Articolo 4 della Legge 18 agosto 2000, n. 236
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 settembre 2000
Art. 4. Ricorso gerarchico 1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, il quinto comma e' abrogato.
2. All' articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , il secondo periodo e' abrogato.
3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro).
- Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto.
Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato.
E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.
In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 656 del 1986 , cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 10 (Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi). - (Omissis).
3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione. (Omissis)".
- Il testo dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Entrata in vigore il 13 settembre 2000
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