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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 638/2023, avverso la sentenza n. 160/2023 del
Tribunale di Trani tra
elettivamente domiciliato in Ruvo di Puglia presso lo studio dell'avv. Parte_1
Rosanna Adessi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari al lungomare Starita n.6, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Gioia Controparte_2 del Colle presso lo studio dell'avv. Vinicio Antonicelli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Claudio Paolo Cambieri, come da procura speciale in calce all'atto di chiamata in causa in primo grado
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Trani l' per sentirla condannare a pagargli l'importo complessivo di € 10.311,80 CP_3
(oltre alle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario) a titolo di risarcimento
1 dei danni, patrimoniali e non, da lui subìti alle ore 7,30 circa del 14.1.14 in agro di allorchè, CP_2 nel percorrere in direzione Andria una curva della Strada Esterna Boccotero alla guida dell'auto di sua proprietà Ford Fusion tg.CE726PW, a causa del repentino attraversamento di un cane di grossa taglia di colore bianco aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada, impattando contro un albero di ulivo e riportando lesioni personali nonché danni alla vettura. Cont Si è costituita la convenuta e ha dedotto la legittimazione o titolarità passiva del
[...]
(che ha chiamato in causa) in virtù della normativa nazionale e regionale di riferimento, CP_2 in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda – per responsabilità esclusiva del conducente nella produzione dell'evento dannoso – o in subordine il suo accoglimento in misura limitata, con vittoria di spese.
A seguito della chiamata in causa si è costituito il ed ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione o titolarità passiva, contestando inoltre nel merito l'an e il quantum della pretesa attorea, di cui ha chiesto il rigetto (o comunque l'accoglimento solo parziale), con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa mediante interrogatorio formale dell'attore, escussione di due testimoni ed espletamento di CTU medico-legale, con sentenza depositata il 29.1.23 il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile la domanda nei confronti del sul rilievo della Controparte_2 legittimazione passiva esclusiva dell , mentre ha rigettato nel merito la domanda proposta CP_3 nei confronti di quest'ultima, da inquadrarsi nel generale paradigma dell'art.2043 c.c., per non avere l'attore provato un comportamento colposo della p.a. convenuta, così come richiesto dalla predetta disposizione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, ponendo i costi della CTU a carico delle parti in egual misura.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello il insistendo per l'accogli- Parte_1 mento della propria domanda in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre al difensore dichiaratosi anticipatario.
A seguito della notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione in appello si è costituito anche il e, nell'eccepire in via preliminare che l'accertamento in primo grado del CP_4 suo difetto di legittimazione passiva non è stato contestato dall'appellante e dunque è ormai coperto dal giudicato, ha comunque ribadito le ragioni di inammissibilità e di infondatezza della domanda già dedotte in primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante a rifondere le spese di giudizio.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
2 Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto decisiva, al fine del rigetto della domanda, la mancata allegazione e prova ex art.2043 c.c., da parte dell'attore, di un comportamento colposo dell'ente consistente nell'avere omesso un'attività in concreto possibile ed esigibile (ad esempio nell'essere rimasto inerte anziché procedere alla cattura di un randagio di cui fosse stata segnalata specificamente l'abituale presenza), senza tuttavia considerare che, come invano segnalato già negli scritti difensivi di primo grado, la più recente giurisprudenza di legittimità ha proceduto a reinterpretare il riparto dell'onere probatorio in materia in senso favorevole alla posizione del soggetto danneggiato.
La doglianza è fondata.
Ed invero le più recenti pronunce della S.C., nel portare a conclusione un processo di progressiva rivisitazione dei profili probatori della materia del c.d. randagismo, hanno introdotto una scomposizione del carico probatorio gravante sulle parti, osservando che, una volta individuato l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile, è sufficiente che il danneggiato dimostri che l'evento dannoso rientra nel novero di quelli che la regola cautelare violata dall'ente mira ad evitare, perché in tal caso l'evento
– costituendo la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata intendeva scongiurare – viene presuntivamente imputato sul piano causale alla predetta violazione ai sensi dell'art.40 co.2
c.p.. Spetta allora all'ente superare tale presunzione, dimostrando di essersi attivato rispetto all'obbligo cautelare che gli impone la normativa attraverso la predisposizione di un servizio di recupero dei cani randagi adeguatamente articolato, non valendo a sollevarlo da responsabilità la mancanza di prova della conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. Soltanto laddove l'ente abbia assolto un siffatto onere probatorio “a valle”, infatti, spetta al danneggiato provare ulteriormente, anche per presunzioni, che fossero intervenute segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi, e che quindi il servizio di cattura, sebbene predisposto in termini astrattamente idonei alla prevenzione del fenomeno, nel caso concreto non ha funzionato o ha funzionato male (cfr. Cass. nn.9621/22, 33470/22, 3737/23, 5339/24).
Ciò premesso, nel caso di specie l , individuata dal primo giudice come ente preposto CP_3 al recupero e alla cattura dei randagi, e quindi come unico legittimato passivo rispetto alla pretesa attorea, avrebbe dovuto allegare e dimostrare la predisposizione di un servizio adeguato a prevenire eventi dannosi quale quello lamentato dall'attore, solo in tal caso sorgendo in capo al il Parte_1 diverso onere probatorio (avente ad oggetto il mancato funzionamento di tale servizio nonostante le segnalazioni di randagi) il cui mancato soddisfacimento ha indotto il primo giudice a rigettare la Cont domanda. Ed invece è agevole osservare che l' nel concentrare ogni suo sforzo difensivo sulla tesi della legittimazione passiva esclusiva dell'ente comunale chiamato in causa, nulla ha allegato e
3 comunque provato a riguardo, così mancando di assolvere all'onere probatorio posto “a valle” a suo carico.
Vi è prova adeguata, del resto, degli ulteriori elementi costitutivi della domanda risarcitoria del , e cioè dell'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di Parte_1 citazione, nonché della derivazione causale del danno proprio dall'attraversamento della Cont carreggiata da parte dell'animale, non trovando riscontro la tesi della convenuta ribadita anche nel presente grado di giudizio, secondo cui l'uscita di strada del veicolo sarebbe stata cagionata, quanto meno in termini di concausalità, da una condotta avventata del conducente.
Ed invero i due testimoni e , rispettivamente coniuge Testimone_1 Testimone_2
e cognato dell'attore, hanno confermato, in termini tali da superare il vaglio di attendibilità imposto dalla loro qualità di congiunti del danneggiato, la dinamica dei fatti (cui hanno direttamente assistito in quanto la prima era passeggera del mezzo e il secondo attendeva l'arrivo dello stesso a breve distanza), in particolare riferendo univocamente dell'attraversamento improvviso della strada da parte di un grosso cane di colore bianco sprovvisto di collare e, in conseguenza di ciò, dell'uscita di strada del a seguito di una manovra di emergenza eseguita – peraltro in un tratto di strada Parte_1 curvilineo – per cercare di evitare l'impatto con l'animale.
Né da tali testimonianze, o da altri elementi presenti in atti, si evincono circostanze che portino ad ipotizzare profili di responsabilità, anche solo concorrente, del conducente del mezzo, posto che non vi è prova alcuna di una violazione, da parte di quest'ultimo, delle regole della circolazione stradale o di quelle poste a fondamento della colpa c.d. generica, e d'altra parte corrisponde a dato di comune esperienza che un conducente, di fronte al repentino attraversamento di un grosso cane, possa essere spinto istintivamente ad evitare l'impatto, per evitare danni a sé e all'animale, attraverso manovre di emergenza che comportino il rischio dell'uscita dalla sede stradale. Cont
La circostanza che si trattasse di un cane randagio poi, neppure contestata dall' nel costituirsi in giudizio, va presunta dal complessivo quadro fattuale (il cane vagava libero nelle campagne di ) nonché dal fatto – riferito dai testimoni – che l'animale era privo di collare. CP_2
Alla luce di quanto sin qui esposto, dunque, è configurabile nella specie una responsabilità esclusiva dell' , ai sensi dell'art.2043 c.c., per l'evento occorso al , cui consegue il CP_3 Parte_1 diritto di quest'ultimo al risarcimento dai danni che ne sono conseguiti.
Passando all'individuazione e quantificazione di questi ultimi, lo stesso appellante richiama adesivamente le valutazioni – riduttive rispetto alla sua iniziale pretesa – operate nel corso del giudizio di primo grado dal CTU, il quale, sulla base di considerazioni medico-legali condivisibili perché esenti da vizi logici e basate sull'esame del paziente e della documentazione sanitaria, ha rilevato che a seguito del sinistro il ha riportato una “distorsione cervicale” nonché “esiti Parte_1
4 algo-funzionali di trauma contusivo-distorsivo del posto dx”; patologia comportante, oltre ad un'i.t.p. di complessivi 45 gg. (di cui 5 al 75%, 20 al 50% e altri 20 al 25%), postumi permanenti quantificabili in termini percentuali di danno biologico nell'1%.
Quanto sopra porta a riconoscere all'attore il ristoro del danno non patrimoniale per lesione del diritto fondamentale dell'individuo alla salute psicofisica in sé (c.d. danno biologico).
Circa la liquidazione di tale voce di danno, esclusa la possibilità di fare riferimento in via analogica ai criteri di cui all'art.139 C.A. al di fuori del campo specifico della circolazione stradale
(cfr. Cass. 12408/11), ritiene la Corte di fare riferimento, in via equitativa, al criterio del c.d. punto tabellare, secondo le tabelle da ultimo elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (prive di valore normativo e quindi non vincolanti per il giudice, ma comunque costituenti valido parametro di riferimento per una valutazione il più possibile conformata al caso concreto: cfr. da ultimo, sul punto, Cass.2539/24), le quali prevedono per la liquidazione del danno biologico permanente una tabella di valori monetari medi, commisurati al grado di invalidità, al valore del punto base e all'età del danneggiato, tendenzialmente idonei a comprendere ogni voce di pregiudizio non patrimoniale, salva la possibilità di personalizzare il risarcimento per considerare specifici ulteriori profili di danno.
Poichè al momento del sinistro (14.1.14) il aveva 41 anni (essendo nato il [...]), il Parte_1 risarcimento per il danno biologico da invalidità permanente può liquidarsi, applicate le tabelle di cui sopra, in € 1.393,28.
L'ammontare del danno biologico da incapacità temporanea va invece liquidato – sulla base dell'importo giornaliero (€ 115,00) fissato dalle richiamate tabelle, in complessivi € 2.156,25, di cui €
431,25 di i.t.p. al 75% (5 gg.), € 1.150,00 di i.t.p. al 50% (20 gg.) ed € 575,00 di i.t.p. al 25% (20 gg.).
Si perviene così ad un ammontare complessivo del danno alla componente anatomo- funzionale pari all'importo, già rivalutato all'attualità, di € 3.549,53; liquidazione non suscettibile di incremento per sofferenza soggettiva, né di personalizzazione, dovendosi ritenere ricompresi in essa, alla luce della percentuale minima di danno e dello scarno quadro assertivo e probatorio di riferimento, sia gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, sia quelli afferenti al do- lore intimo provato in occasione del sinistro.
Va anche riconosciuto al il ristoro delle spese mediche nella misura documentata, Parte_1 ossia in € 500,00; importo che, avendo natura di debito di valore, va rivalutato all'attualità in base agli indici istat sul prezzo dei beni al consumo, così pervenendosi così all'importo di € 600,00.
L'attore chiede poi il risarcimento del danno patrimoniale derivato dal danneggiamento di numerose parti del mezzo in occasione dello scontro con l'albero di ulivo, a tal fine producendo due preventivi manoscritti di ditte di sua fiducia (del cui contenuto ha chiesto la conferma mediante testimonianza dei redattori, senza però più reiterare tale istanza istruttoria dopo il suo implicito
5 rigetto da parte del primo giudice, con la conseguenza che la stessa non può più essere delibata nella presente sede).
