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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/08/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1016/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est. dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1016/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Mattioli Massimiliano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Antonio Barberisi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/07/2015 in Terni, precisando che dall'unione era nato il figlio in data 08/12/2015, e che a far data Persona_1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, tenutasi il
20/05/2022, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 09/07/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Terni in data 12.07.2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terni, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2)Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3)Confermare le condizioni di separazione di cui al Decreto di Omologazione n. 5577/2022 del
20/07/2022 nonché del Verbale di udienza del 30.05.2022, RG n. 689/2022, Tribunale di Terni.
Per quanto concerne l'affidamento del figlio , in considerazione della pendenza del Per_1 procedimento presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria di Perugia, disporre già da ora che in caso revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della sig.ra
[...]
l'affidamento del minore sarà condiviso tra madre e padre con collocamento presso il CP_1 padre.
4)Confermare l'assegnazione della casa coniugale, ad oggi di proprietà esclusiva del sig.
a quest'ultimo che vi abiterà insieme al figlio .” Parte_1 Per_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/07/2015 in Terni tra e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (atto Parte_2
n.21, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2015);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli