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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 741/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra
, nata l'[...] a [...], ed ivi residente alla Parte_1
via Venezia n. 111, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Crotone, C.F._1
alla via Torino n. 198 - presso lo studio dell'avv. GELOSI VINCENZINA (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
nato il [...] a [...], residente a [...], cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Crotone, C.F._3
alla via XXV Aprile n. 62 - presso lo studio dell'avv. SULLA PANTALEONE (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato il 26.06.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] Persona_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio a partire dal
2013;
- che dalla loro relazione era nato il figlio , il 24/05/2014 a Crotone (KR); Persona_2
- che in costanza di convivenza di fatto, la famiglia aveva avuto la residenza abituale presso l'unità immobiliare sita in Crotone, via delle Margherite;
- che venuti meno i presupposti costituenti il fondamento della vita di coppia, i ricorrenti decidevano di interrompere il loro rapporto di convivenza e pervenivano ad accordi al fine di stabilire in modo consensuale, le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- che conseguentemente all'interruzione della relazione fra le parti, la signora , in Pt_1
un primo momento si trasferiva presso l'abitazione della madre e in un secondo tempo, si trasferiva nuovamente unitamente al figlio, decidendo di stipulare un contratto di locazione di un appartamento sito in Crotone alla via Venezia n. 111, dietro corresponsione di un canone mensile.
Tanto premesso, chiedevano la pronuncia di sentenza per la regolamentazione dei loro rapporti e delle condizioni di gestione e di affido del figlio minore . Per_2
In data 12.07.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, con decreto, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che la stessa si svolgesse in forma orale. Seguiva un rinvio ad altra udienza e la sostituzione della medesima con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
Con ordinanza del 22.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto del deposito tempestivo di note scritte delle parti e del regolare intervento del P.M. che ha reso parere favorevole in data 25/07/2025; pertanto, tratteneva la causa in decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore;
le parti hanno infatti stabilito che:
1. il minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle Persona_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avrà residenza in via prevalente presso la madre, nell'appartamento da quest'ultima condotto in locazione sito alla via
Venezia n. 111 Crotone;
2. il minore frequenta attualmente la classe V elementare presso l'Istituto Comprensivo scolastico Antonio Rosmini, in Crotone, alla via Venezia n. 112; le decisioni di maggior interesse per il minore , relative all' istruzione, all' Per_2 educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
3. il minore frequenta attualmente attività extrascolastiche quali scuola di Per_2
calcio e lezioni di batteria, ulteriori future ed eventuali attività, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle disponibilità economiche dei genitori;
4. ciascun genitore, deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possono avere accesso ai documenti stessi;
5. ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro, abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
6. nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali, la decisione dovrà essere fatta sulla base dei bisogni educativi, scolastici o sanitari del minore;
7. il minore attualmente è iscritto al corso di catechismo che si tiene ogni venerdì presso la Chiesa di San Dionigi di Crotone (Duomo) e che attualmente si svolge presso la
Chiesa dell'Immacolata; i genitori si impegnano in proposito, ad accompagnarlo agli incontri;
8. le spese straordinarie e di seguito indicate saranno ripartite per metà tra i genitori: - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) cure specialistiche;
d) cure termali e fisioterapiche;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
g) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
h) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
i) tickets sanitari;
l) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell' ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) dotazione informatica (pc o tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), spese sostenute dai genitori per la cura estetica della persona (es. barbiere/parrucchiere); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.;
9. entrambi i genitori si impegnano ad acquistare separatamente il vestiario necessario per il minore , da tenere nelle rispettive abitazioni, così da essere Per_2 utilizzato dallo stesso nel periodo di soggiorno presso i rispettivi genitori, onde evitare disagi al minore relativi al trasporto del vestiario;
10. entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare e andare a prendere il figlio a scuola, nel rispetto del calendario e dell'orario scolastico, ad esclusione di Per_2
casi di malattia dello stesso o per causa di forza maggiore. In caso di impossibilità di uno dei genitori, si impegnano ad informare l'altro genitore, della persona delegata a prendere il minore o ad accompagnarlo a scuola;
11. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
12. entrambi i genitori si impegnano a perseguire l'obiettivo primario che è il benessere del minore, tutelandone la stabilità emotiva e l'equilibrio psicologico offrendogli un ambiente stabile e sereno, evitando traumi;
13. il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , nei tempi e con le Per_1 Per_2 modalità di seguito indicati: - ogni martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, restando a dormire presso l'abitazione del padre, sita in Crotone alla via Pastificio n. 18; - i week-end con relativo pernottamento presso la madre e il padre, si svolgeranno secondo il criterio dell'alternanza; - quanto alle festività natalizie e pasquali, si propone che le stesse vengano concordate con congruo anticipo e secondo il criterio dell'alternanza. All'uopo e per un auspicabile armonia, si propone che il minore passi il 24 dicembre (vigilia di Natale) con la madre e il 25 dicembre, giorno di Natale con il padre o viceversa;
il giorno 26 dicembre e il giorno
31 dicembre con la madre e il giorno 1° gennaio e 6 gennaio con il padre o viceversa.
- per le festività pasquali, si propone sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre o viceversa;
- relativamente alle vacanze estive si propone che le stesse vengano concordate con congruo anticipo e secondo il criterio dell'alternanza, in base alle disponibilità feriali dei genitori, con la possibilità per il minore di trascorre almeno 15 giorni tra luglio e agosto con ogni genitore;
14. il sig. verserà alla signora , a titolo di Persona_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma pari ad € 300 (trecento) Per_2
somma che sarà versata alla signora , sul suo conto Parte_1 anticipatamente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
15. l'assegno unico universale è interamente percepito dalla signora in Pt_1 quanto genitore collocatario;
16. il finanziamento COMPASS n. 25950637 stipulato in occasione di un viaggio familiare in America, intestato alla signora , le cui rate sono sempre state Pt_1
saldate dal sig. , sarà pagato in parti uguali sino alla sua scadenza e all'uopo, Per_1
la signora , si impegna a corrispondere al sig. , la metà dell'importo Pt_1 Per_1 della rata mensile prevista dal suddetto finanziamento.
*****
Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione del figlio minore.
In ragione dell'accordo concluso tra le parti, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore e del Persona_2
suo mantenimento alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FI IL DE SA DOTT.SSA SS AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 741/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra
, nata l'[...] a [...], ed ivi residente alla Parte_1
via Venezia n. 111, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Crotone, C.F._1
alla via Torino n. 198 - presso lo studio dell'avv. GELOSI VINCENZINA (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
nato il [...] a [...], residente a [...], cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Crotone, C.F._3
alla via XXV Aprile n. 62 - presso lo studio dell'avv. SULLA PANTALEONE (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato il 26.06.2025, Parte_1
e esponevano:
[...] Persona_1
- di aver avuto una relazione sentimentale e di aver convissuto more uxorio a partire dal
2013;
- che dalla loro relazione era nato il figlio , il 24/05/2014 a Crotone (KR); Persona_2
- che in costanza di convivenza di fatto, la famiglia aveva avuto la residenza abituale presso l'unità immobiliare sita in Crotone, via delle Margherite;
- che venuti meno i presupposti costituenti il fondamento della vita di coppia, i ricorrenti decidevano di interrompere il loro rapporto di convivenza e pervenivano ad accordi al fine di stabilire in modo consensuale, le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- che conseguentemente all'interruzione della relazione fra le parti, la signora , in Pt_1
un primo momento si trasferiva presso l'abitazione della madre e in un secondo tempo, si trasferiva nuovamente unitamente al figlio, decidendo di stipulare un contratto di locazione di un appartamento sito in Crotone alla via Venezia n. 111, dietro corresponsione di un canone mensile.
Tanto premesso, chiedevano la pronuncia di sentenza per la regolamentazione dei loro rapporti e delle condizioni di gestione e di affido del figlio minore . Per_2
In data 12.07.2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, con decreto, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che la stessa si svolgesse in forma orale. Seguiva un rinvio ad altra udienza e la sostituzione della medesima con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
Con ordinanza del 22.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto del deposito tempestivo di note scritte delle parti e del regolare intervento del P.M. che ha reso parere favorevole in data 25/07/2025; pertanto, tratteneva la causa in decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse del figlio minore;
le parti hanno infatti stabilito che:
1. il minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle Persona_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avrà residenza in via prevalente presso la madre, nell'appartamento da quest'ultima condotto in locazione sito alla via
Venezia n. 111 Crotone;
2. il minore frequenta attualmente la classe V elementare presso l'Istituto Comprensivo scolastico Antonio Rosmini, in Crotone, alla via Venezia n. 112; le decisioni di maggior interesse per il minore , relative all' istruzione, all' Per_2 educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore;
3. il minore frequenta attualmente attività extrascolastiche quali scuola di Per_2
calcio e lezioni di batteria, ulteriori future ed eventuali attività, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle disponibilità economiche dei genitori;
4. ciascun genitore, deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possono avere accesso ai documenti stessi;
5. ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro, abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
6. nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali, la decisione dovrà essere fatta sulla base dei bisogni educativi, scolastici o sanitari del minore;
7. il minore attualmente è iscritto al corso di catechismo che si tiene ogni venerdì presso la Chiesa di San Dionigi di Crotone (Duomo) e che attualmente si svolge presso la
Chiesa dell'Immacolata; i genitori si impegnano in proposito, ad accompagnarlo agli incontri;
8. le spese straordinarie e di seguito indicate saranno ripartite per metà tra i genitori: - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) cure specialistiche;
d) cure termali e fisioterapiche;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
g) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
h) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
i) tickets sanitari;
l) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell' ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) dotazione informatica (pc o tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), spese sostenute dai genitori per la cura estetica della persona (es. barbiere/parrucchiere); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.;
9. entrambi i genitori si impegnano ad acquistare separatamente il vestiario necessario per il minore , da tenere nelle rispettive abitazioni, così da essere Per_2 utilizzato dallo stesso nel periodo di soggiorno presso i rispettivi genitori, onde evitare disagi al minore relativi al trasporto del vestiario;
10. entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare e andare a prendere il figlio a scuola, nel rispetto del calendario e dell'orario scolastico, ad esclusione di Per_2
casi di malattia dello stesso o per causa di forza maggiore. In caso di impossibilità di uno dei genitori, si impegnano ad informare l'altro genitore, della persona delegata a prendere il minore o ad accompagnarlo a scuola;
11. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
12. entrambi i genitori si impegnano a perseguire l'obiettivo primario che è il benessere del minore, tutelandone la stabilità emotiva e l'equilibrio psicologico offrendogli un ambiente stabile e sereno, evitando traumi;
13. il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , nei tempi e con le Per_1 Per_2 modalità di seguito indicati: - ogni martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, restando a dormire presso l'abitazione del padre, sita in Crotone alla via Pastificio n. 18; - i week-end con relativo pernottamento presso la madre e il padre, si svolgeranno secondo il criterio dell'alternanza; - quanto alle festività natalizie e pasquali, si propone che le stesse vengano concordate con congruo anticipo e secondo il criterio dell'alternanza. All'uopo e per un auspicabile armonia, si propone che il minore passi il 24 dicembre (vigilia di Natale) con la madre e il 25 dicembre, giorno di Natale con il padre o viceversa;
il giorno 26 dicembre e il giorno
31 dicembre con la madre e il giorno 1° gennaio e 6 gennaio con il padre o viceversa.
- per le festività pasquali, si propone sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre o viceversa;
- relativamente alle vacanze estive si propone che le stesse vengano concordate con congruo anticipo e secondo il criterio dell'alternanza, in base alle disponibilità feriali dei genitori, con la possibilità per il minore di trascorre almeno 15 giorni tra luglio e agosto con ogni genitore;
14. il sig. verserà alla signora , a titolo di Persona_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma pari ad € 300 (trecento) Per_2
somma che sarà versata alla signora , sul suo conto Parte_1 anticipatamente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
15. l'assegno unico universale è interamente percepito dalla signora in Pt_1 quanto genitore collocatario;
16. il finanziamento COMPASS n. 25950637 stipulato in occasione di un viaggio familiare in America, intestato alla signora , le cui rate sono sempre state Pt_1
saldate dal sig. , sarà pagato in parti uguali sino alla sua scadenza e all'uopo, Per_1
la signora , si impegna a corrispondere al sig. , la metà dell'importo Pt_1 Per_1 della rata mensile prevista dal suddetto finanziamento.
*****
Il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione del figlio minore.
In ragione dell'accordo concluso tra le parti, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento del minore e del Persona_2
suo mantenimento alle condizioni concordate tra le parti come sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FI IL DE SA DOTT.SSA SS AN