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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3337/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3337/2017 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti Claudio Ugo Campaner e Sabrina Parte_1 C.F._1
Fattore;
- attrice - contro
(c.f. ), con gli avv.ti Pierluigi Maria Fino, Donatella Controparte_1 C.F._2
Bassanelli e Stefano Gusmitta;
- convenuta -
In punto: collazione, azione di riduzione, divisione di beni caduti in successione;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2024, le parti concludevano come da verbale riportandosi ai fogli di pc rispettivamente depositati;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel richiamare tutto quanto già esposto e statuito in sede di sentenza non definitiva resa tra le parti in data
13.7.2021, la presente causa, rimessa sul ruolo al precipuo fine di consentire alle parti di prendere posizione sulla modicità del valore delle donazioni effettuate dalla de cuius in favore di entrambe, ed espressamente individuate dal c.t.u. e dal Tribunale, nonché a parte convenuta di procedere al rendimento del conto rispetto all'attività dalla medesima svolta in virtù della procura generale conferitale in data 11.10.2021 dalla pagina 1 di 7 testatrice, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la ritenuta necessità di una pronuncia collegiale sulle questioni sorte in relazione ai due profili sopra evidenziati.
Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come, sulla base dell'ulteriore attività processuale svolta, parte attrice abbia insistito, in sede di comparsa conclusionale e replica, affinché “risolte le questioni di carattere valutativo di cui sopra, la causa andrà rimessa in istruttoria per il completamento degli accertamenti necessari ed opportuni in funzione della decisione definitiva. A tal fine, per quanto concerne la situazione relativa e conseguente al (mancato) rendiconto, ribadiamo quanto dedotto nelle nostre Note autorizzate 29.1.22 (paragrafo 4); mentre, per quanto concerne tutto il resto, ci pare sufficiente ricordare quanto puntualizzato dall'Ill.mo Tribunale nella sentenza non definitiva 13.7.21 (pag. 21): “…al fine di individuare le quote complessive in cui le eredi sono subentrate alla defunta madre, il perito dovrà tener conto non soltanto delle quote testamentarie ma anche di quelle relative alla parziale successione legittima apertasi sui beni non contemplati in sede testamentaria. Ferme le stime fatte in relazione ai beni immobili, quindi, occorrerà che il perito stimi preliminarmente il valore de beni mobili, stimi poi il valore complessivo dell'asse ereditario, assegni a ciascuna erede i beni spettanti sulla base di entrambe le vocazioni (testamentaria e legittima), calcoli infine il valore delle rispettive quote raffrontando il valore delle assegnazioni fatte a ciascuna erede con l'entità complessiva dell'asse. Tale operazione di stima dei beni e individuazione delle rispettive quote sarà, peraltro, indispensabile per procedere alla riunione fittizia e alla successiva verifica di eventuali lesioni di legittima””, mentre parte convenuta abbia ribadito “come debbano essere effettuati i conteggi alla luce della sentenza parziale e come non sia necessario rimettere sul ruolo una causa che pende dal lontano 2012.
Le due successioni vanno sciolte separatamente posto che non si è raggiunto accordo affinché vengano divise come se appartenessero ad una unica massa. Successione legittima di relativamente ai beni non compresi nel testamento. Persona_1
Relictum appartamento (sub 10) e garage (sub 14) siti in RA via G. Di Vittorio 54 valore complessivo € 63.000,00 come accertato in CTU a cui si aggiunge il donatum, già accertato in sentenza, € 183.940,00 donato a ed € 85.340,00 Pt_1 donati a = Tot €. 332.280,00: 2 = € 166.140,00 quota spettante a ciascuna sorella. ha già ricevuto € CP_1 Pt_1
183.940,00 e, quindi, deve dare a € 17.800,00. ha già ricevuto € 85.340,00 e, quindi ha diritto di CP_1 CP_1 ricevere € 82.800,00 da soddisfare con l'assegnazione dell'appartamento e del garage di RA (sub 10 e sub 14) ed un conguaglio di € 17.800,00. Successione testamentaria La signora dal Bo ha ricevuto per testamento il Persona_1 Pt_1
100% dell'appartamento di Arabba e ½ di due appartamenti interno 1 e 3 nello stabile sito in RA via Curiel 13.
ha ricevuto per testamento il resto degli immobili. Successione testamentaria di Ciascuna delle figlie CP_1 Persona_2 per testamento deve ricevere ½. Relictum: -appartamento RA via G Vittorio n. 54 valutato in sede di CTU €
80.000,00; - il 50% del fabbricato via Curiel RA/Venezia costituito da 6 appartamenti e 9 garages per € 270.100.
