile, contrasse matrimonio nel 1900, generando il 14 marzo 1906 la figlia nata molti anni prima della naturalizzazione brasiliana del padre, intervenuta solo il 20 novembre 1940 Per_8
e dunque non idonea a impedire la trasmissione dello status civitatis. sposò nel 1935 Persona_9 Per_10 e nel 1936 nacque la figlia la quale nel 1962 contrasse matrimonio con
[...] Persona_11
e diede alla luce nel 1964, NI nel 1965 e nel 1970. Da questi ultimi Persona_12 Pt_1 Parte_5 discendono gli odierni ricorrenti secondo quanto comprovato dalla documentazione prodotta in atti e dall'albero genealogico integralmente ricostruito. L'intera catena generazionale è stata correttamente documentata attraverso certificati di nascita e matrimonio apostillati, che attestano l'assenza di eventi interruttivi quali rinunce o naturalizzazioni anteriori agli eventi rilevanti e confermano la continuità del possesso dello status civitatis.
L'unica apparente interruzione deriva dalla disciplina della legge 555/1912, che vietava la trasmissione materna della cittadinanza e determinava la perdita dello status per la donna sposata con straniero, normativa poi dichiarata incostituzionale dalle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 della Corte costituzionale, con conseguente venir meno degli effetti discriminatori dal 1° gennaio 1948 e piena rilevanza della linea genealogica ai fini del riconoscimento richiesto.
All'udienza del 5.12.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
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Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati.
In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis. MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata, poiché l'ampia documentazione prodotta in atti consente di ricostruire con assoluta certezza la loro discendenza diretta da cittadino italiano per nascita, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992. Il sistema italiano della cittadinanza, fondato sul principio dello ius sanguinis, attribuisce rilievo determinante al rapporto di filiazione, e non al luogo o alle vicende successive della vita dell'ascendente. In questa prospettiva assume rilievo dirimente la circostanza, documentalmente provata, che
l'avo italian abbia ottenuto la naturalizzazione brasiliana solo nel 1940, mentre Parte_6
la figlia era nata nel 1906, cioè oltre trent'anni prima. L'acquisizione della cittadinanza straniera da parte Per_8
dell'ascendente non può infatti produrre effetti retroattivi tali da incidere sullo status dei figli già nati, i quali mantengono la cittadinanza italiana iure sanguinis acquisita alla nascita.
La naturalizzazione posteriore all'evento generativo non interrompe la trasmissione della cittadinanza e non determina alcuna perdita per il discendente, secondo un principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Di conseguenza conservò la cittadinanza italiana fino all'entrata Persona_9
in vigore della Costituzione, e tale status, in assenza di rinunce o eventi interruttivi, si trasmise ai discendenti secondo la regola della continuità genealogica.
L'unico ostacolo che in passato aveva impedito di riconoscere la trasmissione materna dello status civitatis era rappresentato dalla disciplina contenuta nella legge n. 555 del 1912, che da un lato non consentiva alla donna italiana di trasmettere la cittadinanza ai figli e, dall'altro, le faceva automaticamente perdere lo status per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
Tale disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno eliminato ogni forma di disparità tra uomo e donna in materia di cittadinanza, in attuazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva e incidono su tutti i rapporti non esauriti, poiché lo status civitatis integra una qualità permanente della persona, non soggetta a prescrizione né estinzione automatica. Sulla scorta di tali premesse si colloca la sentenza n. 4466 del 2009 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha definitivamente chiarito che la donna italiana che abbia perso la cittadinanza per matrimonio con straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 riacquista automaticamente lo status a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione e che i figli nati prima di tale data devono essere considerati cittadini italiani, purché non vi sia stata rinuncia volontaria allo status.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale ricostruzione non richiede alcuna dichiarazione costitutiva da parte dell'interessato, poiché la cittadinanza, in sede giudiziale, non si acquista ex novo, ma si riconosce come status già esistente e che ha continuato a produrre effetti lungo la linea genealogica. In questa prospettiva il giudizio ha natura dichiarativa, volto ad accertare la corrispondenza fra la realtà giuridica e quella fattuale. Nel caso in esame, la linea di discendenza dal capostipite italiano fino agli odierni ricorrenti è stata provata senza soluzione di continuità e non emergono elementi idonei a interrompere o modificare la trasmissione dello status civitatis. Né risultano naturalizzazioni anteriori agli eventi rilevanti, né rinunce, né provvedimenti di altra natura che possano aver inciso sulla continuità dello status. In conformità al parere favorevole espresso dal Pubblico
Ministero, devono pertanto ritenersi integrati tutti i presupposti per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei ricorrenti, con efficacia dichiarativa e obbligo dell'Amministrazione di procedere alle necessarie annotazioni nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di
Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri:
1) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile) e residente in [...]Parte_1
Doutor Fadlo Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. ; 2) P.IVA_1 Persona_1
nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e ivi residente in [...]de Campos n. 491, cap. 14015-130, minore, rappresentato dai propri genitori Sig.ra e Sig. Parte_2 [...]
3) nata il [...] a [...], Minas Persona_2 Parte_2
Gerais (Brasile), e residente in [...]de Campos n. 491, Ribeirao Preto, San Paolo (Brasile), cap.
14015-130; 4) nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e Parte_3
residente in [...], 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. 04545-050; 5)
[...]
nato il [...] a [...], San Paolo (Brasile) e residente in [...]Parte_4
Haidar, 106, Vila Olimpia, San Paolo (Brasile), cap. 04545-050; 6) nata il [...] Persona_3
a IO de EI (Brasile) e residente in [...]n. 290, Teresòpolis, IO de EI (Brasile), cap. 25954-
135, minore, rappresentata dai propri genitori Sig. e Sig.ra Parte_5 Persona_4
7) nato il [...] a [...], Minas Gerais (Brasile), e
[...] Parte_5
residente a [...]n. 200, Salinas, Fortaleza (Brasile), cap. ; 8) P.IVA_3 Persona_5 nata il [...] a [...] e residente in [...]de Copacabana n. 828,
Copacabana, IO de EI (Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentata dai propri genitori Sig.
[...]
e Sig.ra ; 9) nato il [...] a [...] Parte_5 Persona_6 Persona_7
EI (Brasile) e residente in [...]de Copacabana n. 828, Copacabana, IO de EI
(Brasile), cap. 22050-001, minore, rappresentato dai propri genitori Sig. e Sig.ra Parte_5
, così provvede: Persona_6
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; 2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 5.12.2025. Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti