Art. 45. (Formule di proscioglimento) .
Relativamente alle formule di proscioglimento delle sentenze o delle ordinanze o dei decreti pronunciati nell'istruzione o nel giudizio da organi della giurisdizione militare a' termini delle leggi processuali abrogate, o che siano menzionate nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali, la, corrispondenza con le formule adottate dai nuovi codici penali militari si determina nel modo seguente:
1° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perche' la esistenza del fatto imputato e' esclusa, e alla dichiarazione di assoluzione perche' l'accusato non e' l'autore del fatto imputato o non vi ha preso alcuna parte, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perche' il fatto non sussiste » o « perche' l'imputato non lo ha commesso »;
2° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perche' il fatto non costituisce reato, e alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perche' il fatto di cui l'imputato e' dichiarato autore o complice non costituisce reato, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perche' il fatto non costituisce reato »;
3° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o di non esservi luogo a procedimento perche' l'azione penale e' prescritta o in altro modo estinta, corrisponde nella istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere « perche' il reato e' estinto »;
4° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perche' non risultano indizi sufficienti di reita' a carico dell'imputato, e alla dichiarazione di assoluzione perche' la reita' dell'accusato non e' provata, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere « per insufficienza di prove » e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « per insufficienza di prove ».
Relativamente alle formule di proscioglimento delle sentenze o delle ordinanze o dei decreti pronunciati nell'istruzione o nel giudizio da organi della giurisdizione militare a' termini delle leggi processuali abrogate, o che siano menzionate nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali, la, corrispondenza con le formule adottate dai nuovi codici penali militari si determina nel modo seguente:
1° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perche' la esistenza del fatto imputato e' esclusa, e alla dichiarazione di assoluzione perche' l'accusato non e' l'autore del fatto imputato o non vi ha preso alcuna parte, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perche' il fatto non sussiste » o « perche' l'imputato non lo ha commesso »;
2° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perche' il fatto non costituisce reato, e alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perche' il fatto di cui l'imputato e' dichiarato autore o complice non costituisce reato, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perche' il fatto non costituisce reato »;
3° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o di non esservi luogo a procedimento perche' l'azione penale e' prescritta o in altro modo estinta, corrisponde nella istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere « perche' il reato e' estinto »;
4° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perche' non risultano indizi sufficienti di reita' a carico dell'imputato, e alla dichiarazione di assoluzione perche' la reita' dell'accusato non e' provata, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere « per insufficienza di prove » e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « per insufficienza di prove ».