Totale relictum 350.100,00: 2 = € 175.050,00 a testa. Rientra nel relictum anche la villetta in Mestre che le parti hanno deciso di mettere in vendita dividendo il ricavato per due. Atteso che non vi è contestazione sul diritto alla divisione, e nemmeno sulle quote di spettanza, attesa la CTU in atti e la sentenza già pronunciata da questo Giudice e che le assegnazioni dei singoli cespiti appaiono obbligate in quanto parzialmente già assegnati, si chiede al Tribunale di delegare le operazioni di divisone ad un Notaio ex art. 790 c.p.c. e seguenti”. pagina 2 di 7 Al fine di consentire ogni verifica circa l'effettiva attività necessaria alla definitiva pronuncia sulle questioni tutte sottese alla presente controversia e tenuto conto delle conclusioni rassegnate anche da ultimo dalle parti, occorre riportare, per punti, le decisioni già assunte dal Tribunale (allo stato oggetto esclusivamente di riserva di appello), con la sentenza non definitiva sopra citata: 1) l'accertamento del regolamento della successione in morte di deceduta il 31.1.2016, in accoglimento di quanto prospettato da parte Persona_1 convenuta, esclusivamente ai sensi del testamento olografo datato 20.3.2014 e pubblicato il 7.3.2016, in quanto sostitutivo (a fronte dell'esplicita revoca ivi contenuta) di quello precedentemente redatto in data
20.2.2013 (contenente il riferimento alla totalità dei beni immobili della de cuius) da cui la conseguente concorrenza della successione testamentaria (con riferimento esclusivo ai beni assegnati nel suddetto secondo testamento, da considerarsi attribuiti quali quote dell'intero e globale patrimonio e non a titolo di legato, senza alcuna rideterminazione della misura delle quote ereditarie riconosciute dalla legge, sulla base di quanto stabilito dal Collegio) con la successione legittima per i restanti beni -mobili, giacenze bancarie, titoli e immobili- non espressamente individuati in sede testamentaria da intendersi, anche tenuto conto della divisione volutamente parziale posta in essere dalla testatrice pur nella consapevolezza dell'esistenza di altri beni, allo stato in comproprietà indivisa tra le eredi per la quota del 50% ciascuna;
2) l'accertamento della non necessarietà di alcuna pronuncia di divisione, contrariamente alla tesi prospettata sia da parte attrice nel ritenere l'esistenza di un'unica massa di beni da dividere, sia da parte convenuta nell'individuarne due, ognuna con riferimento a ciascun genitore/testatore, sui beni attribuiti ex rebus certis sia da Per_2
[... che da in quanto le disposizioni dei rispettivi testamenti non risultano determinative di Persona_1 alcuna situazione di comunione, dovendosi al contrario limitare la pronuncia di divisione ai soli beni immobili, mobili e giacenze non contemplati nei testamenti suddetti;
3) l'accertata rilevanza, a fini collatizi, delle sole donazioni effettuate dalla de cuius in favore delle figlie e non anche del nipote, Controparte_2 dal momento che i beni oggetto di disposizione in favore di quest'ultimo possono al più incidere per la verifica dell'eventuale lesione prospettata dall'attrice della sua quota di legittima, senza che tuttavia il suddetto (peraltro estraneo al presente giudizio) e i relativi beni possano subire gli effetti dell'azione di riduzione esperita in mancanza di accettazione da parte dell'attrice dell'eredità materna con beneficio di inventario;
4) l'accertata natura donativa delle movimentazioni di cui ai conti correnti intestati alla de cuius aventi quali beneficiaria per la somma complessiva pari a euro 46.733,50, previa Controparte_1 detrazione di quanto dalla convenuta già restituito alla testatrice per la minor somma pari a euro 11.060,00, rimettendo invece al contraddittorio delle parti la questione relativa alla modicità o meno del valore delle suddette donazioni al fine di ogni verifica circa la loro computabilità nell'ambito del relictum, a fronte di nullità per difetto di forma, ovvero del donatum, con rilevanza dunque a meri fini di collazione e/o riunione fittizia;
5) l'impossibilità di considerare i prelievi di cui ai conti correnti intestati a quali Persona_1 donazioni in favore della convenuta, non risultando evincibile chi abbia effettuato tali prelievi e comunque pagina 3 di 7 tenuto conto della compatibilità dei medesimi con le esigenze della de cuius; 6) l'accertata compartecipazione della testatrice e della convenuta in misura paritaria nell'alimentare il conto tra le medesime cointestato da cui la conseguente infondatezza della domanda attorea di condanna di a restituire quanto Controparte_1 asseritamente illegittimamente prelevato;
7) la necessità di rimettere al perito la determinazione del valore corrispondente al godimento tratto dalla donataria, , della quota di 1/2 dell'immobile sito Controparte_1 in RA, via G. Di Vittorio n. 54, e della quota 1/4 dell'intero fabbricato sito in RA, via Curiel n. 13 nel periodo che va dal 23 settembre 2009 al 31 gennaio 2016, date, rispettivamente, della donazione e dell'apertura della successione, tenuto conto dell'estinzione per consolidazione di tale usufrutto già al momento della donazione, previa parametrazione, come indicato dal consulente, al valore dei frutti percepibili dall'immobile a partire dalla data della donazione sino al decesso di 8) Persona_1
l'accertamento della tardività dell'allegazione della donazione asseritamente effettuata dalla de cuius alla convenuta nel 1979 e, dunque, la non accoglibilità della relativa domanda attorea;
9) l'accertamento della natura di donazione indiretta della somma pari a euro 12.000,00 versata da alla Pole Position Persona_1
S.p.A. quale contributo al nipote, per l'acquisto dell'autovettura, sempre e solo a fini Controparte_3 della verifica dell'eventuale asserita lesione della quota di legittima spettante all'attrice; 10) l'accertamento della donazione effettuata da all'attrice, , dell'appartamento sito in Mestre, via Persona_1 Parte_1
Milano n. 12, previa eventuale imputazione ex se in caso di accertata lesione di legittima nonché della somma pari a euro 3.940,00, mentre della riconducibilità alle spese per la formazione personale della donazione del pianoforte e della non certezza circa il reale beneficiario dell'ulteriore asserita donazione di euro 6.500,00 da cui l'assenza di alcun obbligo in capo all'attrice a fini collatizi;
11) l'accertamento dell'intervenuta approvazione, senza reclamo, del rendiconto presentato dalla convenuta quale amministratrice di sostegno della madre, ritenendo necessario invece disporre il rendimento del conto da parte della convenuta per l'attività svolta da quest'ultima quale procuratrice di Persona_1
La causa veniva, dunque, rimessa in istruttoria al fine di stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione relativa alla modicità del valore delle donazioni effettuate in favore di ciascuna parte nonché per consentire a di rendere il conto della propria attività gestoria;
il Collegio evidenziava, Controparte_1 altresì puntualmente, con riferimento all'ulteriore attività necessaria al prosieguo, che “al fine di individuare le quote complessive in cui le eredi sono subentrate alla defunta madre, il perito dovrà tener conto non soltanto delle quote testamentarie ma anche di quelle relative alla parziale successione legittima apertasi sui beni non contemplati in sede testamentaria. Ferme le stime fatte in relazione ai beni immobili, quindi, occorrerà che il perito stimi preliminarmente il valore dei beni mobili, stimi poi il valore complessivo dell'asse ereditario, assegni a ciascuna erede i beni spettanti sulla base di entrambe le vocazioni (testamentaria e legittima), calcoli infine il valore delle rispettive quote raffrontando il valore delle assegnazioni fatte a ciascuna erede con l'entità complessiva dell'asse. Tale operazione di stima dei beni e individuazione delle rispettive quote sarà, peraltro, indispensabile per procedere alla riunione fittizia e alla successiva verifica di eventuali lesioni di pagina 4 di 7 legittima” (cfr. sentenza non definitiva citata). Tale ultima attività di stima e individuazione delle quote non risulta, tuttavia, essere stata oggetto di specifico incarico al consulente e la causa è stata nuovamente trattenuta al Collegio, previa sua riassegnazione al presente giudicante, per la pronuncia, come detto, sulla modicità del valore delle donazioni e sulla completezza del conto reso da parte convenuta.
Ebbene, quanto al primo profilo, le parti risultano aver riconosciuto, all'esito dell'udienza del 27.4.2022 la modicità del valore di tali donazioni (espressamente “si ritiene concordemente che siano donazioni di modico valore considerato il patrimonio della defunta e che quindi vadano computate nel donatum” – cfr. verbale della suddetta udienza), ribadendo la loro diversa posizione con esclusivo riferimento alla computabilità, ai fini della riunione fittizia, delle donazioni effettuate in favore di Tale questione è stata, a ben Parte_2 vedere, già affrontata e risolta in sede di prima sentenza non definitiva, nella cui occasione il Collegio ha già chiarito la non esperibilità nei confronti del suddetto dell'azione di riduzione ma, tuttavia, la computabilità delle elargizioni di cui ha beneficiato al fine di verificare l'eventuale lesione della quota di beni riservata all'attrice, previa dunque riunione fittizia di tutti i beni, comprese le somme in questione.
Alla luce di ciò nonché degli elementi emersi in base sia alla posizione assunta pacificamente dalle parti sia dalla documentazione in atti circa le consistenze reddituali e patrimoniali della testatrice, alcun dubbio può sorgere sulla modicità del valore delle diverse donazioni effettuate in favore di ciascuna delle parti.
Quanto, invece, al rendimento del conto, occorre innanzitutto ribadire come il Collegio abbia limitato tale obbligo in capo alla convenuta con riferimento esclusivo all'attività svolta in forza della procura generale rilasciatale dalla de cuius con l'atto notarile dell'11.10.2012 (doc. 8 di parte attrice) e non, dunque, a quella svolta quale amministratrice di sostegno, essendo stata tale seconda attività già vagliata e approvata in sede di procedimento di volontaria giurisdizione, senza proposizione di alcun reclamo da parte dell'attrice (si veda sent. non definitiva sul punto).
In relazione all'attività oggetto di rendiconto, parte convenuta, nel prospetto allegato alla nota depositata in data 31.1.2022 (doc. 47) ha evidenziato, da un lato, la parzialità della documentazione prodotta con riferimento al c/c Banca Intesa 0740/328353, mancando agli atti i documenti giustificativi delle mensilità ottobre-dicembre 2012 e del periodo dal 6 febbraio al 31 marzo 2015 (in disparte ogni pronuncia in merito alla riconducibilità a data certa delle sottoscrizioni poste sugli estratti conto, per presa visione e avallo, da parte della de cuius o sulla capacità di quest'ultima, non risultando la questione rilevante ai fini del decidere né necessaria alcuna verificazione delle scritture in questione, come dopotutto precisato anche dalla stessa parte attrice) nonché la non giustificazione dei prelievi -risultanti dagli estratti conto in atti- della somma asseritamente destinata al pagamento dell'imu dell'immobile di Arabba, per euro 250,00 anziché euro
235,00, dell'ulteriore somma di euro 250,00 imputata al costo del viaggio per Arabba e al giroconto di euro
2.000,00 totalmente privo di causale, dall'altra, l'omissione di alcun deposito giustificativo con riferimento ai c/c , Intesa San Paolo 0011010 e Unicredit 4391809. C.F._3 pagina 5 di 7 Ebbene, parte attrice, mentre risulta cogliere nel segno con riferimento all'omesso deposito degli estratti conto relativi alle mensilità sopraindicate nonché alle, seppur lievi (al più 2.265,00), incongruenze delle giustificazioni addotte in relazione a ciascuna movimentazione, non risulta aver allegato circostanze e/o documentazione sufficienti, come peraltro già evidenziato dal Collegio, a ritenere riconducibili alla convenuta i prelievi evincibili dagli estratti conto relativi agli ulteriori tre conti correnti intestati alla de cuius.
Alla luce di tutto quanto sopra, ribadito quanto già chiarito in sede di prima sentenza non definitiva circa la non necessità di procedere ad alcuna divisione degli immobili espressamente attribuiti alle parti ai sensi dei testamenti di e di risulta necessario disporre un'integrazione della c.t.u., sulla Persona_2 Persona_1 scorta anche di quanto in tal senso indicato dal precedente Collegio, affinché il perito proceda alla stima dei beni mobili presenti nei diversi immobili attribuiti alle parti nonché alla verifica del valore dell'usufrutto della quota pari a ½ dell'immobile sito in RA, via G. Di Vittorio n. 54, e ¼ dell'intero fabbricato sito in
RA, via Curiel n. 13 con riferimento al periodo 23 settembre 2009 - 31 gennaio 2016 (stimato in sede di prima c.t.u. per euro 49.700,00) nonché all'accertamento, una volta ottenuti tutti i valori, dell'eventuale lesione della quota di legittima spettante all'attrice (pari a ¼ dell'eredità paterna e 1/3 dell'eredità materna ai sensi rispettivamente degli artt. 542, secondo comma, e 537, secondo comma, c.c.) anche previo calcolo, in termini di riunione fittizia, di tutte le donazioni ricevute in vita dalle parti e dal nipote Controparte_3 ossia, in favore di del valore dell'appartamento sito in Mestre, via Milano n. 12 e della Parte_1 somma pari a euro 3.940,00, in favore di dell'usufrutto della quota pari a ½ dell'immobile Controparte_1 sito in RA, via G. Di Vittorio n. 54, e ¼ dell'intero fabbricato sito in RA, via Curiel n. 13 per il periodo
23 settembre 2009 - 31 gennaio 2016, della già accertata somma pari a euro 46.733,50, detratto quanto già restituito per euro 11.060,00, nonché di tutte le ulteriori somme già risultanti dalla documentazione in atti oltre a quelle rinvenibili all'esito del deposito integrativo di rendimento del conto relativamente alle mensilità mancanti e, infine, in favore di della somma di euro 12.000,00 e delle altre di Controparte_3 cui alla documentazione in atti (quantificate, in sede di prima c.t.u., in complessivi euro 54.207,50), per poi procedere alla predisposizione di progetti divisionali, tenuto conto di quanto già attribuito in sede testamentaria alle parti e dell'imputabilità pro quota a queste ultime dei debiti ereditari, con la previsione di eventuali conguagli.
