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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8367/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio dell'avv. Francesco Pennese, Parte_1 che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Cavazzoni in Firenze che la rappresentata e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
E
in persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Prato presso lo studio dell'avv. Pierluigi Baldacci che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1) accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni di cui all'art. 7 del contratto Parte_1 di mutuo datato 08/03/2011 poiché anticoncorrenziali e, per l'effetto, statuire la nullità dell'intero contratto di mutuo nonché l'improcedibilità dell'avversa esecuzione mobiliare per difetto del titolo esecutivo e inefficacia delle garanzie;
2) accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario datato
08/03/2011 per abuso dell'erogazione del credito e, per l'effetto, statuire la carenza del titolo esecutivo e l'inefficacia delle garanzie;
3) accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario dell'08/03/2011 per violazione del limite massimo finanziabile ex art. 38 TUB e, per l'effetto, statuire la carenza del titolo esecutivo e l'inefficacia delle garanzie;
4) accertare e dichiarare la nullità del mutuo datato 08/03/2011 per difetto della causa negoziale e/o illiceità della stessa e, per
1 l'effetto, statuire la carenza del titolo esecutivo e l'inefficacia delle garanzie;
5) accertare e dichiarare la nullità di entrambi i finanziamenti del 26/04/2006 e 08/03/2011 per violazione dell'art. 1904 c.c., dell'art. 28 Decreto Legge n. 1/2012 e dell'art. 1 del Regolamento ISVAP n. 40/2012 e, per l'effetto, statuire la nullità di entrambi i prestiti e l'inefficacia delle garanzie 6) accertare e dichiarare che il prestito del 26/04/2006 è un mutuo fondiario circolato sul c/c n. 12563.46 e viziato da usura oggettiva originaria, statuendone la nullità ex artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 c.p. e condannando la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate;
7) in conseguenza, accertare e dichiarare che il mutuo fondiario dell'08/03/2011 è affetto da nullità per l'usura oggettiva che affligge il connesso finanziamento del 26/04/2011 e, per l'effetto, statuire la carenza del titolo esecutivo e l'inefficacia delle garanzie;
8) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. della parte rivale e, per l'effetto, condannarla in solido a pagare in favore dell'opponente la somma di € 100.000,00 ovvero quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, C.N.F. al 4% ed
IVA al 22% come per legge.
- In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la Controparte_1 litispendenza parziale con ogni conseguente pronuncia;
- In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e/o in diritto;
- In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, dichiarare la conversione del contratto di mutuo fondiario ai rogiti Notaio Rep.349481 Persona_1
– Racc.2896 dell'08.03.2011 in mutuo ipotecario;
- In via riconvenzionale subordinata, in ulteriore ipotesi di accoglimento delle domande nullità del titolo esecutivo e di impossibilità a procedere a conversione in mutuo ipotecario, condannare al pagamento della somma di Euro Parte_1
1.600.000,00 indebitamente versata in forza del contratto di mutuo fondiario ai rogiti Notaio Per_1
Rep.349481 – Racc.2896 dell'08.03.2011, oltre interessi al tasso legale dal 29.03.2011, data di
[...] ricezione della somma ed al maggior danno da svalutazione monetaria, o comunque di quella diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso previa compensazione con le somme eventualmente riconosciute al medesimo. Con vittoria di spese e compensi.
in via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare la litispendenza parziale, con ogni CP_2 conseguente pronuncia;
in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] per ogni eventuale condanna della stessa, sia di natura risarcitoria che restitutoria, derivante o CP_2 che potrebbe derivare da fatti avvenuti ante cessione;
nel merito in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e/o in diritto;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, dichiarare la conversione del contratto di mutuo fondiario ai rogiti Notaio Rep.349481 Persona_1
– Racc.2896 dell'08.03.2011 in mutuo ipotecario. Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio le parti indicate in Parte_1 epigrafe,deducendo di aver ricevuto in data 11/07/2020, nella sua qualità di socio fideiussore della atto di pignoramento presso terzi con il Controparte_3 Parte_2 quale aveva vincolato i propri titoli depositati presso la filiale di Prato sino alla CP_4 concorrenza di € 2.386.925,70. Avverso l'atto di pignoramento era stato proposto ricorso in opposizione all'esecuzione con domanda di sospensione dell'esecuzione, rigettata dal G.E. con
2 ordinanza del 24/05/2022 e assegnazione di termine per l'introduzione del giudizio di merito, in questa sede appunto instaurato.
Lamentava che il credito rivendicato fosse parte di un più ampio rapporto bancario con posizioni Contr Contr interconnesse, iniziato in data 26/04/2006 con l'erogazione da parte di in favore di di un finanziamento di € 1.600.000,00 al fine consentire l'acquisto di beni immobili, seguito dalla concessione, in data 8/03/2011, di un altro mutuo fondiario per la medesima cifra, al fine di estinguere quello precedente e nonostante la beneficiaria fosse già insolvente. In data 15/06/2020, al Contr fine di recuperare gli importi erogati con il finanziamento del 08/03/2011, aveva pignorato i beni ipotecati avviando l'esecuzione immobiliare n. 123/2020 presso il Tribunale di Pistoia, ottenendo la vendita dei cespiti al prezzo d'aggiudicazione di € 406.740,00. Contro tale esecuzione era stata promossa autonoma opposizione.
Eccepiva la nullità delle fideiussioni di cui all'art. 7 del contratto di mutuo del 08/03/2011, in quanto in esse erano state riprodotte le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
04/07/2004, dichiarate anticoncorrenziali dall'AGCM con delibera del 20/04/2005. Con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza delle suddette fideiussioni.
Lamentava, sotto altro profilo, che l'escussione delle fideiussioni fosse dettata dalla consapevolezza della incapienza del bene ipotecato rispetto all'entità del mutuo, artatamente sopravvalutato al fine di erogare il finanziamento garantito di € 1.600.000,00. Tale condotta era tale da integrare un abuso di erogazione del credito, in violazione degli accordi di Basilea 3 del 2010, data la sostanziale Contr insolvibilità di già in occasione del primo finanziamento, ulteriormente aggravata nel 2011.
Ne derivava che il vero scopo dei finanziamenti fosse quello di azionare le garanzie fideiussorie in capo al titolare di ingenti valori detenuti presso la banca erogatrice. Pt_1
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 38 del TUB posto che il mutuo fondiario avrebbe potuto essere erogato solo per un importo limitato al 80% del valore del bene ipotecato o del costo dei lavori da eseguire mentre, come precisato da vari consulenti e come dimostrato dal prezzo di aggiudicazione, l'importo del mutuo erogato superava tale valore sia in riferimento al bene immobile, che per quanto riguardava i costi dei lavori di ripristino.
Il finanziamento del 08/03/2011 sarebbe stato da ritenere anche privo di causa negoziale o comunque con causa illegittima, posto che il mutuo fondiario implicava per l'istituto di credito l'obbligo di garantire al mutuatario la conservazione dell'organizzazione produttiva al fine di produrre reddito. Tale funzione rimaneva invece vanificata se il mutuo, come nel caso in esame, era diretto soltanto ad estinguere un precedente debito, con relativo aggravio della posizione debitoria del mutuatario.
Altri profili di nullità del contratto di mutuo in oggetto venivano infine individuati nella violazione della disciplina assicurativa, essendo il mutuo condizionato alla stipulazione di polizze sui beni ipotecati con compagnie collegate alla mutuante e finalizzate a garantire l'estinzione del debito, senza considerare l'interesse dell'assicurato ex art. 1904 c.c.; nonché nell'aver praticato, all'epoca del primo finanziamento del 2006, il tasso d'interesse del 13,525% relativo ai creditori chirografari, in luogo di quello del 6,240% previsto per i crediti ipotecari, integrando in tal modo un'ipotesi di
3 usura oggettiva originaria per violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., che avrebbe fatto venir meno anche il collegato mutuo del 2011.
Contr Infine, invocava la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla in quanto la stessa aveva fatto un uso distorto dell'azione giudiziaria, non attendendo la previa definizione dei giudizi già pendenti, quantificando il danno in € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio premettendo che, in forza di atto di Controparte_1 scissione del 25/11/2020, il credito in oggetto era stato trasferito ad Controparte_2
Evidenziava altresì che il mutuo stipulato in data 08/03/2011 non era destinato a
[...] Contr ridurre l'esposizione debitoria del c/c n.12563,46 intestato a ma solo a determinare l'estinzione dell'apertura di credito in conto corrente ipotecaria concessa in data 26/04/2006, regolarmente estinta a seguito del suddetto finanziamento senza che tale vicenda, ormai conclusa, potesse avere riflessi sull'odierna domanda.
Eccepiva in rito la litispendenza ai sensi del primo comma dell'art. 39 c.p.c., tra il presente giudizio e quello pendente presso il Tribunale di Pistoia (RG 236/2021) di opposizione all'esecuzione sui beni ipotecati, sussistendo identità oltre che dei soggetti, anche di causa petendi e, in parte, di petitum.
Nel merito, in ordine alla pretesa nullità delle fideiussioni di cui all'art. 7 del contratto di mutuo, in quanto redatte in conformità allo schema ABI del 2003 poi oggetto di censura da parte della AN
D'AL e della Corte di Cassazione (ordinanza 12 dicembre 2017 n. 29810), evidenziava come tale nullità si riferisse pacificamente alla c.d. fideiussione omnibus, mentre nel caso di specie si trattava di una fideiussione specifica, essendo vincolata al solo mutuo fondiario concesso alla società.
In ogni caso, in ipotesi di riproduzione della tre clausole dello schema ABI nel contratto di fideiussione, avrebbe potuto prospettarsi un'ipotesi di nullità parziale con operatività del principio di conservazione degli atti negoziali, per cui la fideiussione avrebbe potuto risultare nulla limitatamente alle clausole riproduttive dello schema censurato, salva la prova, non fornita nel caso di specie, di una volontà delle parti in termini di essenzialità delle clausole colpite da nullità.
Contr In ogni caso, il era anche socio illimitatamente responsabile della e, quindi, Pt_1
l'esecuzione risultava correttamente instaurata nei suoi confronti, atteso che era già stata avviata la procedura esecutiva immobiliare sul bene della società in garanzia con recupero solo parziale del credito.
In ordine alla doglianza relativa all'abuso nella erogazione del credito, evidenziava che le varie norme che sanzionavano tale condotta vedevano come soggetti attivi gli amministratori di società o i falliti, mentre per gli operatori bancari residuava solo un'eventuale responsabilità per concorso con la società finanziata, in caso di dimostrazione di condotta incauta della banca nel concedere credito all'impresa in stato di insolvenza. Tali ipotesi non producevano conseguenze sulla validità della concessione del credito, ma solo eventualmente obblighi risarcitori in capo alla banca per i danni cagionati. Ma anche in questa ultima ipotesi difettava l'interesse ad agire di parte attrice, dato che il pregiudizio derivante dalla condotta incauta si concretizzava in una diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori, mentre il non era un creditore leso quanto piuttosto un debitore Pt_1 della banca.
4 Quanto alla violazione dell'art. 38 TUB, precisava che la valutazione del bene immobile da cui partire era quella di € 2.175.000,00 di cui alla perizia prodromica al mutuo fondiario del 2011, come anche rilevato dal G.E.. Anche se il bene in oggetto era già ipotecato in seguito all'apertura di credito del 2006, non sussisteva prova circa l'eccessività della stima o di una inequivoca svalutazione del bene intervenuta medio tempore fino alla stipulazione del mutuo fondiario del
2011. La CTU depositata nel gennaio del 2021 in sede di esecuzione immobiliare non poteva valere ai fini del superamento dei limiti di finanziabilità, in quanto la relativa valutazione avrebbe dovuto essere riferita al valore del bene all'epoca del finanziamento. In ogni caso, anche qualora fosse ritenuta superata la soglia di cui all'art. 38 TUB, tali limiti non costituivano elementi non essenziali del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto dello stesso ma di elemento integrativo dell'oggetto del contratto. Se la violazione della norma, posta nell'ambito della
“vigilanza prudenziale” dell'Autorità, portasse alla nullità dell'intero contratto di mutuo ormai erogato, finirebbe per pregiudicare proprio le finalità a cui la norma era destinata, cioè la stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito. Data la natura non imperativa della norma, al giudice sarebbe preclusa la riqualificazione d'ufficio del contratto sovvertendo la volontà delle parti, anche perché la stessa contestazione di superamento dei limiti di finanziabilità implicava la corretta qualificazione del contratto come mutuo fondiario.
Sussistevano in ogni caso, in subordine, tutte le condizioni per la conversione ex art. 1424 c.c., del contratto in oggetto in quello di mutuo garantito da ipoteca di primo grado, rimanendo inalterati sia la forma, gli elementi essenziali e la garanzia tramite ipoteca. Il contratto convertito, inoltre, garantiva il medesimo intento pratico voluto dalle parti, cioè quello di ottenere finanziamento a fronte di garanzie, considerando i pluriennali rapporti commerciali tra le parti, tali da far ritenere sicura la stipulazione di un mutuo ipotecario ordinario, se consapevoli della nullità di quello fondiario.
Infine, in caso di declaratoria di nullità, esperiva domanda riconvenzionale di restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di € 1.600.000,00, oltre interessi dalla data di erogazione.
