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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55048/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 22.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 13.1.2025
e vertente
TRA
con il patrocinio degli avv.ti Vittorio Della Rocca e Alessandro Della Vedova Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Francesco Cirillo CP_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta, e, segnatamente: per parte attrice:
“accertata e dichiarata l'esistenza della polizza numero M12482206 intestata al Sig. Pt_1
il suo corso di validità e l'effettiva copertura alla data del sinistro “furto” avvenuto il
[...]
04/10/2020, valutato il valore della vettura al giorno del sinistro de quo, condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del sinistro furto subiti
[...] dall'autovettura MERCEDES, Tg. FF832BR in favore del Sig. nella somma di € Parte_1
14.000, oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato risarcimento nella misura che l'Ill.mo
Giudice riterrà più equa e/o della diversa somma risultante di giustizia. Con vittoria di spese, spese generali al 15%, competenze ed onorari del presente giudizio”; per parte convenuta:
“- in via principale rigettare la domanda proposta dall'attore perché non provata e comunque per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico del sig. come illustrato nel presente Pt_1
atto; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, determinare l'indennizzo dovuto sulla scorta del valore commerciale del veicolo al momento del
1 sinistro – da determinarsi a mezzo di apposita ctu – applicando su tale importo lo scoperto del 10%
e la franchigia di €.250,00; - in ogni caso condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Il sig. - azionando la polizza n. M12482206, posta a copertura, tra l'altro, del rischio di furto Pt_1
della autovettura Mercedes E 220 CDI BLUEEFFICENCY EXECUTIVE, Tg. FF832BR di sua proprietà - ha chiesto la condanna di al pagamento dell'indennizzo di euro 14.000,00 CP_1
(calcolato tenuto conto del valore dell'autovettura al momento di verificazione del sinistro).
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che:
- il veicolo in argomento, mentre era parcheggiato all'interno di un garage privato sito in Roma, Via
Dionisio Anzillotti n.9, era stato trafugato, ad opera di ignoti, i quali - tra le ore 19.30 del 03.10.2022
(quando era stato parcheggiato da sig. e le ore 8.00 della mattina del 04.10.2022 – si erano Pt_1 introdotti all'interno del garage, dopo aver forzato la serratura del cancello automatico di ingresso;
- nella mattina del 04.10.2022 il sig. aveva sporto denuncia/querela per furto presso il Pt_1
Commissariato di PS. nei confronti di ignoti ed aveva provveduto all'apertura del Parte_2
sinistro presso la Compagnia (Six. n. ); CP_1 P.IVA_1
- l'assicuratore, tuttavia, non aveva dato seguito alla richiesta di liquidazione del sinistro, nonostante i solleciti intervenuti in tal senso;
- il sig. pertanto, aveva introdotto procedimento di mediazione presso l'organismo ADR Pt_1
INTESA (mediazione n. 6852/2021), conclusosi, in data 31 gennaio 2022, con verbale negativo, a causa della mancata partecipazione della parte chiamata, . CP_1
L'assicurazione ha chiesto di respingere la domanda, evidenziando le seguenti anomalie:
a) l'autovettura in questione era stata coinvolta in data 4.10.2022 - esattamente il giorno in cui il sig. aveva effettuato la denuncia di furto ed in orario successivo a quello del presunto furto - in un Pt_1
sinistro stradale con il veicolo tg. BE017JP, assicurato per la RCA presso la spa, di CP_2
proprietà del sig. ; Parte_3
b) a seguito di accertamenti effettuati da propri incaricati sullo stato dei luoghi in cui si assumeva essere avvenuto il furto, erano emersi elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di indennizzo, mancando ogni riscontro circa le modalità di realizzazione del furto riferite da parte attrice;
d) il sig. non aveva consegnato alla Compagnia la documentazione necessaria per ottenere il Pt_1 pagamento dell'indennizzo, come richiesto dalle condizioni generali dell'assicurazione, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo.
2 Alla luce di ciò, l'assicurazione ha posto in dubbio la veridicità degli eventi narrati. Ha chiesto quindi di respingere la domanda, contestando anche nel quantum l'indennizzo preteso.