Quanto, da ultimo, all'immobile sito in Mestre (VE), via Bezzecca 7, le parti risultano aver concordemente richiesto la vendita del medesimo tramite professionista delegato con attribuzione a ciascuna del 50% del relativo valore, da cui la necessità di procedere in tal senso, salva ogni verifica sulla effettiva spettanza del prezzo ottenuto all'esito di tali operazioni di vendita in virtù di quanto verrà accertato e proposto dal c.t.u. in termini di soddisfo o meno delle quote ereditarie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il collegio, così come in epigrafe composto:
- accerta la validità delle donazioni di cui in parte motiva in quanto di modico valore;
- dispone come da separata ordinanza ai fini del pieno adempimento di parte convenuta al proprio obbligo di rendimento del conto anche con riferimento alla documentazione relativa al c/c Banca
Intesa 0740/328353 per le mensilità ottobre-dicembre 2012 e per il periodo dal 6 febbraio al 31 marzo 2015;
- dispone sul prosieguo (integrazione di c.t.u. e vendita delegata) come da separata ordinanza.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Il Presidente dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta Maria Grisanti Giudice relatore dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3337/2017 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti Claudio Ugo Campaner e Sabrina Parte_1 C.F._1
Fattore;
- attrice - contro
(c.f. ), con gli avv.ti Pierluigi Maria Fino, Donatella Controparte_1 C.F._2
Bassanelli e Stefano Gusmitta;
- convenuta -
In punto: collazione, azione di riduzione, divisione di beni caduti in successione;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2024, le parti concludevano come da verbale riportandosi ai fogli di pc rispettivamente depositati;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel richiamare tutto quanto già esposto e statuito in sede di sentenza non definitiva resa tra le parti in data
13.7.2021, la presente causa, rimessa sul ruolo al precipuo fine di consentire alle parti di prendere posizione sulla modicità del valore delle donazioni effettuate dalla de cuius in favore di entrambe, ed espressamente individuate dal c.t.u. e dal Tribunale, nonché a parte convenuta di procedere al rendimento del conto rispetto all'attività dalla medesima svolta in virtù della procura generale conferitale in data 11.10.2021 dalla pagina 1 di 7 testatrice, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante la ritenuta necessità di una pronuncia collegiale sulle questioni sorte in relazione ai due profili sopra evidenziati.
Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come, sulla base dell'ulteriore attività processuale svolta, parte attrice abbia insistito, in sede di comparsa conclusionale e replica, affinché “risolte le questioni di carattere valutativo di cui sopra, la causa andrà rimessa in istruttoria per il completamento degli accertamenti necessari ed opportuni in funzione della decisione definitiva. A tal fine, per quanto concerne la situazione relativa e conseguente al (mancato) rendiconto, ribadiamo quanto dedotto nelle nostre Note autorizzate 29.1.22 (paragrafo 4); mentre, per quanto concerne tutto il resto, ci pare sufficiente ricordare quanto puntualizzato dall'Ill.mo Tribunale nella sentenza non definitiva 13.7.21 (pag. 21): “…al fine di individuare le quote complessive in cui le eredi sono subentrate alla defunta madre, il perito dovrà tener conto non soltanto delle quote testamentarie ma anche di quelle relative alla parziale successione legittima apertasi sui beni non contemplati in sede testamentaria. Ferme le stime fatte in relazione ai beni immobili, quindi, occorrerà che il perito stimi preliminarmente il valore de beni mobili, stimi poi il valore complessivo dell'asse ereditario, assegni a ciascuna erede i beni spettanti sulla base di entrambe le vocazioni (testamentaria e legittima), calcoli infine il valore delle rispettive quote raffrontando il valore delle assegnazioni fatte a ciascuna erede con l'entità complessiva dell'asse. Tale operazione di stima dei beni e individuazione delle rispettive quote sarà, peraltro, indispensabile per procedere alla riunione fittizia e alla successiva verifica di eventuali lesioni di legittima””, mentre parte convenuta abbia ribadito “come debbano essere effettuati i conteggi alla luce della sentenza parziale e come non sia necessario rimettere sul ruolo una causa che pende dal lontano 2012.
Le due successioni vanno sciolte separatamente posto che non si è raggiunto accordo affinché vengano divise come se appartenessero ad una unica massa. Successione legittima di relativamente ai beni non compresi nel testamento. Persona_1
Relictum appartamento (sub 10) e garage (sub 14) siti in RA via G. Di Vittorio 54 valore complessivo € 63.000,00 come accertato in CTU a cui si aggiunge il donatum, già accertato in sentenza, € 183.940,00 donato a ed € 85.340,00 Pt_1 donati a = Tot €. 332.280,00: 2 = € 166.140,00 quota spettante a ciascuna sorella. ha già ricevuto € CP_1 Pt_1
183.940,00 e, quindi, deve dare a € 17.800,00. ha già ricevuto € 85.340,00 e, quindi ha diritto di CP_1 CP_1 ricevere € 82.800,00 da soddisfare con l'assegnazione dell'appartamento e del garage di RA (sub 10 e sub 14) ed un conguaglio di € 17.800,00. Successione testamentaria La signora dal Bo ha ricevuto per testamento il Persona_1 Pt_1
100% dell'appartamento di Arabba e ½ di due appartamenti interno 1 e 3 nello stabile sito in RA via Curiel 13.
ha ricevuto per testamento il resto degli immobili. Successione testamentaria di Ciascuna delle figlie CP_1 Persona_2 per testamento deve ricevere ½. Relictum: -appartamento RA via G Vittorio n. 54 valutato in sede di CTU €
80.000,00; - il 50% del fabbricato via Curiel RA/Venezia costituito da 6 appartamenti e 9 garages per € 270.100.
