Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2398 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAGNABOSCO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGONI Controparte_1 C.F._2
BENEDETTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
1
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1908/2022 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data
09/11/2022 e notificata in data 18/11/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“in completa e radicale riforma dell'impugnata sentenza n. 1908/2022 R. Sent. del Tribunale di
Vicenza, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa,
Nel merito: accertarsi e dichiararsi che l'appellante, sig. , nulla deve al sig. Parte_1
ad alcun titolo, per le ragioni tutte esposte in atti. Parte_2
Sempre nel merito: disporsi ai sensi dell'art. 89, comma I c.p.c. la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate dal nei propri scritti difensivi. CP_1
In ogni caso: Spese e competenze di procuratore di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove tutte formulate nelle nostre memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e 3 c.p.c., e non ammesse dal Giudice di prime cure, che di seguito si trascrivono:
In via istruttoria, senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, chiedesi che l'Ecc.ma Corte ammetta la prova, per interpello dell'attore, nonché per testi, sui seguenti capitoli:
2 1) Dica il teste se sia vero che le somme giacenti a credito sul c/c intrattenuto presso Parte_3 cointestato fra i signori e , prima della cessazione
[...] Persona_1 Persona_2 della loro convivenza nel mese di dicembre 2013, fossero di esclusiva proprietà della signora
; Per_1
2) Dica il teste se sia vero che l'unica attività lavorativa svolta dal sig. (ora Persona_2
è quella di insegnante di educazione fisica presso le scuole medie;
Parte_2
3) Dica il teste se sia vero che, tra gli altri prestiti, nel novembre 2016 il sig. mutuò Pt_1 all'attore anche l'importo di €. 14.000, come dall'estratto conto movimenti che Le si rammostra quale nostro doc. 3);
4) Dica il teste se sia vero che il sig. abbia avuto accesso all'abitazione Testimone_1 della signora alla fine del mese di dicembre 2015; Controparte_1
5) Dica il teste se sia vero che, tra la fine del mese di dicembre 2015 ed il gennaio 2016, il sig.
abbia incontrato il sig. presso il parcheggio sottostante il Parte_1 Parte_2
Par poliambulatorio di Vicenza, via Zamenhof, ove il convenuto prestava attività lavorativa;
6) Dica il teste se, su incarico esclusivo del sig. , ebbe a promuovere la vendita Parte_1 dell'immobile sito in Vicenza, Viale Trento 318, piano terra e primo, come da doc. che Le si rammostra quale nostro doc. 7).
Si indicano a testi, limitatamente ai capp. 1) e 2), la signora di Vicenza;
Testimone_2 limitatamente ai capp. da 2) a 5), il sig. di NO NO;
Testimone_3
limitatamente al cap. 6), il signor c/o CP_2 Controparte_3
Al fine di verificare l'esito del procedimento penale originato da denuncia querela sporta dall'attore ai danni dell'Avv. Attilio Giovanni De Martin del Foro di Padova, avente ad oggetto circostanze del tutto analoghe alla fattispecie de qua, chiedesi che l'Ecc.ma Corte ordini all'appellato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ovvero alla Cancelleria G.I.P. presso il Tribunale di
Padova anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'ordinanza di archiviazione del Gip di Padova relativamente al fascicolo originato dalla denuncia-querela sporta dal sig. nei confronti del medesimo Avv. Attilio Giovanni De Martin Parte_2 del Foro di Padova. Chiedesi poi che l'Ecc.ma Corte ordini all'appellato ex art. 210 c.p.c., ovvero alla competente cancelleria del Tribunale di Vicenza anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c.,
l'esibizione in giudizio del casellario giudiziario a nome di , ed anche a Parte_2 nome del sig. (medesimo soggetto rispetto al primo, come da doc. 1 attoreo).” Persona_2
3 Per parte appellata Controparte_1
“1) Confermare la sentenza n. 1908/2022 R. Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza, in data
08.11.2022 e pubblicata in data 09.11.2022, in ogni sua parte e capo relativi alle domande formulate nel giudizio di primo grado dal sig. nei confronti della sig.ra Parte_2
e al relativo rigetto, in quanto coperta da giudicato. Controparte_1
2) Rigettare ogni diversa domanda, impugnazione e/o eccezione in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto.”
Per parte appellata Parte_2
“Nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ed infondato per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
Confermarsi pertanto la sentenza di I grado in ogni sua parte con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze anche riferite al presente grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie dell'appellante in quanto inammissibili ed irrilevanti come esposto nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c depositata nel giudizio di I grado ribadendo la richiesta di abilitazione a prova contraria con i testi indicati nel precitato scritto difensivo.
Ex art. 346 c.p.c., in denegata ipotesi in cui la Corte d'appello dovesse anche parzialmente disattendere la prospettazione del Giudice di I cure circa la sufficienza della documentazione dimessa in I grado dall'odierno appellato a sostegno delle domande esperite, sorge l'interesse del OR alla riproposizione ed alla richiesta di ammissione delle prove orali CP_1
regolarmente dedotte negli atti difensivi di primo grado e segnatamente nelle memorie ex art. 4 In via istruttoria, lo scrivente patrocinio chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che conosce da 7/8 anni il OR per ragioni legate alla sua attività professionale di Parte_2 agente immobiliare?
2. Vero che, nel corso dell'anno 2016, il OR la contattava per avere la sua consulenza per Parte_2 l'acquisto di immobili tramite aste immobiliari?
3. Vero che il OR le chiedeva se lei fosse disponibile ad acquistare per conto del OR che CP_1 CP_1 avrebbe fornito i denari per l'acquisto, beni immobili mantenendone dopo l'acquisto l'intestazione a suo nome per ragioni legate ad un contenzioso con l'ex compagna da cui temeva azioni esecutive?
4. Vero che lei rifiutò la richiesta di cui sub 3 formulata dal OR CP_1
5. Vero che nel 2016 il OR la contattò nuovamente perché aveva trovato una persona, il Parte_2 NI , che gli aveva dato la disponibilità ad accettare incarico di acquistare immobili per suo Parte_1 conto con denaro fornito dal OR di mantenere dopo l'acquisto l'intestazione e di venderli riversando il CP_1 ricavato della vendita stessa al o darli in locazione secondo le indicazioni del OR CP_1 CP_1
6. Vero che nel 2016 lei ha accompagnato il OR a visionare due appartamenti in Vicenza, uno in Via CP_1 Cricoli e uno in Viale Trento n. 318?
7. Vero che, in occasione della visita all'immobile di Vicenza Via Cricoli, il OR le presentava la persona CP_1 che aveva dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico di acquistare a proprio nome gli immobili per conto del ed a gestirli secondo le indicazioni del stesso? CP_1 CP_1
8. Vero che la persona che le veniva presentata dal OR come disponibile all'incarico di cui sub 5 e 7 per CP_1 conto del OR stesso era il OR ? CP_1 Parte_1
9. Vero che può confermarne l'identità in quanto, per ragioni legate alla sua attività di agente immobiliare, lei acquisiva il documento di identità del OR Gaetano? Pt_1
10. Vero che nel 2016, in occasione della visita all'immobile di Vicenza, Via Cricoli, in presenza del OR
, che nulla obiettò in merito, il OR le comunicava che qualora vi fosse Parte_1 Parte_2 stata l'aggiudicazione il pagamento del prezzo sarebbe stato effettuato dallo stesso con propri denari che CP_1 erano tenuti in custodia dal OR e che il OR avrebbe acquistato l'immobile a Parte_1 Pt_1 proprio nome mantenendone l'intestazione su incarico del OR CP_1 11. Vero che il fatto che l'acquisto immobiliare sarebbe stato intestato al OR , anche se Parte_1 effettuato con denaro del OR , le veniva confermato da quest'ultimo, sia presso la sua Parte_2 agenzia che in occasione della visita agli immobili di Vicenza Via Cricoli e Viale Trento n. 318 alla presenza del
OR ? Parte_1 12. Vero che, dopo le visite ai due immobili di Vicenza Via Cricoli e Viale Trento n. 318, effettuate nel 2016, lei consigliava al OR di procedere all'acquisto dell'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 in quanto CP_1 questo avrebbe consentito un margine di guadagno in base alla sua esperienza professionale?
13. Vero che in occasione delle visite agli immobili il OR era disinteressato agli immobili ma Parte_1 interessato alle conseguenze fiscali che gli sarebbero derivate a seguito della intestazione a suo nome degli immobili che sarebbero stati acquistati con denari e per conto del OR ? Parte_2
14. Vero che in occasione di tali incontri presso gli immobili di Vicenza Via Cricoli e Viale Trento n. 318, nell'anno 2016, il OR le chiese indicazioni precise in merito agli oneri fiscali a suo carico conseguenti Parte_1 all'acquisto degli immobili a lui intestati per incarico dello zio?
15. Vero che, alla sua presenza, in occasione del sopralluogo presso gli immobili di Vicenza Via Cricoli e Viale Trento n. 318, il OR chiedeva allo zio di essere tenuto indenne dagli Parte_1 Parte_2 oneri conseguenti all'acquisto attesa l'intestazione fiduciaria degli stessi?
16. Vero che, dopo l'aggiudicazione dell'immobile di Viale Trento n. 318 a Vicenza con intestazione al OR
, il OR chiedeva personalmente una sua consulenza per risolvere le Parte_1 Parte_2 problematiche esistenti con gli inquilini dell'immobile acquistato all'asta? 17. Vero che lei partecipava a vari incontri, nel corso del 2016, con gli inquilini dell'immobile di Vicenza viale Trento n. 318, oggetto di aggiudicazione in sede di asta, ai quali presenziava solamente il OR Parte_2
[...]
5 18. Vero che a seguito dei vari incontri tenutisi con gli inquilini dell'immobile di Vicenza, Viale Trento n. 318, lei presenziò alla sottoscrizione, in data 3 maggio 2016, della proposta di locazione che le si rammostra (sub doc. 7 fascicolo parte attrice)?
19. Vero che l'importo di € 1000 a titolo di deposito cauzionale fu consegnato dai conduttori direttamente al OR
? Parte_2
20. Vero che all'incontro di cui sub 18 era presente il OR che sottoscrisse la proposta di Parte_1 locazione e nulla eccepì alla consegna del deposito cauzionale al OR CP_1
21. Vero che dopo la sottoscrizione della proposta di locazione, intervenuta in data 3 maggio 2016, i conduttori dell'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 iniziavano nuovamente ad assumere condotte tese a prolungare la loro permanenza all'interno dell'immobile?
22. Vero che per risolvere il problema della liberazione dell'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 dall'occupazione degli inquilini il OR incaricò l'Avv. Massimo Pagnin, del foro di Vicenza, con cui lei si CP_1 interfacciò per spiegare i fatti e per fornire copia della documentazione?
23. Vero che, dopo la liberazione dell'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 con l'intervento dell'Avv. Pagnin, il OR le conferì l'incarico per procedere alla pubblicizzazione dell'immobile per la vendita dello stesso? CP_1 Teste sui capitoli da 1 a 23 OR di Vicenza. Testimone_4
24. Vero che il OR la informava di aver subito nel 2014 un sequestro conservativo, richiesto dalla sua ex CP_1 compagna, avente ad oggetto i risparmi del OR CP_1
25. Vero che il signor le confidò che il sequestro era stato concesso dal Tribunale di Vicenza fino alla CP_1 concorrenza dell'importo di € 250.000?
26. Vero che il signor le confidò che era riuscito a salvare da detta iniziativa la somma di circa euro CP_1 140.000 e che temeva che la ex compagna stessa riuscisse a sequestrargli anche detto importo?
27. Vero che il OR le manifestava l'intenzione di mettere al sicuro una parte di detti denari fino a che il CP_1 contenzioso con l'ex compagna non fosse finito, consegnandoli in custodia alla sorella che gli Controparte_1 aveva dato la sua disponibilità?
28. Vero che lei accompagnava il OR per sua sicurezza in quanto lo stesso temeva di essere derubato, CP_1 sia ai prelievi che alle consegne del denaro alla sorella e successivamente al NI ? Parte_1
29. Vero che, tra l'ottobre 2015 e la metà di dicembre 2015, il OR consegnava in tre volte, alla sua CP_1 presenza, alla ORa presso l'abitazione di quest'ultima l'importo complessivo di € Controparte_1 127.500,00?
30. Vero che l'importo di € 127.500,00 consegnato dal OR alla ORa era custodito CP_1 Controparte_1 a casa dello stesso e che da lì in sua presenza il OR prese il denaro prima di andare insieme a CP_1 CP_1 lei a consegnarlo alla sorella Controparte_1
31. Vero che, prima di consegnare l'importo alla ORa nel periodo tra ottobre e metà Controparte_1 dicembre 2015, unitamente al OR lei provvedeva, di volta in volta, a contare gli importi in disponibilità CP_1 dello stesso sia prima della consegna sia al momento dell'affidamento degli importi alla ORa a titolo di CP_1 custodia?
32. Vero che la consegna dell'importo di € 127.500 alla ORa da parte del OR Controparte_1 [...] avveniva, alla sua presenza, presso l'abitazione della signora , in Vicenza Via Parte_2 Controparte_1 Pajello n. 25?
33. Vero che sia alla consegna del denaro sia al conteggio del denaro all'atto della consegna era sempre presente solo la ORa oltre a lei ed al OR Controparte_1 CP_1
34. Vero che il OR dichiarava più volte alla ORa , alla sua presenza, che gli CP_1 Controparte_1 importi le venivano affidati in deposito per sottrarli a ulteriori azioni che la ex compagna del avrebbe CP_1 potuto intraprendere contro lo stesso?
35. Vero che la OR dichiarava alla sua presenza di essere disponibile a custodirli per il Controparte_1 fratello a titolo gratuito?
