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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
Oggi 5 febbraio 2025 alle ore 10.29 in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice
Francesca Riccardi, sono comparsi: per 'avv. MOSCHENI MASSIMO Parte_1 Parte_2
per di Sondrio il dott. GIUSEPPE DIVANO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale d'udienza del 25.09.2024.
Il dott. Divano ribadisce la richiesta di compensazione delle spese, visto che l'ordinanza è stata annullata in autotutela.
L'avv. Moscheni insiste per la liquidazione delle spese, in quanto in mancanza di opposizione l'ordinanza sarebbe diventata definitiva.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con l'avv. CONSOLONI FABRIZIO e l'avv. MOSCHENI MASSIMO C.F._1
RICORRENTI contro
(c.f. ), Sondrio, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Direttore pro tempore
RESISTENTE
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e art. 6 D. Lgs. 150/2011 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. T9YN030000003/2024, notificata a in data 1/3/2024 e a in data 5/3/2024, chiedendo che, in via Parte_1 Parte_2 preliminare, venisse sospesa la provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito,
pagina 2 di 4 che il provvedimento venisse revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Il Tribunale di Sondrio, con decreto del 11.04.2024, fissava l'udienza per la discussione sul ricorso e per la comparizione personale delle parti in data 25.09.2024.
Si costituiva ritualmente in giudizio Direzione Provinciale di Sondrio, Controparte_1 evidenziando che “in considerazione di quanto eccepito nel terzo motivo di ricorso sollevato da controparte, con il quale l'opponente asserisce la carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per erronea indicazione degli estremi del PVC della Guardia di Finanza presupposto della contestazione di cui è causa e del nominativo della professionista (Dott.ssa alla pag. Persona_1
1 del provvedimento sanzionatorio e Dott.ssa alla pag. 2), rilevata l'effettiva sussistenza dei Per_2 suddetti errori materiali, ha proceduto con l'allegato provvedimento prot. 51879 notificato alla società ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 11 settembre 2024 all'annullamento totale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata nell'esercizio del potere di autotutela” e chiedendo che il processo venisse dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 25.09.2024, chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta Controparte_1
cessazione della materia del contendere e che le spese di lite venissero compensate.
I ricorrenti chiedevano che venisse accolta l'opposizione, avendo parte resistente ammesso la fondatezza dell'eccezione; in subordine, in caso di dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, che l' venisse condannata in base alla soccombenza virtuale. CP_1
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e la decisione.
***
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo CP_1
annullato in autotutela il provvedimento impugnato nel presente giudizio (cfr. provvedimento
[...]
prot. 51879 fascicolo parte resistente).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “Il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
Nel caso specie, in base ad un giudizio prognostico, si ritiene che, qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere, l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso il pagina 3 di 4 provvedimento emesso da sarebbe risultata fondata e avrebbe meritato Controparte_1
accoglimento, in quanto la stessa parte resistente ha dato atto di aver annullato in autotutela l'ordinanza impugnata poiché nella stessa erano stati erroneamente indicati gli estremi del PVC della Guardia di
Finanza, presupposto della contestazione di cui è causa, nonché il nominativo della professionista
(Dott.ssa alla pag. 1 del provvedimento sanzionatorio e poi Dott.ssa alla Persona_1 Per_2
pag. 2), come eccepito dai ricorrenti.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, , Direzione Controparte_1
Provinciale di Sondrio, deve essere condannata a rifondere e Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 31.204,00), nella Pt_2 somma complessiva di € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna , Sondrio, alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite in favore di e di liquidate in motivazione nella Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
Sondrio, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
Oggi 5 febbraio 2025 alle ore 10.29 in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice
Francesca Riccardi, sono comparsi: per 'avv. MOSCHENI MASSIMO Parte_1 Parte_2
per di Sondrio il dott. GIUSEPPE DIVANO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale d'udienza del 25.09.2024.
Il dott. Divano ribadisce la richiesta di compensazione delle spese, visto che l'ordinanza è stata annullata in autotutela.
L'avv. Moscheni insiste per la liquidazione delle spese, in quanto in mancanza di opposizione l'ordinanza sarebbe diventata definitiva.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con l'avv. CONSOLONI FABRIZIO e l'avv. MOSCHENI MASSIMO C.F._1
RICORRENTI contro
(c.f. ), Sondrio, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
Direttore pro tempore
RESISTENTE
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e art. 6 D. Lgs. 150/2011 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. T9YN030000003/2024, notificata a in data 1/3/2024 e a in data 5/3/2024, chiedendo che, in via Parte_1 Parte_2 preliminare, venisse sospesa la provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito,
pagina 2 di 4 che il provvedimento venisse revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo.
Il Tribunale di Sondrio, con decreto del 11.04.2024, fissava l'udienza per la discussione sul ricorso e per la comparizione personale delle parti in data 25.09.2024.
Si costituiva ritualmente in giudizio Direzione Provinciale di Sondrio, Controparte_1 evidenziando che “in considerazione di quanto eccepito nel terzo motivo di ricorso sollevato da controparte, con il quale l'opponente asserisce la carenza motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per erronea indicazione degli estremi del PVC della Guardia di Finanza presupposto della contestazione di cui è causa e del nominativo della professionista (Dott.ssa alla pag. Persona_1
1 del provvedimento sanzionatorio e Dott.ssa alla pag. 2), rilevata l'effettiva sussistenza dei Per_2 suddetti errori materiali, ha proceduto con l'allegato provvedimento prot. 51879 notificato alla società ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 11 settembre 2024 all'annullamento totale dell'ordinanza-ingiunzione impugnata nell'esercizio del potere di autotutela” e chiedendo che il processo venisse dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 25.09.2024, chiedeva che venisse dichiarata l'intervenuta Controparte_1
cessazione della materia del contendere e che le spese di lite venissero compensate.
I ricorrenti chiedevano che venisse accolta l'opposizione, avendo parte resistente ammesso la fondatezza dell'eccezione; in subordine, in caso di dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, che l' venisse condannata in base alla soccombenza virtuale. CP_1
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e la decisione.
***
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo CP_1
annullato in autotutela il provvedimento impugnato nel presente giudizio (cfr. provvedimento
[...]
prot. 51879 fascicolo parte resistente).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha a più riprese affermato che “Il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
Nel caso specie, in base ad un giudizio prognostico, si ritiene che, qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere, l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso il pagina 3 di 4 provvedimento emesso da sarebbe risultata fondata e avrebbe meritato Controparte_1
accoglimento, in quanto la stessa parte resistente ha dato atto di aver annullato in autotutela l'ordinanza impugnata poiché nella stessa erano stati erroneamente indicati gli estremi del PVC della Guardia di
Finanza, presupposto della contestazione di cui è causa, nonché il nominativo della professionista
(Dott.ssa alla pag. 1 del provvedimento sanzionatorio e poi Dott.ssa alla Persona_1 Per_2
pag. 2), come eccepito dai ricorrenti.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, , Direzione Controparte_1
Provinciale di Sondrio, deve essere condannata a rifondere e Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa € 31.204,00), nella Pt_2 somma complessiva di € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna , Sondrio, alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite in favore di e di liquidate in motivazione nella Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 2.906,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per esborsi.
Sondrio, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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