Totale relictum 350.100,00: 2 = € 175.050,00 a testa. Rientra nel relictum anche la villetta in Mestre che le parti hanno deciso di mettere in vendita dividendo il ricavato per due. Atteso che non vi è contestazione sul diritto alla divisione, e nemmeno sulle quote di spettanza, attesa la CTU in atti e la sentenza già pronunciata da questo Giudice e che le assegnazioni dei singoli cespiti appaiono obbligate in quanto parzialmente già assegnati, si chiede al Tribunale di delegare le operazioni di divisone ad un Notaio ex art. 790 c.p.c. e seguenti”. pagina 2 di 7 Al fine di consentire ogni verifica circa l'effettiva attività necessaria alla definitiva pronuncia sulle questioni tutte sottese alla presente controversia e tenuto conto delle conclusioni rassegnate anche da ultimo dalle parti, occorre riportare, per punti, le decisioni già assunte dal Tribunale (allo stato oggetto esclusivamente di riserva di appello), con la sentenza non definitiva sopra citata: 1) l'accertamento del regolamento della successione in morte di deceduta il 31.1.2016, in accoglimento di quanto prospettato da parte Persona_1 convenuta, esclusivamente ai sensi del testamento olografo datato 20.3.2014 e pubblicato il 7.3.2016, in quanto sostitutivo (a fronte dell'esplicita revoca ivi contenuta) di quello precedentemente redatto in data
20.2.2013 (contenente il riferimento alla totalità dei beni immobili della de cuius) da cui la conseguente concorrenza della successione testamentaria (con riferimento esclusivo ai beni assegnati nel suddetto secondo testamento, da considerarsi attribuiti quali quote dell'intero e globale patrimonio e non a titolo di legato, senza alcuna rideterminazione della misura delle quote ereditarie riconosciute dalla legge, sulla base di quanto stabilito dal Collegio) con la successione legittima per i restanti beni -mobili, giacenze bancarie, titoli e immobili- non espressamente individuati in sede testamentaria da intendersi, anche tenuto conto della divisione volutamente parziale posta in essere dalla testatrice pur nella consapevolezza dell'esistenza di altri beni, allo stato in comproprietà indivisa tra le eredi per la quota del 50% ciascuna;
2) l'accertamento della non necessarietà di alcuna pronuncia di divisione, contrariamente alla tesi prospettata sia da parte attrice nel ritenere l'esistenza di un'unica massa di beni da dividere, sia da parte convenuta nell'individuarne due, ognuna con riferimento a ciascun genitore/testatore, sui beni attribuiti ex rebus certis sia da Per_2
[... che da in quanto le disposizioni dei rispettivi testamenti non risultano determinative di Persona_1 alcuna situazione di comunione, dovendosi al contrario limitare la pronuncia di divisione ai soli beni immobili, mobili e giacenze non contemplati nei testamenti suddetti;
3) l'accertata rilevanza, a fini collatizi, delle sole donazioni effettuate dalla de cuius in favore delle figlie e non anche del nipote, Controparte_2 dal momento che i beni oggetto di disposizione in favore di quest'ultimo possono al più incidere per la verifica dell'eventuale lesione prospettata dall'attrice della sua quota di legittima, senza che tuttavia il suddetto (peraltro estraneo al presente giudizio) e i relativi beni possano subire gli effetti dell'azione di riduzione esperita in mancanza di accettazione da parte dell'attrice dell'eredità materna con beneficio di inventario;
4) l'accertata natura donativa delle movimentazioni di cui ai conti correnti intestati alla de cuius aventi quali beneficiaria per la somma complessiva pari a euro 46.733,50, previa Controparte_1 detrazione di quanto dalla convenuta già restituito alla testatrice per la minor somma pari a euro 11.060,00, rimettendo invece al contraddittorio delle parti la questione relativa alla modicità o meno del valore delle suddette donazioni al fine di ogni verifica circa la loro computabilità nell'ambito del relictum, a fronte di nullità per difetto di forma, ovvero del donatum, con rilevanza dunque a meri fini di collazione e/o riunione fittizia;
5) l'impossibilità di considerare i prelievi di cui ai conti correnti intestati a quali Persona_1 donazioni in favore della convenuta, non risultando evincibile chi abbia effettuato tali prelievi e comunque pagina 3 di 7 tenuto conto della compatibilità dei medesimi con le esigenze della de cuius; 6) l'accertata compartecipazione della testatrice e della convenuta in misura paritaria nell'alimentare il conto tra le medesime cointestato da cui la conseguente infondatezza della domanda attorea di condanna di a restituire quanto Controparte_1 asseritamente illegittimamente prelevato;
7) la necessità di rimettere al perito la determinazione del valore corrispondente al godimento tratto dalla donataria, , della quota di 1/2 dell'immobile sito Controparte_1 in RA, via G. Di Vittorio n. 54, e della quota 1/4 dell'intero fabbricato sito in RA, via Curiel n. 13 nel periodo che va dal 23 settembre 2009 al 31 gennaio 2016, date, rispettivamente, della donazione e dell'apertura della successione, tenuto conto dell'estinzione per consolidazione di tale usufrutto già al momento della donazione, previa parametrazione, come indicato dal consulente, al valore dei frutti percepibili dall'immobile a partire dalla data della donazione sino al decesso di 8) Persona_1
