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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6888/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di OR Annunziata Prima Sezione CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6888 DE ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi DEl'anno 2021, in materia di condominio ed impugnazione di DEibera assembleare e vertente TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall' Avv. Claudio Terminio (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in OR DE GR (NA) alla via Circumvallazione n. 44/B
- ATTRICE – CONTRO
(C.F. ) sito in OR Controparte_1 P.IVA_1 DE GR (NA) alla , in persona DEl'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariarosaria Ascione (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3 OR DE GR (NA), alla via Salvator Noto n. 10;
- CONVENUTO-
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 29.11.2023, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021, nella Parte_1 qualità di condomino e, dunque, quale comproprietario di due unità immobiliari facenti parte DE sito in OR DE Controparte_1 GR (NA) – conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il predetto
– in persona DEl'amministratore p.t. – impugnando la DEibera CP_1 approvata in data 17.09.2021 dall'assemblea dei condomini, alla quale l'istante non partecipava.
A fondamento DEla propria pretesa premetteva di essere comproprietario di due consistenze immobiliari site nel fabbricato DE convenuto condominio e più precisamente, 1) un appartamento posto al primo piano, interno n. 4, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 20, particella 869, sub. 5, Categoria A/3 e 2) un box garage al piano terra, interno n. 4, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 20, particella 869, sub. 13, Categoria C/2; di aver acquisito la proprietà a seguito DE decesso DEla madre (nata in Persona_1 OR DE GR il 10.5.1935, deceduta il 18.1.2018), giusta denuncia di successione DE 17.12.2018 Volume 9990 n. 4376. L'attore esponeva che in data 17.09.2021 si riuniva l'assemblea condominiale, in seconda convocazione, al fine di discutere sui seguenti ordini DE giorno: 1) nomina amministratore condominiale;
2) approvazione preventivi per nomina tecnico in merito all'ordinanza n. 237/2021; 3) approvazione preventivo fabbro, per la rimozione DEla tettoia sul lastrico solare 4) eventuali e varie. I condomini, all'unanimità dei presenti, nominavano l'Amministratore nella persona DEl'Avv. Mariarosaria Ascione, approvavano il preventivo DE geom. ing. nonché il preventivo DE Sig. Persona_2 Per_3 La suddetta DEibera non veniva notificata all'istante, il quale ne veniva a conoscenza solo in data 13.10.2021, poiché veniva depositata dalla controparte in un altro giudizio. L'attore deduceva l'invalidità DEla DEibera, in particolare, eccepiva: 1) difetto DEla convocazione, ovvero la carenza di legittimazione di CP_2
il quale convocava l'assemblea in luogo DEl'amministratore p.t.; 2)
[...] l'omessa indicazione nel verbale dei valori millesimali di ogni condomino;
3) l'erronea indicazione dei condomini presenti, partecipanti e comproprietari;
4) la mancanza di chiarezza ed intellegibilità DEle decisioni DEl'assemblea relative ai punti 2 e 3 DEl'ordine DE giorno;
5) la mancata istituzione di un fondo speciale per i lavori straordinari DEiberati. Tanto premesso, concludeva chiedendo: in via Parte_1 preliminare, di sospendere in via cautelare la DEibera DE 17.09.2021; in via principale, di dichiarare la nullità e/o annullabilità DEla DEibera impugnata con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio, in data 18.03.2022, il Controparte_1
[...
, in persona DEl'amministratore p.t., contestando la fondatezza DEla domanda attorea ed instando per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore DE difensore antistatario. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 29.11.2023, con ordinanza DE 14.12.2023 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tanto premesso, l'impugnativa deve dirsi tempestiva: infatti, la DEibera assunta in data 17.09.2021 non veniva notificata all'odierno attore, il quale
- 2 -
non era presente all'assemblea condominiale;
pertanto, quest'ultimo veniva a conoscenza DE contenuto DEle determinazioni assunte dalla compagine condominiale solo in data 13.10.2021, data in cui il verbale DEla suddetta assemblea veniva prodotto in un differente giudizio istaurato tra le medesime parti. Sul punto nulla ha dedotto il convenuto e pertanto, tale CP_1 circostanza deve ritenersi incontestata. La domanda di mediazione è stata presentata in data 21.10.2021 e successivamente, la procedura si è conclusa negativamente con verbale DE 21.12.2021. Da questa data è iniziato a decorrere nuovamente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, spiegata poi con atto di citazione notificato in data 23.12.2021. Tenuto conto DEle allegazioni in fatto e documentali DEle parti, viene in rilievo, per il suo carattere assorbente, la eccezione di mancata costituzione DE fondo speciale - previsto dall'art. 1135 c.c. - per l'esecuzione dei lavori da svolgersi in ottemperanza all'ordinanza n. 237/2021, emessa dal Comune di OR DE GR. Giova all'uopo rammentare che il testo DEl'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. è stato modificato dapprima dalla legge n. 220 DE 2012 e poi dal d.l. n. 145 DE 2013, convertito nella legge n. 9 DE 2014; la norma così riformata non prevede più che “se occorre” bisogna procedere alla costituzione di un preventivo fondo speciale, ma dispone l'obbligatorietà di quest'ultimo, il quale deve avere un importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero -se è così previsto dal contratto- un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione DE progressivo stato di avanzamento DEle opere. In tal modo, la previsione normativa in esame configura una ulteriore condizione di validità DEla DEibera di approvazione DEle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. (vd. Cass 9388/23). La ratio sottesa alla disposizione di legge è la necessità di tutelare l'interesse collettivo al corretto funzionamento DEla gestione condominiale, nonché DEl'interesse DE singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, così come previsto dal comma 2 DEl'art. 63 disp. att. c.c. Per tale motivo, una DEiberazione maggioritaria DEl'assemblea non può avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento DE fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, anche nel caso in cui abbia ricevuto il preventivo consenso DEl'appaltatore; difatti, una siffatta decisione si appalesa come potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale e perciò, deve ritenersi nulla. Ne consegue che, ai fini DEla validità DEla DEibera di approvazione dei lavori, è necessaria che l'assemblea condominiale DEiberi specificamente in merito alle somme da dedicare al fondo, al relativo riparto, alla costituzione DE fondo speciale per l'intera somma, ovvero al pagamento graduale in
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funzione DE contratto d'appalto; ai ratei eventualmente necessari per costituire il fondo, ecc. Ciò premesso in diritto, si osserva che la nullità di cui si discorre è stata eccepita dall'attore sin dall'atto introduttivo DE giudizio;
diversamente, nulla opponeva in merito il convenuto CP_1 Dalla lettura DE verbale assembleare, si evince che circa il punto n. 2 e 3 DEl'ordine DE giorno (relativi rispettivamente all'approvazione preventivi per nomina tecnico in merito all'ordinanza n. 237/2021 e all'approvazione preventivo fabbro, per la rimozione DEla tettoia sul lastrico solare), i condomini decidevano all'unanimità di approvare i preventivi per gli elaborati tecnici DE geometra e il preventivo DE sig. per Per_2 Per_3 l'espletamento dei lavori afferenti alla tettoia. Pertanto, non veniva posto all'ordine DE giorno, né veniva DEiberata la costituzione DE fondo speciale previsto ex lege, né venivano previste le modalità di pagamento DEle somme per l'esecuzione dei lavori straordinari di cui si discorre. Tenuto conto dei summenzionati principi giurisprudenziali, con tale DEibera non risulta quindi costituito il fondo spese né per l'intera somma né per una parte di essa. Atteso che la mancata costituzione DE fondo speciale rende nulla la DEibera assembleare che approva i lavori straordinari (cfr. Sentenza n. 17035/ 2016 9388/23), deve essere dichiarata la nullità DEla DEibera DE 17.09.2021, Pt_2 in accoglimento DEla domanda spiegata dall'attore. Nella presente decisione rimane assorbita ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione DE principio processuale DEla "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 DE 08/05/2014; Cass. n. 12002 DE 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008). Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza DE deposito DEla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, stante la particolare semplicità DEle questioni trattate (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00), con distrazione in favore DEl'avv. Claudio Terminio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di OR Annunziata, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n.6888/2021 R.G.A.C. sulle domande proposte da Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti DE
[...]
, in persona DEl'amministratore p.t. Ascione Controparte_3 Mariarosaria, così provvede:
- 4 -
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità DEla DEibera condominiale DE 17.9.2021, relativamente al punto n. 2 e 3 DEl'O.D.G.;
2) condanna il , in persona Controparte_1 DEl'amministratore e legale rappresentante p.t. Ascione Mariarosaria, al pagamento in favore DEl'attore DEle spese DE giudizio Parte_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti, con attribuzione in favore DEl'avv. Claudio Terminio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in OR Annunziata, il 15-10-2025
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di OR Annunziata Prima Sezione CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6888 DE ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi DEl'anno 2021, in materia di condominio ed impugnazione di DEibera assembleare e vertente TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall' Avv. Claudio Terminio (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in OR DE GR (NA) alla via Circumvallazione n. 44/B
- ATTRICE – CONTRO
(C.F. ) sito in OR Controparte_1 P.IVA_1 DE GR (NA) alla , in persona DEl'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariarosaria Ascione (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3 OR DE GR (NA), alla via Salvator Noto n. 10;
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Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 29.11.2023, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021, nella Parte_1 qualità di condomino e, dunque, quale comproprietario di due unità immobiliari facenti parte DE sito in OR DE Controparte_1 GR (NA) – conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il predetto
– in persona DEl'amministratore p.t. – impugnando la DEibera CP_1 approvata in data 17.09.2021 dall'assemblea dei condomini, alla quale l'istante non partecipava.
A fondamento DEla propria pretesa premetteva di essere comproprietario di due consistenze immobiliari site nel fabbricato DE convenuto condominio e più precisamente, 1) un appartamento posto al primo piano, interno n. 4, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 20, particella 869, sub. 5, Categoria A/3 e 2) un box garage al piano terra, interno n. 4, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 20, particella 869, sub. 13, Categoria C/2; di aver acquisito la proprietà a seguito DE decesso DEla madre (nata in Persona_1 OR DE GR il 10.5.1935, deceduta il 18.1.2018), giusta denuncia di successione DE 17.12.2018 Volume 9990 n. 4376. L'attore esponeva che in data 17.09.2021 si riuniva l'assemblea condominiale, in seconda convocazione, al fine di discutere sui seguenti ordini DE giorno: 1) nomina amministratore condominiale;
2) approvazione preventivi per nomina tecnico in merito all'ordinanza n. 237/2021; 3) approvazione preventivo fabbro, per la rimozione DEla tettoia sul lastrico solare 4) eventuali e varie. I condomini, all'unanimità dei presenti, nominavano l'Amministratore nella persona DEl'Avv. Mariarosaria Ascione, approvavano il preventivo DE geom. ing. nonché il preventivo DE Sig. Persona_2 Per_3 La suddetta DEibera non veniva notificata all'istante, il quale ne veniva a conoscenza solo in data 13.10.2021, poiché veniva depositata dalla controparte in un altro giudizio. L'attore deduceva l'invalidità DEla DEibera, in particolare, eccepiva: 1) difetto DEla convocazione, ovvero la carenza di legittimazione di CP_2
il quale convocava l'assemblea in luogo DEl'amministratore p.t.; 2)
[...] l'omessa indicazione nel verbale dei valori millesimali di ogni condomino;
3) l'erronea indicazione dei condomini presenti, partecipanti e comproprietari;
4) la mancanza di chiarezza ed intellegibilità DEle decisioni DEl'assemblea relative ai punti 2 e 3 DEl'ordine DE giorno;
5) la mancata istituzione di un fondo speciale per i lavori straordinari DEiberati. Tanto premesso, concludeva chiedendo: in via Parte_1 preliminare, di sospendere in via cautelare la DEibera DE 17.09.2021; in via principale, di dichiarare la nullità e/o annullabilità DEla DEibera impugnata con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio, in data 18.03.2022, il Controparte_1
[...
, in persona DEl'amministratore p.t., contestando la fondatezza DEla domanda attorea ed instando per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore DE difensore antistatario. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e precisate le conclusioni con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 29.11.2023, con ordinanza DE 14.12.2023 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tanto premesso, l'impugnativa deve dirsi tempestiva: infatti, la DEibera assunta in data 17.09.2021 non veniva notificata all'odierno attore, il quale
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non era presente all'assemblea condominiale;
pertanto, quest'ultimo veniva a conoscenza DE contenuto DEle determinazioni assunte dalla compagine condominiale solo in data 13.10.2021, data in cui il verbale DEla suddetta assemblea veniva prodotto in un differente giudizio istaurato tra le medesime parti. Sul punto nulla ha dedotto il convenuto e pertanto, tale CP_1 circostanza deve ritenersi incontestata. La domanda di mediazione è stata presentata in data 21.10.2021 e successivamente, la procedura si è conclusa negativamente con verbale DE 21.12.2021. Da questa data è iniziato a decorrere nuovamente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, spiegata poi con atto di citazione notificato in data 23.12.2021. Tenuto conto DEle allegazioni in fatto e documentali DEle parti, viene in rilievo, per il suo carattere assorbente, la eccezione di mancata costituzione DE fondo speciale - previsto dall'art. 1135 c.c. - per l'esecuzione dei lavori da svolgersi in ottemperanza all'ordinanza n. 237/2021, emessa dal Comune di OR DE GR. Giova all'uopo rammentare che il testo DEl'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. è stato modificato dapprima dalla legge n. 220 DE 2012 e poi dal d.l. n. 145 DE 2013, convertito nella legge n. 9 DE 2014; la norma così riformata non prevede più che “se occorre” bisogna procedere alla costituzione di un preventivo fondo speciale, ma dispone l'obbligatorietà di quest'ultimo, il quale deve avere un importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero -se è così previsto dal contratto- un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione DE progressivo stato di avanzamento DEle opere. In tal modo, la previsione normativa in esame configura una ulteriore condizione di validità DEla DEibera di approvazione DEle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. (vd. Cass 9388/23). La ratio sottesa alla disposizione di legge è la necessità di tutelare l'interesse collettivo al corretto funzionamento DEla gestione condominiale, nonché DEl'interesse DE singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, così come previsto dal comma 2 DEl'art. 63 disp. att. c.c. Per tale motivo, una DEiberazione maggioritaria DEl'assemblea non può avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento DE fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, anche nel caso in cui abbia ricevuto il preventivo consenso DEl'appaltatore; difatti, una siffatta decisione si appalesa come potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale e perciò, deve ritenersi nulla. Ne consegue che, ai fini DEla validità DEla DEibera di approvazione dei lavori, è necessaria che l'assemblea condominiale DEiberi specificamente in merito alle somme da dedicare al fondo, al relativo riparto, alla costituzione DE fondo speciale per l'intera somma, ovvero al pagamento graduale in
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funzione DE contratto d'appalto; ai ratei eventualmente necessari per costituire il fondo, ecc. Ciò premesso in diritto, si osserva che la nullità di cui si discorre è stata eccepita dall'attore sin dall'atto introduttivo DE giudizio;
diversamente, nulla opponeva in merito il convenuto CP_1 Dalla lettura DE verbale assembleare, si evince che circa il punto n. 2 e 3 DEl'ordine DE giorno (relativi rispettivamente all'approvazione preventivi per nomina tecnico in merito all'ordinanza n. 237/2021 e all'approvazione preventivo fabbro, per la rimozione DEla tettoia sul lastrico solare), i condomini decidevano all'unanimità di approvare i preventivi per gli elaborati tecnici DE geometra e il preventivo DE sig. per Per_2 Per_3 l'espletamento dei lavori afferenti alla tettoia. Pertanto, non veniva posto all'ordine DE giorno, né veniva DEiberata la costituzione DE fondo speciale previsto ex lege, né venivano previste le modalità di pagamento DEle somme per l'esecuzione dei lavori straordinari di cui si discorre. Tenuto conto dei summenzionati principi giurisprudenziali, con tale DEibera non risulta quindi costituito il fondo spese né per l'intera somma né per una parte di essa. Atteso che la mancata costituzione DE fondo speciale rende nulla la DEibera assembleare che approva i lavori straordinari (cfr. Sentenza n. 17035/ 2016 9388/23), deve essere dichiarata la nullità DEla DEibera DE 17.09.2021, Pt_2 in accoglimento DEla domanda spiegata dall'attore. Nella presente decisione rimane assorbita ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione DE principio processuale DEla "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 DE 08/05/2014; Cass. n. 12002 DE 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008). Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza DE deposito DEla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, stante la particolare semplicità DEle questioni trattate (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro 389,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 840,00; fase decisoria, euro 851,00), con distrazione in favore DEl'avv. Claudio Terminio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di OR Annunziata, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n.6888/2021 R.G.A.C. sulle domande proposte da Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti DE
[...]
, in persona DEl'amministratore p.t. Ascione Controparte_3 Mariarosaria, così provvede:
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1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità DEla DEibera condominiale DE 17.9.2021, relativamente al punto n. 2 e 3 DEl'O.D.G.;
2) condanna il , in persona Controparte_1 DEl'amministratore e legale rappresentante p.t. Ascione Mariarosaria, al pagamento in favore DEl'attore DEle spese DE giudizio Parte_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti, con attribuzione in favore DEl'avv. Claudio Terminio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in OR Annunziata, il 15-10-2025
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
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