Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14530/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 171 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SAMATOV ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE AMEDEO N. 48 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. GRECO GASPARE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto e sottoscritto un accordo depositato telematicamente il 7 marzo
2025, con cui hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
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Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2607/2020 pubblicata il 09/09/2020, passata in giudicato;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
7 marzo 2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili tra le parti in causa;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre;
- confermare il regime di visita dei minori in sede di separazione;
- onerare al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 Pt_2
della somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli, ovvero nella misura di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione ci si riporta ai
Protocolli di Intesa stipulati e stipulandi nell'ambito del Circondario del
Tribunale di Palermo e in particolare oggi al “Protocollo su spese extra - assegno per mantenimento dei figli”, sottoscritto in data 02.07.2019, dal
Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente del C.O.A. di Palermo e dai
2 rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo.
- dire e dichiarare che nulla deve il sig. alla sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di assegno divorzile.
- Ciascuno dei coniugi autorizza l'altro per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
- I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in ERICE, in data 06/08/2005, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], trascritto Parte_2 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 19, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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