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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio tra :
, con l'Avv. MARIA PIA Parte_1
BONAVITA;
e
, con l'Avv. ALESSANDRA ELIA;
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 18 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato il 21.02.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale per chiedere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento de figlio , nato il Per_1
01.06.2023 dalla relazione non matrimoniale con Controparte_1
Con memoria del 16.04.2024 si è costituito il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui all'atto di costituzione.
Il Giudice delegato, alla prima udienza del 10.06.2024, ha sentito le parti e tentato la conciliazione delle stesse.
Con ordinanza del 13.06.2024, il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e rinviato la causa per discussione.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e di voler trasformare il presente procedimento in giudizio congiunto, alle condizioni stabilite nell'ordinanza del 13.06.2024, depositando patti dalle stesse sottoscritti.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al minore e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso del minore e al diritto di visita, considerata allo stato la notevole distanza geografica tra
Pag. 2 di 4 le parti (essendo il resistente lavoratore e residente di fatto in Francia e avendo dichiarato di tornare in Italia circa due volte l'anno) e la mancanza di consuetudine di vita tra il padre e il minore di tenerissima età.
La misura del mantenimento in favore del figlio, pattuita a carico del padre in complessivi € 250,00 mensili risulta congrua, alla luce della attuale situazione economica delle parti, così la percezione, da parte di
, del 100% dell'A.U.U. spettante per il figlio, in Parte_1
considerazione dei maggiori tempi di permanenza del figlio minore presso la madre e le maggiori spese quotidiane affrontate dalla stessa.
Tenuto conto del raggiungimento degli accordi tra le parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento tra
[...]
e , in epigrafe meglio Parte_1 Controparte_1
generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti e allegati alle note congiunte del 12.11.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 27/11/2024 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio tra :
, con l'Avv. MARIA PIA Parte_1
BONAVITA;
e
, con l'Avv. ALESSANDRA ELIA;
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 18 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato il 21.02.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale per chiedere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento de figlio , nato il Per_1
01.06.2023 dalla relazione non matrimoniale con Controparte_1
Con memoria del 16.04.2024 si è costituito il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore alle condizioni di cui all'atto di costituzione.
Il Giudice delegato, alla prima udienza del 10.06.2024, ha sentito le parti e tentato la conciliazione delle stesse.
Con ordinanza del 13.06.2024, il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e rinviato la causa per discussione.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e di voler trasformare il presente procedimento in giudizio congiunto, alle condizioni stabilite nell'ordinanza del 13.06.2024, depositando patti dalle stesse sottoscritti.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al minore e ai rapporti economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso del minore e al diritto di visita, considerata allo stato la notevole distanza geografica tra
Pag. 2 di 4 le parti (essendo il resistente lavoratore e residente di fatto in Francia e avendo dichiarato di tornare in Italia circa due volte l'anno) e la mancanza di consuetudine di vita tra il padre e il minore di tenerissima età.
La misura del mantenimento in favore del figlio, pattuita a carico del padre in complessivi € 250,00 mensili risulta congrua, alla luce della attuale situazione economica delle parti, così la percezione, da parte di
, del 100% dell'A.U.U. spettante per il figlio, in Parte_1
considerazione dei maggiori tempi di permanenza del figlio minore presso la madre e le maggiori spese quotidiane affrontate dalla stessa.
Tenuto conto del raggiungimento degli accordi tra le parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento tra
[...]
e , in epigrafe meglio Parte_1 Controparte_1
generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti e allegati alle note congiunte del 12.11.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 27/11/2024 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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