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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 490/2024 R.G. promossa
DA
(già in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv.to Carla De Vincenti, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata
Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1
in Verona, rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv.to Christina Bellinardo, con
1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Salita Fontana del Ferro n. 24, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1700/2023, pubblicata in data 13 settembre 2023, rimessa in decisione al Collegio a seguito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 14 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
p“In via Principale di merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1700/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona, pubblicata il 13.9.2023, mai notificata, condannare la società alla restituzione in favore della Controparte_2 [...]
(già , della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
21.719,19.= (fattura n. 2018V11558 di euro 2.829,91.= oltre interessi moratori alla data del pagamento per euro 1.164,11.= e fattura n. 2019/FE14529 di euro
12.895,89.=, oltre interessi moratori per euro 4.829,28.=). In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'erronea duplicazione del Calcolo della somma di euro 2.522,47.= richiesta con la fattura n. 2018V11558 e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione della somma di euro 1.261,23.=, pari alla metà. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare e pregiudiziale gradatamente subordinata, dichiararsi l'inesistenza dell'atto di citazione;
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, fissarsi nuova udienza nel rispetto della quale venga rinnovato l'atto di citazione;
dichiararsi l'incompetenza della Corte d'Appello di Verona in favore della
Corte d'Appello di Venezia. In via principale, dichiararsi inammissibile o comunque infondato l'appello proposto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata. In via subordinata, respingersi le domande tutte
2 di parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la condanna di al pagamento di euro 18.271,94.=, Parte_1
oltre interessi di cui al D.Lgs. 9.10.2002, 231 a far data dal trentesimo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, fino al saldo. In ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, confermarsi la condanna di Parte_1 al versamento, a favore di , dell'importo di euro 16.856,99.=. In ogni CP_1
caso, spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre IVA e CPA e spese generali di studio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2020, Parte_1
già interponeva opposizione avverso il decreto n. 2202/2020 Parte_2
emesso in favore di e con cui le si ingiungeva il pagamento Controparte_1 dell'importo di complessivi euro 18.898,25.=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture 2017V25810, 2017V12257, 2018V10858, 2018V11558, 2018V12232,
2018FE11229, 2019FE14529 e 2019FE16104, emesse per il pagamento del corrispettivo dovuto in ragione di svariate prestazioni eseguite in favore della opponente.
L'opponente deduceva, in particolare, che la fattura n. 2017V25810 del 2 novembre 2017 di euro 820,84.=, relativa al rimborso spese legali ed interessi, era stata integralmente pagata e che le altre fatture erano relative a servizi mai richiesti a
, nell'ambito dall'attività prestata da per l'allestimento di aree CP_1 Parte_1
espositive per conto delle Camere di Commercio di Benevento, Caserta e Napoli nell'ambito della manifestazione Vinitaly per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Quanto a queste ultime pretese azionate al monitorio, l'attrice assumeva che il pagamento delle fatture n. 2018V011558 del 12 aprile 2018 di euro 2.829,91.=, emessa per “servizi elettrici, apparati refrigeranti”, n. 2018V010858 del 10 aprile
3 2018 di euro 895,48.=, emessa per “allacciamenti internet”, e n. 2018V012232 del
20 aprile 2018 di euro 488,00.=, emessa per “quota proroga ingresso”, non era dovuto in quanto i servizi elettrici non erano di sua competenza in ragione dei contratti stipulati con le Camere di Commercio citate ed in quanto non era stato effettuato alcun ordine integrativo per la fornitura degli apparanti refrigeranti, allacciamenti internet o quota proroga ingresso. aggiungeva che neppure Parte_1
era dovuto il pagamento della fattura n. 2019FE014529 di euro 12.895,89.=, in quanto i servizi idrici ed elettrici ivi indicati erano contrattualmente a carico delle committenti Camere di Commercio, posto che ella era obbligata unicamente alla realizzazione degli allacciamenti e non per i consumi dei singoli stand. Infine,
l'opponente affermava che non era dovuto il pagamento di cui alle fatture
2017V12257, 2019FE11229 e 2019FE16104, in quanto relative a ordini mai effettuati e servizi mai richiesti, così concludendo per il rigetto delle pretese dell'ingiungente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. La convenuta dava atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 820,84.= ma affermava che esso era stato imputato a saldo della fattura n. 2017V10408 di euro 573,40.= e per il residuo importo di euro
247,44.= a parziale saldo della fattura n. 2017V12257, in quanto crediti più onerosi e antichi rispetto al credito per spese legali di cui alla fattura 2017V25810. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'imputazione dedotta non fosse stata condivisa, CP_1
chiedeva che il debito di euro 820,84.= venisse accertato in riferimento alla fattura n.
2017V10408 ed in riferimento all'importo di euro 247,44.= relativo alla fattura n.
2017V12257 di cui pretendeva il pagamento in via riconvenzionale.
Quanto alle ulteriori fatture oggetto di contestazione, non essendo negata l'esecuzione delle relative prestazioni, la convenuta opposta asseriva che quanto nelle stesse indicato era stato oggetto di specifici accordi tra le parti, essendovene prova documentale, avendo agito sempre in nome e per conto proprio Parte_1 sottoscrivendo i relativi moduli d'ordine o provvedendo al loro invio, cosicché i
4 rapporti interni tra l'opponente e le committenti Camere di Commercio dovevano considerarsi estranei al rapporto esistente tra le parti in causa.
Assunte le prove orali articolate dalle parti, il Tribunale reputava l'opposizione solo in parte fondata, revocando il decreto ingiuntivo, condannando al Parte_1
pagamento del minore importo di euro 18.271,94, oltre interessi ex D.Lgs. n.
231/2002, compensando per la quota di un terzo le spese di lite, nonché condannando l'opponente al pagamento della residua frazione.
Nel dettaglio, il Tribunale di Verona affermava che la fattura n. 2017V25810 del 2 novembre 2017 di euro 820,84.=, relativa al rimborso spese legali ed interessi, doveva reputarsi integralmente saldata, in forza della imputazione operata dalla debitrice come risultante dalla documentazione dimessa in giudizio, dovendosi così revocare il provvedimento monitorio. Tuttavia, il primo Giudice reputava ammissibile e fondata, per difetto di contestazione, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da onde ottenere il pagamento dell'importo CP_1
indicato a saldo della fattura n. 2017V010408 di euro 573,40.= e a parziale adempimento per euro 247,44.= della fattura n. 2017V012257, già azionata in via monitoria.
Permesso che, in riferimento alle ulteriori pretese di pagamento avanzate al monitorio, non aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni, ma Parte_1
unicamente che le stesse non fossero state dalla stessa richieste, il Tribunale riteneva provato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti prodotti in giudizio, che le prestazioni indicate nelle fatture allegate al monitorio erano state richieste proprio dall'opponente, ad eccezione della fornitura di “apparati refrigeranti per l'importo di euro 252,00.=, oltre IVA, di cui alla fattura 2018V11558, in difetto di prova dell'ordinativo da parte di dovendo dunque il credito azionato Pt_1
essere ridotto di conseguenza. dovesse essere ridotto in ragione del riconoscimento della fondatezza della domanda riconvenzionale relativa alla fattura n. 2017V12257.
5 Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ha proposto appello
[...]
chiedendone la riforma. Con il primo motivo di appello, l'impugnante Parte_1
ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto il pagamento della citata fattura n. 2018V11558 per il residuo importo di euro 2.829,91.=, relativo alla voce “servizi elettrici”, non essendo stata fornita prova del credito in ragione delle dichiarazioni testimoniali di certo che non era stato in grado di Testimone_1
riferire alcunché di pregnante su detti servizi elettrici, dovendosi tenere in considerazione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal proprio legale rappresentante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice di riconoscere il credito di euro 12.895,89.= relativo alla fattura n.
2019FE14529, asserendo che il Tribunale avrebbe fatto cattivo governo delle risultanze probatorie documentali versate in atti da cui si sarebbe dovuto correttamente evincere che aveva richiesto le relative prestazioni in nome Parte_1
e per conto delle Camere di Commercio di Napoli e Caserta, effettivamente obbligate al relativo pagamento. In ogni caso, ha lamentato che scorrettamente il Parte_1
Tribunale avrebbe ritenuto provato che ordine di dette prestazioni fosse stato effettuato dalla stessa impugnante, dovendosi anche in questo caso considerare le dichiarazioni rese in sede di interpello dal proprio legale rappresentate e tali da smentire l'assunto avversario.
Allegando di avere corrisposto, in esecuzione della sentenza di condanna, il pagamento dell'importo di euro 18.271,94.=, con maggiorazione degli interessi moratori, l'appellante ha concluso come indicato in epigrafe, chiedendo la restituzione degli importi non dovuti.
A sua volta, si è costituita nel presente giudizio di gravame, Controparte_1
eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'inesistenza dell'atto di appello, in subordine, la sua nullità e l'incompetenza del Giudice indicato nella citazione come “Corte di
Appello di Verona”, organo giudiziario all'evidenza inesistente, pur avendo l'impugnante iscritto il gravame sul ruolo della Corte di Appello di Venezia. Nel
6 merito, l'appellata ha affermato l'inammissibilità dei due motivi di gravame e, in ogni caso, la loro infondatezza, concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata.
*****
1 – Le questioni pregiudiziali in rito sollevate da debbono Controparte_3
considerarsi infondate. L'art. 164 comma 1 cpc, regolante l'ipotesi della invalidità della citazione per difetto dei requisiti della vocatio in ius, prevede che essa sia, tra l'altro, nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 1) dell'art. 163 cpc, ovvero quanto sia omessa o assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale la domanda sia proposta.
Peraltro, l'art. 164 comma 3 cpc dispone che la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi della citazione relativi alla vocatio in ius, ivi compreso il vizio in discussione. Nel caso di specie, l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria adita con l'atto di citazione in appello, ovvero la Corte di Appello di Verona, autorità giudiziaria inesistente, in luogo della intestata Corte veneziana, presso cui il gravame
è stato iscritto al ruolo, può integrare al più l'ipotesi della nullità richiamata dalle norme in commento per omessa o assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità adita, ma giammai l'inesistenza dell'atto processuale che si verifica quando l'atto manca di requisiti essenziali al raggiungimento del suo scopo, rendendolo non riconoscibile come atto giuridico: solo in questo caso, l'atto è irrilevante e non può essere sanato. In altre parole, l'inesistenza dell'atto processuale può predicarsi nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come citazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (argomentando da Cass. n. 5663/2018).
1.1 – Escluso che nel caso in discussione possa affermarsi l'inesistenza dell'atto introduttivo del gravame, si deve anche negare che l'atto da considerarsi nullo
7 richieda, come ritenuto dall'appellata, che il Giudice disponga la sua rinnovazione con fissazione di nuova udienza. Infatti, trattandosi di vizio inerente alla vocatio in ius, regolata in modo da permettere al convenuto di svolgere le sue difese nel processo, vizio tuttavia differente dall'inosservanza dei termini a comparire ovvero della mancanza degli avvertimenti, la costituzione di ha sanato la nullità CP_1
per raggiungimento dello scopo, a norma del già citato art.164 comma 3 cpc.
1.3 – Quanto all'eccezione di incompetenza è appena il caso di osservare che, nonostante l'erronea indicazione del Giudice del gravame da parte dell'appellata, il giudizio è stato introdotto avanti all'intestata Corte di Appello competente, essendo stata emessa la sentenza appellata da Tribunale di Verona, ufficio giudiziario ricompreso nel distretto del Giudice di appello adito, a norma dell'art. 341 cpc.
2 – Infondata e anche l'eccepita inammissibilità dell'appello essendo chiari, per entrambi i motivi di gravame, l'indicazione dei capi della sentenza oggetto di gravame, nonché le ragioni in fatto ed in diritto sottese alle relative censura, pur a prescindere dalla loro fondatezza nel merito.
3 – Venendo al merito del giudizio, va preliminarmente chiarito che Parte_1
articolando i suoi due motivi di gravame, ha ritualmente impugnato esclusivamente il capo della sentenza riguardante il riconoscimento da parte del Tribunale della debenza degli importi relativi alla fattura n. 2018V11558 per la residua somma di euro 2.829,91.=, relativa alla voce “servizi elettrici”, nonché il capo della sentenza che ha riconosciuto la spettanza in favore dell'appellata del credito di euro
12.895,89.= relativo alla fattura n. 2019FE14529. Consegue che non è oggetto del giudizio di gravame, con conseguente passaggio in giudicato dei relativi capi della decisione di prime cure, la debenza delle somme riconosciute in riferimento alle ulteriori fatture oggetto di domanda in sede monitoria.
4 – Come accennato, con il primo motivo di gravame, riferito alla fattura n.
2018V11558 per la residua somma di euro 2.829,91.=, relativa alla voce “servizi elettrici”, afferma che l'importo così come riconosciuto non sarebbe Parte_1
dovuto in quanto oggetto di duplicazione, posto che le richieste di allacciamento
8 rappresentate dai documenti dell'odierna appellata nn. 13), 14), 15) e 16), prodotti in prime cure, sarebbero gli uni duplicati degli altri, ovvero il 13) duplicato del 15) ed il 14) duplicato del 16), con conseguente duplicazione anche di quanto preteso da
. In argomento va detto che la questione della asserita duplicazione è CP_1
stata sollevata, nel corso del giudizio di primo grado, solo da parte del legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale, mai essendo stata in Parte_1
precedenza oggetto di motivo di opposizione a decreto ingiuntivo. Ora, che tali richieste di allacciamento siano tra loro duplicate, con conseguente duplicazione del pagamento richiesto da , rimane asserzione dell'appellante, non potendo CP_1
in alcun modo valere quale prova le dichiarazioni rese in sede di interpello da
[...]
legale rappresentante dell'odierna appellante, considerata la finalità Tes_2
confessoria dell'interrogatorio formale e non assumendo rilevanza le dichiarazioni rese in detto contesto di circostanze che detto valore confessorio non abbiano, com'è nel caso di specie. A ciò deve unirsi la considerazione che, entro i termini per l'articolazione delle difese assertive di in prime cure non ha mai negato Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata con il ricorso monitorio e di cui è discussione, facendo riferimento nelle sue difese unicamente al fatto che dette prestazioni per servizi elettrici non sarebbero state dalla medesima richieste, non essendo di sua competenza sulla base dei contratti stipulati con le camere di commercio, facendo cenno solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, inammissibilmente, che i relativi servizi non sarebbero “mai stati né richiesti né effettuati”. Peraltro, l'appellante non ha neppure mai negato in giudizio la congruità degli importi pretesi con le fatture azionate al monitorio: che le prestazioni siano state eseguite e che il corrispettivo dovuto per esse debba considerarsi congruo sono, quindi, circostanze assodate in ragione del principio di non contestazione. Quanto da ultimo evidenziato rivela l'infondatezza del motivo di appello anche nella parte in cui si afferma che il teste non sarebbe stato in grado di rispondere Testimone_1 compiutamente in ordine all'esecuzione degli allacciamenti elettrici indicati nei documenti già citati, posto che la questione del contendere, per quanto detto, non era
9 e non è l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata in giudizio.
5 – Con il secondo motivo di appello, riferito - come visto - unicamente al riconoscimento del credito vantato da in forza della fattura n. CP_1
2019FE14529 per l'importo di euro 12.895,89.=, si censura la scorretta valutazione del compendio probatorio acquisto in giudizio da cui risulterebbe accertato che nel richiedere all'odierna appellata i servizi per i quali è stato richiesto il Parte_1
pagamento, avrebbe agito in nome e per conto delle camere di commercio di Caserta
e Napoli, quindi direttamente obbligate all'adempimento del corrispettivo dovuto, non essendosi l'appellante obbligata in proprio. In argomento, il Tribunale ha disatteso la difesa dell'opponente, affermando che l'onere della prova incomberebbe sulla parte che assuma di avere agito in nome e per conto altrui e che detto onere non sarebbe stato assolto da posto che gli ordinativi relativi alla fattura in Parte_1 questione sarebbero stati inoltrati a dall'odierna appellante senza alcuna CP_1
precisazione che la stessa abbia agito spendendo il nome delle rappresentate.
5.1 – In punto, la doglianza dell'appellante evidenzia, in primo luogo, che in realtà dagli atti risulterebbe che ella avrebbe esplicitato di avere agito in nome e per conto altrui con la comunicazione a mezzo pec del 23 luglio 2019 con cui era stata contestata la fattura in discussione, affermando che il pagamento di quanto richiesto doveva andare a carico delle sue committenti. Inoltre, l'appellante afferma che doveva essere dato corretto rilievo alla comunicazione a mezzo mail del 30 marzo
2019 con cui specificava che il corrispettivo sarebbe stato pagato dalle sue Pt_1
clienti. Aggiunge l'impugnante che i moduli d'ordine relativi alla fattura non risulterebbero della stessa sottoscritti, non riportando gli stessi neppure il proprio timbro e la data, come fatto notare dal suo legale rappresentante nel corso dell'interrogatorio formale. Principiando da quest'ultimo argomento di cesura, si osserva che il fatto che il proprio legale rappresentante, in sede di interpello, abbia negato che abbia richiesto le prestazioni in questione, facendo notare che il Pt_1 relativi moduli d'ordine non sarebbero firmati, non è circostanza che, come già detto,
10 possa tornare a vantaggio dell'appellata, considerando a funzione dell'interrogatorio formale. Di converso, assumono rilevanza le dichiarazioni del già citato teste che ha confermato che l'appellante ha provveduto a richiedere le Testimone_1 prestazioni indicate nei moduli d'ordine pur non sottoscritti e non recanti data. Dato questo riscontro probatorio circa la richiesta delle prestazioni da parte di la Pt_1
questione del contendere è stabilire che vi sia prova della conclusione del contratto rappresentativo vincolante il rappresentato e non il rappresentante, come affermato dall'appellante. Per aversi mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 cc, non solo è necessario che il mandatario, nella conclusione del contratto, spenda il nome del mandante attraverso la contemplatio domini, ma anche che questi agisca in forza di un potere procuratorio che gli sia stato conferito che, ove contestato come nel caso di specie, deve essere provato dalla parte che intenda avvalersi degli effetti dell'allegato contratto rappresentativo, essendo il potere di agire in nome e per conto altrui, elemento costitutivo della fattispecie fatta valere. In effetti, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 26871/2022). Dette considerazioni escludono che Pt_1
[... abbia dato prova del presupposto fondamentale per la configurazione dei contratti rappresentativi invocati in giudizio, ovvero che le camere di commercio di Napoli e
Caserta abbiano attribuito alla stessa il potere di agire in loro nome per loro conto nel richiedere a le prestazioni oggetto della fattura in discussione. In effetti, CP_1
detta prova non è data dall'incarico di allestimento per il Vinitaly dato dalla camera di commercio di Napoli e relativo capitolato tecnico, né dall'incarico di allestimento, sempre per il Vinitaly dato a dalla camera di commercio di Caserta e relativo Pt_1
capitolato, posto che detti documenti prodotti in prime cure dall'odierna appellante danno contezza unicamente del fatto che gli enti committenti in questione diedero incarico di allestimento presso la fiera veronese senza riferirsi in alcun modo al conferimento del potere rappresentativo conferito alla stessa di concludere Pt_1
11 contratti in loro nome e per loro conto con in riferimento a detti CP_1
allestimenti.
6 – Le considerazioni sinora svolte, escludono la fondatezza di entrambi motivi di gravame, dovendosi rigettare l'appello e confermarsi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vanno liquide ai Parte_1
valori medi in forza del D.M. n. 55/20014 e successive modificazioni ed integrazione, con riferimento ai parametri stabiliti per lo scaglione da euro
5.201,00.= ad euro 26.000,00.= e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Verona n. 1700/2023, pubblicata in data 13 settembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 3.966,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
12 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 15 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 490/2024 R.G. promossa
DA
(già in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv.to Carla De Vincenti, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata
Corte, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1
in Verona, rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv.to Christina Bellinardo, con
1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Salita Fontana del Ferro n. 24, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1700/2023, pubblicata in data 13 settembre 2023, rimessa in decisione al Collegio a seguito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 14 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
p“In via Principale di merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1700/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona, pubblicata il 13.9.2023, mai notificata, condannare la società alla restituzione in favore della Controparte_2 [...]
(già , della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
21.719,19.= (fattura n. 2018V11558 di euro 2.829,91.= oltre interessi moratori alla data del pagamento per euro 1.164,11.= e fattura n. 2019/FE14529 di euro
12.895,89.=, oltre interessi moratori per euro 4.829,28.=). In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'erronea duplicazione del Calcolo della somma di euro 2.522,47.= richiesta con la fattura n. 2018V11558 e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione della somma di euro 1.261,23.=, pari alla metà. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare e pregiudiziale gradatamente subordinata, dichiararsi l'inesistenza dell'atto di citazione;
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, fissarsi nuova udienza nel rispetto della quale venga rinnovato l'atto di citazione;
dichiararsi l'incompetenza della Corte d'Appello di Verona in favore della
Corte d'Appello di Venezia. In via principale, dichiararsi inammissibile o comunque infondato l'appello proposto per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata. In via subordinata, respingersi le domande tutte
2 di parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la condanna di al pagamento di euro 18.271,94.=, Parte_1
oltre interessi di cui al D.Lgs. 9.10.2002, 231 a far data dal trentesimo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, fino al saldo. In ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, confermarsi la condanna di Parte_1 al versamento, a favore di , dell'importo di euro 16.856,99.=. In ogni CP_1
caso, spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre IVA e CPA e spese generali di studio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2020, Parte_1
già interponeva opposizione avverso il decreto n. 2202/2020 Parte_2
emesso in favore di e con cui le si ingiungeva il pagamento Controparte_1 dell'importo di complessivi euro 18.898,25.=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture 2017V25810, 2017V12257, 2018V10858, 2018V11558, 2018V12232,
2018FE11229, 2019FE14529 e 2019FE16104, emesse per il pagamento del corrispettivo dovuto in ragione di svariate prestazioni eseguite in favore della opponente.
L'opponente deduceva, in particolare, che la fattura n. 2017V25810 del 2 novembre 2017 di euro 820,84.=, relativa al rimborso spese legali ed interessi, era stata integralmente pagata e che le altre fatture erano relative a servizi mai richiesti a
, nell'ambito dall'attività prestata da per l'allestimento di aree CP_1 Parte_1
espositive per conto delle Camere di Commercio di Benevento, Caserta e Napoli nell'ambito della manifestazione Vinitaly per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Quanto a queste ultime pretese azionate al monitorio, l'attrice assumeva che il pagamento delle fatture n. 2018V011558 del 12 aprile 2018 di euro 2.829,91.=, emessa per “servizi elettrici, apparati refrigeranti”, n. 2018V010858 del 10 aprile
3 2018 di euro 895,48.=, emessa per “allacciamenti internet”, e n. 2018V012232 del
20 aprile 2018 di euro 488,00.=, emessa per “quota proroga ingresso”, non era dovuto in quanto i servizi elettrici non erano di sua competenza in ragione dei contratti stipulati con le Camere di Commercio citate ed in quanto non era stato effettuato alcun ordine integrativo per la fornitura degli apparanti refrigeranti, allacciamenti internet o quota proroga ingresso. aggiungeva che neppure Parte_1
era dovuto il pagamento della fattura n. 2019FE014529 di euro 12.895,89.=, in quanto i servizi idrici ed elettrici ivi indicati erano contrattualmente a carico delle committenti Camere di Commercio, posto che ella era obbligata unicamente alla realizzazione degli allacciamenti e non per i consumi dei singoli stand. Infine,
l'opponente affermava che non era dovuto il pagamento di cui alle fatture
2017V12257, 2019FE11229 e 2019FE16104, in quanto relative a ordini mai effettuati e servizi mai richiesti, così concludendo per il rigetto delle pretese dell'ingiungente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. La convenuta dava atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 820,84.= ma affermava che esso era stato imputato a saldo della fattura n. 2017V10408 di euro 573,40.= e per il residuo importo di euro
247,44.= a parziale saldo della fattura n. 2017V12257, in quanto crediti più onerosi e antichi rispetto al credito per spese legali di cui alla fattura 2017V25810. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'imputazione dedotta non fosse stata condivisa, CP_1
chiedeva che il debito di euro 820,84.= venisse accertato in riferimento alla fattura n.
2017V10408 ed in riferimento all'importo di euro 247,44.= relativo alla fattura n.
2017V12257 di cui pretendeva il pagamento in via riconvenzionale.
Quanto alle ulteriori fatture oggetto di contestazione, non essendo negata l'esecuzione delle relative prestazioni, la convenuta opposta asseriva che quanto nelle stesse indicato era stato oggetto di specifici accordi tra le parti, essendovene prova documentale, avendo agito sempre in nome e per conto proprio Parte_1 sottoscrivendo i relativi moduli d'ordine o provvedendo al loro invio, cosicché i
4 rapporti interni tra l'opponente e le committenti Camere di Commercio dovevano considerarsi estranei al rapporto esistente tra le parti in causa.
Assunte le prove orali articolate dalle parti, il Tribunale reputava l'opposizione solo in parte fondata, revocando il decreto ingiuntivo, condannando al Parte_1
pagamento del minore importo di euro 18.271,94, oltre interessi ex D.Lgs. n.
231/2002, compensando per la quota di un terzo le spese di lite, nonché condannando l'opponente al pagamento della residua frazione.
Nel dettaglio, il Tribunale di Verona affermava che la fattura n. 2017V25810 del 2 novembre 2017 di euro 820,84.=, relativa al rimborso spese legali ed interessi, doveva reputarsi integralmente saldata, in forza della imputazione operata dalla debitrice come risultante dalla documentazione dimessa in giudizio, dovendosi così revocare il provvedimento monitorio. Tuttavia, il primo Giudice reputava ammissibile e fondata, per difetto di contestazione, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da onde ottenere il pagamento dell'importo CP_1
indicato a saldo della fattura n. 2017V010408 di euro 573,40.= e a parziale adempimento per euro 247,44.= della fattura n. 2017V012257, già azionata in via monitoria.
Permesso che, in riferimento alle ulteriori pretese di pagamento avanzate al monitorio, non aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni, ma Parte_1
unicamente che le stesse non fossero state dalla stessa richieste, il Tribunale riteneva provato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti prodotti in giudizio, che le prestazioni indicate nelle fatture allegate al monitorio erano state richieste proprio dall'opponente, ad eccezione della fornitura di “apparati refrigeranti per l'importo di euro 252,00.=, oltre IVA, di cui alla fattura 2018V11558, in difetto di prova dell'ordinativo da parte di dovendo dunque il credito azionato Pt_1
essere ridotto di conseguenza. dovesse essere ridotto in ragione del riconoscimento della fondatezza della domanda riconvenzionale relativa alla fattura n. 2017V12257.
5 Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ha proposto appello
[...]
chiedendone la riforma. Con il primo motivo di appello, l'impugnante Parte_1
ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto il pagamento della citata fattura n. 2018V11558 per il residuo importo di euro 2.829,91.=, relativo alla voce “servizi elettrici”, non essendo stata fornita prova del credito in ragione delle dichiarazioni testimoniali di certo che non era stato in grado di Testimone_1
riferire alcunché di pregnante su detti servizi elettrici, dovendosi tenere in considerazione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal proprio legale rappresentante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice di riconoscere il credito di euro 12.895,89.= relativo alla fattura n.
2019FE14529, asserendo che il Tribunale avrebbe fatto cattivo governo delle risultanze probatorie documentali versate in atti da cui si sarebbe dovuto correttamente evincere che aveva richiesto le relative prestazioni in nome Parte_1
e per conto delle Camere di Commercio di Napoli e Caserta, effettivamente obbligate al relativo pagamento. In ogni caso, ha lamentato che scorrettamente il Parte_1
Tribunale avrebbe ritenuto provato che ordine di dette prestazioni fosse stato effettuato dalla stessa impugnante, dovendosi anche in questo caso considerare le dichiarazioni rese in sede di interpello dal proprio legale rappresentate e tali da smentire l'assunto avversario.
Allegando di avere corrisposto, in esecuzione della sentenza di condanna, il pagamento dell'importo di euro 18.271,94.=, con maggiorazione degli interessi moratori, l'appellante ha concluso come indicato in epigrafe, chiedendo la restituzione degli importi non dovuti.
A sua volta, si è costituita nel presente giudizio di gravame, Controparte_1
eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'inesistenza dell'atto di appello, in subordine, la sua nullità e l'incompetenza del Giudice indicato nella citazione come “Corte di
Appello di Verona”, organo giudiziario all'evidenza inesistente, pur avendo l'impugnante iscritto il gravame sul ruolo della Corte di Appello di Venezia. Nel
6 merito, l'appellata ha affermato l'inammissibilità dei due motivi di gravame e, in ogni caso, la loro infondatezza, concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata.
*****
1 – Le questioni pregiudiziali in rito sollevate da debbono Controparte_3
considerarsi infondate. L'art. 164 comma 1 cpc, regolante l'ipotesi della invalidità della citazione per difetto dei requisiti della vocatio in ius, prevede che essa sia, tra l'altro, nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 1) dell'art. 163 cpc, ovvero quanto sia omessa o assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale la domanda sia proposta.
Peraltro, l'art. 164 comma 3 cpc dispone che la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi della citazione relativi alla vocatio in ius, ivi compreso il vizio in discussione. Nel caso di specie, l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria adita con l'atto di citazione in appello, ovvero la Corte di Appello di Verona, autorità giudiziaria inesistente, in luogo della intestata Corte veneziana, presso cui il gravame
è stato iscritto al ruolo, può integrare al più l'ipotesi della nullità richiamata dalle norme in commento per omessa o assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità adita, ma giammai l'inesistenza dell'atto processuale che si verifica quando l'atto manca di requisiti essenziali al raggiungimento del suo scopo, rendendolo non riconoscibile come atto giuridico: solo in questo caso, l'atto è irrilevante e non può essere sanato. In altre parole, l'inesistenza dell'atto processuale può predicarsi nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come citazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (argomentando da Cass. n. 5663/2018).
1.1 – Escluso che nel caso in discussione possa affermarsi l'inesistenza dell'atto introduttivo del gravame, si deve anche negare che l'atto da considerarsi nullo
7 richieda, come ritenuto dall'appellata, che il Giudice disponga la sua rinnovazione con fissazione di nuova udienza. Infatti, trattandosi di vizio inerente alla vocatio in ius, regolata in modo da permettere al convenuto di svolgere le sue difese nel processo, vizio tuttavia differente dall'inosservanza dei termini a comparire ovvero della mancanza degli avvertimenti, la costituzione di ha sanato la nullità CP_1
per raggiungimento dello scopo, a norma del già citato art.164 comma 3 cpc.
1.3 – Quanto all'eccezione di incompetenza è appena il caso di osservare che, nonostante l'erronea indicazione del Giudice del gravame da parte dell'appellata, il giudizio è stato introdotto avanti all'intestata Corte di Appello competente, essendo stata emessa la sentenza appellata da Tribunale di Verona, ufficio giudiziario ricompreso nel distretto del Giudice di appello adito, a norma dell'art. 341 cpc.
2 – Infondata e anche l'eccepita inammissibilità dell'appello essendo chiari, per entrambi i motivi di gravame, l'indicazione dei capi della sentenza oggetto di gravame, nonché le ragioni in fatto ed in diritto sottese alle relative censura, pur a prescindere dalla loro fondatezza nel merito.
3 – Venendo al merito del giudizio, va preliminarmente chiarito che Parte_1
articolando i suoi due motivi di gravame, ha ritualmente impugnato esclusivamente il capo della sentenza riguardante il riconoscimento da parte del Tribunale della debenza degli importi relativi alla fattura n. 2018V11558 per la residua somma di euro 2.829,91.=, relativa alla voce “servizi elettrici”, nonché il capo della sentenza che ha riconosciuto la spettanza in favore dell'appellata del credito di euro
12.895,89.= relativo alla fattura n. 2019FE14529. Consegue che non è oggetto del giudizio di gravame, con conseguente passaggio in giudicato dei relativi capi della decisione di prime cure, la debenza delle somme riconosciute in riferimento alle ulteriori fatture oggetto di domanda in sede monitoria.
4 – Come accennato, con il primo motivo di gravame, riferito alla fattura n.
2018V11558 per la residua somma di euro 2.829,91.=, relativa alla voce “servizi elettrici”, afferma che l'importo così come riconosciuto non sarebbe Parte_1
dovuto in quanto oggetto di duplicazione, posto che le richieste di allacciamento
8 rappresentate dai documenti dell'odierna appellata nn. 13), 14), 15) e 16), prodotti in prime cure, sarebbero gli uni duplicati degli altri, ovvero il 13) duplicato del 15) ed il 14) duplicato del 16), con conseguente duplicazione anche di quanto preteso da
. In argomento va detto che la questione della asserita duplicazione è CP_1
stata sollevata, nel corso del giudizio di primo grado, solo da parte del legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale, mai essendo stata in Parte_1
precedenza oggetto di motivo di opposizione a decreto ingiuntivo. Ora, che tali richieste di allacciamento siano tra loro duplicate, con conseguente duplicazione del pagamento richiesto da , rimane asserzione dell'appellante, non potendo CP_1
in alcun modo valere quale prova le dichiarazioni rese in sede di interpello da
[...]
legale rappresentante dell'odierna appellante, considerata la finalità Tes_2
confessoria dell'interrogatorio formale e non assumendo rilevanza le dichiarazioni rese in detto contesto di circostanze che detto valore confessorio non abbiano, com'è nel caso di specie. A ciò deve unirsi la considerazione che, entro i termini per l'articolazione delle difese assertive di in prime cure non ha mai negato Parte_1
l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata con il ricorso monitorio e di cui è discussione, facendo riferimento nelle sue difese unicamente al fatto che dette prestazioni per servizi elettrici non sarebbero state dalla medesima richieste, non essendo di sua competenza sulla base dei contratti stipulati con le camere di commercio, facendo cenno solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, inammissibilmente, che i relativi servizi non sarebbero “mai stati né richiesti né effettuati”. Peraltro, l'appellante non ha neppure mai negato in giudizio la congruità degli importi pretesi con le fatture azionate al monitorio: che le prestazioni siano state eseguite e che il corrispettivo dovuto per esse debba considerarsi congruo sono, quindi, circostanze assodate in ragione del principio di non contestazione. Quanto da ultimo evidenziato rivela l'infondatezza del motivo di appello anche nella parte in cui si afferma che il teste non sarebbe stato in grado di rispondere Testimone_1 compiutamente in ordine all'esecuzione degli allacciamenti elettrici indicati nei documenti già citati, posto che la questione del contendere, per quanto detto, non era
9 e non è l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata in giudizio.
5 – Con il secondo motivo di appello, riferito - come visto - unicamente al riconoscimento del credito vantato da in forza della fattura n. CP_1
2019FE14529 per l'importo di euro 12.895,89.=, si censura la scorretta valutazione del compendio probatorio acquisto in giudizio da cui risulterebbe accertato che nel richiedere all'odierna appellata i servizi per i quali è stato richiesto il Parte_1
pagamento, avrebbe agito in nome e per conto delle camere di commercio di Caserta
e Napoli, quindi direttamente obbligate all'adempimento del corrispettivo dovuto, non essendosi l'appellante obbligata in proprio. In argomento, il Tribunale ha disatteso la difesa dell'opponente, affermando che l'onere della prova incomberebbe sulla parte che assuma di avere agito in nome e per conto altrui e che detto onere non sarebbe stato assolto da posto che gli ordinativi relativi alla fattura in Parte_1 questione sarebbero stati inoltrati a dall'odierna appellante senza alcuna CP_1
precisazione che la stessa abbia agito spendendo il nome delle rappresentate.
5.1 – In punto, la doglianza dell'appellante evidenzia, in primo luogo, che in realtà dagli atti risulterebbe che ella avrebbe esplicitato di avere agito in nome e per conto altrui con la comunicazione a mezzo pec del 23 luglio 2019 con cui era stata contestata la fattura in discussione, affermando che il pagamento di quanto richiesto doveva andare a carico delle sue committenti. Inoltre, l'appellante afferma che doveva essere dato corretto rilievo alla comunicazione a mezzo mail del 30 marzo
2019 con cui specificava che il corrispettivo sarebbe stato pagato dalle sue Pt_1
clienti. Aggiunge l'impugnante che i moduli d'ordine relativi alla fattura non risulterebbero della stessa sottoscritti, non riportando gli stessi neppure il proprio timbro e la data, come fatto notare dal suo legale rappresentante nel corso dell'interrogatorio formale. Principiando da quest'ultimo argomento di cesura, si osserva che il fatto che il proprio legale rappresentante, in sede di interpello, abbia negato che abbia richiesto le prestazioni in questione, facendo notare che il Pt_1 relativi moduli d'ordine non sarebbero firmati, non è circostanza che, come già detto,
10 possa tornare a vantaggio dell'appellata, considerando a funzione dell'interrogatorio formale. Di converso, assumono rilevanza le dichiarazioni del già citato teste che ha confermato che l'appellante ha provveduto a richiedere le Testimone_1 prestazioni indicate nei moduli d'ordine pur non sottoscritti e non recanti data. Dato questo riscontro probatorio circa la richiesta delle prestazioni da parte di la Pt_1
questione del contendere è stabilire che vi sia prova della conclusione del contratto rappresentativo vincolante il rappresentato e non il rappresentante, come affermato dall'appellante. Per aversi mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 cc, non solo è necessario che il mandatario, nella conclusione del contratto, spenda il nome del mandante attraverso la contemplatio domini, ma anche che questi agisca in forza di un potere procuratorio che gli sia stato conferito che, ove contestato come nel caso di specie, deve essere provato dalla parte che intenda avvalersi degli effetti dell'allegato contratto rappresentativo, essendo il potere di agire in nome e per conto altrui, elemento costitutivo della fattispecie fatta valere. In effetti, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 26871/2022). Dette considerazioni escludono che Pt_1
[... abbia dato prova del presupposto fondamentale per la configurazione dei contratti rappresentativi invocati in giudizio, ovvero che le camere di commercio di Napoli e
Caserta abbiano attribuito alla stessa il potere di agire in loro nome per loro conto nel richiedere a le prestazioni oggetto della fattura in discussione. In effetti, CP_1
detta prova non è data dall'incarico di allestimento per il Vinitaly dato dalla camera di commercio di Napoli e relativo capitolato tecnico, né dall'incarico di allestimento, sempre per il Vinitaly dato a dalla camera di commercio di Caserta e relativo Pt_1
capitolato, posto che detti documenti prodotti in prime cure dall'odierna appellante danno contezza unicamente del fatto che gli enti committenti in questione diedero incarico di allestimento presso la fiera veronese senza riferirsi in alcun modo al conferimento del potere rappresentativo conferito alla stessa di concludere Pt_1
11 contratti in loro nome e per loro conto con in riferimento a detti CP_1
allestimenti.
6 – Le considerazioni sinora svolte, escludono la fondatezza di entrambi motivi di gravame, dovendosi rigettare l'appello e confermarsi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vanno liquide ai Parte_1
valori medi in forza del D.M. n. 55/20014 e successive modificazioni ed integrazione, con riferimento ai parametri stabiliti per lo scaglione da euro
5.201,00.= ad euro 26.000,00.= e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Verona n. 1700/2023, pubblicata in data 13 settembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 3.966,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
12 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 15 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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