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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3643 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 14.07.2025 e vertente TRA
(C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Marzilli Marco e Morosini Maurizio PARTE APPELLANTE E (P.I. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
D'Amato Fabio PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6214/2023 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
5006/2020, emesso dal Tribunale civile di Roma il 26.2.20 e pubblicato il 10.3.20, per la somma di € 352.241,00, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da controparte;
e, per l'effetto,
2) Revocare, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5006/2020, emesso
1 il 26.02.20 e pubblicato il 10.03.20, dal Tribunale civile di Roma, per i motivi di cui in narrativa;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” A fondamento delle domande, l'opponente negava che
avesse eseguito dei finanziamenti in favore della Parte_1
a titolo di mutuo e con obbligo di Controparte_1 restituzione. Si costituiva in giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione:
01) IN VIA PRELIMINARE, disporre l'anticipazione della prima udienza di comparizione, oggi fissata al 23/03/2021, ai sensi dell'art. 645, comma 2, c.p.c.;
02) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, previa anticipazione dell'udienza di prima comparizione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 5006/2020 del Tribunale di Roma, in quanto l'opposizione è improcedibile, essendo stata iscritta a ruolo tardivamente (oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione) e, comunque, non è fondata su prova scritta;
03) NEL MERITO, rigettare l'opposizione per le causali di cui in premessa, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 5006/2020 del Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa;
04) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, ACCERTARE E DICHIARARE con sentenza, in luogo del decreto ingiuntivo opposto e per le causali di cui in premessa, che la Controparte_1
è debitrice nei confronti dell'opposto della somma Parte_1 di € 352.241,00 e, per l'effetto, CONDANNARE la Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 352.241,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale, o – IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA – ad un una somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa;
L'opposto assumeva che i prestiti da esso eseguiti alla società ammontano complessivamente ad € Controparte_1
352.241,00 ed erano ricavabili dal bilancio al 31/12/2010, dal bilancio al 31/12/2011, dal bilancio al 31/12/2012, ragione per cui esso doveva ritenersi creditore della società che quindi lo doveva rimborsare. Espletata una c.t.u., all'udienza del 25-10-2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relative verbale in atti ed, all'esito, la causa veniva assunta in
2 decisione concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di memorie di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «accoglie l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5006/2020, emesso dal Tribunale civile di Roma il 26.2.20 e pubblicato il 10.3.20, revocandolo;
condanna , alla refusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
7.670,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'opposto le spese per la ctu, liquidate come da separato decreto».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Improcedibilità dell'opposizione «Sostiene l'opposto l'improcedibilità dell'opposizione de qua essendo avvenuta in data 14/7/2020 alle ore 16:53 e quindi tardivamente rispetto al termine di legge per l'iscrizione a ruolo (per la precisione 26 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 18/06/2020); esso assume che il presente giudizio di opposizione, stante la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 18/06/2020, sarebbe dovuto essere necessariamente iscritto a ruolo entro e non oltre il termine perentorio del 29/6/2020 (entro 10 giorni) e non il giorno 14/7/2020, come invece effettivamente avvenuto. Tale assunto deve essere disatteso. Risulta dagli atti che in data 23.6.2020 il difensore dell'opponente ha iscritto a ruolo la causa in esame, il cui atto di citazione veniva notificato in data 18.06.2020; nella stessa giornata del 23.06.2020 detto difensore ha ricevuto le seguenti pec:
- I pec di accettazione;
- II pec di consegna;
- III pec di controlli automatici deposito atto, recante esito: 1, controlli terminati con successo e che solamente in data 10.7.2020 si riceveva la IV pec di accettazione deposito atto recante esito: - 1, deposito di atto già pervenuto. Atti rifiutati il 10.07.2020. Tali pec, si precisa, sono state già depositate nel giudizio di merito, in formato eml, a mezzo nota di deposito del 07.10.2020; a seguito a ciò, effettuate le opportune verifiche, è emerso che per mero errore materiale occorso durante il deposito, alla causa è stato assegnato il seguente oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981, in luogo di opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Nel caso in esame, ritiene questo Collegio di dare seguito all'indirizzo espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 15662 del 11/06/2019 secondo cui: “In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale
3 apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto -
, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.”. Ne consegue che, nella fattispecie, avendo l'atto raggiunto lo scopo, l'invocata improcedibilità deve essere rigettata». Premesse «Nel merito, deve accertarsi la sussistenza ed effettiva consistenza del credito vantato da nei confronti della per Parte_1 Controparte_1 finanziamenti infruttiferi erogati in favore della stessa. Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che i versamenti dei soci possono consistere a) in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale ed i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza eventualmente concordata;
b) in apporti finanziari che si caratterizzano per il fatto che i soci rinunciano a pretenderne la restituzione, per modo che le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve;
c) in conferimenti in senso tecnico, destinati ad incrementare immediatamente il capitale sociale nominale. Segnatamente, i veri e propri “finanziamenti soci”, in quanto implicano un obbligo restitutorio da soddisfare ad una determinata scadenza (salvo il limite di cui all'art. 2467 c.c. per i cd. finanziamenti anomali), devono essere contabilizzati ed esposti in bilancio tra le passività e, in particolare, tra i “debiti verso altri finanziatori” al fine di distinguerli dai
“versamenti soci in conto capitale” che, al contrario, devono essere contabilizzati tra le poste di patrimonio netto. Con riferimento agli strumenti di finanziamento delle società, quindi, i soci possono erogare alle società da loro partecipate somme a diverso titolo. Al fine di ricavare la disciplina applicabile a ciascuna fattispecie e, in particolare, al fine di verificare l'applicabilità al caso concreto della regola della postergazione, è preliminare procedere ad un corretto inquadramento giuridico dell'apporto del socio alla società e, quindi, verificare se quell'apporto abbia natura di conferimento, anche atipico, ovvero di finanziamento. Ed infatti, nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, è necessario distinguere tra gli apporti fuori capitale ed i finanziamenti dei soci.
4 In particolare, i primi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso;
sono in grado di garantire anche un rafforzamento patrimoniale e, dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società; i secondi, al contrario, configurano veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società; sono contabilmente inseriti tra i "debiti verso altri finanziatori", nel passivo del conto economico, e sono assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. - a finanziamenti erogati da terzi. Talvolta, infatti, i soci -pur senza procedere ad un aumento del capitale sociale- versano alla società somme a titolo di conferimento, denominate a volte come «versamenti in conto capitale», a volte come versamenti «a copertura delle perdite» e ciò al fine di sopperire alle esigenze della società ovvero di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite, evitando così di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria del capitale. Secondo l'orientamento di gran lunga prevalente, tali apporti risultano del tutto leciti: essi, pur caratterizzandosi dalla mancanza di un obbligo di restituzione a carico della società, non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per inosservanza del relativo procedimento di aumento;
ne consegue che tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano perciò sottratti alla disciplina dei conferimenti: possono, ad esempio, essere effettuati solo da alcuni soci;
non essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale e, se si tratta di apporti diversi dal danaro, non incontrano le limitazioni previste per i conferimenti in natura. I «versamenti in conto capitale» si inseriscono tra gli apporti finanziari o i conferimenti eseguiti, normalmente in società sottocapitalizzate, al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti dal codice civile per la originaria costituzione della società o per l'aumento del capitale sociale;
si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale. Essi, dunque, al momento in cui viene eseguita la relativa erogazione sono svincolati da una futura delibera di aumento del capitale sociale e sono diretti ad incrementare il patrimonio della società in via definitiva. Dai «versamenti in conto capitale», svincolati da un aumento attuale o futuro di capitale sociale, vanno tenuti distinti i versamenti dei soci destinati alla copertura anticipata di un determinato aumento del capitale sociale non ancora deliberato o perfezionato («versamenti in conto futuro aumento di capitale»). Tali versamenti costituiscono, in sostanza, una sottoscrizione anticipata del capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società; i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso, pur avendo tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del capitale, non devono essere confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci, con la conseguente non assoggettabilità degli stessi alla disciplina della postergazione dei finanziamenti soci "anormali" di cui all'art. 2467 c.c.. Tale conclusione si giustifica in ragione della circostanza che una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti (o a
5 trasferimenti) in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre ove non intervenga vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata - l'aumento di capitale - non si è perfezionata. Diversi ancora sono, poi, i «versamenti a fondo perduto» i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci, anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione, che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società; tali versamenti si risolvono in negozi gratuiti atipici, solitamente diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio. Essi perdono ogni legame con il soggetto erogante, restando invece degli apporti acquisiti nel patrimonio sociale, e appartengono idealmente alla collettività dei soci, indipendentemente dalla circostanza se tali versamenti siano stati effettuati in via proporzionale tra i soci oppure no. Infine, i soci possono eseguire in favore della società dei veri e propri finanziamenti che vanno qualificati nell'ambito del mutuo: da essi discende, ovviamente, un obbligo di rimborso a carico della società. Essi potranno essere gratuiti ovvero onerosi, assistiti o meno da garanzie reali o personali, con o senza indicazione del termine di restituzione;
quanto alle modalità di stipulazione del contratto di finanziamento, in giurisprudenza si precisa che allorché sia sottoposta all'assemblea di una società a responsabilità limitata la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari. I finanziamenti sono contabilmente inseriti tra i «debiti verso altri finanziatori», nel passivo del conto economico, e assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.- a finanziamenti erogati da terzi. Non è sempre facile distinguere se una determinata dazione economica da parte del socio in favore della società sia avvenuta a titolo di finanziamento ovvero di apporto di capitale, con la conseguenza che spetterà al giudice, investito della questione, procedere ad un esame della volontà delle parti e, precisamente, di ciò che esse si erano ripromesse al momento in cui quella dazione è intervenuta. La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiede la condanna della società a restituirgli le somme in precedenza alla medesima versate richiede la prova - da fornirsi da parte del socio che invoca la restituzione del finanziamento - che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con
6 la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto, soprattutto, dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva. Ciò nonostante, in difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo parte della giurisprudenza, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci». Sussistenza del diritto alla restituzione «Nella fattispecie, non può ritenersi dimostrato il diritto restitutorio vantato dall'opposto. Infatti, per potersi considerare sussistente il diritto alla ripetizione delle somme finanziate, l'opposto avrebbe dovuto provare di aver compiutamente adempiuto l'obbligazione su di lui gravante quale parte finanziatrice e, cioè, di aver messo somme di denaro a disposizione del soggetto finanziato. Al riguardo, giova ricordare che la Suprema Corte – nel delineare le differenze tra il contratto di mutuo e quello di finanziamento - ha affermato che il momento perfezionativo del negozio di mutuo (contratto reale ad efficacia obbligatoria) coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Il cd. "contratto di finanziamento" (o mutuo di scopo, legale o convenzionale) è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia, con la conseguenza che, specie nella ipotesi di finanziamento legale (nel quale sono già individuati i soggetti erogatori ed i beneficiari del finanziamento), la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto, onde l'appartenenza della intera somma, salvo i ratei già materialmente riconosciuti e corrisposti, è riferibile non al soggetto finanziato ma all'ente finanziatore. Il afferma di aver alimentato nel corso degli anni 2010 – 2011 Pt_1
– 2012 la con dei finanziamenti, per un importo pari Parte_2 ad € totale di € 352.241,00, somma che a suo dire deve essere restituita. L'opponente ha sostenuto che i versamenti effettuati nei confronti della non sono riferiti ad un mero finanziamento effettuato Controparte_1 nei confronti della società, ma piuttosto ad un vero e proprio apporto di capitale evidenziando che in proposito era sufficiente analizzare i tre verbali assemblee in cui lo stesso socio ed amministratore unico ha rinunciato (per
7 gli esercizi 2010, 2011, 2012) al credito maturato in favore della copertura delle perdite conseguite;
essa ha aggiunto che dai bilanci depositati e dall'analisi degli estratti parziali del libro giornale emerge che la società non necessitava solo di liquidità a breve, ma, piuttosto, di una ricapitalizzazione vera e propria, in quanto al 31/12/2011, due anni dopo la costituzione, il patrimonio netto evidenziava un risultato negativo pari ad € - 71.591, mettendo alla luce uno squilibrio tale da ritenere che, considerando l'ennesimo risultato negativo conseguito nell'esercizio 2012 (che tra l'altro dovrebbe essere stata ripianato nel corso del 2013, e quindi sottratto all'eventuale saldo debitorio del mastrino finanziamento soci), la maggior parte dei versamenti sono stati in realtà veri e propri conferimenti quali capitale di rischio, eseguiti dal socio per sopperire alla mancanza di liquidità di cui la società necessitava. In tale contesto, giova comunque rilevare che nell'atto di cessione quote della avvenuto in data 17.4.2014 non si fa alcuna Controparte_1 menzione ad eventuali crediti esigibili da parte dell'allora socio, Pt_1
nei confronti della società, il che lascia perplessi in quanto, sulla base
[...] del criterio del “id quod plerunque accidit”, qualora realmente esistente il credito de quo, esso sarebbe stato sicuramente menzionato nell'atto di cessione della quota societaria. Il ctu, le cui conclusioni risultando immuni da vizi tecnico- argomentativi, devono essere condivise, si è come di seguito testualmente espresso: “Il CTU conferma la quantificazione del credito vantato dall'ex socio in € 317.252,98 nei confronti della Parte_1 Controparte_1 (somma che non è stata contestata dalle parti) e fa presente che tale importo è, allo stato, potenzialmente soggetto alla postergazione ex art. 2467 c.c. in quanto negli anni 2010 – 2012 i finanziamenti sono stati erogati in un momento di crisi dell'impresa con la conseguenza che il credito è inesigibile fino all'avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori. Fa presente che l'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituire dei finanziamenti vantati dal socio grava sulla società debitrice (e non sul socio), trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito. Ricorda inoltre che, dall'ultimo bilancio presente in atti (al 31/12/2012), emerge la non sostenibilità del rapporto tra indebitamento e capitale di rischio e da ciò consegue la limitazione alla restituzione delle somme finanziate (ex art. 2467 c.c.).” Esaminato il quadro probatorio acquisito, ricorda il Collegio che, secondo il significato tecnico, per versamenti devono intendersi solo quelle erogazioni che vanno a costituire in via definitiva il patrimonio sociale;
rientrano tra di essi, a titolo esemplificativo, i versamenti in conto capitale (anche detti a fondo perduto), i versamenti in conto aumento capitale, i versamenti in conto futuro aumento capitale, i versamenti per copertura perdite. Da essi si distinguono i finanziamenti – anch'essi distinguibili in varie tipologie – che costituiscono capitale che i soci concedono a credito alla società di cui fanno parte. Alla differente natura corrisponde, altresì, una ovvia diversità di regime giuridico: i conferimenti, come è noto, non danno luogo ad un obbligo restitutorio in capo alla società nei confronti del socio, andando a costituire o
8 integrare, in via immediata o mediata, il capitale di rischio della compagine sociale. Diversamente, ove l'erogazione venga effettuata quale finanziamento, sorge un rapporto di mutuo, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla società. Nella fattispecie, a prescindere dalla qualificazione dei versamenti eseguiti da , è comunque assorbente e dirimente la Parte_1 considerazione che essi, allo stato, non possano essere restituiti all'opposto in quanto, se ritenuti come “finanziamenti soci”, costituisce un insormontabile ostacolo la postergazione di cui all'art. 2467 c.c., mentre, se qualificati come conferimenti, essi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso». Spese «Le spese di lite, incluse quelle per la ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e successive modificazioni».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRELIMINARE, in virtù del primo motivo di appello, dichiarare l'improcedibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo n. 5006/2020, poiché la causa di primo grado R.G. n. 34813/2020 è stata iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto di appello, che la è debitrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 317.252,98 e, per l'effetto, CONDANNARE la a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
317.252,98, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- NEL MERITO E IN VIA GRADATA, accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti Controparte_1 dell'opposto e, per l'effetto, CONDANNARE la Parte_1 medesima società opponente al rimborso, in favore dell'odierno opposto, di una somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia, come risultante dal contenuto della CTU espletata nel giudizio di primo grado e come meglio specificato nel presente atto, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
9 Con condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
a resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. Rigettare la istanza di sospensione della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e comunque infondata;
2. Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 14.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Erronea e/o insufficiente valutazione del giudice di primo grado in merito alla tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo - improcedibilità dell'azione Con il primo motivo di appello la parte censura la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione ritenendo “la fattispecie processuale connotata da mera irregolarità, quanto all'identità del fascicolo di destinazione, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'Ufficio di LE l'avvenuto deposito”. L'appellante sostiene, sulla base delle annotazioni di LE presenti nel fascicolo, che si tratti di una decisione in contrasto “sia con il dato normativo che con le più recenti regole in tema di deposito telematico di atti in materia civile”. Richiamando infatti l'art. 647 c.p.c., la parte appellante afferma che la diretta conseguenza della tardiva costituzione dell'opponente, equiparata alla mancata costituzione, comporta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Quanto alle p.e.c. su cui il Tribunale ha basato la propria decisione, l'appellante afferma che dal contenuto delle stesse “non si evince quali siano gli atti effettivamente contenuti nella busta telematica inviata alla LE, atteso che gli allegati in essa contenuti risultano alterati (firma del depositante non valida), né è stata fornita prova contraria nel corso del giudizio di primo grado da parte della . Controparte_1
Asserisce altresì la parte, riferendosi a giurisprudenza successiva a quella citata dal Giudicante in primo grado, che il
10 perfezionamento del deposito telematico segnato dal ricevimento della seconda tra le quattro p.e.c. prodotte dalla Controparte, è in realtà “subordinato all'esito positivo dei successivi controlli da parte dell'Ufficio ricevente”, contenuto nella quarta p.e.c., la quale, nel caso di specie, conteneva l'esito negativo del deposito.
2. Erroneo e/o contraddittorio inquadramento giuridico della fattispecie - contratto di mutuo tra l'ex socio e la Parte_1 Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza di prime cure in cui il Giudice ha escluso che le erogazioni di denaro da parte di alla Pt_1 Controparte_1 avessero natura di veri e propri finanziamenti, dai quali sorge l'obbligo di restituzione in capo alla società finanziata. In tal senso, l'appellante richiama quanto affermato dal CTU, che ha concluso che i versamenti dell'odierno appellante
“risultano avere natura di finanziamento, alcuni dei quali soggetti alle limitazioni dell'art. 2467 c.c.”, posto che, afferma l'appellante, l'art. 2467 c.c. non prevede “una forma legale imposta per detti finanziamenti”. Al fine di qualificare le somme di denaro versate, l'appellante sostiene altresì che si debbano esaminare le risultanze del bilancio di esercizio nel corso del quale tali somme sono state ricevute e che, nel caso di specie, i bilanci relativi agli anni 2010- 2011-2012 dimostrerebbero quanto testé affermato.
3. Erronea interpretazione del contenuto dell'atto di cessione quote del 17/04/2014 tra e Parte_1
CP_2
La parte appellante censura la sentenza di primo grado anche nel punto in cui il Tribunale ha interpretato l'atto di cessione delle quote tra e deducendone “una presunta Pt_1 CP_2 rinuncia del al credito maturato nei confronti della Pt_1 [...]
. CP_1
Asserisce invece l'appellante che nel contratto di cessione, con particolare riferimento all'art. 3 dello stesso, sia chiaro che “il diritto alla restituzione del finanziamento concesso dal in Pt_1 favore della società opponente non è sicuramente ricompreso nell'oggetto della cessione delle quote”, come altresì ribadito anche nella consulenza tecnica di parte.
4. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie - sul contenuto della CTU di primo grado Con il quarto motivo di appello, la parte appellante lamenta la valutazione delle risultanze della CTU operata dal Giudice di primo grado, il quale, secondo la parte, “non ha tenuto conto di
11 quanto emerso in sede istruttoria, né di quanto argomentato dall'odierno appellante con la comparsa conclusionale depositata in primo grado e con le successive memorie di replica”. Nel merito della consulenza tecnica d'ufficio, la parte afferma che il CTU, esaminando l'applicabilità del principio della postergazione al caso di specie, avrebbe “ampliato l'indagine peritale oltre i limiti del mandato assegnato dal Giudice” e che lo stesso consulente avrebbe omesso di prendere posizione su una parte delle osservazioni avanzate dal CTP, che ripropone in questa sede. [pp. 18-22 atto di appello]
5. Sull'onere della prova gravante sulla Controparte_1
- insussistenza del principio della postergazione ex art. 2467 c.c. L'appellante censura infine la sentenza di primo grado laddove il Tribunale “ha ritenuto assorbente l'applicabilità del principio della postergazione ex art. 2467 c.c., “a prescindere dalla qualificazione dei versamenti eseguiti da ””. Parte_1
La parte richiama come la postergazione operi solo nel caso in cui “tanto nel periodo in cui esso [il finanziamento] sia stato effettuato quanto in quello in cui viene chiesta la restituzione, la società versi in situazione di “crisi qualificata”, cioè di probabile insolvenza” e che sia onere di chi rileva l'operatività della postergazione dimostrarne i presupposti. Nel caso di specie, l'appellante rileva che la Controparte_1 non avrebbe mai fornito prova di tali elementi né dell'esistenza “di altri creditori da preferire all'ex socio ”. Parte_1
§ 5. — L'appello è fondato quanto al primo motivo. Dalla giurisprudenza della S.C. più recente in materia di deposito telematico, in caso di esito negativo del controllo da parte della LE (quarta pec), ha formulato i seguenti principi: In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della
12 cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria). Cass. n. 69 del 03/01/2025 In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito). Cass. n. 1348 del 12/01/2024 In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC). Sez. U - , Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.Cass. n. 19307 del 07/07/2023; nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al
13 mancato perfezionamento del deposito telematico;
la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto. Cass. n. 15801 del 2025. In tema di istanza di rimessione in termini, poi, si è affermato che il rimedio previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. n. 27726 del 03/12/2020; Cass. n. 19384 del 07/07/2023). Dalle suddette pronunce si evince pertanto che:
-l'effetto di tempestivo deposito prodotto dalla seconda pec di avvenuta consegna è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli;
-nel caso in cui al deposito dell'atto sia collegata una decadenza processuale, la parte non può rimanere inerte, ma deve ripetere il deposito, se ancora in termini, oppure chiedere la rimessione in termini, adducendo l'errore del sistema, che deve essere provato, o l'errore scusabile. Nel caso in questione, l'opponente, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 18.6.2020, doveva costituirsi entro il 30.6.2020 (il 28.6.2020 era domenica ed il 29 è festivo a Roma). Dal registro informatico del giudizio di primo grado, risulta che l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione reca la data del 20.7.2020. Sono allegati all'iscrizione a ruolo: pec di accettazione in data 23.6.2020 (A), pec di consegna in data 23.6.2020 (B), pec esito controllo terminato con successo in data 23.6.2020 (C), pec in data 10 luglio 2020 Atti rifiutati: deposito di atto già pervenuto. Risulta altresì che in data 13.7.2020 l'opponente ha presentato istanza di “iscrizione a ruolo in riferimento all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5006/2020 RG n.
14 5624/2020”. Nell'istanza l'opponente deduce di essere venuto a conoscenza, dopo la ricezione della quarta pec del 10.7.2020 con esito negativo, che per mero errore materiale durante il deposito, alla causa veniva assegnato l'oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 in luogo di opposizione ad ordinanza. Non è dunque chiaro se l'errore commesso nella fase del deposito sia imputabile al sistema o alla parte. Segue nota di iscrizione a ruolo in data 14.7.2020 avente ad oggetto: “Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.” anziché opposizione a decreto ingiuntivo;
il convenuto è indentificato in C.F. Controparte_3 C.F._2 anziché C.F. . Parte_1 C.F._1
Alla prima udienza del 22.12.2020 l'opponente non ha chiesto la rimessione in termini, ma ha replicato all'eccezione dell'opposta sostenendo la tesi dell' “errore di sistema”. Con precedente nota in data 7.10.2020 l'opponente aveva depositato: 1) Accettazione del 23.06.2020; 2) consegna del 23.06.2020; 3) Esito 1 Controlli terminati con successo del 23.06.2020; 4) Esito –1 del 10.07.2020, in formato eml, relative al primo tentativo di iscrizione a ruolo del 23.06.2020, il tutto a conferma che il suddetto tentativo di iscrizione a ruolo della causa, aveva per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5006/2020. Sempre in data 7.10.2020 l'opponente ha chiesto la correzione della nota di iscrizione a ruolo quanto all'indicazione dell'oggetto e delle generalità del convenuto. Da tutto quanto precede risulta che:
-l'opponente è rimasto inerte dal 23 giugno fino al 30 giugno 2020, pur in assenza della ricezione della quarta pec, e pur essendo ancora in termini per effettuare una nuova costituzione nel termine di 10 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- solo successivamente alla ricezione della quarta pec con esito negativo del 10.7.2020, l'opponente ha chiesto di ripetere l'iscrizione a ruolo e, dunque, non la rimessione in termini, procedendo direttamente il 14.7.2020 al deposito di una nuova iscrizione a ruolo, peraltro errata nell'indicazione dell'oggetto e nell'identificazione della controparte;
- l'iscrizione a ruolo risultante dal registro informatico ha la data del 20.7.2020;
- non risulta alcuna attestazione del Ruolo generale del Tribunale di Roma, circa il dedotto errore di sistema. Risulta allora fondata la contestazione dell'appellante secondo la quale, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza dal
15 giudicante a pag. 4 (effettuate le opportune verifiche, è emerso che per mero errore materiale occorso durante il deposito, alla causa è stato assegnato il seguente oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981, in luogo di opposizione ad ordinanza di ingiunzione), nessuna verifica è stata disposta dal giudice a seguito della prima udienza e dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dall'opposto. Invero non solo a tale udienza l'opponente non ha chiesto la rimessione in termini, essendosi limitata a dedurre l'errore di sistema, ma non risulta neppure che il giudicante abbia proceduto d'ufficio alla verifica, presso il Ruolo Generale, del dedotto errore nell'assegnazione dell'oggetto, e se l'errore fosse addebitabile al sistema informatico. Neppure è possibile a questa Corte verificare il contenuto degli atti contenuti nella busta telematica inviata il 23.6.2020 alla LE, perché, come rilevato dall'appellante, gli allegati non sono apribili, risultando il contenuto alterato. In conclusione, non poteva il Tribunale ritenere la rituale e tempestiva costituzione dell'opponente, sulla scorta di un precedente della S.C. (Cass. n. 15662 del 11/06/2019) riguardante un diverso caso di “mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo”, atteso che nel caso in questione, come ha rilevato l'appellante, dallo storico del procedimento monitorio (RG 5624/2020) già depositato in primo grado al doc. 14, alla data del 15.7.2020 risultava: “Inserita annotazione: oggetto: non risulta proposta opposizione” e solo alla data del 20.7.2020 risultava:
“Aperto procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”. Ed allora deve ritenersi errata l'affermazione del raggiungimento dello scopo dell'atto, che va inteso quale “presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti” (Cass. 15243/2022), atteso che la nuova costituzione in giudizio dell'opponente in data 14.7.2020 non ha messo in condizione l'opposto di venire a conoscenza, nella successiva data del 15.7.2020, della apertura del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, attraverso la consultazione del registro informatico del procedimento monitorio. Semmai il raggiungimento dello scopo è stato raggiunto dall'iscrizione a ruolo del 14.7.2020, nonostante l'inesattezza nell'indicazione dell'oggetto e nell'identificazione della parte convenuta;
ma, tuttavia, l'iscrizione del 14.7.2020,
16 come si è visto, è tardiva stante le vicende del primo tentativo di costituzione in giudizio del 23.6.2020, ed ha prodotto l'iscrizione della causa solo alla data del 20.7.2020, ossia oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. In conclusione: non vi è stata tempestiva attivazione dell'opponente nei termini di costituzione ancora rimanenti tra il 23.6.2020 e il 1.7.2020; non vi è stata istanza di rimessione in termini a fronte di un asserito errore di sistema, rimasto del tutto indimostrato, ma solamente un'istanza di ripetizione dell'iscrizione a ruolo in data 13.7.2020 e successiva nuova iscrizione a ruolo in data 14.7.2020, del tutto tardiva rispetto alla ricezione della IV pec con esito negativo del 10.7.2020, e comunque inidonea al raggiungimento dello scopo, tanto che in data 15.7.2020 il registro informatico del procedimento monitorio, l'unico consultabile dall'opposto, non attestava l'apertura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, come risulta dal registro informatico del procedimento monitorio e dal registro informatico del presente giudizio di opposizione a d.i. relativo al primo grado, l'apertura del presente procedimento mediante la costituzione dell'opponente è avvenuta solo in data 20.7.2020, e dunque oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. Ne consegue che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare d'ufficio la tardiva costituzione dell'opponente e dichiarare improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente, in applicazione del principio secondo il quale:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo. Cass. n. 849 del 26/01/2000; conforme Cass. n. 16117 del 14/07/2006. La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata, dovendo dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione. Per effetto della riforma della sentenza, le spese del primo giudizio vanno diversamente regolate. Esse seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano, avuto riguardo al valore
17 della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nei minimi, attesa la natura processuale decisione, nella misura di euro 11.229 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese della CTU svolta in primo grado vanno definitivamente poste a carico di CP_1
[...]
§ 6. — Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellata e si liquidano, in applicazione degli indicati criteri, nella misura di euro 10.060 oltre a CU, spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e condanna Controparte_1 la predetta società al rimborso, in favore di , delle Parte_1 spese sostenute per il giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 11.229 oltre a spese generali, IVA e CPA;
pone le spese della CTU definitivamente a carico di Controparte_1
2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 10.060 oltre a CU, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 14.07.2025. Il presidente estensore
18
(C.F. ), con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Marzilli Marco e Morosini Maurizio PARTE APPELLANTE E (P.I. ), con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
D'Amato Fabio PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6214/2023 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
5006/2020, emesso dal Tribunale civile di Roma il 26.2.20 e pubblicato il 10.3.20, per la somma di € 352.241,00, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da controparte;
e, per l'effetto,
2) Revocare, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5006/2020, emesso
1 il 26.02.20 e pubblicato il 10.03.20, dal Tribunale civile di Roma, per i motivi di cui in narrativa;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” A fondamento delle domande, l'opponente negava che
avesse eseguito dei finanziamenti in favore della Parte_1
a titolo di mutuo e con obbligo di Controparte_1 restituzione. Si costituiva in giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione:
01) IN VIA PRELIMINARE, disporre l'anticipazione della prima udienza di comparizione, oggi fissata al 23/03/2021, ai sensi dell'art. 645, comma 2, c.p.c.;
02) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, previa anticipazione dell'udienza di prima comparizione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 5006/2020 del Tribunale di Roma, in quanto l'opposizione è improcedibile, essendo stata iscritta a ruolo tardivamente (oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione) e, comunque, non è fondata su prova scritta;
03) NEL MERITO, rigettare l'opposizione per le causali di cui in premessa, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 5006/2020 del Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa;
04) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, ACCERTARE E DICHIARARE con sentenza, in luogo del decreto ingiuntivo opposto e per le causali di cui in premessa, che la Controparte_1
è debitrice nei confronti dell'opposto della somma Parte_1 di € 352.241,00 e, per l'effetto, CONDANNARE la Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 352.241,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziale, o – IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA – ad un una somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa;
L'opposto assumeva che i prestiti da esso eseguiti alla società ammontano complessivamente ad € Controparte_1
352.241,00 ed erano ricavabili dal bilancio al 31/12/2010, dal bilancio al 31/12/2011, dal bilancio al 31/12/2012, ragione per cui esso doveva ritenersi creditore della società che quindi lo doveva rimborsare. Espletata una c.t.u., all'udienza del 25-10-2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relative verbale in atti ed, all'esito, la causa veniva assunta in
2 decisione concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di memorie di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «accoglie l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5006/2020, emesso dal Tribunale civile di Roma il 26.2.20 e pubblicato il 10.3.20, revocandolo;
condanna , alla refusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
7.670,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'opposto le spese per la ctu, liquidate come da separato decreto».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Improcedibilità dell'opposizione «Sostiene l'opposto l'improcedibilità dell'opposizione de qua essendo avvenuta in data 14/7/2020 alle ore 16:53 e quindi tardivamente rispetto al termine di legge per l'iscrizione a ruolo (per la precisione 26 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 18/06/2020); esso assume che il presente giudizio di opposizione, stante la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 18/06/2020, sarebbe dovuto essere necessariamente iscritto a ruolo entro e non oltre il termine perentorio del 29/6/2020 (entro 10 giorni) e non il giorno 14/7/2020, come invece effettivamente avvenuto. Tale assunto deve essere disatteso. Risulta dagli atti che in data 23.6.2020 il difensore dell'opponente ha iscritto a ruolo la causa in esame, il cui atto di citazione veniva notificato in data 18.06.2020; nella stessa giornata del 23.06.2020 detto difensore ha ricevuto le seguenti pec:
- I pec di accettazione;
- II pec di consegna;
- III pec di controlli automatici deposito atto, recante esito: 1, controlli terminati con successo e che solamente in data 10.7.2020 si riceveva la IV pec di accettazione deposito atto recante esito: - 1, deposito di atto già pervenuto. Atti rifiutati il 10.07.2020. Tali pec, si precisa, sono state già depositate nel giudizio di merito, in formato eml, a mezzo nota di deposito del 07.10.2020; a seguito a ciò, effettuate le opportune verifiche, è emerso che per mero errore materiale occorso durante il deposito, alla causa è stato assegnato il seguente oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981, in luogo di opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Nel caso in esame, ritiene questo Collegio di dare seguito all'indirizzo espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 15662 del 11/06/2019 secondo cui: “In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale
3 apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto -
, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.”. Ne consegue che, nella fattispecie, avendo l'atto raggiunto lo scopo, l'invocata improcedibilità deve essere rigettata». Premesse «Nel merito, deve accertarsi la sussistenza ed effettiva consistenza del credito vantato da nei confronti della per Parte_1 Controparte_1 finanziamenti infruttiferi erogati in favore della stessa. Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che i versamenti dei soci possono consistere a) in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale ed i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza eventualmente concordata;
b) in apporti finanziari che si caratterizzano per il fatto che i soci rinunciano a pretenderne la restituzione, per modo che le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve;
c) in conferimenti in senso tecnico, destinati ad incrementare immediatamente il capitale sociale nominale. Segnatamente, i veri e propri “finanziamenti soci”, in quanto implicano un obbligo restitutorio da soddisfare ad una determinata scadenza (salvo il limite di cui all'art. 2467 c.c. per i cd. finanziamenti anomali), devono essere contabilizzati ed esposti in bilancio tra le passività e, in particolare, tra i “debiti verso altri finanziatori” al fine di distinguerli dai
“versamenti soci in conto capitale” che, al contrario, devono essere contabilizzati tra le poste di patrimonio netto. Con riferimento agli strumenti di finanziamento delle società, quindi, i soci possono erogare alle società da loro partecipate somme a diverso titolo. Al fine di ricavare la disciplina applicabile a ciascuna fattispecie e, in particolare, al fine di verificare l'applicabilità al caso concreto della regola della postergazione, è preliminare procedere ad un corretto inquadramento giuridico dell'apporto del socio alla società e, quindi, verificare se quell'apporto abbia natura di conferimento, anche atipico, ovvero di finanziamento. Ed infatti, nell'ambito delle erogazioni che possono garantire un beneficio finanziario alla società ricevente, è necessario distinguere tra gli apporti fuori capitale ed i finanziamenti dei soci.
4 In particolare, i primi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso;
sono in grado di garantire anche un rafforzamento patrimoniale e, dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società; i secondi, al contrario, configurano veri e propri prestiti, da cui deriva un obbligo di rimborso a carico della società; sono contabilmente inseriti tra i "debiti verso altri finanziatori", nel passivo del conto economico, e sono assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. - a finanziamenti erogati da terzi. Talvolta, infatti, i soci -pur senza procedere ad un aumento del capitale sociale- versano alla società somme a titolo di conferimento, denominate a volte come «versamenti in conto capitale», a volte come versamenti «a copertura delle perdite» e ciò al fine di sopperire alle esigenze della società ovvero di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite, evitando così di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria del capitale. Secondo l'orientamento di gran lunga prevalente, tali apporti risultano del tutto leciti: essi, pur caratterizzandosi dalla mancanza di un obbligo di restituzione a carico della società, non possono essere equiparati ai conferimenti di capitale per inosservanza del relativo procedimento di aumento;
ne consegue che tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano perciò sottratti alla disciplina dei conferimenti: possono, ad esempio, essere effettuati solo da alcuni soci;
non essere proporzionali alle quote di partecipazione al capitale e, se si tratta di apporti diversi dal danaro, non incontrano le limitazioni previste per i conferimenti in natura. I «versamenti in conto capitale» si inseriscono tra gli apporti finanziari o i conferimenti eseguiti, normalmente in società sottocapitalizzate, al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti dal codice civile per la originaria costituzione della società o per l'aumento del capitale sociale;
si traducono in un incremento del solo patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale. Essi, dunque, al momento in cui viene eseguita la relativa erogazione sono svincolati da una futura delibera di aumento del capitale sociale e sono diretti ad incrementare il patrimonio della società in via definitiva. Dai «versamenti in conto capitale», svincolati da un aumento attuale o futuro di capitale sociale, vanno tenuti distinti i versamenti dei soci destinati alla copertura anticipata di un determinato aumento del capitale sociale non ancora deliberato o perfezionato («versamenti in conto futuro aumento di capitale»). Tali versamenti costituiscono, in sostanza, una sottoscrizione anticipata del capitale, destinata a perfezionarsi con la successiva delibera da parte della società; i versamenti in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso, pur avendo tra le proprie caratteristiche un diritto di restituzione per il caso di mancato aumento del capitale, non devono essere confusi con i veri e propri finanziamenti dei soci, con la conseguente non assoggettabilità degli stessi alla disciplina della postergazione dei finanziamenti soci "anormali" di cui all'art. 2467 c.c.. Tale conclusione si giustifica in ragione della circostanza che una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti (o a
5 trasferimenti) in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre ove non intervenga vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata - l'aumento di capitale - non si è perfezionata. Diversi ancora sono, poi, i «versamenti a fondo perduto» i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci, anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione, che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società; tali versamenti si risolvono in negozi gratuiti atipici, solitamente diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio. Essi perdono ogni legame con il soggetto erogante, restando invece degli apporti acquisiti nel patrimonio sociale, e appartengono idealmente alla collettività dei soci, indipendentemente dalla circostanza se tali versamenti siano stati effettuati in via proporzionale tra i soci oppure no. Infine, i soci possono eseguire in favore della società dei veri e propri finanziamenti che vanno qualificati nell'ambito del mutuo: da essi discende, ovviamente, un obbligo di rimborso a carico della società. Essi potranno essere gratuiti ovvero onerosi, assistiti o meno da garanzie reali o personali, con o senza indicazione del termine di restituzione;
quanto alle modalità di stipulazione del contratto di finanziamento, in giurisprudenza si precisa che allorché sia sottoposta all'assemblea di una società a responsabilità limitata la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l'obbligo di eseguire il versamento, essendo all'uopo necessaria un'ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari. I finanziamenti sono contabilmente inseriti tra i «debiti verso altri finanziatori», nel passivo del conto economico, e assimilabili in tutto - fatta eccezione per la regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.- a finanziamenti erogati da terzi. Non è sempre facile distinguere se una determinata dazione economica da parte del socio in favore della società sia avvenuta a titolo di finanziamento ovvero di apporto di capitale, con la conseguenza che spetterà al giudice, investito della questione, procedere ad un esame della volontà delle parti e, precisamente, di ciò che esse si erano ripromesse al momento in cui quella dazione è intervenuta. La qualificazione, in termini di apporto di capitale ovvero di finanziamento soci, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, l'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chiede la condanna della società a restituirgli le somme in precedenza alla medesima versate richiede la prova - da fornirsi da parte del socio che invoca la restituzione del finanziamento - che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con
6 la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto, soprattutto, dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti lo stabilire se il versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva. Ciò nonostante, in difetto di una chiara manifestazione di volontà delle parti, secondo parte della giurisprudenza, la qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci». Sussistenza del diritto alla restituzione «Nella fattispecie, non può ritenersi dimostrato il diritto restitutorio vantato dall'opposto. Infatti, per potersi considerare sussistente il diritto alla ripetizione delle somme finanziate, l'opposto avrebbe dovuto provare di aver compiutamente adempiuto l'obbligazione su di lui gravante quale parte finanziatrice e, cioè, di aver messo somme di denaro a disposizione del soggetto finanziato. Al riguardo, giova ricordare che la Suprema Corte – nel delineare le differenze tra il contratto di mutuo e quello di finanziamento - ha affermato che il momento perfezionativo del negozio di mutuo (contratto reale ad efficacia obbligatoria) coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Il cd. "contratto di finanziamento" (o mutuo di scopo, legale o convenzionale) è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia, con la conseguenza che, specie nella ipotesi di finanziamento legale (nel quale sono già individuati i soggetti erogatori ed i beneficiari del finanziamento), la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto, onde l'appartenenza della intera somma, salvo i ratei già materialmente riconosciuti e corrisposti, è riferibile non al soggetto finanziato ma all'ente finanziatore. Il afferma di aver alimentato nel corso degli anni 2010 – 2011 Pt_1
– 2012 la con dei finanziamenti, per un importo pari Parte_2 ad € totale di € 352.241,00, somma che a suo dire deve essere restituita. L'opponente ha sostenuto che i versamenti effettuati nei confronti della non sono riferiti ad un mero finanziamento effettuato Controparte_1 nei confronti della società, ma piuttosto ad un vero e proprio apporto di capitale evidenziando che in proposito era sufficiente analizzare i tre verbali assemblee in cui lo stesso socio ed amministratore unico ha rinunciato (per
7 gli esercizi 2010, 2011, 2012) al credito maturato in favore della copertura delle perdite conseguite;
essa ha aggiunto che dai bilanci depositati e dall'analisi degli estratti parziali del libro giornale emerge che la società non necessitava solo di liquidità a breve, ma, piuttosto, di una ricapitalizzazione vera e propria, in quanto al 31/12/2011, due anni dopo la costituzione, il patrimonio netto evidenziava un risultato negativo pari ad € - 71.591, mettendo alla luce uno squilibrio tale da ritenere che, considerando l'ennesimo risultato negativo conseguito nell'esercizio 2012 (che tra l'altro dovrebbe essere stata ripianato nel corso del 2013, e quindi sottratto all'eventuale saldo debitorio del mastrino finanziamento soci), la maggior parte dei versamenti sono stati in realtà veri e propri conferimenti quali capitale di rischio, eseguiti dal socio per sopperire alla mancanza di liquidità di cui la società necessitava. In tale contesto, giova comunque rilevare che nell'atto di cessione quote della avvenuto in data 17.4.2014 non si fa alcuna Controparte_1 menzione ad eventuali crediti esigibili da parte dell'allora socio, Pt_1
nei confronti della società, il che lascia perplessi in quanto, sulla base
[...] del criterio del “id quod plerunque accidit”, qualora realmente esistente il credito de quo, esso sarebbe stato sicuramente menzionato nell'atto di cessione della quota societaria. Il ctu, le cui conclusioni risultando immuni da vizi tecnico- argomentativi, devono essere condivise, si è come di seguito testualmente espresso: “Il CTU conferma la quantificazione del credito vantato dall'ex socio in € 317.252,98 nei confronti della Parte_1 Controparte_1 (somma che non è stata contestata dalle parti) e fa presente che tale importo è, allo stato, potenzialmente soggetto alla postergazione ex art. 2467 c.c. in quanto negli anni 2010 – 2012 i finanziamenti sono stati erogati in un momento di crisi dell'impresa con la conseguenza che il credito è inesigibile fino all'avvenuto soddisfacimento di tutti gli altri creditori. Fa presente che l'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituire dei finanziamenti vantati dal socio grava sulla società debitrice (e non sul socio), trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito. Ricorda inoltre che, dall'ultimo bilancio presente in atti (al 31/12/2012), emerge la non sostenibilità del rapporto tra indebitamento e capitale di rischio e da ciò consegue la limitazione alla restituzione delle somme finanziate (ex art. 2467 c.c.).” Esaminato il quadro probatorio acquisito, ricorda il Collegio che, secondo il significato tecnico, per versamenti devono intendersi solo quelle erogazioni che vanno a costituire in via definitiva il patrimonio sociale;
rientrano tra di essi, a titolo esemplificativo, i versamenti in conto capitale (anche detti a fondo perduto), i versamenti in conto aumento capitale, i versamenti in conto futuro aumento capitale, i versamenti per copertura perdite. Da essi si distinguono i finanziamenti – anch'essi distinguibili in varie tipologie – che costituiscono capitale che i soci concedono a credito alla società di cui fanno parte. Alla differente natura corrisponde, altresì, una ovvia diversità di regime giuridico: i conferimenti, come è noto, non danno luogo ad un obbligo restitutorio in capo alla società nei confronti del socio, andando a costituire o
8 integrare, in via immediata o mediata, il capitale di rischio della compagine sociale. Diversamente, ove l'erogazione venga effettuata quale finanziamento, sorge un rapporto di mutuo, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla società. Nella fattispecie, a prescindere dalla qualificazione dei versamenti eseguiti da , è comunque assorbente e dirimente la Parte_1 considerazione che essi, allo stato, non possano essere restituiti all'opposto in quanto, se ritenuti come “finanziamenti soci”, costituisce un insormontabile ostacolo la postergazione di cui all'art. 2467 c.c., mentre, se qualificati come conferimenti, essi sono versamenti effettuati causa societatis e senza obbligo di rimborso». Spese «Le spese di lite, incluse quelle per la ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e successive modificazioni».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'adita Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRELIMINARE, in virtù del primo motivo di appello, dichiarare l'improcedibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo n. 5006/2020, poiché la causa di primo grado R.G. n. 34813/2020 è stata iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto di appello, che la è debitrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 317.252,98 e, per l'effetto, CONDANNARE la a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
317.252,98, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- NEL MERITO E IN VIA GRADATA, accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti Controparte_1 dell'opposto e, per l'effetto, CONDANNARE la Parte_1 medesima società opponente al rimborso, in favore dell'odierno opposto, di una somma, anche minore, che sarà ritenuta di giustizia, come risultante dal contenuto della CTU espletata nel giudizio di primo grado e come meglio specificato nel presente atto, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
9 Con condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
a resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. Rigettare la istanza di sospensione della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e comunque infondata;
2. Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 14.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Erronea e/o insufficiente valutazione del giudice di primo grado in merito alla tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo - improcedibilità dell'azione Con il primo motivo di appello la parte censura la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione ritenendo “la fattispecie processuale connotata da mera irregolarità, quanto all'identità del fascicolo di destinazione, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'Ufficio di LE l'avvenuto deposito”. L'appellante sostiene, sulla base delle annotazioni di LE presenti nel fascicolo, che si tratti di una decisione in contrasto “sia con il dato normativo che con le più recenti regole in tema di deposito telematico di atti in materia civile”. Richiamando infatti l'art. 647 c.p.c., la parte appellante afferma che la diretta conseguenza della tardiva costituzione dell'opponente, equiparata alla mancata costituzione, comporta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Quanto alle p.e.c. su cui il Tribunale ha basato la propria decisione, l'appellante afferma che dal contenuto delle stesse “non si evince quali siano gli atti effettivamente contenuti nella busta telematica inviata alla LE, atteso che gli allegati in essa contenuti risultano alterati (firma del depositante non valida), né è stata fornita prova contraria nel corso del giudizio di primo grado da parte della . Controparte_1
Asserisce altresì la parte, riferendosi a giurisprudenza successiva a quella citata dal Giudicante in primo grado, che il
10 perfezionamento del deposito telematico segnato dal ricevimento della seconda tra le quattro p.e.c. prodotte dalla Controparte, è in realtà “subordinato all'esito positivo dei successivi controlli da parte dell'Ufficio ricevente”, contenuto nella quarta p.e.c., la quale, nel caso di specie, conteneva l'esito negativo del deposito.
2. Erroneo e/o contraddittorio inquadramento giuridico della fattispecie - contratto di mutuo tra l'ex socio e la Parte_1 Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza di prime cure in cui il Giudice ha escluso che le erogazioni di denaro da parte di alla Pt_1 Controparte_1 avessero natura di veri e propri finanziamenti, dai quali sorge l'obbligo di restituzione in capo alla società finanziata. In tal senso, l'appellante richiama quanto affermato dal CTU, che ha concluso che i versamenti dell'odierno appellante
“risultano avere natura di finanziamento, alcuni dei quali soggetti alle limitazioni dell'art. 2467 c.c.”, posto che, afferma l'appellante, l'art. 2467 c.c. non prevede “una forma legale imposta per detti finanziamenti”. Al fine di qualificare le somme di denaro versate, l'appellante sostiene altresì che si debbano esaminare le risultanze del bilancio di esercizio nel corso del quale tali somme sono state ricevute e che, nel caso di specie, i bilanci relativi agli anni 2010- 2011-2012 dimostrerebbero quanto testé affermato.
3. Erronea interpretazione del contenuto dell'atto di cessione quote del 17/04/2014 tra e Parte_1
CP_2
La parte appellante censura la sentenza di primo grado anche nel punto in cui il Tribunale ha interpretato l'atto di cessione delle quote tra e deducendone “una presunta Pt_1 CP_2 rinuncia del al credito maturato nei confronti della Pt_1 [...]
. CP_1
Asserisce invece l'appellante che nel contratto di cessione, con particolare riferimento all'art. 3 dello stesso, sia chiaro che “il diritto alla restituzione del finanziamento concesso dal in Pt_1 favore della società opponente non è sicuramente ricompreso nell'oggetto della cessione delle quote”, come altresì ribadito anche nella consulenza tecnica di parte.
4. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie - sul contenuto della CTU di primo grado Con il quarto motivo di appello, la parte appellante lamenta la valutazione delle risultanze della CTU operata dal Giudice di primo grado, il quale, secondo la parte, “non ha tenuto conto di
11 quanto emerso in sede istruttoria, né di quanto argomentato dall'odierno appellante con la comparsa conclusionale depositata in primo grado e con le successive memorie di replica”. Nel merito della consulenza tecnica d'ufficio, la parte afferma che il CTU, esaminando l'applicabilità del principio della postergazione al caso di specie, avrebbe “ampliato l'indagine peritale oltre i limiti del mandato assegnato dal Giudice” e che lo stesso consulente avrebbe omesso di prendere posizione su una parte delle osservazioni avanzate dal CTP, che ripropone in questa sede. [pp. 18-22 atto di appello]
5. Sull'onere della prova gravante sulla Controparte_1
- insussistenza del principio della postergazione ex art. 2467 c.c. L'appellante censura infine la sentenza di primo grado laddove il Tribunale “ha ritenuto assorbente l'applicabilità del principio della postergazione ex art. 2467 c.c., “a prescindere dalla qualificazione dei versamenti eseguiti da ””. Parte_1
La parte richiama come la postergazione operi solo nel caso in cui “tanto nel periodo in cui esso [il finanziamento] sia stato effettuato quanto in quello in cui viene chiesta la restituzione, la società versi in situazione di “crisi qualificata”, cioè di probabile insolvenza” e che sia onere di chi rileva l'operatività della postergazione dimostrarne i presupposti. Nel caso di specie, l'appellante rileva che la Controparte_1 non avrebbe mai fornito prova di tali elementi né dell'esistenza “di altri creditori da preferire all'ex socio ”. Parte_1
§ 5. — L'appello è fondato quanto al primo motivo. Dalla giurisprudenza della S.C. più recente in materia di deposito telematico, in caso di esito negativo del controllo da parte della LE (quarta pec), ha formulato i seguenti principi: In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della
12 cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria). Cass. n. 69 del 03/01/2025 In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito). Cass. n. 1348 del 12/01/2024 In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC). Sez. U - , Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023 In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.Cass. n. 19307 del 07/07/2023; nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al
13 mancato perfezionamento del deposito telematico;
la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto. Cass. n. 15801 del 2025. In tema di istanza di rimessione in termini, poi, si è affermato che il rimedio previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. n. 27726 del 03/12/2020; Cass. n. 19384 del 07/07/2023). Dalle suddette pronunce si evince pertanto che:
-l'effetto di tempestivo deposito prodotto dalla seconda pec di avvenuta consegna è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli;
-nel caso in cui al deposito dell'atto sia collegata una decadenza processuale, la parte non può rimanere inerte, ma deve ripetere il deposito, se ancora in termini, oppure chiedere la rimessione in termini, adducendo l'errore del sistema, che deve essere provato, o l'errore scusabile. Nel caso in questione, l'opponente, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 18.6.2020, doveva costituirsi entro il 30.6.2020 (il 28.6.2020 era domenica ed il 29 è festivo a Roma). Dal registro informatico del giudizio di primo grado, risulta che l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione reca la data del 20.7.2020. Sono allegati all'iscrizione a ruolo: pec di accettazione in data 23.6.2020 (A), pec di consegna in data 23.6.2020 (B), pec esito controllo terminato con successo in data 23.6.2020 (C), pec in data 10 luglio 2020 Atti rifiutati: deposito di atto già pervenuto. Risulta altresì che in data 13.7.2020 l'opponente ha presentato istanza di “iscrizione a ruolo in riferimento all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5006/2020 RG n.
14 5624/2020”. Nell'istanza l'opponente deduce di essere venuto a conoscenza, dopo la ricezione della quarta pec del 10.7.2020 con esito negativo, che per mero errore materiale durante il deposito, alla causa veniva assegnato l'oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 in luogo di opposizione ad ordinanza. Non è dunque chiaro se l'errore commesso nella fase del deposito sia imputabile al sistema o alla parte. Segue nota di iscrizione a ruolo in data 14.7.2020 avente ad oggetto: “Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.” anziché opposizione a decreto ingiuntivo;
il convenuto è indentificato in C.F. Controparte_3 C.F._2 anziché C.F. . Parte_1 C.F._1
Alla prima udienza del 22.12.2020 l'opponente non ha chiesto la rimessione in termini, ma ha replicato all'eccezione dell'opposta sostenendo la tesi dell' “errore di sistema”. Con precedente nota in data 7.10.2020 l'opponente aveva depositato: 1) Accettazione del 23.06.2020; 2) consegna del 23.06.2020; 3) Esito 1 Controlli terminati con successo del 23.06.2020; 4) Esito –1 del 10.07.2020, in formato eml, relative al primo tentativo di iscrizione a ruolo del 23.06.2020, il tutto a conferma che il suddetto tentativo di iscrizione a ruolo della causa, aveva per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5006/2020. Sempre in data 7.10.2020 l'opponente ha chiesto la correzione della nota di iscrizione a ruolo quanto all'indicazione dell'oggetto e delle generalità del convenuto. Da tutto quanto precede risulta che:
-l'opponente è rimasto inerte dal 23 giugno fino al 30 giugno 2020, pur in assenza della ricezione della quarta pec, e pur essendo ancora in termini per effettuare una nuova costituzione nel termine di 10 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- solo successivamente alla ricezione della quarta pec con esito negativo del 10.7.2020, l'opponente ha chiesto di ripetere l'iscrizione a ruolo e, dunque, non la rimessione in termini, procedendo direttamente il 14.7.2020 al deposito di una nuova iscrizione a ruolo, peraltro errata nell'indicazione dell'oggetto e nell'identificazione della controparte;
- l'iscrizione a ruolo risultante dal registro informatico ha la data del 20.7.2020;
- non risulta alcuna attestazione del Ruolo generale del Tribunale di Roma, circa il dedotto errore di sistema. Risulta allora fondata la contestazione dell'appellante secondo la quale, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza dal
15 giudicante a pag. 4 (effettuate le opportune verifiche, è emerso che per mero errore materiale occorso durante il deposito, alla causa è stato assegnato il seguente oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981, in luogo di opposizione ad ordinanza di ingiunzione), nessuna verifica è stata disposta dal giudice a seguito della prima udienza e dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dall'opposto. Invero non solo a tale udienza l'opponente non ha chiesto la rimessione in termini, essendosi limitata a dedurre l'errore di sistema, ma non risulta neppure che il giudicante abbia proceduto d'ufficio alla verifica, presso il Ruolo Generale, del dedotto errore nell'assegnazione dell'oggetto, e se l'errore fosse addebitabile al sistema informatico. Neppure è possibile a questa Corte verificare il contenuto degli atti contenuti nella busta telematica inviata il 23.6.2020 alla LE, perché, come rilevato dall'appellante, gli allegati non sono apribili, risultando il contenuto alterato. In conclusione, non poteva il Tribunale ritenere la rituale e tempestiva costituzione dell'opponente, sulla scorta di un precedente della S.C. (Cass. n. 15662 del 11/06/2019) riguardante un diverso caso di “mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo”, atteso che nel caso in questione, come ha rilevato l'appellante, dallo storico del procedimento monitorio (RG 5624/2020) già depositato in primo grado al doc. 14, alla data del 15.7.2020 risultava: “Inserita annotazione: oggetto: non risulta proposta opposizione” e solo alla data del 20.7.2020 risultava:
“Aperto procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”. Ed allora deve ritenersi errata l'affermazione del raggiungimento dello scopo dell'atto, che va inteso quale “presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti” (Cass. 15243/2022), atteso che la nuova costituzione in giudizio dell'opponente in data 14.7.2020 non ha messo in condizione l'opposto di venire a conoscenza, nella successiva data del 15.7.2020, della apertura del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, attraverso la consultazione del registro informatico del procedimento monitorio. Semmai il raggiungimento dello scopo è stato raggiunto dall'iscrizione a ruolo del 14.7.2020, nonostante l'inesattezza nell'indicazione dell'oggetto e nell'identificazione della parte convenuta;
ma, tuttavia, l'iscrizione del 14.7.2020,
16 come si è visto, è tardiva stante le vicende del primo tentativo di costituzione in giudizio del 23.6.2020, ed ha prodotto l'iscrizione della causa solo alla data del 20.7.2020, ossia oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. In conclusione: non vi è stata tempestiva attivazione dell'opponente nei termini di costituzione ancora rimanenti tra il 23.6.2020 e il 1.7.2020; non vi è stata istanza di rimessione in termini a fronte di un asserito errore di sistema, rimasto del tutto indimostrato, ma solamente un'istanza di ripetizione dell'iscrizione a ruolo in data 13.7.2020 e successiva nuova iscrizione a ruolo in data 14.7.2020, del tutto tardiva rispetto alla ricezione della IV pec con esito negativo del 10.7.2020, e comunque inidonea al raggiungimento dello scopo, tanto che in data 15.7.2020 il registro informatico del procedimento monitorio, l'unico consultabile dall'opposto, non attestava l'apertura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, come risulta dal registro informatico del procedimento monitorio e dal registro informatico del presente giudizio di opposizione a d.i. relativo al primo grado, l'apertura del presente procedimento mediante la costituzione dell'opponente è avvenuta solo in data 20.7.2020, e dunque oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. Ne consegue che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare d'ufficio la tardiva costituzione dell'opponente e dichiarare improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente, in applicazione del principio secondo il quale:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo. Cass. n. 849 del 26/01/2000; conforme Cass. n. 16117 del 14/07/2006. La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata, dovendo dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione. Per effetto della riforma della sentenza, le spese del primo giudizio vanno diversamente regolate. Esse seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano, avuto riguardo al valore
17 della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nei minimi, attesa la natura processuale decisione, nella misura di euro 11.229 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese della CTU svolta in primo grado vanno definitivamente poste a carico di CP_1
[...]
§ 6. — Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellata e si liquidano, in applicazione degli indicati criteri, nella misura di euro 10.060 oltre a CU, spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e condanna Controparte_1 la predetta società al rimborso, in favore di , delle Parte_1 spese sostenute per il giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 11.229 oltre a spese generali, IVA e CPA;
pone le spese della CTU definitivamente a carico di Controparte_1
2. — condanna la parte appellata al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 10.060 oltre a CU, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 14.07.2025. Il presidente estensore
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