l'accertamento della tardività dell'allegazione della donazione asseritamente effettuata dalla de cuius alla convenuta nel 1979 e, dunque, la non accoglibilità della relativa domanda attorea;
9) l'accertamento della natura di donazione indiretta della somma pari a euro 12.000,00 versata da alla Pole Position Persona_1
S.p.A. quale contributo al nipote, per l'acquisto dell'autovettura, sempre e solo a fini Controparte_3 della verifica dell'eventuale asserita lesione della quota di legittima spettante all'attrice; 10) l'accertamento della donazione effettuata da all'attrice, , dell'appartamento sito in Mestre, via Persona_1 Parte_1
Milano n. 12, previa eventuale imputazione ex se in caso di accertata lesione di legittima nonché della somma pari a euro 3.940,00, mentre della riconducibilità alle spese per la formazione personale della donazione del pianoforte e della non certezza circa il reale beneficiario dell'ulteriore asserita donazione di euro 6.500,00 da cui l'assenza di alcun obbligo in capo all'attrice a fini collatizi;
11) l'accertamento dell'intervenuta approvazione, senza reclamo, del rendiconto presentato dalla convenuta quale amministratrice di sostegno della madre, ritenendo necessario invece disporre il rendimento del conto da parte della convenuta per l'attività svolta da quest'ultima quale procuratrice di Persona_1
La causa veniva, dunque, rimessa in istruttoria al fine di stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione relativa alla modicità del valore delle donazioni effettuate in favore di ciascuna parte nonché per consentire a di rendere il conto della propria attività gestoria;
il Collegio evidenziava, Controparte_1 altresì puntualmente, con riferimento all'ulteriore attività necessaria al prosieguo, che “al fine di individuare le quote complessive in cui le eredi sono subentrate alla defunta madre, il perito dovrà tener conto non soltanto delle quote testamentarie ma anche di quelle relative alla parziale successione legittima apertasi sui beni non contemplati in sede testamentaria. Ferme le stime fatte in relazione ai beni immobili, quindi, occorrerà che il perito stimi preliminarmente il valore dei beni mobili, stimi poi il valore complessivo dell'asse ereditario, assegni a ciascuna erede i beni spettanti sulla base di entrambe le vocazioni (testamentaria e legittima), calcoli infine il valore delle rispettive quote raffrontando il valore delle assegnazioni fatte a ciascuna erede con l'entità complessiva dell'asse. Tale operazione di stima dei beni e individuazione delle rispettive quote sarà, peraltro, indispensabile per procedere alla riunione fittizia e alla successiva verifica di eventuali lesioni di pagina 4 di 7 legittima” (cfr. sentenza non definitiva citata). Tale ultima attività di stima e individuazione delle quote non risulta, tuttavia, essere stata oggetto di specifico incarico al consulente e la causa è stata nuovamente trattenuta al Collegio, previa sua riassegnazione al presente giudicante, per la pronuncia, come detto, sulla modicità del valore delle donazioni e sulla completezza del conto reso da parte convenuta.
Ebbene, quanto al primo profilo, le parti risultano aver riconosciuto, all'esito dell'udienza del 27.4.2022 la modicità del valore di tali donazioni (espressamente “si ritiene concordemente che siano donazioni di modico valore considerato il patrimonio della defunta e che quindi vadano computate nel donatum” – cfr. verbale della suddetta udienza), ribadendo la loro diversa posizione con esclusivo riferimento alla computabilità, ai fini della riunione fittizia, delle donazioni effettuate in favore di Tale questione è stata, a ben Parte_2 vedere, già affrontata e risolta in sede di prima sentenza non definitiva, nella cui occasione il Collegio ha già chiarito la non esperibilità nei confronti del suddetto dell'azione di riduzione ma, tuttavia, la computabilità delle elargizioni di cui ha beneficiato al fine di verificare l'eventuale lesione della quota di beni riservata all'attrice, previa dunque riunione fittizia di tutti i beni, comprese le somme in questione.
Alla luce di ciò nonché degli elementi emersi in base sia alla posizione assunta pacificamente dalle parti sia dalla documentazione in atti circa le consistenze reddituali e patrimoniali della testatrice, alcun dubbio può sorgere sulla modicità del valore delle diverse donazioni effettuate in favore di ciascuna delle parti.
Quanto, invece, al rendimento del conto, occorre innanzitutto ribadire come il Collegio abbia limitato tale obbligo in capo alla convenuta con riferimento esclusivo all'attività svolta in forza della procura generale rilasciatale dalla de cuius con l'atto notarile dell'11.10.2012 (doc. 8 di parte attrice) e non, dunque, a quella svolta quale amministratrice di sostegno, essendo stata tale seconda attività già vagliata e approvata in sede di procedimento di volontaria giurisdizione, senza proposizione di alcun reclamo da parte dell'attrice (si veda sent. non definitiva sul punto).
In relazione all'attività oggetto di rendiconto, parte convenuta, nel prospetto allegato alla nota depositata in data 31.1.2022 (doc. 47) ha evidenziato, da un lato, la parzialità della documentazione prodotta con riferimento al c/c Banca Intesa 0740/328353, mancando agli atti i documenti giustificativi delle mensilità ottobre-dicembre 2012 e del periodo dal 6 febbraio al 31 marzo 2015 (in disparte ogni pronuncia in merito alla riconducibilità a data certa delle sottoscrizioni poste sugli estratti conto, per presa visione e avallo, da parte della de cuius o sulla capacità di quest'ultima, non risultando la questione rilevante ai fini del decidere né necessaria alcuna verificazione delle scritture in questione, come dopotutto precisato anche dalla stessa parte attrice) nonché la non giustificazione dei prelievi -risultanti dagli estratti conto in atti- della somma asseritamente destinata al pagamento dell'imu dell'immobile di Arabba, per euro 250,00 anziché euro
235,00, dell'ulteriore somma di euro 250,00 imputata al costo del viaggio per Arabba e al giroconto di euro
2.000,00 totalmente privo di causale, dall'altra, l'omissione di alcun deposito giustificativo con riferimento ai c/c , Intesa San Paolo 0011010 e Unicredit 4391809. C.F._3 pagina 5 di 7 Ebbene, parte attrice, mentre risulta cogliere nel segno con riferimento all'omesso deposito degli estratti conto relativi alle mensilità sopraindicate nonché alle, seppur lievi (al più 2.265,00), incongruenze delle giustificazioni addotte in relazione a ciascuna movimentazione, non risulta aver allegato circostanze e/o documentazione sufficienti, come peraltro già evidenziato dal Collegio, a ritenere riconducibili alla convenuta i prelievi evincibili dagli estratti conto relativi agli ulteriori tre conti correnti intestati alla de cuius.
Alla luce di tutto quanto sopra, ribadito quanto già chiarito in sede di prima sentenza non definitiva circa la non necessità di procedere ad alcuna divisione degli immobili espressamente attribuiti alle parti ai sensi dei testamenti di e di risulta necessario disporre un'integrazione della c.t.u., sulla Persona_2 Persona_1 scorta anche di quanto in tal senso indicato dal precedente Collegio, affinché il perito proceda alla stima dei beni mobili presenti nei diversi immobili attribuiti alle parti nonché alla verifica del valore dell'usufrutto della quota pari a ½ dell'immobile sito in RA, via G. Di Vittorio n. 54, e ¼ dell'intero fabbricato sito in
RA, via Curiel n. 13 con riferimento al periodo 23 settembre 2009 - 31 gennaio 2016 (stimato in sede di prima c.t.u. per euro 49.700,00) nonché all'accertamento, una volta ottenuti tutti i valori, dell'eventuale lesione della quota di legittima spettante all'attrice (pari a ¼ dell'eredità paterna e 1/3 dell'eredità materna ai sensi rispettivamente degli artt. 542, secondo comma, e 537, secondo comma, c.c.) anche previo calcolo, in termini di riunione fittizia, di tutte le donazioni ricevute in vita dalle parti e dal nipote Controparte_3 ossia, in favore di del valore dell'appartamento sito in Mestre, via Milano n. 12 e della Parte_1 somma pari a euro 3.940,00, in favore di dell'usufrutto della quota pari a ½ dell'immobile Controparte_1 sito in RA, via G. Di Vittorio n. 54, e ¼ dell'intero fabbricato sito in RA, via Curiel n. 13 per il periodo
23 settembre 2009 - 31 gennaio 2016, della già accertata somma pari a euro 46.733,50, detratto quanto già restituito per euro 11.060,00, nonché di tutte le ulteriori somme già risultanti dalla documentazione in atti oltre a quelle rinvenibili all'esito del deposito integrativo di rendimento del conto relativamente alle mensilità mancanti e, infine, in favore di della somma di euro 12.000,00 e delle altre di Controparte_3 cui alla documentazione in atti (quantificate, in sede di prima c.t.u., in complessivi euro 54.207,50), per poi procedere alla predisposizione di progetti divisionali, tenuto conto di quanto già attribuito in sede testamentaria alle parti e dell'imputabilità pro quota a queste ultime dei debiti ereditari, con la previsione di eventuali conguagli.
Quanto, da ultimo, all'immobile sito in Mestre (VE), via Bezzecca 7, le parti risultano aver concordemente richiesto la vendita del medesimo tramite professionista delegato con attribuzione a ciascuna del 50% del relativo valore, da cui la necessità di procedere in tal senso, salva ogni verifica sulla effettiva spettanza del prezzo ottenuto all'esito di tali operazioni di vendita in virtù di quanto verrà accertato e proposto dal c.t.u. in termini di soddisfo o meno delle quote ereditarie.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il collegio, così come in epigrafe composto:
- accerta la validità delle donazioni di cui in parte motiva in quanto di modico valore;
- dispone come da separata ordinanza ai fini del pieno adempimento di parte convenuta al proprio obbligo di rendimento del conto anche con riferimento alla documentazione relativa al c/c Banca
Intesa 0740/328353 per le mensilità ottobre-dicembre 2012 e per il periodo dal 6 febbraio al 31 marzo 2015;
- dispone sul prosieguo (integrazione di c.t.u. e vendita delegata) come da separata ordinanza.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Il Presidente dott.ssa Maria Carla Quota
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