Versione
1 gennaio 1973
1 gennaio 1973
Art. 1. (Natura giuridica e ordinamento)
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 , e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 .
L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, gia' riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 , e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 .
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/12/2023, n. 1509Provvedimento: […] 1044/1971 nonché degli artt. 1 e segg. legge n. 12/1973 della Org_2 sull'area preventivamente ritenuta idonea dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), legge n. 12/1973 e successivamente espropriata si sensi degli artt. 9 e segg. legge n. 865/1971, sicché, configurandosi, nel caso di specie, un'occupazione appropriativa (o acquisitiva) e non un'occupazione usurpativa, la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 e dai Per_1 per la perdita del diritto di proprietà del predetto cespite rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, lett. g), d.lgs. n. 104/2010, e non in quella del giudice ordinario impropriamente adito.Leggi di più...
- valutazione valore terreno·
- giurisdizione giudice amministrativo·
- occupazione usurpativa·
- prescrizione quinquennale·
- occupazione appropriativa·
- art. 91 c.p.c.·
- spese processuali·
- art. 133 d.lgs. n. 104/2010·
- dichiarazione di pubblica utilità·
- art. 93 c.p.c.·
- art. 342 c.p.c.·
- prescrizione decennale·
- legittimazione ad agire