Accolta l'istanza ex art. 210 cpc formulata dalla compagnia assicurativa, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda proposta
La domanda, come proposta, deve essere respinta, per le ragioni che seguono:
- il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro ( “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha
l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa, cfr. Corte appello , Milano, sez. IV , 09/09/2021 , n. 2616”);
- nel caso di specie, non risulta provato l'an debeatur, quanto all'asserito furto dell'autovettura assicurata, evento che - a quanto dedotto, ma non adeguatamente dimostrato - sarebbe avvenuto mentre il veicolo si trovava ricoverato all'interno di un garage privato – sito in Roma via Via Dionisio
Anzillotti n.
9 - al quale si accede da un cancello automatico che sarebbe stato forzato in occasione del furto.
In merito alle predette circostanze tuttavia – oltre che con conferimento alla regolare chiusura del mezzo ed asportazione delle relative chiavi da parte dell'ultimo legittimo utilizzatore del veicolo in data 03.10.2022, come pure sull'asserita forzatura del cancello automatico d'ingresso, ad opera di ignoti, al fine di realizzare la sottrazione dell'autovettura - la difesa di parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi in cui l'evento si sarebbe verificato o del cancello d'ingresso, asseritamente forzato, né è stata richiesta prova testimoniale volta a confermare i fatti posti a fondamento della domanda attorea e/o forniti altri elementi a sostegno dell'assunto in fatto.
Vero è che il sig. in data 04.10.2022, alle h. 9.40, ha denunciato formalmente presso il Pt_1
Commissariato di PS. Sez. Aurelio il furto subito ad opera di ignoti, ma secondo costante giurisprudenza, dalla quale questo giudice non ritiene di doversi discostare, la denuncia di furto resa alle Autorità, sebbene doverosa, non vale a provare l'effettiva verificazione di quanto denunciato, in quanto si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce aver subito il fatto di reato
3 e come tale non è assistita da efficacia probatoria, tantomeno privilegiata (“Nell'assicurazione contro
i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” cfr. Cassazione civile sez. VI,
07/11/2022, n.32637).
Al contrario, parte convenuta già in sede di primo scritto difensivo, nel richiedere il rigetto della domanda avversaria, ha evidenziato diverse criticità del caso per cui è giudizio, emergenti da atti e documenti prodotti, nonché dalle indagini effettuate da soggetti da essa incaricati per istruire la pratica prima di procedere alla liquidazione dell'indennizzo. Parte convenuta ha infatti rilevato come a seguito di tali accertamenti in loco non fosse stato possibile riscontrare evidenze del furto con le modalità descritte dall'attore, sottolineando, in particolare, l'assenza di qualsivoglia segno di forzatura sul cancello di ingresso dell'area privata.
Il sig. inoltre, ha omesso la presentazione alla compagnia della documentazione, prescritta Pt_1
dalle condizioni generali di polizza, ai fini della liquidazione del danno da furto (scheda perdita possesso ed estratto PRA).
Infine, l'assicurazione convenuta ha comprovato che l'autovettura in questione era stata interessata da un sinistro – con il veicolo tg. BE017JP, assicurato presso la di proprietà del sig. CP_2
- nella medesima data di denuncia del presunto furto. Tale circostanza – sebbene Parte_3 non risulti accertata l'identità del guidatore in relazione al sinistro verificatosi in orario successivo a quello del presunto furto – appare quantomeno singolare, soprattutto se valutata nel più ampio contesto sin qui emerso.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura de qua ad opera di ignoti nelle condizioni dedotte dall'attore, si reputa legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa - prima e nel corso del giudizio - e può ritenersi assorbito l'esame delle altre contestazioni formulate dalla convenuta, in relazione al valore commerciale dell'auto ed alla conseguente determinazione dell'indennizzo.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
4 1) respinge la domanda proposta da nei confronti della ; Parte_1 CP_1
2) condanna a rifondere le spese di lite alla , che liquida in euro 3.000,00 Parte_1 CP_1
per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA ed IVA nelle misure di legge.
Roma, 01.02.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Corradini, magistrato ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55048/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 22.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 13.1.2025
e vertente
TRA
con il patrocinio degli avv.ti Vittorio Della Rocca e Alessandro Della Vedova Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'avv. Francesco Cirillo CP_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta, e, segnatamente: per parte attrice:
“accertata e dichiarata l'esistenza della polizza numero M12482206 intestata al Sig. Pt_1
il suo corso di validità e l'effettiva copertura alla data del sinistro “furto” avvenuto il
[...]
04/10/2020, valutato il valore della vettura al giorno del sinistro de quo, condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del sinistro furto subiti
[...] dall'autovettura MERCEDES, Tg. FF832BR in favore del Sig. nella somma di € Parte_1
14.000, oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato risarcimento nella misura che l'Ill.mo
Giudice riterrà più equa e/o della diversa somma risultante di giustizia. Con vittoria di spese, spese generali al 15%, competenze ed onorari del presente giudizio”; per parte convenuta:
“- in via principale rigettare la domanda proposta dall'attore perché non provata e comunque per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico del sig. come illustrato nel presente Pt_1
atto; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, determinare l'indennizzo dovuto sulla scorta del valore commerciale del veicolo al momento del
1 sinistro – da determinarsi a mezzo di apposita ctu – applicando su tale importo lo scoperto del 10%
e la franchigia di €.250,00; - in ogni caso condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Il sig. - azionando la polizza n. M12482206, posta a copertura, tra l'altro, del rischio di furto Pt_1
della autovettura Mercedes E 220 CDI BLUEEFFICENCY EXECUTIVE, Tg. FF832BR di sua proprietà - ha chiesto la condanna di al pagamento dell'indennizzo di euro 14.000,00 CP_1
(calcolato tenuto conto del valore dell'autovettura al momento di verificazione del sinistro).
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che:
- il veicolo in argomento, mentre era parcheggiato all'interno di un garage privato sito in Roma, Via
Dionisio Anzillotti n.9, era stato trafugato, ad opera di ignoti, i quali - tra le ore 19.30 del 03.10.2022
(quando era stato parcheggiato da sig. e le ore 8.00 della mattina del 04.10.2022 – si erano Pt_1 introdotti all'interno del garage, dopo aver forzato la serratura del cancello automatico di ingresso;
- nella mattina del 04.10.2022 il sig. aveva sporto denuncia/querela per furto presso il Pt_1
Commissariato di PS. nei confronti di ignoti ed aveva provveduto all'apertura del Parte_2
sinistro presso la Compagnia (Six. n. ); CP_1 P.IVA_1
- l'assicuratore, tuttavia, non aveva dato seguito alla richiesta di liquidazione del sinistro, nonostante i solleciti intervenuti in tal senso;
- il sig. pertanto, aveva introdotto procedimento di mediazione presso l'organismo ADR Pt_1
INTESA (mediazione n. 6852/2021), conclusosi, in data 31 gennaio 2022, con verbale negativo, a causa della mancata partecipazione della parte chiamata, . CP_1
L'assicurazione ha chiesto di respingere la domanda, evidenziando le seguenti anomalie:
a) l'autovettura in questione era stata coinvolta in data 4.10.2022 - esattamente il giorno in cui il sig. aveva effettuato la denuncia di furto ed in orario successivo a quello del presunto furto - in un Pt_1
sinistro stradale con il veicolo tg. BE017JP, assicurato per la RCA presso la spa, di CP_2
proprietà del sig. ; Parte_3
b) a seguito di accertamenti effettuati da propri incaricati sullo stato dei luoghi in cui si assumeva essere avvenuto il furto, erano emersi elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di indennizzo, mancando ogni riscontro circa le modalità di realizzazione del furto riferite da parte attrice;
d) il sig. non aveva consegnato alla Compagnia la documentazione necessaria per ottenere il Pt_1 pagamento dell'indennizzo, come richiesto dalle condizioni generali dell'assicurazione, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo.
2 Alla luce di ciò, l'assicurazione ha posto in dubbio la veridicità degli eventi narrati. Ha chiesto quindi di respingere la domanda, contestando anche nel quantum l'indennizzo preteso.
Accolta l'istanza ex art. 210 cpc formulata dalla compagnia assicurativa, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda proposta
La domanda, come proposta, deve essere respinta, per le ragioni che seguono:
- il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro ( “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha
l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa, cfr. Corte appello , Milano, sez. IV , 09/09/2021 , n. 2616”);
- nel caso di specie, non risulta provato l'an debeatur, quanto all'asserito furto dell'autovettura assicurata, evento che - a quanto dedotto, ma non adeguatamente dimostrato - sarebbe avvenuto mentre il veicolo si trovava ricoverato all'interno di un garage privato – sito in Roma via Via Dionisio
Anzillotti n.
9 - al quale si accede da un cancello automatico che sarebbe stato forzato in occasione del furto.
In merito alle predette circostanze tuttavia – oltre che con conferimento alla regolare chiusura del mezzo ed asportazione delle relative chiavi da parte dell'ultimo legittimo utilizzatore del veicolo in data 03.10.2022, come pure sull'asserita forzatura del cancello automatico d'ingresso, ad opera di ignoti, al fine di realizzare la sottrazione dell'autovettura - la difesa di parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi in cui l'evento si sarebbe verificato o del cancello d'ingresso, asseritamente forzato, né è stata richiesta prova testimoniale volta a confermare i fatti posti a fondamento della domanda attorea e/o forniti altri elementi a sostegno dell'assunto in fatto.
Vero è che il sig. in data 04.10.2022, alle h. 9.40, ha denunciato formalmente presso il Pt_1
Commissariato di PS. Sez. Aurelio il furto subito ad opera di ignoti, ma secondo costante giurisprudenza, dalla quale questo giudice non ritiene di doversi discostare, la denuncia di furto resa alle Autorità, sebbene doverosa, non vale a provare l'effettiva verificazione di quanto denunciato, in quanto si sostanzia in una mera dichiarazione della persona che asserisce aver subito il fatto di reato
3 e come tale non è assistita da efficacia probatoria, tantomeno privilegiata (“Nell'assicurazione contro
i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” cfr. Cassazione civile sez. VI,
07/11/2022, n.32637).
Al contrario, parte convenuta già in sede di primo scritto difensivo, nel richiedere il rigetto della domanda avversaria, ha evidenziato diverse criticità del caso per cui è giudizio, emergenti da atti e documenti prodotti, nonché dalle indagini effettuate da soggetti da essa incaricati per istruire la pratica prima di procedere alla liquidazione dell'indennizzo. Parte convenuta ha infatti rilevato come a seguito di tali accertamenti in loco non fosse stato possibile riscontrare evidenze del furto con le modalità descritte dall'attore, sottolineando, in particolare, l'assenza di qualsivoglia segno di forzatura sul cancello di ingresso dell'area privata.
Il sig. inoltre, ha omesso la presentazione alla compagnia della documentazione, prescritta Pt_1
dalle condizioni generali di polizza, ai fini della liquidazione del danno da furto (scheda perdita possesso ed estratto PRA).
Infine, l'assicurazione convenuta ha comprovato che l'autovettura in questione era stata interessata da un sinistro – con il veicolo tg. BE017JP, assicurato presso la di proprietà del sig. CP_2
- nella medesima data di denuncia del presunto furto. Tale circostanza – sebbene Parte_3 non risulti accertata l'identità del guidatore in relazione al sinistro verificatosi in orario successivo a quello del presunto furto – appare quantomeno singolare, soprattutto se valutata nel più ampio contesto sin qui emerso.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura de qua ad opera di ignoti nelle condizioni dedotte dall'attore, si reputa legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa - prima e nel corso del giudizio - e può ritenersi assorbito l'esame delle altre contestazioni formulate dalla convenuta, in relazione al valore commerciale dell'auto ed alla conseguente determinazione dell'indennizzo.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
4 1) respinge la domanda proposta da nei confronti della ; Parte_1 CP_1
2) condanna a rifondere le spese di lite alla , che liquida in euro 3.000,00 Parte_1 CP_1
per compensi oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA ed IVA nelle misure di legge.
Roma, 01.02.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Corradini, magistrato ordinario in tirocinio.
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