Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1952, n. 1335
Versione
15 novembre 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1952