In merito al dedotto difetto o illiceità della causa, osservava come la doglianza fosse ormai superata dalla recente giurisprudenza di legittimità, che aveva affermato la liceità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso. Non sussisteva neanche l'asserito aggravamento della posizione Contr debitoria posto che si era solo limitata ad operare una ristrutturazione di una posizione debitoria, passando da una esposizione a breve termine ad una a medio termine.
In ordine alla lamentata usura, essa era stata già esclusa dal proprio CTP nel giudizio di opposizione avanti al Tribunale di Pistoia, senza contare che l'eventuale nullità di una clausola relativa ad una apertura di credito non avrebbe potuto determinare la nullità di altro e diverso rapporto con diversa ed autonoma pattuizione di interessi e competenze.
Circa il supposto obbligo a stipulare la polizza assicurativa rilevava che quella di abbinare delle polizze ai finanziamenti delle banche costituiva normale prassi che aveva lo scopo di tutelare anche il debitore, il quale senza assicurazione si troverebbe a dover restituire il mutuo erogato senza l'immobile su cui poter fare affidamento.
Si costituiva altresì in giudizio in qualità di cessionaria del credito, eccependo il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti pregiudizievoli derivanti da vicende anteriori alla 5 cessione. I crediti oggetto della cessione erano da considerare patrimonio separato rispetto a quello della determinando la successione solo nel lato attivo del rapporto, mentre per le dinamiche CP_2 Contr relative al lato passivo rimaneva la legittimazione a contraddire di ed eventuali controcrediti del debitore ceduto non avrebbero potuto essere opposti ad Per il resto richiamava e faceva CP_2 Contr proprie le istanze, difese, eccezioni e deduzioni già proposte da
La causa, sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 11.12.24 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Contr Va innanzitutto in parte accolta l'eccezione di litispendenza sollevata da che deduce la parziale identità tra le doglienze proposte dal nel presente giudizio e quelle sollevate nella Pt_1 causa RG 236/2021, opposizione all'esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Pistoia con RG
123/2020, in particolare con riferimento a: 1) la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite massimo finanziabile del 80%; 2) la nullità del mutuo per difetto di causa negoziale e/o illiceità della stessa;
3) usura oggettiva originaria dell'apertura in c/c ipotecario del 2006 e conseguente nullità derivata del mutuo del 2011.
Contr In sede di comparsa conclusionale ha, sul punto, depositato copia della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 75/2024 (doc. n. 20), che ha appunto definito quel giudizio, rigettando l'opposizione.
Ciò posto, l'eccezione è fondata e va accolta ricorrendo, nella specie, le condizioni previste ex art. 39 comma 1 c.p.c. Del resto, due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di “causa petendi” e di “petitum” sono in rapporto di litispendenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte (Cass. n. 16454/2015).
Nel caso di specie, i due giudizi presentano identità dei soggetti, nonché totale corrispondenza quanto ai motivi ed alle eccezioni sopra indicate. Sotto il primo profilo, dall'intestazione dell'opposizione all'esecuzione immobiliare si evince come essa sia stata promossa anche nell'interesse del nella sua qualità di socio fideiussore di BCL S.n.c. (doc. 12), qualità nel Pt_1 cui interesse è stata promossa anche la presente opposizione. In entrambe le opposizioni, vengono allegati da parte attrice le medesime circostanze a sostegno delle proprie doglianze (vedi pag.
6-8 atto citazione e pag. 3 e 4 doc. 12), riconducibili al medesimo rapporto contrattuale, e che varrebbero secondo la opponente il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata. Risulta anche una parziale identità di petitum, data la coincidenza tra le conclusioni rassegnate nei due atti.
Appare evidente come non possa, tra le medesime parti e per le medesime ragioni, considerarsi in ipotesi il mutuo azionato quale valido titolo per l'esecuzione forzata, e dall'altro invece in ipotesi il contrario in sede di esecuzione mobiliare (pur se trattasi di ipotesi solo teorica, apparendo le ragioni poste dal Tribunale di Pistoia poste a fondamento del rigetto dell'opposizione in quella sede condivisibili).
Residuano pertanto solo, in questa sede, i motivi di opposizione relativi alla dedotta nullità delle fideiussioni, all'abuso di erogazione del credito ed alla violazione della disciplina assicurativa.
6 Quanto alla prima questione occorre premettere che le SU della Corte di Cassazione con sentenza n.
41994/2021 hanno precisato che nei casi di riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'Associazione ANria ALna, il cd. “Schema ABI”, dichiarate nulle dalla AN d'AL con decisione n. 55 del 2005 a monte, perché in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza può parlarsi soltanto di nullità parziale delle citate clausole, operando il principio di conservazione degli atti negoziali di cui all'art. 1419 c.c.. Una nullità totale per contro potrebbe ipotizzarsi, in deroga al citato principio, solo laddove venisse dimostrata la diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità ai fini della stipulazione contrattuale. Ne deriva che non potrebbe parlarsi, anche ad accogliere in ipotesi le tesi dell'opponente, di una nullità dell'intero contratto di mutuo (unico profilo lamentato dalla parte), atteso che la parte opponente non ha in alcun modo provato il carattere essenziale delle suddette clausole per le parti, ai fini della stipulazione del contratto di fideiussione.
E ciò senza contare, a monte, che neppure risulta provata dall'opponente la nullità delle sole clausole contrattuali sopra indicate, atteso che trattandosi nel caso di specie di una fideiussione specifica, risalente all'anno 2011, egli non avrebbe potuto limitarsi ad invocare l'accertamento effettuato dalla AN d'AL, effettuato nell'anno 2005 e relativo alla sola fattispecie di fideiussione omnibus, non essendo oggetto di specifica istruttoria da parte della AN d'AL. Il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'AL, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato sic et simpliciter per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass. n. 26847 del
2024 e, da ultimo, Cassazione 17/01/2025, n.1170; Cassazione civ., 04/02/2025, n. 2683;
Cassazione civ., 01/02/2025, n.2432; Cassazione civ., 25/01/2025, n.1851). Tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla parte opponente, la quale si è limitata a fondare la pretesa nullità dell'intero contratto di mutuo fondiario sulla sola coincidenza delle clausole con quelle dichiarate anticoncorrenziali dalla AN d'AL, relative come si è detto ad un diverso periodo temporale e ad una diversa fattispecie.
Ma in realtà a ben vedere, ed ancora più a monte, il diritto ad agire in sede esecutiva esisterebbe anche a voler ritenere la fideiussione nulla, come pretenderebbe l'opponente, visto che egli non è soltanto fideiussore della società debitrice principale ma anche socio illimitatamente responsabile della stessa, e quest'ultima è già stata escussa (circostanza non contestata dall'opponente).
Contr Il lamenta inoltre che consapevole dello stato di decozione di BCL s.n.c., con il mutuo Pt_1 fondiario del 2011 avrebbe inteso solo sostituire l'esposizione debitoria con un credito ipotecario Contr garantito personalmente dall'odierno opponente, unico soggetto solvibile. non avrebbe dovuto erogare tale prestito in quanto ciò ha ulteriormente deteriorato le finanze di BCL S.n.c., che fin dall'origine era incapace di restituire il debito. Pertanto la banca sarebbe responsabile dell'illecita condotta di abuso dell'erogazione del credito. Tuttavia, in disparte il fatto che la responsabilità della banca potrebbe configurarsi unicamente quale concorrente con quella degli amministratori dell'impresa in crisi, non essendo configurabile autonomamente e presupponendo, quindi, la prova della condotta dolosa degli amministratori prima che l'illecito dell'istituto di credito (ma in tal caso il stesso si qualifica quale vittima della condotta della banca), risulta dirimente la circostanza Pt_1
7 che l'eventuale sanzione per la banca si risolverebbe nell'obbligo al risarcimento del danno verso i creditori lesi, senza ripercussioni sulla validità del contratto di mutuo.
Lo stesso vale quanto alla dedotta violazione della disciplina assicurativa, con asserita imposizione Contr della polizza da parte di pena la non concessione del credito (il che pure comporterebbe, secondo l'opponente, la nullità del contratto di mutuo) visto che la suddetta violazione potrebbe, al più, incidere sulla validità del contratto di assicurazione (Cass. n. 2989 del 2022), ma non su quella del contratto di mutuo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria e considerando Controparte_2 Contr ed come un'unica parte, quali esse in sostanza sono (difese anche dal
[...] medesimo difensore), non potendo essere il debitore penalizzato dalle cessioni di crediti e/o scissioni intervenute nel tempo, nell'interesse della sola parte creditrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
- dichiara la parziale litispendenza rispetto alla causa di opposizione n. 236/21 RG, definita dal
Tribunale di Pistoia con sentenza n. 75/24, nei termini indicati in motivazione;
- rigetta l'opposizione per il resto;
- condanna al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi € 28.000,00 Parte_1 oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 5/03/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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