36. Vero che, successivamente all'ultima consegna, avvenuta verso la metà del mese di dicembre 2015 per l'importo complessivo di € 127.500, la ORa diceva al che temeva di subire un furto e proponeva Controparte_1 CP_1 di affidare i denari al figlio , il quale si era reso disponibile? Parte_1
37. Vero che, verso il periodo natalizio del 2015, accompagnava il OR dalla ORa CP_1 Controparte_1 e, alla presenza sua, del OR e del OR , contava il denaro consegnato in precedenza CP_1 Parte_1
6 dal OR a per € 127.500 e la stessa lo consegnava al OR ? CP_1 Controparte_1 Parte_1
38. Vero che, a fine 2015, il OR la informava dell'avvenuto dissequestro degli importi oggetto di CP_1 sequestro da parte della ex compagna, mostrandole la documentazione del Tribunale di Vicenza che, in data 24 dicembre 2015, liberava l'importo sequestrato?
39. Vero che tra il 30 dicembre 2015 e la prima metà del mese di gennaio 2016, il OR per paura di CP_1 essere derubato, le chiedeva di accompagnarlo ad effettuare svariati prelievi in contanti presso gli Istituti di credito
Veneto Banca di Torri di Quartesolo, Popolare di Vicenza Filiale di Caldogno, Cassa di Risparmio del Veneto di Costa Bissara Banca Popolare di Verona di Vicenza Corso Padova, presso i quali il OR aveva CP_1 depositato i propri denari ed ove era stato eseguito dalla ex compagna di il sequestro? CP_1
40. Vero che, tra il 30 dicembre 2015 e la prima metà del gennaio 2016, in occasione dell'accesso presso Cassa di Risparmio del Veneto era presente anche il legale del OR Avv. Antonella Ceccarello? CP_1
41. Vero che tra la fine di dicembre 2015 e il mese di gennaio 2016, lo stesso giorno o qualche giorno dopo rispetto ai prelievi effettuati presso le banche sopra indicate accompagnava il OR a consegnare in 4 volte le CP_1 somme di denaro al NI per un totale di euro di 197.500? Parte_1
42. Vero che, in tali occasioni nel periodo tra fine dicembre 2015 e gennaio 2016, si recava presso la casa del OR contava i soldi con quest'ultimo per la consegna al OR , li mettevate dentro CP_1 Parte_1 una delle buste della banca e poi lo accompagnavo sotto il centro medico di proprietà del NI , Parte_1 in Via Zamenhof a Vicenza, o poco prima dell'apertura pomeridiana del centro medico o in base alla disponibilità del NI , e il OR consegnava la busta a ? Parte_1 CP_1 Parte_1
43. Vero che in occasione della consegna del denaro, tra la fine di dicembre 2015 e gennaio 2016, il OR
, dopo essere salito all'interno della vettura dello zio, riceveva la busta, provvedeva a contare i Parte_1 soldi consegnati e poi scendeva dall'auto portando con sé la busta?
44. Vero che alle consegne del denaro, avvenute tra la fine di dicembre 2015 e il mese di gennaio 2016, in tutte le occasioni in cui le consegne sono state effettuate erano presenti solamente lei, il OR ed il Parte_2 OR ? Parte_1
45. Vero che dalla fine dell'estate del 2016 il signor le comunicava di aver chiesto più volte al NI CP_1
la restituzione dei denari consegnati senza esito? Parte_1 46. Vero che ha assistito dalla fine dell'estate 2016 a varie telefonate tra il signor ed il NI CP_1 Pt_1
in viva voce in cui da un lato il OR chiedeva insistentemente al NI la
[...] CP_1 Parte_1 restituzione del denaro ed il all'inizio si rendeva disponibile alla restituzione e poi iniziava a prendere Pt_1 tempo? 47. Vero che lei, alla fine dell'estate 2016, ha assistito ad un diverbio piuttosto acceso tra il OR e la CP_1 sorella avente ad oggetto la restituzione del denaro al fratello da parte del figlio Controparte_1 Pt_1
?
[...]
48. Vero che, nel mese di gennaio 2017, il OR le chiese di accompagnarlo nel primo pomeriggio presso CP_1 il centro medico gestito dal NI in quanto lo stesso doveva dargli una parte dei soldi precedentemente affidatigli in custodia?
49. Vero che nel mese di gennaio 2017, accompagnava il sotto il centro medico del NI CP_1 Parte_1 in Via Zamenhof a Vicenza per ritirare detta somma?
50. Vero che nel mese di gennaio 2017 il OR consegnava a una busta di una banca in Parte_1 CP_1 tutta fretta dicendo che nella busta c'erano euro 131.000,00 e che avrebbe provveduto a consegnare il rimanente denaro del OR in un altro momento? Parte_2
51. Vero che, nel gennaio 2017, dopo che il OR aveva consegnato al OR una busta Parte_1 CP_1 con dei soldi alla sua presenza, lei accompagnava il OR a casa e provvedeva con lo stesso a contare CP_1 subito i soldi presenti nella busta che risultavano essere € 131.000? Teste sui capitoli da 24 a 51 signor di Vicenza e sub capitolo 38, Avv. Antonella Ceccarello del Testimone_1 Foro di Padova.
52. Vero che nel novembre 2016 si rivolgeva a lei il OR per ricevere una consulenza in Parte_2 relazione ad un contratto di locazione relativo all'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318?
53. Vero che in occasione dell'incontro del novembre 2016 presso il suo studio, il OR le Parte_2 comunicava che l'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 era stato acquistato con denari dello stesso con mandato ad acquistare al NI e formale intestazione allo stesso per sottrarre l'immobile ad azioni Parte_1
7 esecutive a danno di da parte di terzi ed in particolare dell'ex compagna di CP_1 CP_1
54. Vero che, nel corso dell'incontro del novembre 2016, il OR la incaricava di seguire la Parte_2 vertenza afferente il contratto di locazione relativo all'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 e le comunicava che il mandato defensionale doveva essere però formalmente sottoscritto dal signor intestatario Parte_1 fiduciario dell'immobile stesso?
55. Vero che in data 14.11.2016 il OR tornava presso il suo studio per accompagnare il Parte_2 NI a sottoscrivere il mandato defensionale da conferirle in relazione alla vertenza relativa al Parte_1 contratto di locazione dell'immobile di Vicenza, Viale Trento n. 318?
56. Vero che in occasione dell'incontro del 14.11.2016 il OR alla presenza del OR CP_1 Parte_2
, le ribadiva che l'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318 era stato acquistato dal NI Parte_1
su mandato del con denari del OR ed era intestato al NI Parte_1 CP_1 CP_1 Parte_1 per sottrarlo ad azioni esecutive da parte di terzi?
57. Vero che era presente a tale colloquio del 14 novembre 2016 e non faceva alcuna obiezione a Parte_1 quanto affermato dallo zio circa l'accordo tra il e lo stesso Pt_1 CP_1
58. Vero che, in seguito al conferimento del mandato in data 14.11.2016, il OR provvedeva Parte_2 a metterla in contatto con il OR per consentirle di avere la documentazione relativa al contratto Testimone_4 di locazione allora in essere relativamente all'immobile di Vicenza Viale Trento n. 318?
59. Vero che, successivamente al conferimento del mandato defensionale da parte del OR , in Parte_1 data 14.11.2016, per l'espletamento dell'incarico affidatole lei conferiva esclusivamente con il OR
[...]
? Parte_2 Teste sui capitoli da 52 a 59 l'Avv. Massimo Pagnin, del Foro di Vicenza. 60. Vero che lei è stata difensore del signor per le questioni inerenti il contenzioso tra il e l'ex CP_1 CP_1 compagna dal maggio 2015 sino al dicembre 2020?
61. Vero che ha seguito in via stragiudiziale la presente vertenza su incarico del OR dal novembre 2018 CP_1 sino alla fine dell'estate del 2019?
62. Vero che la rinuncia al mandato nella controversia tra il OR ed il OR fu CP_1 Parte_1 determinata da divergenze riferite alla gestione del contenzioso con il OR ? Pt_1
63. Vero che ha dismesso ogni mandato conferitole dal OR anche per il contenzioso riferito all'ex CP_1 compagna nel dicembre 2020 in quanto ci sono state delle divergenze difensive?
64. Vero che alla fine del mese di luglio 2019 fu contattata dal OR in relazione al contenzioso con il CP_1 NI ? Parte_1
65. Vero che il le disse che aveva ripreso i contatti con il NI che gli aveva chiesto di fissare un incontro CP_1 in luogo neutro?
66. Vero che dopo comunicazioni con l'avv. Magnabosco decideste di fissare l'incontro presso l'ordine degli avvocati di Vicenza in data 1° agosto 2019?
67. Vero che l'incontro si svolse nella sala aperta a tutti dell'ordine degli avvocati di Vicenza nella mattinata del 1° agosto 2019?
68. Vero che in occasione dell'incontro del 1° agosto 2019 il OR ed il OR ebbero una lite CP_1 Pt_1 per la questione della restituzione del denaro da parte di allo zio Parte_1 Parte_2
69. Vero che, a causa di detto diverbio, in occasione di detto incontro in data 1° agosto 2019, sia il OR CP_1 che il OR urlavano talmente tanto che la addetta alla reception del consiglio dell'Ordine degli Parte_1 avvocati nonché le persone sedute nei tavoli adiacenti rispetto a quello occupato da parte di , Parte_2
, Avv. Antonella Ceccarello e Avv. Gianfranco Magnabosco chiesero di calmarsi ed abbassare la Parte_1 voce pena in difetto l'obbligo di lasciare la sala? 70. Vero che nel corso di detta lite dopo essersi alzato in piedi urlando e gesticolando contro il OR il CP_1 OR si dichiarava disponibile alla restituzione allo zio di euro novantamila, a mille euro al Parte_1 mese, dicendosi disponibile a dargli subito tutti gli assegni se voleva ed a trasferirgli la casa e qualificava lo zio come strozzino? Teste sui capitoli da 60 a 70, Avv. Antonella Ceccarello, del Foro di Padova.
Con vittoria di spese e compensi di lite per il giudizio d'appello”
8 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio la sorella Parte_2 CP_1
e il di lei figlio al fine di sentirli condannare in solido alla restituzione
[...] Parte_1
della somma (residua) di € 194.000,00 che l'attore assumeva essere stata loro affidata quale deposito irregolare a titolo gratuito, nonché di condannare il solo al Controparte_4
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per un'obbligazione di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l'acquisto e la successiva gestione di un immobile sito in
Vicenza, da quantificarsi in corso di giudizio a mezzo di espletanda C.T.U., pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile all'asta ed il valore commerciale e locativo dell'immobile stesso. In sintesi, l'attore esponeva che vista la pendenza di un difficile procedimento per questioni patrimoniali con la ex convivente, nell'ambito del quale era stato anche disposto un sequestro conservativo nei suoi confronti sino alla concorrenza di € 260.000,00, il aveva CP_1
deciso di affidare il denaro che tratteneva presso di sé e quello depositato presso istituti di credito non coinvolti nel sequestro alla sorella cui venivano quindi consegnati, tra il Controparte_1
mese di ottobre e dicembre 2015, € 127.500,00. Ella, tuttavia, temendo di subire un furto,
prospettava al fratello di farsi sostituire nella custodia dal proprio figlio, . Parte_1
L'attore riferiva che, in accoglimento della richiesta, nel mese di dicembre del 2015 erano stati consegnati in un'unica soluzione al la totalità dei soldi prima affidati a Pt_1 CP_1
e ciò alla presenza delle parti e di , amico del Precisava che
[...] Testimone_1 CP_1
alcun documento scritto attestava il passaggio, visto il legame di fiducia e familiare tra le parti.
L'attore poi deduceva di aver consegnato al NI, in più appuntamenti tra il dicembre 2015 e
9 gennaio 2016, l'ulteriore somma di € 197.500,00. Specificava che gli incontri erano avvenuti nel parcheggio sottostante l'attività professionale del NI, sempre alla presenza dell'amico
. Pertanto, a detta del era stato consegnato in custodia al un Testimone_1 CP_1 Pt_1
importo pari a € 325.000,00. Deduceva, inoltre, di aver chiesto al NI, visto il timore di subire ulteriori azioni recuperatorie, di acquistare per conto suo un immobile, sicché nel mese di aprile
2016 il , su mandato dello zio e utilizzando la provvista di denaro affidatagli, Pt_1
partecipava ad un'asta all'incanto e acquistava un appartamento, sito in Vicenza viale Trento n.
318, al prezzo di € 49.000,00, intestatogli però solo fittiziamente, essendo lo stesso in realtà di proprietà dell'attore e da questo gestito in totale autonomia. L'appartamento veniva successivamente locato a terzi. Nel dicembre del 2016 il NI chiedeva allo zio di poter usufruire del rimanente denaro a sua disposizione (un importo pari ad € 276.000,00, dedotto il prezzo dell'appartamento) per sue temporanee necessità. Tuttavia, nel gennaio 2017, in risposta alla richiesta del di restituirgli la totalità del residuo, il aveva ammesso di non CP_1 Pt_1
avere liquidità sufficiente a coprire tutto l'importo reclamato, sicché il 21 gennaio 2017, alla presenza di , veniva riconsegnata al la minor somma di € 131.000,00. Testimone_1 CP_1
L'attore lamentava che, nonostante i successivi solleciti volti tanto a riottenere le somme residue quanto a procedere all'operazione di trasferimento a suo favore della titolarità dell'immobile, il
NI non ottemperava alle richieste, negando inoltre di avere alcun obbligo nei confronti dello zio. Il decideva pertanto di presentare, in data 24 luglio 2017, denuncia nei confronti del CP_1
NI e della sorella (procedimento penale r.g. 6254/2017), previa assunzione da parte del proprio difensore, ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cpp, delle dichiarazioni di
[...]
, e (agente immobiliare che aveva coadiuvato l'attore Tes_1 Testimone_5 Testimone_4
10 nella gestione dell'appartamento). Il procedimento veniva poi archiviato con decreto del 26
febbraio 2018. Nel 2019 venivano avviate trattative via mail tra i legali delle parti, con esito negativo. Esponeva il infine, che il NI, contravvenendo in sua tesi agli impegni presi, CP_1
in data 24 gennaio 2020 aveva alienato a terzi l'immobile acquistato all'incanto.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la quale, nel richiedere il rigetto Controparte_1
delle pretese attoree, ne contestava integralmente la fondatezza, eccependo in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo lo stesso attore ammesso che ella non deteneva più alcuna somma, a titolo di deposito, a far data dal mese di dicembre 2015 e ciò con il consenso del CP_1
3. Con comparsa di risposta si costituiva altresì che, dopo aver Controparte_4
disconosciuto i documenti 5), 14) e 15) prodotti dall'attore, contestava integralmente in quanto infondate in fatto e in diritto le domande proposte nei suoi confronti. Quanto alla prima pretesa,
negava sia di esser stato depositario di somme consegnategli dall'attore, sia di aver ricevuto il denaro dello zio da parte della madre, evidenziando comunque l'inverosimiglianza dell'assenza di prova scritta attestante il passaggio di denaro. Quanto alla questione dell'immobile, deduceva che la partecipazione all'asta muoveva da una decisione assolutamente genuina e che aveva gestito l'affare in prima persona ed in maniera del tutto autonoma. Chiedeva, infine, che l'attore venisse condannato ai dell'art. 96 cpc.
4. La causa veniva in parte istruita documentalmente, ancorché il doc. 15 di parte attrice venisse dichiarato espunto dal fascicolo e, inoltre, veniva espletata la CTU sulle conversazioni di cui alla chat esistente tra le parti. Il perito incaricato effettuava estrazione forense dell'intera chat whatsapp intercorsa tra l'attore e il convenuto , come presente nel dispositivo di Parte_1
11 proprietà dell'attore. Veniva poi disposta integrazione della CTU al fine di verificare “se vi sono stati eventuali interventi di modifica dei dati informatici concernenti il contenuto della chat whatsapp tra e , in data precedente alla data di Parte_2 Parte_1
acquisizione e se tale metodologia di indagini consenta di preservare sia l'integrità del dispositivo SM-G965F GalaxyS9+, IMEI 352402/09/87406 7/5 sia soprattutto CP_5
l'integrità dei dati”.
5. Con la sentenza n. 1908/2022 il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande proposte nei confronti di , rigettando invece la richiesta di condanna nei confronti di Parte_1
Premessa la piena utilizzabilità dell'elaborato peritale, il Giudice accertava la Controparte_1
fondatezza delle pretese in forza dei messaggi mandati via Whatsapp, ove il convenuto ammetteva sia la detenzione dei denari dell'attore sia l'intestazione fittizia dell'immobile.
L'esatta quantificazione della somma custodita dal poteva invece ritenersi provata sia Pt_1
grazie alla documentazione bancaria depositata dall'attore, attestante le somme preesistenti e ritirate dalla banche a seguito del sequestro subito, sia in virtù delle comunicazioni avvenute tra i difensori del e del prodotte con il doc. 25 di parte attrice. In dette missive, CP_1 Pt_1
infatti, da un lato veniva specificato che il convenuto era disposto a restituire € 90.000,00,
dall'altro il difensore del opponeva l'esistenza di controcrediti per 130.550,00, Pt_1
emergendo quindi dal confronto tra le cifre una somma complessiva anche superiore a quanto richiesto dall'attore. L'intestazione fittizia dell'immobile era inoltre confortata, secondo il primo
Giudice, dalle dichiarazioni rilasciate dall'agente immobiliare in sede di Testimone_4
indagini difensive. Il Tribunale rigettava, infine, le reciproche domande ex art. 89 cpc, in quanto le espressioni censurate erano da ritenersi compatibili con una conflittualità accesissima ed
12 esacerbata dai rapporti familiari tra le parti. Veniva, quindi, condannato il convenuto Pt_1
a restituire la somma di € 194.000,00 e a pagare a titolo di risarcimento del danno la
[...]
somma di € 3.000,00, siccome risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile all'asta e il prezzo cui il bene era stato alienato a terzi dal convenuto, oltre alle spese di lite.
Compensava, infine, le spese di giudizio tra l'attore e avendo questa a propria Controparte_1
volta disconosciuto dei documenti e aggravato il procedimento rendendo necessaria la CTU.
Il giudizio di appello
6. , con atto di citazione in appello tempestivamente notificato in data Parte_1
lunedì 19 dicembre 2022 a e a impugnava la predetta Controparte_1 Parte_2
sentenza, notificatagli in data 18 novembre 2022, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo lamentava l'erroneità della pronuncia per avere il Tribunale ritenuto provati, sulla base dell'esito della CTU e di alcuni documenti prodotti in giudizio, l'esistenza e l'ammontare del credito restitutorio. Preliminarmente, reiterava l'eccezione di nullità/inutilizzabilità della CTU, disattesa dalla gravata sentenza, giacché in sua tesi la definitiva formulazione del quesito e il successivo supplemento di perizia erano avvenuti senza garanzia del contraddittorio e ciò in quanto il quesito sottoposto dal Giudice al CTU ricalcava il quesito dedotto dal nelle 'note di trattazione scritta' del 18.10.2021, pur essendo detta udienza CP_1
meramente deputata alla nomina dei consulenti di parte. Ribadiva poi l'inutilizzabilità della consulenza ai fini del decidere, sul presupposto che l'operazione di estrazione della copia forense della messaggistica non era avvenuta sul dispositivo da cui erano stati mandati e ricevuti i messaggi, sicché non essendovi certezza in ordine al fatto che non fosse intervenuta alcuna modifica delle chat in data anteriore alla loro acquisizione, alcun elemento di prova poteva trarsi
13 dalla messaggistica oggetto di perizia. In ogni caso, contestava che dal contenuto dei messaggi potesse desumersi la prova della sussistenza del credito e del suo esatto ammontare ed eccepiva la totale assenza di prova in relazione all'effettiva consegna della somma di € 325.000,00, non essendo in sua tesi l'esatta quantificazione ricavabile dai documenti valorizzati dal Giudice di prime cure.
6.2 Con il secondo motivo denunciava l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per avere il
Tribunale ritenuto provato, sempre sulla base dell'esito della CTU e dei documenti depositati in atti, l'inadempimento del al contratto di mandato senza rappresentanza. In particolare, Pt_1
contestava la valenza probatoria di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione;
segnatamente: (a) il contenuto dei messaggi via whatsapp, (b) le 'dichiarazioni confessorie' in ordine ai controcrediti vantati nei confronti del contenute nello scambio di CP_1
corrispondenza tra legali (doc. 25 del;
(c) le dichiarazioni rese in sede di indagini CP_1
difensive da . Lamentava infine l'omessa valorizzazione dei documenti a propria Testimone_4
volti prodotti, a suo dire attestanti l'autonoma gestione e la piena titolarità dell'immobile.
