Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'01/04/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10654/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Sicurella, giusta C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore; CP_2
- Convenuto contumace -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di essere per l'anno in corso dipendente del Controparte_1 per il quale svolge la professione d'insegnante in virtù di contratto a tempo determinato decorrente dal 26/09/2024 al 30/06/2025 per la supplenza di un posto di sostegno psicofisico presso l'Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania;
- di aver prestato servizio per il convenuto quale supplente di svariati CP_1 insegnamenti con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, in virtù di due contratti senza soluzione di continuità, dall'08/10/2020 al 09/06/2021; nell'a.s.
2021/2022, in virtù di plurimi contratti senza soluzione di continuità, dal
20/09/2021 al 14/06/2022; nell'a.s. 2022/2023, in virtù di plurimi contratti con interruzione del servizio, dal 03/10/2022 al 04/11/2022 e dall'08/11/2022 al 12/06/2023; nell'a.s. 2023/2024, in virtù di plurimi contratti senza soluzione di continuità, dal 05/10/2023 all'08/06/2024, nonché con contratti a tempo determinato per le singole giornate dell'11/06/2024 e del 13/06/2024;
- di non aver mai usufruito, nonostante i suddetti rapporti di lavoro, come i colleghi di ruolo, della c.d. “carta docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00
1
- che il mancato riconoscimento del suddetto beneficio economico agli insegnanti con incarico annuale attua una palese discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo;
- di aver diffidato il alla corresponsione di quanto dovuto a tale titolo con CP_1 pec del 24 ottobre 2024, rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, argomentando ampiamente circa l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano l'erogazione della carta del docente e richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ in via principale, nel merito - previa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, Legge n.107/2015 (e previa disapplicazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre
2016, nella parte in cui limita il riconoscimento del beneficio economico della
“carta elettronica” al solo personale docente di ruolo a tempo indeterminato) sulla scorta della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva n.1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del
28.06.1999 - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro cinquecento/00 annuali, tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1, comma 121, L. n.107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. all.ti 1-5), dunque complessivamente di euro duemilacinquecento/00 (€ 2.500,00); e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'erogazione, in favore della ricorrente, del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato in favore dei docenti di ruolo a tempo indeterminato, per i predetti anni scolastici;
oltre rivalutazione ed interessi legali da ciascuna scadenza (rispettivamente, dal 24.09.2020, 21.09.2021, 27.09.2022,
27.09.2023 e dal 14.10.2024; cfr. all.ti 12-16) o dalla costituzione in mora
(24.10.2024; cfr. all.ti 17-19), e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, oltre accessori di legge nella misura di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/1991 (richiamato dall'art. 22, co. 36, L. 724/1994); in via meramente subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro cinquecento/00 annuali, tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1, comma
121, L. n.107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 (cfr. all.ti 1-5), condannare il Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di
[...] euro duemilacinquecento/00 (€ 2.500,00) o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; oltre interessi legali da ciascuna scadenza (rispettivamente, dal 24.09.2020, 21.09.2021, 27.09.2022,
27.09.2023 e dal 14.10.2024; cfr. all.ti 12-16) o dalla costituzione in mora
(24.10.2024; cfr. all.ti 17-19), e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, oltre accessori di legge nella misura di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/1991 (richiamato dall'art. 22, co. 36, L. 724/1994); Con vittoria di spese (€ 49,00 per contributo
2 unificato) e di compensi (ex D.M. 55/2014), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 21/03/2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza dell'01/04/2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
*******
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dal convenuto in quanto si palesa non trascorso il termine CP_1 quinquennale previsto dall'art. 2948, n.4 c.c..
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data
17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda). Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato,
Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, 3 di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto
a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.”
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e CP_3 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_3
4 interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i
5 lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”.
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
6 La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio
a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto
7 secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto, la comparabilità risulta confermata esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025: invero, dal contratto allegato al ricorso risulta che la ricorrente è stata assunta in servizio poco dopo l'inizio dell'anno scolastico per l'espletamento della supplenza di sostegno psicofisico fino al termine delle attività didattiche (ovvero sino al 30/06/2025), ciò sulla base di incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 per il quale non vi è prova di spontaneo adempimento da parte dell'Amministrazione convenuta.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base del suddetto contratto a tempo determinato è infatti del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Risulta esclusa la comparabilità, invece, per gli ulteriori anni scolastici indicati in ricorso atteso che dai contratti allegati emerge che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2020/2021, in virtù di due contratti senza soluzione di continuità, dall'08/10/2020 al 09/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, in virtù di plurimi contratti senza soluzione di continuità, dal 20/09/2021 al 14/06/2022; nell'a.s. 2022/2023, in virtù di plurimi contratti con interruzione del servizio, dal 03/10/2022 al 04/11/2022
e dall'08/11/2022 al 12/06/2023; nell'a.s. 2023/2024, in virtù di plurimi contratti senza soluzione di continuità, dal 05/10/2023 all'08/06/2024, nonché con contratti a tempo determinato per le singole giornate dell'11/06/2024 e del 13/06/2024; ciò sulla base di supplenze temporanee, non soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità come statuito dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di
Cassazione.
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio relativo al documentato anno scolastico 2024/2025, con la condanna del agli adempimenti conseguenti CP_1 al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Tenuto conto dell'esito della controversia e del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 4/5, la restante parte
(1/5) segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica CP_2 CP_4 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro
500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per quattro quinti (4/5) le spese di lite che per il residuo (1/5) pone a carico del convenuto in favore di parte ricorrente, che liquida – in parte CP_1 qua - in complessivi € 206,00 per compensi, oltre € 49,00 a titolo di rimborso del versato contributo unificato, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Catania, in data 02 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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