Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1286
Articolo 1
Versione
25 gennaio 1958
Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.
Il Prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Palagano e di Montefiorino.
Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Modena, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Montefiorino, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinera' la pianta organica, del personale del comune di Palagano.
Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Montefiorino.
Al personale in servizio presso i comuni di Montefiorino e di Palagano che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1958