Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.