Sentenza 16 luglio 2020
Rigetto
Sentenza 14 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2025REG.PROV.COLL.
N. 05904/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5904 del 2021, proposto dalla I.Van s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Guccinelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA (sezione terza) n. 1730/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Guccinelli e Fantoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società indicata in intestazione, che svolge l’attività di deposito e segagione di materiale lapideo nel Comune di Carrara, in un’area di sua proprietà sita in via argine destro Carrione 7, dell’estensione di circa 15.000 mq, agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento comunale in data 29 aprile 2013, n. 287 (notificato in data 11 maggio 2013), di ingiunzione a demolire alcune opere edilizie realizzate nella menzionata area.
2. Per quanto ancora di interesse nel presente appello le contestazioni vertono sulla recinzione con cui all’interno dell’area di sua proprietà la società ricorrente ha separato due distinte zone produttive e su una gru a cavalletto.
3. In relazione ai manufatti in questione con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo regionale della CA ha respinto le censure con le quali per diversi profili ne è stata dedotta la legittimità dal punto di vista urbanistico-edilizio.
4. Con riguardo alla recinzione, in pannelli prefabbricati di cemento e putrelle in ferro, della lunghezza di 90 metri e dell’altezza di 3 metri, secondo le misurazioni dell’amministrazione comunale, contro i 2,40 metri asseriti dalla società ricorrente, la pronuncia di primo grado ha giudicato legittimo l’ordine di demolizione, in ragione del fatto che si tratta di opera « soggetta a Scia ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. f) della L. reg. 1/2005, realizzata senza titolo autorizzatorio », con riguardo alla quale la medesima ricorrente non ha dato la prova che essa « fosse alta solo 2.40 e, ciò, a fronte di ripetuti accertamenti del Comune che, in sede di sopralluogo del 2012, avevano accertato l’esistenza di un’altezza pari a circa 3.00 ml ».
5. Per quanto concerne invece la gru a cavalletto del pari non sono state considerate provate le deduzioni della società intese a sostenere che il manufatto sarebbe stato a suo tempo assentito, e poi sarebbe stato autorizzato in sanatoria l’allungamento delle relative vie di corsa. Sono stati per contro giudicati fondati gli assunti dell’amministrazione dell’assenza di titoli abilitativi edilizi, sulla base dell’esame comparato dell’elaborato grafico allegato all’ordinanza di demolizione con lo stralcio aereofotogrammetrico allegato ad una pratica di condono presentata nel 1996, dal quale « si vede che nel 2013 la gru a cavalletto è posizionata in area diversa rispetto a quella del 1996 ».
6. Le statuizioni della pronuncia di primo grado ora richiamate sono impugnate dalla società ricorrente a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si è costituito il Comune di Carrara.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si deduce l’erroneità della sentenza per avere considerato non dimostrata l’allegazione di parte ricorrente secondo cui la recinzione avrebbe un’altezza media di 2,40 metri. In contrario viene richiamata la relazione tecnica e la documentazione fotografica depositate agli atti di causa, « da cui si evince l’evidente errore di misurazione in cui sono incorsi gli addetti comunali che hanno effettuato il sopralluogo nell’anno 2012 », in ragione del quale la medesima ricorrente aveva domandato la sanatoria dell’opera, senza esito, oltre a non ottenere riscontro alcuno alle sue istanze di misurazione in contraddittorio . Viene inoltre contestato che la medesima opera sia qualificabile come recinzione rilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio. In contrario si sottolinea che si tratterebbe di una « divisione interna funzionale per separare due attività di trasformazioni diverse », posta all’interno della medesima proprietà e non già con funzione di separare proprietà distinte.
2. Con un secondo ordine di censure sono riproposti gli assunti secondo cui anche la gru a cavalletto sarebbe legittima, posto che per la sua installazione è stata a suo tempo rilasciata alla dante causa della società ricorrente un’autorizzazione edilizia (in data 17 dicembre 1988, prot. n. 35490/6982), e che in seguito è stato condonato l’allungamento delle relative vie di fuga (provvedimento del 21 ottobre 1997, prot. n. 37773). Sul punto si deduce l’erroneità dell’affermazione della sentenza secondo cui si tratta invece di una gru di nuova realizzazione. Rispetto alle conclusioni cui è giunta la pronuncia di primo grado, sopra richiamate, sulla base della lettura combinata dell’« elaborato grafico allegato all’ordinanza di demolizione (…) con lo stralcio aerofotogrammetrico allegato alla pratica di condono », si oppone che lo stralcio aerofotogrammetrico in questione « riguarda una domanda di condono diversa da quella relativa alla gru oggetto dell’ordinanza di demolizione ». A questo riguardo si precisa che, come in tesi del pari dimostrato a mezzo di relazione tecnica di parte, le domande di condono a suo tempo presentate sono state due, entrambe nel 1995: una « relativa al prolungamento delle vie di corsa della gru oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata », registrata dall’amministrazione con il n. 422; e l’altra con il progressivo n. 423, « relativa al prolungamento delle vie di corsa di due gru a cavalletto posta una in parallelo con quella oggetto dell’ordinanza di demolizione e l’altra perpendicolare ». Si sottolinea che entrambe le domande sono poi state accolte, rispettivamente con coevi provvedimenti comunali del 21 ottobre 1997, nn. 37773 e 37771 e che a quest’ultima sarebbe riferibile lo stralcio aerofotogrammetrico posto dalla sentenza a fondamento del rigetto delle censure svolte sul punto. La circostanza sarebbe in tesi dimostrata dalla « planimetria allegata al condono rilasciato con provvedimento prot. 37773 del 21.10.1997 ».
3. Le censure così sintetizzate sono in parte fondate.
4. Vanno più nello specifico respinte quelle con cui si prospetta un errore di misurazione della recinzione. Al riguardo, la relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado si limita ad un’affermazione del tecnico di parte ricorrente, non supportata da alcuna misurazione. Sono del pari prive di idoneità dimostrativa le foto ulteriormente addotte a fondamento della minore altezza rispetto a quella misurata dall’amministrazione comunale. In esse è infatti ritratto un soggetto nell’atto di misurare quelle che apparentemente costituiscono due diverse recinzioni, senza che dalle medesime foto possa comunque risalirsi all’esatta altezza dei manufatti.
5. Ne deriva che, come statuito dalla sentenza, è rimasto insuperato l’accertamento comunale, da cui consegue la non conformità dell’opera dal punto di vista urbanistico-edilizio, perché di caratteristiche e dimensioni tali da richiedere la presentazione di una s.c.i.a., quale opera di trasformazione del territorio riconducibile all’ipotesi residuale prevista dall’art. 79, comma 1, lett. f), dell’(allora vigente) legge regionale della CA 3 gennaio 2005, n. 1 ( Norme per il governo del territorio ), e del regolamento edilizio del Comune di Carrara. In base alle medesime disposizioni normative, richiamate nel provvedimento impugnato, sono da respingere le deduzioni difensive secondo cui la sua destinazione produttiva e la sua ubicazione all’interno dell’area di proprietà della ricorrente la renderebbero irrilevante dal punto di vista in esame.
6. Sono invece fondate le censure concernenti la gru a cavalletto.
7. Agli atti di causa vi è la prova che la dante causa dell’odierna ha ottenuto il condono per complessive tre vie di fuga di altrettante gru a cavalletto, rappresentate nella foto allegata alla relazione tecnica di parte appellante, ed in particolare che il citato provvedimento comunale prot. n. 37771 del 21 ottobre 1997 ha riguardato le vie di fuga di due gru, cui si aggiungono quelle dell’ulteriore gru oggetto di sanatoria con il coevo provvedimento prot. n. 37773. Più precisamente, nella planimetria allegata a quest’ultimo figura un binario perpendicolare al fabbricato edificato sul mappale 535 del foglio 98, cui si aggiungono i due dello stralcio aerofotogrammetrico prodotto in giudizio dall’amministrazione comunale. In quest’ultimo, riferibile quindi al provvedimento prot. n. 37771, il posizionamento delle vie di fuga è diverso da quello del primo, nel senso che – come esposto nell’appello – in un caso è parallelo e in altro è perpendicolare alle vie di fuga oggetto del provvedimento prot. n. 37773. Lo stesso posizionamento delle complessive tre vie di fuga corrisponde infine alla richiamata foto allegata alla relazione di parte appellante poc’anzi richiamata.
8. In memoria conclusionale l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. dei provvedimenti di sanatoria del 21 novembre 1997, nn. 37771 e 37773 da esso rilasciati in favore della società ricorrente.
9. L’eccezione va tuttavia respinta.
10. Si tratta di documenti certamente indispensabili ai fini della decisione, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, poiché determinanti per valutare la legittimità dell’ordine demolitorio impugnato, in relazione alla cui tempestiva produzione in giudizio si pone quale fattore ostativo il loro carattere di atti amministrativi assai risalenti nel tempo.
11. L’appello deve quindi essere accolto in parte. Per l’effetto in riforma parziale della sentenza di primo grado il ricorso va accolto limitatamente all’ingiunzione a demolire la gru a cavalletto, che va pertanto annullata. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla in parte il provvedimento impugnato, nei termini specificati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO