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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4532/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4532/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. , Parte_1
-parte attrice-
e
CP
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 30.04.1991 in Altamura. Ha precisato che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
(08.10.1992), (10.05.1994) e (17.03.2005). Per_2 PE
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 4532/2024.
Ha dichiarato che i figli e maggiorenni, hanno Per_1 Per_2 raggiunto da tempo la propria indipendenza economica e che non vivono più nella casa familiare, mentre il figlio – PE quasi ventenne, studente universitario – vive ancora con la madre, non avendo ancora raggiunto un'autonomia economica.
Ha inoltre dedotto che il padre non ha più adempiuto all'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio a PE decorrere dal dicembre 2022.
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale (sentenza n.
1707/2023 del 04.05.2023) ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili oltre al 50% PE delle spese straordinarie;
la devoluzione del 100% dell'assegno unico in proprio favore;
la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali (ricorso depositato il 15/04/2024).
I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del
08.11.2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha disposto procedersi in assenza del coniuge resistente. Nella medesima sede ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le statuizioni regolanti lo stato separativo e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita CP in giudizio.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 4532/2024.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 1707/2023 del 04.05.2023 passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Per quel che concerne le domande accessorie, devono essere confermate le statuizioni regolanti lo stato di separazione non essendo intervenute nelle more modificazioni sostanziali nelle rispettive condizioni economiche che ne impongano una revisione.
IV.1.- In particolare deve essere confermato l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del solo figlio
(17.03.2005) maggiorenne non autosufficiente. PE
La misura della contribuzione continua ad apparire congrua in ragione elle esigenze del figlio, tuttora studente universitario, e delle capacità reddituali delle parti. A tal proposito, è emerso che la madre, già bracciante agricola, è priva di occupazione mentre il padre svolge attività
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 4532/2024.
lavorativa fuori regione con un'entrata mensile di € 1.700,00 circa.
IV.2.- Le spese straordinarie per il figlio PE continueranno a gravare su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
IV.3.- In ragione della convivenza tra il figlio e la madre, la casa familiare continuerà ad essere assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4532/2024 introdotto con ricorso del 15.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30.04.1991 tra (Altamura, Parte_1
19.03.1973) e (Altamura, 15.10.1969) e CP trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 54, parte II, serie A, anno 1991;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 4532/2024.
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE che la casa familiare resti assegnata in godimento a che ivi convive con il figlio Parte_1 PE
5) DISPONE a carico di l'obbligo di continuare a CP versare in favore di la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio (oltre aggiornamenti annuali sulla base PE dell'indice di rivalutazione ISTAT-FOI a far data dal
Novembre 2021;
6) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio PE graveranno su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP PT
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in €
[...]
2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4532/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. , Parte_1
-parte attrice-
e
CP
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 30.04.1991 in Altamura. Ha precisato che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
(08.10.1992), (10.05.1994) e (17.03.2005). Per_2 PE
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 4532/2024.
Ha dichiarato che i figli e maggiorenni, hanno Per_1 Per_2 raggiunto da tempo la propria indipendenza economica e che non vivono più nella casa familiare, mentre il figlio – PE quasi ventenne, studente universitario – vive ancora con la madre, non avendo ancora raggiunto un'autonomia economica.
Ha inoltre dedotto che il padre non ha più adempiuto all'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio a PE decorrere dal dicembre 2022.
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale (sentenza n.
1707/2023 del 04.05.2023) ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili oltre al 50% PE delle spese straordinarie;
la devoluzione del 100% dell'assegno unico in proprio favore;
la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali (ricorso depositato il 15/04/2024).
I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del
08.11.2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha disposto procedersi in assenza del coniuge resistente. Nella medesima sede ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti confermando le statuizioni regolanti lo stato separativo e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita CP in giudizio.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 4532/2024.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 1707/2023 del 04.05.2023 passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Per quel che concerne le domande accessorie, devono essere confermate le statuizioni regolanti lo stato di separazione non essendo intervenute nelle more modificazioni sostanziali nelle rispettive condizioni economiche che ne impongano una revisione.
IV.1.- In particolare deve essere confermato l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del solo figlio
(17.03.2005) maggiorenne non autosufficiente. PE
La misura della contribuzione continua ad apparire congrua in ragione elle esigenze del figlio, tuttora studente universitario, e delle capacità reddituali delle parti. A tal proposito, è emerso che la madre, già bracciante agricola, è priva di occupazione mentre il padre svolge attività
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 4532/2024.
lavorativa fuori regione con un'entrata mensile di € 1.700,00 circa.
IV.2.- Le spese straordinarie per il figlio PE continueranno a gravare su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
IV.3.- In ragione della convivenza tra il figlio e la madre, la casa familiare continuerà ad essere assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4532/2024 introdotto con ricorso del 15.04.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così CP provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30.04.1991 tra (Altamura, Parte_1
19.03.1973) e (Altamura, 15.10.1969) e CP trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Altamura al n. 54, parte II, serie A, anno 1991;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 4532/2024.
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE che la casa familiare resti assegnata in godimento a che ivi convive con il figlio Parte_1 PE
5) DISPONE a carico di l'obbligo di continuare a CP versare in favore di la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio (oltre aggiornamenti annuali sulla base PE dell'indice di rivalutazione ISTAT-FOI a far data dal
Novembre 2021;
6) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio PE graveranno su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP PT
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in €
[...]
2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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