6.3 Con il terzo motivo chiedeva la riforma della pronuncia in punto di condanna ex art. 89
cpc, evidenziando sul punto che la rilevanza delle espressioni offensive impiegate negli scritti presentati avanti l'autorità giudiziaria civile non è esclusa dalla pretesa reciprocità delle stesse.
Chiedeva quindi la cancellazione delle espressioni riportate da pag. 29 a pag. 31 dell'appello.
7. Si costituiva in giudizio il quale instava per la conferma integrale Parte_2
della gravata sentenza, riproponendo tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado e reiterando in via subordinata le istanze istruttorie tempestivamente formulate e non accolte.
8. Si costituiva in giudizio, altresì, l'appellata la quale pure insisteva per Controparte_1
14 la conferma della gravata sentenza, eccependo inoltre il passaggio in giudicato della pronuncia laddove veniva rigettata la domanda proposta dal nei suoi confronti. CP_1
9. Depositate da e da le note scritte in sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'udienza del 10 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. Preliminarmente, deve ritenersi non fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato in quanto sono chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta CP_1
la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di confutare gli assunti fondanti la decisione resa.
12. Sempre in via preliminare, va accertato il passaggio in giudicato della pronuncia laddove ha rigettato la domanda di condanna proposta in primo grado da nei Parte_2
confronti di e ha disposto la compensazione delle spese di lite, non avendo Controparte_1
nessuna delle parti chiesto la riforma delle predette statuizioni.
13. Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
14. Quanto al primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante censura la sentenza in punto di accertamento dell'obbligo restitutorio per € 194.000,00, vanno in primo luogo disattese le censure relative alla nullità/inutilizzabilità della CTU e ciò per le seguenti ragioni.
14.1 Anzitutto, alcuna violazione del contraddittorio può rinvenirsi nella circostanza per cui il
Giudice di prime cure ha precisato la formulazione del quesito all'udienza di conferimento
15 dell'incarico al perito, atteso che il quesito finalmente posto (“Provveda Il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, ad effettuare la copia forense, con le modalità tecniche ritenute necessarie ed opportune dal CTU, del dispositivo SM-G965F GalaxyS9+, di CP_5
proprietà dell'attore successivamente estragga dalla copia forense , così Parte_2
ottenuta l'intera chat WhatsApp intercorsa tra l'attore (numero Parte_2
347.5537841) ed il convenuto (numero 366.4233915) come presente nel Parte_1
dispositivo di proprietà dell'attore e provveda alla creazione di un report dei messaggi ed effettui l'eventuale trascrizione di eventuali messaggi audio presenti nella predetta chat
WhatsApp tra le parti. Dispone che il CTU, al termine delle operazioni di copia forense del dispositivo e concernenti l'estrapolazione che deve essere limitata alla sola chat WhatsApp tra le parti e , riversi e depositi la copia forense del Parte_2 Parte_1
dispositivo in apposito supporto di memoria opportunamente crittografato e non ne rilasci copia ad alcuno salvo espressa autorizzazione del giudice. All'esito delle operazioni peritali di copia forense provveda alla consegna del dispositivo SM-G965F GalaxyS9+ di proprietà dell'attore, a mani del CTP attoreo") costituiva una mera specificazione delle disposizioni di cui al verbale d'udienza cartolare del 14.9.2021, ove appunto si ordinava l'espletamento della consulenza “per la trascrizione dei messaggi intercorsi tra le parti” e veniva autorizzato il deposito in cassaforte del telefono dell'attore. Non v'è chi non veda infatti l'assoluta coincidenza dal punto di vista sostanziale delle domande sottoposte al consulente, avendo il Giudice solo specificato in un secondo momento alcune indicazioni operative e di dettaglio, sicché è evidente che alcuna violazione del contraddittorio può essere ravvisata. Tanto è peraltro corroborato dall'opposizione alla CTU da parte del con il deposito delle memorie istruttorie (“Ci si oppone, infine, Pt_1
16 all'ammissione delle CTU ex adverso richieste: la prima, avente ad oggetto il supporto materiale - telefono cellulare del signor per i motivi sopra dedotti, ovvero perché parte CP_1
attrice è inesorabilmente incorsa nelle decadenze di legge”, cfr. pag. 11 ex memoria 183, co. 6,
n. 3). Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione all'integrazione della CTU, a mezzo della quale non si è inteso estendere l'ambito di indagine del perito, né nuove operazioni peritali sono state poste in essere, essendosi solamente resa necessaria, proprio in ragione delle censure mosse alla CTU dall'odierno appellante, una delucidazione metodologica, volta ad indagare la tracciabilità di una possibile contraffazione dei messaggi.
14.2 Nemmeno possono accogliersi le censure relative all'inutilizzabilità della CTU per la pretesa contraffazione, essendo detta doglianza totalmente generica. Deve anzitutto premettersi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai messaggi scambiati tra le parti via whatsapp va attribuita efficacia di piena prova, in quanto “lo "short message service" ("SMS")
contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (cfr. massima a Cass. civ. n. 5141 del 2019, nonché Cass. civ. n. 19155 del
2019). Tuttavia, tale disconoscimento, affinché possa ritenersi idoneo a far perdere alle riproduzioni informatiche la qualità di prova, deve necessariamente “essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della
17 scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass. civ. n. 19155 del 2019).
Fatte queste precisazioni, rileva il Collegio che il non ha puntualmente individuato, Pt_1
come invece suo onere, quali messaggi, tra le centinaia scambiati dalle parti e riportate nell'elaborato peritale, sarebbero stati manomessi dalla controparte, avendo questi semplicemente lamentato che il contenuto delle trascrizioni non corrisponderebbe al vero.
Inoltre, una censura in siffatti termini, oltre a difettare di specificità, si profila in ogni caso indimostrata, data l'assenza di qualsiasi argomento o indizio a supporto della asserita alterazione,
non avendo l'appellante nulla argomentato al riguardo. In ultima analisi, la denuncia per essere accolta avrebbe dovuto estrinsecarsi in una puntuale spiegazione di tutte le circostanze poste a fondamento della prospettazione, sicché, condivisibilmente, il Giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione del “non potendosi privare un documento di efficacia probatoria per la Pt_1
semplice astratta possibilità di sua contraffazione”.
14.3 Posta, quindi, la piena utilizzabilità della CTU nel presente giudizio, la gravata sentenza va integralmente confermata anche nel merito dell'accertamento dell'obbligo restitutorio, pur con alcune precisazioni. La sussistenza di un contratto di deposito irregolare tra il e il Pt_1
è provata non solo dal tenore dei messaggi inviati dal NI allo zio via whatsapp CP_1
(vedasi il messaggio inviato in data 21.01.2017 alle ore 13:49 “[…] ma tu dimentichi che io ti ho fatto da custode ai tuoi soldi”) ma trova pieno riscontro nelle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 391 bis comma 2 cpp in sede di indagini difensive, da , i cui verbali sono Testimone_1
stati prodotti quale doc. 9 dall'odierno appellato con la citazione in primo grado. Tali
dichiarazioni, invero, non solo permettono di confermare che il deteneva in custodia il Pt_1
18 denaro dello zio (vedasi, sul punto, quanto riferito in data 19 giugno 2017: “Io lo accompagnai
[il in più riprese a prelevare tutto il proprio denaro dalle varie banche delle quali era CP_1
cliente […], avendo egli raggiunto l'accordo con il NI che questi avrebbe Pt_1
provveduto a custodirli per lo zio, fino a quando non fossero finite le vicende processuali con la convivente”) ma consentono di dimostrare anche e soprattutto l'avvenuta consegna all'appellante della complessiva somma di € 325.000,00, avendo assistito al passaggio Testimone_1
brevi manu del denaro. Questi, infatti, ha attestato quanto segue: “Confermo di avere in più
riprese accompagnato il signor a prelevare il denaro presso le banche, mentre altro CP_1
denaro era da lui custodito a casa propria […]. Preciso altresì che ho accompagnato il signor a consegnare il denaro al signor ed alla di lui madre sin dal mese di ottobre CP_1 Pt_1
2015. […] Peraltro a mia volta su indicazione del signor ho via via annotato le somme CP_1
consegnate ai parenti che pertanto ho ricostruito essere pari a complessivi € 325.000,00 […]”.
In forza dei predetti elementi, deve quindi ritenersi raggiunta piena prova sia in ordine all'an della pretesa, sia in ordine alla sua esatta quantificazione. Infatti, rispetto all'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal , sopra richiamate, va precisato che, aldilà della Tes_1
considerazione per cui la bontà delle predette deve presumersi in quanto il verbale redatto dal difensore “ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero” (cfr. Cass. pen. S.U. n. 32009 del 2006), tanto che la falsità delle dichiarazioni integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 371 ter cpp punibile con la reclusione fino a quattro anni, esse possono qualificarsi, in ossequio all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, quali prove atipiche (cfr Cass. civ. n. 2947 del 2023: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente
19 porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.”; v. nello stesso senso Cass. civ. n. 1593 del 2017: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice,
potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale,
così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”). In tema, poi, di prove c.d. atipiche, giova rammentare che per esse si richiede semplicemente che la valutazione del loro contenuto avvenga secondo i canoni della prova per presunzioni di cui all'art. 2729 cc, e ciò in quanto “[…] il giudizio di validità del ragionamento probatorio fondato su prove atipiche non soggiace a regole diverse da quelle che devono applicarsi ove quel ragionamento sia fondato su prove tipiche. L'atipicità a ben vedere riguarda la fonte dell'elemento di prova;
ma una volta che si superino i diversi eventuali profili che attengono alla possibilità di dare ingresso alla fonte di prova nel processo civile […], la valutazione del suo contenuto obbedisce alle medesime regole. L'ordinamento consente, infatti,
che l'accertamento dei fatti possa fondarsi su presunzioni semplici (sempre che si rivelino gravi,
precise e concordanti: art. 2729 c.c.); in tal modo, dunque, la legge si preoccupa soltanto di prevedere le modalità del ragionamento inferenziale idoneo a fondare l'accertamento dei fatti,
20 mentre non tipizza le fonti (vale a dire, gli indizi) dell'inferenza presuntiva” (cfr. Cass. civ. n.
18810 del 2021). Ora, non solo le affermazioni del risultano sufficientemente Tes_1
precise, circostanziate e determinanti nel dimostrare la consegna dell'esatta somma di denaro,
ma esse risultano pure convergenti con gli altri argomenti di prova emersi dalla documentazione versata in atti. Posto che in ogni caso è pacifico che il Giudice può far discendere il proprio convincimento anche solo da un'unica presunzione semplice, essendo il concorso di più elementi presuntivi un dato solo eventuale, osserva il Collegio che depongono nel confermare la quantificazione del deposito in € 325.000,00 anche i documenti bancari dimessi dall'appellato e le missive di cui al doc. 25 (ove, si rammenta, a fronte di una richiesta di chiarimenti in relazione all'offerta pervenuta dal di restituire allo zio € 90.000,00 il difensore di questi eccepiva Pt_1
controcrediti per € 130.000,00). Nemmeno possono condurre a diverso convincimento le generiche critiche sul punto sollevate dal , non avendo questi mosso alcuna censura Pt_1
specifica nel merito delle dichiarazioni rese dal in sede di procedimento penale, ma Tes_1
avendone contestato il contenuto in chiave meramente oppositiva, evidenziandone, al più,
l'irrilevanza in ragione dell'archiviazione. Tuttavia, il aveva già dato atto con la CP_1
citazione delle ragioni meramente processuali (tardività della querela) che avevano portato alla chiusura del procedimento penale, sicché nemmeno tale rilievo pare idoneo a mettere in dubbio l'utilizzabilità delle dichiarazioni. Deve, infine, effettuarsi un'ultima precisazione. Va osservato che l'appellante aveva tempestivamente richiesto in primo grado l'ammissione delle prove testimoniali (richiesta poi reiterata in via subordinata con la comparsa di costituzione e risposta nel presente grado), formulando specifici capitoli di prova in punto di accertamento dell'avvenuta consegna dei contanti per € 325.000,00 e chiamando a testimoniare Tes_1
21 . Ebbene, è evidente che in ragione di tutte le suesposte considerazioni relative Tes_1
all'efficacia probatoria da attribuirsi alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive,
l'eventuale assunzione della prova testimoniale sarebbe risultata ridondante, in quanto il avrebbe dovuto riferire sulle medesime circostanze riportate nei verbali del Tes_1
difensore, e avrebbe quindi costituito un inutile aggravio del procedimento. Sicchè correttamente il Giudice ha ritenuto superflua l'escussione del teste sul punto, in quanto tutte le prove già
acquisite agli atti convergono univocamente nel dimostrare il deposito delle somme versate al
NI da parte del ed il quantum delle stesse. Anche per tali ragioni le censure CP_1
sull'inattendibilità del soggetto che ha reso le dichiarazioni sono da ritenersi prive di rilevanza,
perché non sono state da sole la fonte del convincimento del Tribunale prima e di questa Corte
poi, ma nel complesso del compendio probatorio che converge nel dimostrare lo svolgimento dei fatti come puntualmente allegato dalla parte attrice.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, deve rigettarsi integralmente il primo motivo di gravame.
15. Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Infatti, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto provata l'intestazione fittizia in capo all'odierno appellante dell'appartamento acquistato all'incanto con il denaro ricevuto in custodia del sulla CP_1
scorta delle seguenti prove: a) il contenuto dei messaggi mandati dal allo zio;
b) il Pt_1
contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da , l'agente Testimone_4
immobiliare che, in tesi del lo aveva assistito nell'acquisto e nella gestione CP_1
dell'immobile; c) il controcredito, relativo a spese di gestione e onere dell'appartamento,
“eccepito” dal difensore del nelle missive di cui al doc. 25. Dal canto suo, l'appellante Pt_1
22 con il secondo motivo denunciava l'erroneità della sentenza lamentando: a) l'inutilizzabilità, per le citate ragioni, della relazione peritale, b) l'inefficacia delle dichiarazioni rese dal , in Tes_4
quanto non assunte nel contraddittorio;
c) l'errata attribuzione di natura di confessione stragiudiziale alle affermazioni di cui al doc. 25. Tali censure sono tuttavia infondate. Debbono
anzitutto richiamarsi le considerazioni sopra svolte in relazione all'efficacia probatoria dei messaggi mandati via whatsapp ai sensi dell'art. 2712 cc. Conseguentemente, è agevole osservare che il ha reso delle dichiarazioni che non lasciano dubbi in merito all'effettiva Pt_1
titolarità della casa (v. messaggi del 21.01.2017 alle ore 13:35 “Entro fine mese voglio che la casa non sia più intestata a me vedi cosa fare”; alle ore 13:36 “Trova il notaio per fare il passaggio di proprietà”; alle ore 14:12 “ti ho tenuto i soldi e ti ho fatto comprare una casa quando non potevi far nulla e ti ho fatto dormire tranquillo, mettendo a rischio la mia”.) Quanto
al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal , che costituiscono come già ampiamente Tes_4
osservato prova atipica, si rileva che il soggetto ha confermato sia la sussistenza di un accordo tra le parti in relazione all'acquisto dell'immobile per interposta persona su mandato del CP_1
sia l'effettiva concretizzazione del negozio. Infatti, in riferimento all'intesa precedente all'acquisto, ha affermato che: “In particolare, il signor mi disse che non poteva CP_1
comparire nelle procedure di acquisto di immobili all'asta […]. L'unica operazione che andò a buon fine fu quella relativa ad un appartamento sito in Vicenza, viale Trento n. 318. […] In
occasione di quest'ultima procedura mi fu presentata la persona che si sarebbe eventualmente prestato all'acquisto interposto. Si trattava del NI del signor e che mi fu detto CP_1
chiamarsi (in seguito acquisii anche il suo documento di identità). Questi Parte_1
intervenne alla visita dell'immobile con manifesto disinteresse, dando evidenza della riferibilità
23 dell'acquisto al signor Preciso che con riferimento all'asta di entrambi gli immobili CP_1
sopra citati il ebbe in più riprese a riferire che gli eventuali acquisti sarebbero avvenuti CP_1
con denaro proprio che era stato affidato in gestione fiduciaria al NI, in quanto il signor temeva di subire un ulteriore sequestro dei suoi beni da parte della sua ex convivente. Se CP_1
non erro tale indicazione avvenne sia presso la mia agenzia sia in occasione della visita all'immobile di Via Cricoli, alla presenza del signor il quale nulla ebbe ad obbiettare Pt_1
né contestare in relazione alla interposizione, e senza rivendicare in alcun modo né la proprietà
dell'immobile né la titolarità del denaro utilizzato per la partecipazione alle aste. […]”. Con
riguardo invece all'attuazione dell'accordo, egli ha riferito sul comportamento tenuto dal successivamente all'acquisizione dell'appartamento: “Dopo l'acquisto dell'immobile Pt_1
all'asta di Viale Trento, ricordo che il signor chiese la mia collaborazione per risolvere CP_1
i contrasti esistenti con gli inquilini che dimoravano nell'immobile […] In relazione a tale argomento gli incontri con il signor furono decine. Ad essi non partecipò mai il NI. CP_1
Questi intervenne solamente quando venne sottoscritta una proposta di locazione a regime agevolato […] accordo che era stato il frutto della trattativa che avevo condotto unitamente al senza mai consultare il e senza che costui avesse modo di esserne coinvolto. CP_1 Pt_1
Anzi questi mi disse espressamente che non voleva avere “rogne” perché risultava lui il proprietario dell'immobile […]. Ritengo emblematica la circostanza che in occasione della sottoscrizione della proposta di locazione gli inquilini ebbero a rilasciare una cauzione di €
1.000,00 che il signor non ebbe ad incassare ma che furono intascati dal signor Pt_1 CP_1
senza contestazione alcuna da parte del NI”. Le citate indicazioni si rivelano assolutamente incontrovertibili, precise e riferibili a specifici episodi, nonché convergenti tanto con le
24 dichiarazioni di cui ai messaggi whatsapp, già esaminate, direttamente riconducibili al , Pt_1
quanto con le altre acquisizioni documentali e con le dichiarazioni rese sul punto da
[...]
(“In più occasioni ho avuto modo di ascoltare 'in viva voce', tra la fine del 2016 e Tes_5
l'inizio del 2017, scambi piuttosto vivaci tra i due, scambi in cui il signor in un primo Pt_1
momento chiedeva […] come avrebbe dovuto provvedere alla restituzione del denaro, invitando altresì lo zio a trovare un notaio cui rivolgersi per provvedere alla modifica della proprietà
dell'immobile fiduciariamente intestatogli”). Infine, ancorché non sia revocabile in dubbio che non può attribuirsi natura di confessione stragiudiziale al contenuto della mail inviata dal difensore del , il contenuto di tali scambi di mail, avvenuti in fase di trattative Pt_1
stragiudiziali, costituisce comunque un ulteriore indizio che si inserisce quindi in un già
costituito e solido impianto probatorio e che depone nel medesimo senso delle ulteriori prove già
analizzate. Va, da ultimo, rilevato che i documenti depositati dall'appellante relativi agli incarichi conferiti alle agenzie immobiliari per la vendita, con cui questi mirava a dimostrare la piena titolarità e l'autonomia gestionale dell'immobile, non si pongono in contrasto con la tesi del secondo cui una volta iniziate le divergenze, il NI ha in seguito negato di aver CP_1
acquistato il bene per conto dello zio, rivendicandone la piena titolarità e agendo quale titolare dello stesso. In conclusione, deve rigettarsi anche il secondo motivo di appello e confermarsi integralmente sul punto la sentenza impugnata.
16. Il terzo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Giova infatti rammentare che “In
tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto
25 di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità,
senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole […] che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (cfr. Cass. civ. 21031 del 2016). Ebbene, ritiene il Collegio che le espressioni segnalate come offensive dall'appellante non esulino invero i limiti del diritto di difesa, non essendo le stesse intrinsecamente lesive di posizioni costituzionalmente tutelate né del difensore né del proprio assistito.
Conclusioni e spese di lite
17. Per le ragioni che precedono va, dunque, rigettato l'appello proposto.
18. Le spese di lite dell'appellato devono essere poste a carico Parte_2
dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi. Con l'appellata citata solo per il litisconsorzio Controparte_1
processuale, non essendo stati impugnati i capi della sentenza che la riguardano e non avendo la stessa formulato appello incidentale, vanno compensate le spese di lite non ravvisandosi soccombenza tra le parti.
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro Parte_2
9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Compensa le spese di lite nei rapporti processuali con Controparte_1
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto dell'impugnazione.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 n. 2 c.p.c depositata nel giudizio di I grado e che di seguito si riportano: