Articolo 2 della Legge 8 luglio 1950, n. 572
Articolo 1Articolo 3
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29 agosto 1950
Art. 2.
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, d'intesa con le Amministrazioni interessate, cura il protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipino Capi di Stati esteri, ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalita' estere.
In particolare, introduce gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e cura il protocollo dei viaggi del Presidente stesso all'estero.
Entrata in vigore il 29 agosto 1950