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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 421/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU IC Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 421/2023 R.G.; promossa da
(CF.: ; Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. ; Persona_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Ancona, via Ruggeri, 3/I;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._3
(C.F.: ); Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Romolo Freddi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Ancona, C.so Garibaldi n. 124;
APPELLATI pagina 1 di 11 nonché contro
(CF.: Controparte_4
) in persona del Ministro in carica p.t.; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 358/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona in data 30.3.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza di I° grado del
Tribunale di AN n. 358/2023 del 30- 31.3.2023 limitatamente ai capi impugnati, accogliendo la domanda riconvenzionale nella sua completa formulazione
(compresa la pronuncia di accertamento negativo del diritto di proprietà in capo agli appellati ad essa sottesa), così come proposta dal odierno Parte_1 appellante nei confronti degli attori odierni appellati, così come precisate con la I memoria ex art. 183 cpc, domanda di seguito ritrascritta:
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare in favore del Parte_1
e contro gli attori, se ed in quanto dovessero risultare legittimi proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. Pt_1
61 n. 3 e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II la trascrizione sui Registri immobiliari. Con piena vittoria di spese di lite.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata: “Nel richiamare integralmente tutto quanto dedotto, chiesto ed argomentato nel corso del giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritto si CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiari inammissibile e comunque respinga l'appello con qualsiasi statuizione, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTI DI CAUSA
In data 3.6.2021, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 11 e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_3 Parte_2
Ancona il e il per Parte_1 Controparte_4 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione e trasformazione - asseritamente avvenuta per mano degli Enti pubblici convenuti - dell'immobile sito in P.zza Vittorio Veneto, in , originariamente della superficie di circa 150 Pt_1 mq (attualmente distinto al Catasto Terreni al foglio n. 10 part. n. 61 sub 3) e, per l'effetto, sentirli condannare - in via principale - alla restituzione del bene, previa sua rimessione in pristino a loro spese, o - in subordine - al risarcimento dei danni, stimati in €.500.000,00, per la perdita della proprietà, pari al valore dello stabile, e - in ogni caso - al risarcimento dei danni, stimati in ulteriori
€.500.000,00 per mancato godimento per tutta la durata dell'illegittima occupazione.
In proposito, gli attori affermavano che alla, fine degli anni '50, il Parte_1
si sarebbe appropriato dell'area ove sorgeva l'abitazione dei propri danti
[...] causa e, dopo averla demolita, vi avrebbe realizzato l'attuale Piazza Vittorio
Veneto.
Secondo la prospettazione attorea, tale appropriazione sarebbe avvenuta illegittimamente, in assenza di una procedura espropriativa e/o di provvedimenti autorizzatori di qualsiasi natura.
Si costituiva il , eccependo - in rito - il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario e di legittimazione attiva degli attori e rilevando - nel merito - che l'azione esperita da parte attrice ex art. 2043 c.c. andava correttamente riqualificata come azione di richiesta dell'indennizzo da esproprio.
Inoltre, il medesimo spiegava domanda riconvenzionale volta ad Pt_1 accertare e dichiarare - in proprio favore e a carico degli attori - la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area de qua.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo rispetto alla domanda avanzata dagli attori e rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal , non ravvisando alcun comportamento attivo degli Parte_1
pagina 3 di 11 attori e loro danti causa, indicativo di una volontà univoca e concludente di destinare il bene in favore della collettività, non essendo idonee - all'uopo - la mera inerzia o tolleranza.
Il Tribunale, avendo accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e rigettato la domanda riconvenzionale, riteneva sussistente una soccombenza reciproca e, di conseguenza, disponeva la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e il Pt_1
Da ultimo, valutata l'assoluta peculiarità della vicenda e la circostanza che il non aveva sollevato l'eccezione di giurisdizione, il giudicante disponeva CP_4 la compensazione delle spese di lite anche nei rapporti tra gli attori e il CP_4 convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , chiedendo di Parte_1 riformare la sentenza limitatamente ai capi impugnati e, in particolare, accogliendo la domanda riconvenzionale nella sua completa formulazione, compresa la pronuncia di accertamento negativo del diritto di proprietà in capo agli appellati.
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda avversa - in quanto inammissibile - e la conferma integrale della pronuncia gravata.
In data 8.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per omessa pronuncia sulla questione preliminare relativa all'accertamento negativo della titolarità del diritto di proprietà degli attori-odierni appellati sul bene gravato dalla servitù ad uso pubblico, oggetto della domanda riconvenzionale, rappresentando una questione preliminare alla domanda di accertamento della servitù, definibile alla stregua di un suo presupposto logico-giuridico.
pagina 4 di 11 Al riguardo, osserva l'appellante che gli attori sono gravati dall'onere di dimostrare la titolarità del loro diritto di proprietà, anche in forza del c.d. principio di “vicinanza della prova”, essendo - invece - la documentazione allegata alla II memoria ex art. 183 cpc del tutto insufficiente (nonché tardiva) rispetto al soddisfacimento di tale onus probandi.
L'appellante, inoltre, ripercorre le vicissitudini che hanno interessato l'immobile in esame e nel dettaglio rammenta che il medesimo era totalmente perito sul finire degli anni '50 a causa di una frana, circostanza da cui desumere che nessuno degli eredi aventi causa ha mai avuto la disponibilità materiale del bene in quanto, per l'appunto, già perito.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. , non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. civ., sez. I, n.27755/2024; n. 956/2023;
33961/2022; 29860/2022; 3126/2021 e 25509/2014).
Ne discende che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove - come nel caso in esame - la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza
(Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25710).
Il logico corollario di quanto sopra è che, avendo il Giudice di primo grado rigettato - nel merito - la domanda di accertamento della servitù, ha pagina 5 di 11 implicitamente esaminato e rigettato la domanda di accertamento negativo della proprietà in capo agli attori, odierni appellati.
In ogni caso, il motivo di appello è infondato anche nel merito.
Ed invero, occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza legittimità il principio - affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010
e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022;
28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
In tal senso depone lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio ..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, (ud. 03/04/2024, dep. 10/04/2024), n.9706).
L'appellante sostiene, allora, che la documentazione prodotta al fine di provare la titolarità del bene di cui si discute sarebbe inutilizzabile perché tardivamente prodotta, essendo stata versata in atti solamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in assenza di una preventiva adeguata attività assertiva sul punto, dal momento che solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. gli appellati specificavano, peraltro solo in parte, i fatti principali costitutivi del diritto di proprietà.
A tal riguardo, va osservato che l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne - proprio perché l'allegazione consiste in una narrazione - soltanto i fatti
(primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove (documentali, testimoniali) offerte, che, invece, sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d'ufficio, con conseguente tempestività della documentazione prodotta nel primo pagina 6 di 11 grado di giudizio dagli odierni appellati che, quindi, potrà essere utilizzata per verificare se sussiste la prova della titolarità in capo agli stessi del fondo servente.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte non ha l'onere di fornire - come nell'azione di rivendica - la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che l'actio confessoria non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere il riconoscimento del diritto di compiere una determinata attività sul fondo servente.
Ciò posto, gli attori - odierni appellati hanno innanzitutto provato la titolarità dell'immobile in questione in capo ai SIg.ri in virtù della CP_1 documentazione attestante la titolarità del bene per cui è causa in capo a
(loro NN), al figlio , nonché alla Controparte_5 Controparte_6 madre - e l'accettazione dell'eredità degli attuali Controparte_7 attori e dei rispettivi danti causa (cfr. all. alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
e in particolare: l'atto di donazione datato 29.2.1931 dell'immobile in questione in favore del NN , l'atto di acquisto dell'11.1.1937 del Controparte_5 medesimo immobile in favore del NO , la voltura catastale Controparte_6 degli immobili di quest'ultimo in favore della madre , a seguito Controparte_7 della relativa successione).
Pertanto, deve ritenersi - quanto meno a livello presuntivo - che gli originari attori abbiano dimostrato la loro legittimazione, non essendovi alcuna incertezza sia in ordine all'appartenenza originaria del bene in capo a , che dei Controparte_5 successivi trasferimenti di proprietà dello stesso in via di successione mortis causa.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 7567 del 18/03/2019).
pagina 7 di 11 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie in atti, nonché degli stessi presupposti fondanti l'istituto della servitù ad uso pubblico in esame, come delineati da consolidata giurisprudenza.
L'appellante, in proposito, sottolinea che la porzione di piazza ove prima sorgevano gli immobili interessati dalla frana - compreso quello per cui è causa -
è divenuta tale a seguito della loro demolizione, sul finire degli anni '50 e successivamente ed in maniera continuativa, tale area destinata ad uso “Piazza” ha, nella sostanza, ricevuto una destinazione pubblica, poiché frequentata uti cives indistintamente da tutti i cittadini, uso andato via via consolidatosi nel tempo al punto che esso può dirsi duraturo da circa 70 anni.
L'appellante sottolinea come la S.C. abbia in più occasioni ribadito che nel caso in cui si protragga, in modo indisturbato e continuativo e durante un lungo intervallo di tempo, l'uso di un bene da parte della collettività indifferenziata uti cives, si realizza una situazione di fatto meritevole di apprezzamento positivo ai fini della prova del comportamento per facta concludentia, anche in considerazione del fatto che parte appellata non ha esercitato sull'area de qua lo ius excludendi alios mediante apposizione di segnaletica, recinzione o di altro impedimento e, pertanto, il pubblico uso, nel corso del tempo, non è mai stato interdetto e si è sempre svolto con continuità e in modo non precario.
Costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la dicatio ad patriam - quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico - postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n.
pagina 8 di 11 6924; 17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo
(cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574).
Ne discende che i presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono:
a) nell'uso esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone;
b) nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cass., SS. UU., n. 1072/1988).
Ciò posto, è incontestato che l'area su cui originariamente sorgeva l'immobile degli appellati sia da lunghissimo tempo (circa 70 anni) utilizzata da tutta la collettività di , costituendo l'attuale Piazza Vittorio Veneto, ovverosia la Pt_1 piazza principale del Comune e che, come tale, sia destinata al pubblico transito pedonale e carrabile della collettività, senza che mai vi siano stati ostacoli al libero transito, ricevendo, quindi, da oltre settant'anni, una destinazione pubblica.
Può, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrato che, nel caso di specie, l'uso pubblico sia sorto nel passato, per effetto della dicatio ad patriam effettuato dagli allora proprietari, che hanno posto l'area de qua, volontariamente e con carattere di continuità, eventualmente anche in modo non intenzionale, a disposizione della collettività assoggettandola al relativo uso, ingenerando negli utenti la convinzione di avvalersi di un bene pubblico.
Depongono in tal senso plurime circostanze: gli appellati sono tutti originari di
, ove hanno sempre risieduto e ove attualmente risiedono, ragion per cui Pt_1 deve presumersi che gli stessi ebbero a frequentare la piazza sin dalla loro infanzia, comportandosi alla stregua di qualunque cittadino ovvero uti cives e non come proprietari.
A ciò va aggiunto che giammai costoro hanno esercitato sull'area de qua lo ius excludendi alios mediante apposizione ad es. di segnaletica, recinzione o di altro pagina 9 di 11 impedimento e, pertanto, il pubblico uso, nel corso del tempo, non è mai stato interdetto e si è sempre svolto con continuità e in modo non precario.
Nel senso indicato depone anche il comportamento attivo, tenuto nel 1966 dalla
SI.ra (madre degli attori), avuto riguardo al contenuto della Controparte_7 lettera datata 1.6.1966 inviata dal Comune di alla SI.ra , in Pt_1 Controparte_7 risposta ad una sua richiesta di indennizzo conseguente alla demolizione dell'immobile di cui trattasi, rappresentando la richiesta di indennizzo chiara manifestazione dell'intenzione del privato cittadino di lasciare il bene a disposizione della collettività dopo che esso aveva assunto già al tempo della missiva (1966) una destinazione pubblica a Piazza, dovendosi proprio da tale comportamento concludente ricavare, per un verso, la prova positiva della volontarietà di un comportamento del privato proprietario di non far cessare l'uso pubblico sull'area di sua proprietà già divenuta Piazza e, per altro verso, la prova della sua intenzione di voler mantenere il bene a disposizione della collettività, così da rendere legittimo l'uso pubblico della medesima, come del resto comprovato dal comportamento omissivo che ne è seguito anche in capo ai suoi eredi aventi causa protrattosi per altri sessant'anni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. n. 61 sub 3. Pt_1
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea compensazione delle spese di lite, chiedendo la riforma della pronuncia appellata, con condanna degli appellati attori alla refusione a favore del . Parte_1
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali, richiedendo un nuovo regolamento da parte del
Giudice d'appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame, concernente le spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 358/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data
[...]
30.3.2023, a definizione del procedimento n. 2816/2021 R.G., dichiara la costituzione - in favore del - di servitù per dicatio ad patriam Parte_1 dell'area attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. Pt_1
10 part. n. 61 sub 3.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della predetta servitù a favore del Comune di . Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 9.10.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU IC
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU IC Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 421/2023 R.G.; promossa da
(CF.: ; Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. ; Persona_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Ancona, via Ruggeri, 3/I;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._3
(C.F.: ); Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Romolo Freddi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Ancona, C.so Garibaldi n. 124;
APPELLATI pagina 1 di 11 nonché contro
(CF.: Controparte_4
) in persona del Ministro in carica p.t.; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 358/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona in data 30.3.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza di I° grado del
Tribunale di AN n. 358/2023 del 30- 31.3.2023 limitatamente ai capi impugnati, accogliendo la domanda riconvenzionale nella sua completa formulazione
(compresa la pronuncia di accertamento negativo del diritto di proprietà in capo agli appellati ad essa sottesa), così come proposta dal odierno Parte_1 appellante nei confronti degli attori odierni appellati, così come precisate con la I memoria ex art. 183 cpc, domanda di seguito ritrascritta:
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare in favore del Parte_1
e contro gli attori, se ed in quanto dovessero risultare legittimi proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. Pt_1
61 n. 3 e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II la trascrizione sui Registri immobiliari. Con piena vittoria di spese di lite.
Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata: “Nel richiamare integralmente tutto quanto dedotto, chiesto ed argomentato nel corso del giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritto si CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiari inammissibile e comunque respinga l'appello con qualsiasi statuizione, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTI DI CAUSA
In data 3.6.2021, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 11 e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_3 Parte_2
Ancona il e il per Parte_1 Controparte_4 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione e trasformazione - asseritamente avvenuta per mano degli Enti pubblici convenuti - dell'immobile sito in P.zza Vittorio Veneto, in , originariamente della superficie di circa 150 Pt_1 mq (attualmente distinto al Catasto Terreni al foglio n. 10 part. n. 61 sub 3) e, per l'effetto, sentirli condannare - in via principale - alla restituzione del bene, previa sua rimessione in pristino a loro spese, o - in subordine - al risarcimento dei danni, stimati in €.500.000,00, per la perdita della proprietà, pari al valore dello stabile, e - in ogni caso - al risarcimento dei danni, stimati in ulteriori
€.500.000,00 per mancato godimento per tutta la durata dell'illegittima occupazione.
In proposito, gli attori affermavano che alla, fine degli anni '50, il Parte_1
si sarebbe appropriato dell'area ove sorgeva l'abitazione dei propri danti
[...] causa e, dopo averla demolita, vi avrebbe realizzato l'attuale Piazza Vittorio
Veneto.
Secondo la prospettazione attorea, tale appropriazione sarebbe avvenuta illegittimamente, in assenza di una procedura espropriativa e/o di provvedimenti autorizzatori di qualsiasi natura.
Si costituiva il , eccependo - in rito - il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario e di legittimazione attiva degli attori e rilevando - nel merito - che l'azione esperita da parte attrice ex art. 2043 c.c. andava correttamente riqualificata come azione di richiesta dell'indennizzo da esproprio.
Inoltre, il medesimo spiegava domanda riconvenzionale volta ad Pt_1 accertare e dichiarare - in proprio favore e a carico degli attori - la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area de qua.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo rispetto alla domanda avanzata dagli attori e rigettava la domanda riconvenzionale formulata dal , non ravvisando alcun comportamento attivo degli Parte_1
pagina 3 di 11 attori e loro danti causa, indicativo di una volontà univoca e concludente di destinare il bene in favore della collettività, non essendo idonee - all'uopo - la mera inerzia o tolleranza.
Il Tribunale, avendo accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e rigettato la domanda riconvenzionale, riteneva sussistente una soccombenza reciproca e, di conseguenza, disponeva la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e il Pt_1
Da ultimo, valutata l'assoluta peculiarità della vicenda e la circostanza che il non aveva sollevato l'eccezione di giurisdizione, il giudicante disponeva CP_4 la compensazione delle spese di lite anche nei rapporti tra gli attori e il CP_4 convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , chiedendo di Parte_1 riformare la sentenza limitatamente ai capi impugnati e, in particolare, accogliendo la domanda riconvenzionale nella sua completa formulazione, compresa la pronuncia di accertamento negativo del diritto di proprietà in capo agli appellati.
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della Parte_2 domanda avversa - in quanto inammissibile - e la conferma integrale della pronuncia gravata.
In data 8.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per omessa pronuncia sulla questione preliminare relativa all'accertamento negativo della titolarità del diritto di proprietà degli attori-odierni appellati sul bene gravato dalla servitù ad uso pubblico, oggetto della domanda riconvenzionale, rappresentando una questione preliminare alla domanda di accertamento della servitù, definibile alla stregua di un suo presupposto logico-giuridico.
pagina 4 di 11 Al riguardo, osserva l'appellante che gli attori sono gravati dall'onere di dimostrare la titolarità del loro diritto di proprietà, anche in forza del c.d. principio di “vicinanza della prova”, essendo - invece - la documentazione allegata alla II memoria ex art. 183 cpc del tutto insufficiente (nonché tardiva) rispetto al soddisfacimento di tale onus probandi.
L'appellante, inoltre, ripercorre le vicissitudini che hanno interessato l'immobile in esame e nel dettaglio rammenta che il medesimo era totalmente perito sul finire degli anni '50 a causa di una frana, circostanza da cui desumere che nessuno degli eredi aventi causa ha mai avuto la disponibilità materiale del bene in quanto, per l'appunto, già perito.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. , non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. civ., sez. I, n.27755/2024; n. 956/2023;
33961/2022; 29860/2022; 3126/2021 e 25509/2014).
Ne discende che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove - come nel caso in esame - la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza
(Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25710).
Il logico corollario di quanto sopra è che, avendo il Giudice di primo grado rigettato - nel merito - la domanda di accertamento della servitù, ha pagina 5 di 11 implicitamente esaminato e rigettato la domanda di accertamento negativo della proprietà in capo agli attori, odierni appellati.
In ogni caso, il motivo di appello è infondato anche nel merito.
Ed invero, occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza legittimità il principio - affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010
e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022;
28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
In tal senso depone lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio ..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, (ud. 03/04/2024, dep. 10/04/2024), n.9706).
L'appellante sostiene, allora, che la documentazione prodotta al fine di provare la titolarità del bene di cui si discute sarebbe inutilizzabile perché tardivamente prodotta, essendo stata versata in atti solamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in assenza di una preventiva adeguata attività assertiva sul punto, dal momento che solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. gli appellati specificavano, peraltro solo in parte, i fatti principali costitutivi del diritto di proprietà.
A tal riguardo, va osservato che l'onere di allegazione gravante sulle parti concerne - proprio perché l'allegazione consiste in una narrazione - soltanto i fatti
(primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove (documentali, testimoniali) offerte, che, invece, sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d'ufficio, con conseguente tempestività della documentazione prodotta nel primo pagina 6 di 11 grado di giudizio dagli odierni appellati che, quindi, potrà essere utilizzata per verificare se sussiste la prova della titolarità in capo agli stessi del fondo servente.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte non ha l'onere di fornire - come nell'azione di rivendica - la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che l'actio confessoria non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere il riconoscimento del diritto di compiere una determinata attività sul fondo servente.
Ciò posto, gli attori - odierni appellati hanno innanzitutto provato la titolarità dell'immobile in questione in capo ai SIg.ri in virtù della CP_1 documentazione attestante la titolarità del bene per cui è causa in capo a
(loro NN), al figlio , nonché alla Controparte_5 Controparte_6 madre - e l'accettazione dell'eredità degli attuali Controparte_7 attori e dei rispettivi danti causa (cfr. all. alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
e in particolare: l'atto di donazione datato 29.2.1931 dell'immobile in questione in favore del NN , l'atto di acquisto dell'11.1.1937 del Controparte_5 medesimo immobile in favore del NO , la voltura catastale Controparte_6 degli immobili di quest'ultimo in favore della madre , a seguito Controparte_7 della relativa successione).
Pertanto, deve ritenersi - quanto meno a livello presuntivo - che gli originari attori abbiano dimostrato la loro legittimazione, non essendovi alcuna incertezza sia in ordine all'appartenenza originaria del bene in capo a , che dei Controparte_5 successivi trasferimenti di proprietà dello stesso in via di successione mortis causa.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 7567 del 18/03/2019).
pagina 7 di 11 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze probatorie in atti, nonché degli stessi presupposti fondanti l'istituto della servitù ad uso pubblico in esame, come delineati da consolidata giurisprudenza.
L'appellante, in proposito, sottolinea che la porzione di piazza ove prima sorgevano gli immobili interessati dalla frana - compreso quello per cui è causa -
è divenuta tale a seguito della loro demolizione, sul finire degli anni '50 e successivamente ed in maniera continuativa, tale area destinata ad uso “Piazza” ha, nella sostanza, ricevuto una destinazione pubblica, poiché frequentata uti cives indistintamente da tutti i cittadini, uso andato via via consolidatosi nel tempo al punto che esso può dirsi duraturo da circa 70 anni.
L'appellante sottolinea come la S.C. abbia in più occasioni ribadito che nel caso in cui si protragga, in modo indisturbato e continuativo e durante un lungo intervallo di tempo, l'uso di un bene da parte della collettività indifferenziata uti cives, si realizza una situazione di fatto meritevole di apprezzamento positivo ai fini della prova del comportamento per facta concludentia, anche in considerazione del fatto che parte appellata non ha esercitato sull'area de qua lo ius excludendi alios mediante apposizione di segnaletica, recinzione o di altro impedimento e, pertanto, il pubblico uso, nel corso del tempo, non è mai stato interdetto e si è sempre svolto con continuità e in modo non precario.
Costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la dicatio ad patriam - quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico - postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n.
pagina 8 di 11 6924; 17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo
(cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574).
Ne discende che i presupposti per l'integrazione della dicatio ad patriam consistono:
a) nell'uso esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone;
b) nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze d'interesse generale;
c) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Cass., SS. UU., n. 1072/1988).
Ciò posto, è incontestato che l'area su cui originariamente sorgeva l'immobile degli appellati sia da lunghissimo tempo (circa 70 anni) utilizzata da tutta la collettività di , costituendo l'attuale Piazza Vittorio Veneto, ovverosia la Pt_1 piazza principale del Comune e che, come tale, sia destinata al pubblico transito pedonale e carrabile della collettività, senza che mai vi siano stati ostacoli al libero transito, ricevendo, quindi, da oltre settant'anni, una destinazione pubblica.
Può, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrato che, nel caso di specie, l'uso pubblico sia sorto nel passato, per effetto della dicatio ad patriam effettuato dagli allora proprietari, che hanno posto l'area de qua, volontariamente e con carattere di continuità, eventualmente anche in modo non intenzionale, a disposizione della collettività assoggettandola al relativo uso, ingenerando negli utenti la convinzione di avvalersi di un bene pubblico.
Depongono in tal senso plurime circostanze: gli appellati sono tutti originari di
, ove hanno sempre risieduto e ove attualmente risiedono, ragion per cui Pt_1 deve presumersi che gli stessi ebbero a frequentare la piazza sin dalla loro infanzia, comportandosi alla stregua di qualunque cittadino ovvero uti cives e non come proprietari.
A ciò va aggiunto che giammai costoro hanno esercitato sull'area de qua lo ius excludendi alios mediante apposizione ad es. di segnaletica, recinzione o di altro pagina 9 di 11 impedimento e, pertanto, il pubblico uso, nel corso del tempo, non è mai stato interdetto e si è sempre svolto con continuità e in modo non precario.
Nel senso indicato depone anche il comportamento attivo, tenuto nel 1966 dalla
SI.ra (madre degli attori), avuto riguardo al contenuto della Controparte_7 lettera datata 1.6.1966 inviata dal Comune di alla SI.ra , in Pt_1 Controparte_7 risposta ad una sua richiesta di indennizzo conseguente alla demolizione dell'immobile di cui trattasi, rappresentando la richiesta di indennizzo chiara manifestazione dell'intenzione del privato cittadino di lasciare il bene a disposizione della collettività dopo che esso aveva assunto già al tempo della missiva (1966) una destinazione pubblica a Piazza, dovendosi proprio da tale comportamento concludente ricavare, per un verso, la prova positiva della volontarietà di un comportamento del privato proprietario di non far cessare l'uso pubblico sull'area di sua proprietà già divenuta Piazza e, per altro verso, la prova della sua intenzione di voler mantenere il bene a disposizione della collettività, così da rendere legittimo l'uso pubblico della medesima, come del resto comprovato dal comportamento omissivo che ne è seguito anche in capo ai suoi eredi aventi causa protrattosi per altri sessant'anni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. 10 part. n. 61 sub 3. Pt_1
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea compensazione delle spese di lite, chiedendo la riforma della pronuncia appellata, con condanna degli appellati attori alla refusione a favore del . Parte_1
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali, richiedendo un nuovo regolamento da parte del
Giudice d'appello, con conseguente assorbimento del terzo motivo di gravame, concernente le spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 358/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data
[...]
30.3.2023, a definizione del procedimento n. 2816/2021 R.G., dichiara la costituzione - in favore del - di servitù per dicatio ad patriam Parte_1 dell'area attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di al foglio n. Pt_1
10 part. n. 61 sub 3.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della predetta servitù a favore del Comune di . Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 9.10.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU IC
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