In proposito, vale osservare che il preventivo di riparazione non seguito da fattura, in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore, non può rivestire in sè, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro (ed in particolare della dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi ai prezzi di listino), natura di prova, potendo invece fungere da argomento di prova utilizzabile, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire ad una liquidazione, se del caso anche in via equitativa i sensi dell'art.1226 c.c. (cfr., in argomento,
Cass.26693/13).
Nella specie, l'unico riscontro ai due preventivi risulta costituito, al di là delle dichiarazioni dei testimoni (che riferiscono genericamente del danneggiamento della parte anteriore del mezzo), dalle fotografie prodotte dall'attore, le quali mostrano l'automezzo con il cofano e il paraurti senz'altro contorti e danneggiati, senza però che da esse possa trarsi oggettiva conferma della necessità di riparazione e/o sostituzione di altre parti del veicolo.
Avuto riguardo al costo di riparazione/sostituzione di tali specifici elementi, così come indicato in uno dei due preventivi, si ritiene allora di poter determinare, anche in via equitativa, il danno meccanico complessivo suscettibile di ristoro nell'importo, comprensivo del costo di manodopera e già rivalutato all'attualità, di € 1.000,00. Cont Dunque i danni, patrimoniali e non, che la deve essere condannata a risarcire al ammontano a complessivi € 5.149,53 (€ 3.549,53+600,00+1.000,00). Parte_1
Tale importo va maggiorato di interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo.
Quanto alla posizione del (che si è costituito anche nel presente grado di Controparte_2
Cont giudizio per dedurre che l'appellante non ha contestato il difetto di legittimazione dell'ente comunale dichiarato dal primo giudice e che quindi tale capo della decisione è passato in giudicato), Cont vale osservare che l' convenuta e soccombente ha notificato il proprio appello anche nei confronti del in osservanza del disposto dell'art.332 c.p.c., secondo cui, Controparte_2 nell'ipotesi di sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili (come senza dubbio è la presente controversia, in cui è sorta la questione su chi fosse la parte legittimata passiva, ciò configurando un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo), l'appellante deve notificare l'atto di impugnazione anche agli altri convenuti vittoriosi in primo grado, al fine di favorire la concentrazione di eventuali altri appelli incidentali in un unico giudizio, ma tale notificazione non ha valore di vocatio in ius, sibbene di mera litis denuntiatio, per cui il soggetto citato a tale scopo, ove non abbia impugnato incidentalmente la sentenza, non acquista per ciò solo la qualità di parte del giudizio di gravame né
6 matura il diritto a vedersi al regolamento delle spese di difesa da lui sostenute, il quale postula la qualità di parte e presuppone una soccombenza (Cass.34174/21; Cass.8491/23).
Poiché dunque nella specie il , citato dall'appellante al mero Controparte_2 Parte_1 scopo di denuncia della lite ex art.332 c.p.c., non ha spiegato alcun appello incidentale, a tale ente non può attribuirsi la qualità di parte, conseguendo a ciò, che non debba provvedersi nei suoi confronti, neppure sotto il profilo delle spese di giudizio. Cont All'accoglimento dell'appello nei confronti della consegue invece, per il criterio della soccombenza, la condanna di quest'ultima a rifondergli le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta all'attore) e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Cont Va infine posto a carico della il costo della CTU anche per la quota di 1/3 che la sentenza appellata ha posto a carico del , e quindi per complessivi 2/3 (fermo restando il restante Parte_1 terzo – in assenza di impugnazione incidentale sul punto – a carico del ). Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 160/2023 emessa dal Tribunale di Trani il Parte_1
29.1.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale rappresentante CP_3
p.t., a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Parte_1 derivati dal sinistro di cui è causa, l'importo complessivo di € 5.149,53, oltre interessi legali, sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo;
2) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a CP_3 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.000,00
[...] per compensi professionali, e per il secondo grado in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rosanna Adessi dichiaratasi anticipataria;
Cont 3) pone a carico della i 2/3 del costo della CTU, fermo restando il residuo terzo a carico del;
Controparte_2
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12.2.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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