Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Maiolo Staiano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Catanzaro, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente di ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia;
- del decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Catanzaro ha disposto il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Catanzaro, del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto -OMISSIS-, con cui il Questore di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il diniego del rinnovo licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché del successivo decreto del Prefetto n. -OMISSIS-, contenente il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Rileva in particolare l’esponente di avere conseguito il titolo abilitativo all’attività venatoria il -OMISSIS-, richiedendo poi, in considerazione dello spirare del termine periodico di validità, il rinnovo alla Questura di Catanzaro.
Inopinatamente, con comunicazione del -OMISSIS-, l’amministrazione procedente ha prospettato motivi ostativi all’accoglimento della richiesta sul presupposto che “ …la S.V., è stata identificata, nelle date (…) in compagnia di persone gravate da precedenti e/o pregiudizi di polizia e/o penali per svariati reati anche in materia di sostanze stupefacenti ”.
In esito al contraddittorio procedimentale il Questore ha tuttavia emanato l’avversato diniego di rinnovo, cui è seguito il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
L’esponente prospetta l’illegittimità per violazione degli artt. degli artt. 3, 10 e 10-bis L. n. 241/1990, nonché degli artt. 9, 10, 42 e 43 R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste la p.a. intimata.
3. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. È infondata, anzitutto, la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie procedimentali, sull’assunto che il Questore avrebbe omesso di valutare le deduzioni difensive espresse in sede di contraddittorio.
Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, “ l’obbligo previsto dall'art. 10 della l. n. 241/1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all'Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'Amministrazione attraverso la motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative ” ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).
Ciò considerato, dal provvedimento impugnato emerge che la resistente amministrazione ha preso atto delle deduzioni difensive dell’esponente, quindi le ha esaminate ma non ritenute tuttavia rilevanti ai fini di un accoglimento della richiesta e ciò sulla scorta dell’ampio compendio di elementi sul quale è basata la determinazione di diniego.
Sotto concorrente profilo, ancora, la mancanza di una pagina nella determinazione questorile avversata non ha precluso al deducente una compiuta valutazione in ordine alla portata motivazionale e precettiva dell’atto.
5. Con l’ulteriore censura lamenta l’esponente la violazione degli artt. 11, 43 R.D. n. 773/1931 ed il vizio di eccesso di potere, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per il diniego della licenza del porto di fucile.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che le frequentazioni con soggetti controindicati risulterebbero generiche e comunque non idonee a consentire un giudizio prognostico di inaffidabilità.
5.1. L’assunto va disatteso.
Utile, in via preliminare, una ricognizione del quadro normativo inerente alla fattispecie in esame.
In particolare, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi -oltre al riportato comma 1 dell’art. 11- l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che “ … non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ancora, in base all’art. 39, comma 1, “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, la resistente p.a. ha negato al ricorrente il rinnovo del titolo di polizia non per l’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla sua affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assume rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
Rileva quindi il Collegio che per costante giurisprudenza di prime e seconde cure « nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse” » (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; 30 novembre 2018, n. 6812).
La giurisprudenza amministrativa ha anche osservato come “ se è vero che nella presente materia l'autorità di P.S. possiede un ampio potere discrezionale, funzionale alle esigenze preventive che si correlano alle armi, è tuttavia evidente che ciò non può comportare una sottrazione del suo operato al rispetto dei fondamentali principi di coerenza e logica dell'agire amministrativo. Principi che appaiono invece violati, allo stato delle risultanze documentali, da un provvedimento che in modo apodittico giunga alla conclusione di non affidabilità circa l'uso delle armi, traendola dalla sussistenza a carico dell'interessato di un procedimento penale per reato del tutto estraneo al contesto proprio delle armi e in alcun modo ad esso connesso ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 novembre 2015, n. 1627).
In particolare, poi, “ l'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata. Dal provvedimento cioè dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Va poi considerato come vada contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro. Infatti, il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia ” ( ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2020, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1373).
Secondo condivisibile giurisprudenza, ancora, “ la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali di polizia… ha un indubbio rilievo in sede di valutazione dell'affidabilità del titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia; in effetti, gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni, da parte del titolare della licenza, possano dare luogo al rischio che l'arma si appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242)
Tanto chiarito, alla luce della riportata giurisprudenza, la motivazione dei provvedimenti gravati si fonda su fatti idonei, di per sé, a fornire prova del rischio di abuso di armi, della mancanza di buona condotta o della violazione di regole sottese alla protezione dell’ordine pubblico.
Invero, l’esponente è stato controllato “ in molteplici occasioni, peraltro recenti, …con persone censite nell’elenco dei cc.dd. pre-giudicati (nell’accezione già oggetto di giudizio da parte delle Autorità competenti), perché responsabili di aver commesso, nello specifico, fatti di reato in materia di delitti contro la persona e il patrimonio nonché reati in materia di stupefacenti e, infine, porto abusivo di armi ”.
Le riportate frequentazioni con soggetti controindicati basate su controlli puntuali e non sporadici, tali escludere l’occasionalità degli incontri, sono circostanze congruenti e idonee a giustificare la prognosi di inaffidabilità operata dal Questore e dal Prefetto.
In tal senso, da ultimo, assume rilievo ostativo ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di polizia anche “ il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati al primo da un rapporto di frequentazione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 801).
5.2. Non può sottacersi, infine, che il provvedimento questorile contestato si basa anche sull’impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità ai sensi del d.m. 28.04.98 causa rinunzia a procedere nella pratica da parte dello stesso interessato, e tale è elemento non efficacemente contestato da parte ricorrente.
6. La domanda di annullamento, pertanto, va respinta.
7. Le spese di lite, nondimeno, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.