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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/11/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nelle cause civili riunite n. 703 e 1147/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promosse da
(avv. Massimiliano Manna) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
14.11.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con due separati ricorsi depositati, Parte_1
rispettivamente, in data 29.5.2025 e 17.9.2025 per ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito n.ri 380 2025 00001155 56 000 e 380 20250000494937000, mediante i quali
CP_ l' le ha intimato il pagamento degli importi di € 6.286,06 e di € 6.160,05,
asseritamente spettanti all'ente a titolo di contributi gestione commercianti e sanzioni civili per il periodo corrente dal febbraio 2021 al dicembre 2025.
La ha affermato, in entrambi i ricorsi, che “…La pretesa previdenziale è correlata Pt_1
alla doppia contribuzione, conseguente all'iscrizione della Signora alla Parte_1
“gestione commercianti”, in qualità amministratrice della E Commerce 3.12 S.r.l., unitamente
all'analogo ruolo assunto nella Costruzioni Edili 4.0 S.r.l. e nella B.L. S.r.l.. Si rileva, tuttavia,
che la Signora per l'intero corso della rappresentanza societaria delle Parte_1 compagini di riferimento, non percepiva benché minimo compenso, in qualità di
amministratrice…Conformemente all'univoco orientamento della Suprema Corte, l'attività
intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se
retribuita, è soggetta a contribuzione separata, nei limiti del corrispettivo percepito, non
integrando siffatto incarico, da solo, i requisiti necessari per l'inquadramento nella gestione
commercianti (Cass. Civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021): nel caso di
specie, pertanto, in assenza di qualsivoglia compenso o corrispettivo gestorio, non vi era e non vi
è assoggettamento alla contribuzione separata, né obbligo di iscrizione alla “gestione
commercianti”, eccependo la genericità del titolo inviatole.
CP_ Costituitosi con memorie depositate in data 3.11.2025, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ed ha insistito nella fondatezza della pretesa vantata.
Entrambe le opposizioni, riunite nel presente procedimento, sono inammissibili per tardività.
Dal combinato disposto dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 e dell'art. 30, comma
14, del d.l. 78/2010, conv. con modif. nella legge 122/2010, si evince che gli avvisi di
CP_ addebito emessi dall' possono essere contestati nel termine di 40 giorni dalla notifica, da intendersi pacificamente perentorio (si fa rinvio, per tutte, a Cass., sez. VI-
lavoro, 8931/2011). Nel caso di specie è pacifico, prima che documentato in atti, che parte opponente non ha osservato detto termine, visto che, a fronte di notifiche degli avvisi opposte perfezionate, rispettivamente, il 17.4.2025 (380 2025 00001155 56 000) e il
7.8.2025 (380 20250000494937000), i ricorsi introduttivi degli atti di opposizione sono stati depositati, rispettivamente, il 29.5.2025 (42 giorni dopo) e il 17.9.2025 (41 giorni dopo). A ciò va aggiunto, per scrupolo di completezza, che i ricorsi sono, a maggior ragione inammissibili per tardività, nella parte in cui si accenna all'ipotesi di una nullità del titolo per genericità perché le censure concernenti il contenuto formale dell'atto vanno formulate nel termine di giorni venti dalla notifica mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi del già citato art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010,
conv. con modif. nella legge 122/2010 e degli artt. 29 del d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. (cfr
22 Cass., sez. lavoro, 18691/2008, 25757/2008, 25208/2009, 15116/2015 e Cass., sez. III,
21080/2015).
Non modificano dette conclusioni le deduzioni che l'opponente ha formulato all'udienza del 14.11.2025 peraltro con esclusivo riferimento all'opposizione iscritta sub
RG 1147/2025. La richiesta di rimessione in termini – così può essere riqualificata la verbalizzazione dell'avv. Manna in udienza – non può essere accolta perché, anche non considerando che la parte, depositando la stampa delle ricevute non ha dimostrato di avere effettivamente depositato l'atto di opposizione che interessa nella data del
16.9.2025, il tentativo risulta esitato in un rifiuto del cancelliere per omesso pagamento del contributo unificato minimo ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Spese Giustizia.
Invero, secondo il comma 3.1 della norma richiamata, introdotto dall'art. 1, comma 812,
lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, vigente dall'1.1.2025, “Fermi i
casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a
ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il
minor contributo dovuto per legge”. Va da sé che il deposito, sprovvisto del contestuale adempimento, non poteva che essere rifiutato dalla Cancelleria, sicché la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. non è possibile perché la decadenza non può
considerarsi non imputabile alla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene unitariamente effettuata in dispositivo unitariamente sulla base dei parametri approvati con il D.M.
55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibili le opposizioni;
CP_
- condanna l'opponente a rifondere ad le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.900,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%.
Perugia, lì 14.11.2025
IL GIUDICE
Marco OR
33
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nelle cause civili riunite n. 703 e 1147/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promosse da
(avv. Massimiliano Manna) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
14.11.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con due separati ricorsi depositati, Parte_1
rispettivamente, in data 29.5.2025 e 17.9.2025 per ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito n.ri 380 2025 00001155 56 000 e 380 20250000494937000, mediante i quali
CP_ l' le ha intimato il pagamento degli importi di € 6.286,06 e di € 6.160,05,
asseritamente spettanti all'ente a titolo di contributi gestione commercianti e sanzioni civili per il periodo corrente dal febbraio 2021 al dicembre 2025.
La ha affermato, in entrambi i ricorsi, che “…La pretesa previdenziale è correlata Pt_1
alla doppia contribuzione, conseguente all'iscrizione della Signora alla Parte_1
“gestione commercianti”, in qualità amministratrice della E Commerce 3.12 S.r.l., unitamente
all'analogo ruolo assunto nella Costruzioni Edili 4.0 S.r.l. e nella B.L. S.r.l.. Si rileva, tuttavia,
che la Signora per l'intero corso della rappresentanza societaria delle Parte_1 compagini di riferimento, non percepiva benché minimo compenso, in qualità di
amministratrice…Conformemente all'univoco orientamento della Suprema Corte, l'attività
intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se
retribuita, è soggetta a contribuzione separata, nei limiti del corrispettivo percepito, non
integrando siffatto incarico, da solo, i requisiti necessari per l'inquadramento nella gestione
commercianti (Cass. Civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021): nel caso di
specie, pertanto, in assenza di qualsivoglia compenso o corrispettivo gestorio, non vi era e non vi
è assoggettamento alla contribuzione separata, né obbligo di iscrizione alla “gestione
commercianti”, eccependo la genericità del titolo inviatole.
CP_ Costituitosi con memorie depositate in data 3.11.2025, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ed ha insistito nella fondatezza della pretesa vantata.
Entrambe le opposizioni, riunite nel presente procedimento, sono inammissibili per tardività.
Dal combinato disposto dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 e dell'art. 30, comma
14, del d.l. 78/2010, conv. con modif. nella legge 122/2010, si evince che gli avvisi di
CP_ addebito emessi dall' possono essere contestati nel termine di 40 giorni dalla notifica, da intendersi pacificamente perentorio (si fa rinvio, per tutte, a Cass., sez. VI-
lavoro, 8931/2011). Nel caso di specie è pacifico, prima che documentato in atti, che parte opponente non ha osservato detto termine, visto che, a fronte di notifiche degli avvisi opposte perfezionate, rispettivamente, il 17.4.2025 (380 2025 00001155 56 000) e il
7.8.2025 (380 20250000494937000), i ricorsi introduttivi degli atti di opposizione sono stati depositati, rispettivamente, il 29.5.2025 (42 giorni dopo) e il 17.9.2025 (41 giorni dopo). A ciò va aggiunto, per scrupolo di completezza, che i ricorsi sono, a maggior ragione inammissibili per tardività, nella parte in cui si accenna all'ipotesi di una nullità del titolo per genericità perché le censure concernenti il contenuto formale dell'atto vanno formulate nel termine di giorni venti dalla notifica mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi del già citato art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010,
conv. con modif. nella legge 122/2010 e degli artt. 29 del d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. (cfr
22 Cass., sez. lavoro, 18691/2008, 25757/2008, 25208/2009, 15116/2015 e Cass., sez. III,
21080/2015).
Non modificano dette conclusioni le deduzioni che l'opponente ha formulato all'udienza del 14.11.2025 peraltro con esclusivo riferimento all'opposizione iscritta sub
RG 1147/2025. La richiesta di rimessione in termini – così può essere riqualificata la verbalizzazione dell'avv. Manna in udienza – non può essere accolta perché, anche non considerando che la parte, depositando la stampa delle ricevute non ha dimostrato di avere effettivamente depositato l'atto di opposizione che interessa nella data del
16.9.2025, il tentativo risulta esitato in un rifiuto del cancelliere per omesso pagamento del contributo unificato minimo ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Spese Giustizia.
Invero, secondo il comma 3.1 della norma richiamata, introdotto dall'art. 1, comma 812,
lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, vigente dall'1.1.2025, “Fermi i
casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a
ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il
minor contributo dovuto per legge”. Va da sé che il deposito, sprovvisto del contestuale adempimento, non poteva che essere rifiutato dalla Cancelleria, sicché la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. non è possibile perché la decadenza non può
considerarsi non imputabile alla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene unitariamente effettuata in dispositivo unitariamente sulla base dei parametri approvati con il D.M.
55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibili le opposizioni;
CP_
- condanna l'opponente a rifondere ad le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.900,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%.
Perugia, lì 14.11.2025
IL GIUDICE
Marco OR
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