Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 487 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Quintino Catino, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Greco, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.11.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
“Con atto di citazione del 04.08.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire dichiarare, previa sospensione Controparte_2 dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, 'la nullità e/o inesistenza del diritto di e/o dei rispettivi enti impositori, a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, Dichiarare la nullità e/o inesistenza delle sottoelencate
Cartelle di Pagamento, essendo il presunto credito estinto per intervenuta prescrizione: 1.- Cartella di
Pagamento n. 05920050000378568000 dell'importo di € 112.814,74 not. in data 19.05.2005;
2.- Cartella di Pagamento n. 05920060024667828000 dell'importo di € 15.396,04 not. in data
22.08.2006; 3.- Cartella di Pagamento n. 05920110047670372000 dell'importo di € 82,57 not. in data 09.01.2012; 4.- Cartella di Pagamento n. 05920120024760617000 dell'importo di €
597,15 not. in data 22.10.2012; 5.- Cartella di Pagamento n. 05920120030484157000 dell'importo di € 82,21 not. in data 10.01.2013; 6.- Cartella di Pagamento n.
005920130003002034000 dell'importo di € 480,02 not. in data 20.03.2013; 7.- Cartella di
Pagamento n. 05920130022426401000 dell'importo di € 92,69 not. in data 28.11.2013; 8.-
Cartella di Pagamento n.05920140002990992000 dell'importo di € 312,78 not. in data
26.05.2014; 9.- Cartella di Pagamento n. 05920140015561966000 dell'importo di € 93,88 not. in data 13.10.2014; 10.- Cartella di Pagamento n. 05920150016997482000 dell'importo di €
301,17 not. in data 16.02.2016; 11.- Cartella di Pagamento n. 05920160015031024000 dell'importo di € 295,10 not. in data 04.04.2017; 12.- Cartella di Pagamento n.
05920170019007460000 dell'importo di € 57.966,45 not. in data 14.02.2018; 13.- Cartella di
Pagamento n. 05920180015974633000 dell'importo di € 97,29 not. in data 08.11.2018; 14.-
Cartella di Pagamento n. 05920190012660374000 dell'importo di € 97,29 not. in data
31.10.2019; 15.- Cartella di Pagamento n. 05920190019849880000 dell'importo di € 96,18 not. in data 17.12.2019; 16.- Cartella di Pagamento n. 05920200011253229000 dell'importo di €
96,18; 17.- Cartella di Pagamento n. 05920210005437876000 dell'importo di € 96,18 Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio'. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione. Sul punto ha, poi, specificato testualmente quanto segue: 'L'ammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (tra le quali è compresa anche l'opposizione a precetto) dinanzi al giudice dell'esecuzione per contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva, sulla base pag. 2/6 di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cartella di pagamento, è coerente con la natura di quest'ultima che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, assolve in un solo atto le funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le tante, Cass., sez. III, n. 3021 del 2018). Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del
2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2) la notifica della cartella
è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Suprema Corte di Cassazione SS.UU. Civili
Sentenza 3-24 dicembre 2019, n. 34447). Ed ancora: “deve richiamarsi l'orientamento espresso da questa Corte (Cass. n. 16024 del 2016; n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), secondo cui la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza' (Cass.
Civile Sez. 6 Ord. 454 del 14/01/2020)”.
2. Regolarmente costituitasi l' ha contestato Controparte_2
gli assunti attorei eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione tributaria e, in ogni caso, ha assunto la legittimità del proprio operato anche alla luce dell'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione puntualmente documentati”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 423 del
14.2.2023 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario ed ha compensato le spese del giudizio.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che nessun atto di esecuzione forzata era stato compiuto da dopo la notifica della cartelle esattoriali opposte;
CP_3
pag. 3/6 - ha affermato che “il decorso del tempo per impugnare le cartelle non consente di radicare per ciò solo la giurisdizione del Giudice ordinario in assenza di provvedimenti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento” (cfr. pag. 3 sentenza di 1°grado);
- ha, perciò declinato la propria giurisdizione in quanto “tutte le pretese tributarie hanno per oggetto crediti di sicura competenza delle attuali Corti di Giustizia tributaria afferendo a tasse automobilistiche, tasse sui rifiuti, imposta di Registro, tasse e imposte indirette ecc.” (cfr. pag. 3 sentenza di 1°grado).
§ 2
Avverso la sentenza n. 423/2023 del tribunale di Lecce, ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
fosse accertata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, e di conseguenza fossero annullate tutte le cartelle di pagamento impugnate con l'atto di citazione in primo grado, per intervenuta prescrizione delle stesse, il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
si è costituita nel giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_4
del gravame, con vittoria di spese.
In data 16.11.2023, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 20.11.24, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
All'udienza del 20.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con un unico motivo d'impugnazione, ha denunciato la Parte_1 violazione e la falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.: ad avviso dell'appellante, avrebbe errato il tribunale a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo sostanzialmente impugnati gli estratti di ruolo ed insussistente alcun atto dell'esecuzione.
Il motivo è infondato pag. 4/6 Dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado di emerge Parte_1
che l'opposizione è rivolta avverso un totale di diciassette cartelle di pagamento, di cui quindici compiutamente notificate dall'agente addetto alla riscossione (in un lasso di tempo compreso tra il 2005 ed il 2019, ed afferenti tutte a svariate tipologie di tributi: IVA, IRPEF, bolli auto, TARI, imposta di registro, contravvenzioni al codice della strada e altre due (relative all'omesso versamento della tassa automobilistica) mai notificate all'odierno appellante e di cui lo stesso ha avuto notizia mediante autonoma consultazione dell'Estratto di Ruolo.
Le ragioni dell'opposizione sono state affidate tutte all'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle.
Il tribunale, in via pregiudiziale, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in quanto:
1) la natura dei crediti portati dalle cartelle è squisitamente tributaria;
2) nessun atto di esecuzione è stato compiuto dopo l'emissione e la notifica delle cartelle opposte.
La decisione del tribunale è corretta.
Ed invero, la cartella esattoriale è ontologicamente priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non costituisce l'atto con il quale inizia l'esecuzione, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento di cui, nella specie, non vi è traccia.
In assenza di qualsiasi attività esecutiva successiva alla mera notifica delle cartelle, la giurisdizione non può che rimanere in capo al giudice tributario, che come espressamente stabilito dall'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, ne è privo soltanto con riferimento alle “controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”.
Granitica, in tal senso, è la giurisprudenza della suprema corte: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione” (Cass. S.U. ord. 25.5.2022 n. 16986).
pag. 5/6 § 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre
[...]
accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 6/6