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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 17.3.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 22341.2024
TRA
, nata in [...] in data [...], res.te in Napoli alla Parte_1
Salita sant'Elia n° 18, codice fiscale , con istanza di autorizzazione C.F._1 al patrocinio gratuito a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 17/10/2024 (Prot. Web 7562/2024) e con PEC di acquisizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avente n° Prot. 8738 / 2024 del giorno 18/10/2024, elett. dom.ta in Napoli alla Piazza Garibaldi n° 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Del
Gaiso, codice fiscale , che la rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISITENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 5 - Di aver inoltrato all' , in data 20.11.2023, domanda per l'erogazione dell'assegno CP_2
sociale con istanza n°21079820000133;
- Che, con nota ricevuta il data 20.4.2024, l rigettava la richiesta motivando CP_2
“Dall'analisi dei passaporti prodotti, non sussiste il requisito del soggiorno decennale e ininterrotto. Non vi e corrispondenza tra i timbri di uscita e di ingresso nel territorio dello
Stato, derivando numerosi periodi di soggiorno all'estero”;
- Di essere in Italia da prima del 2008 (cfr. estratto contributivo) e di essere residente in
Napoli, come si evince dal certificato di residenza storica, dal 28.9.2010, dunque, da oltre
10 anni.
Allegava la normativa relativa all'assegno sociale richiesto da soggetti stranieri. Infine, sulla scorta di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
Sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti dinanzi la Corte Costituzionale. 2.
Accogliere il ricorso per i motivi indicati nel presente atto.
3. Accogliere il presente ricorso
e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego della prestazione dell'assegno sociale con istanza n° 21079820000133, dichiarandoche per l'erogazione della stessa necessitano solo 5 anni e non dieci di residenza unitamente al permesso di soggiorno. 4.
Condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2
favore della ricorrente, per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge L. n. 40 del 1998, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno sociale, pari ad € #503,27# mensili nel 2023 per 13 mensilità e ad € #534,41# per il 2024, con decorrenza dal mese successivo dalla data di presentazione dell'istanza ovvero dalla diversa data che riterrà di Giustizia, oltre interessi commerciali ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Dichiarare la disapplicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma
10, (recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, per contrasto con la normativa comunitaria richiamata.
6. Dichiarare che la resistente ha violato le norme dettate in tema di decertificazione, le circolari della convenuta depositate nonché la L.
7/8/1990 N. 241. 7. Condannare l al pagamento delle competenze di lite, oltre CP_2 imposte di legge”.
Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva l . CP_2
pagina2 di 5 All'udienza del 17.3.2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' . CP_2
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del
4.11.2015).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere la condanna dell'Ente al riconoscimento della prestazione richiesta (assegno sociale) in data 20.11.2023, assumendo di possedere tutti i requisiti necessari ai fini del detto riconoscimento, tra cui la residenza decennale sul territorio italiano.
Il giudizio può essere deciso in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass n 11458/2018).
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, in particolare dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Napoli in data 25.7.2024, si evince che la stessa sia residente in Italia, in particolare nel comune di Napoli, a decorrere dal
28.9.2010. Inoltre, l'esistenza di periodi di uscita e rientro dall'Italia, desumibili dai timbri pagina3 di 5 sul passaporto dell'istante, non appare tale da superare le risultanze della predetta certificazione comunale. Dall'esame dei timbri predetti si evince la circostanza che la parte ricorrente ha effettivamente viaggiato in entrata e in uscita tra l'Italia e il suo paese di origine ma per quantità di volte e periodi temporali pienamente compatibili con la residenza effettiva in Italia richiesta dalla legge. Tali viaggi configurano, infatti, degli allontanamenti temporanei, compatibili con il requisito in esame, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione non può essere interpretato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (v., da ultimo, Cass. n.. 16989 del 25/06/2019 e la conforme Cass. n. 16867 del 10/08/2020).
Il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del
20.11.2023, nella misura così come indicata nel ricorso introduttivo e non contestata specificamente dall' resistente, ovvero € 503,27 per il 2023 e € 534,41 per il 2024, CP_3
CP_ con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla suddetta data, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per la rivalutazione monetaria, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. Majorano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità della mancata erogazione da parte dell' CP_2 dell'assegno sociale in favore della ricorrente e, per l'effetto, condanna l al CP_2
pagamento dei ratei maturati e maturandi a decorrere dal 20.11.2023, quantificati nella misura mensile di € 503,27 per il 2023 e di € 534,41 per il 2024, oltre alla maggiorazione per interessi legali, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo;
2. Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente CP_2 che liquida in € -------- oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge.
pagina4 di 5 Napoli, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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