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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2024, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3733/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2023 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Lorena PRANDI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), assistito e difeso dall'Avv. Nicola LAZZARI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di precisazione delle Parte_1 CP_1
conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a (Senegal) il 9 maggio Parte_1 CP_1 CP_2
2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cisano Bergamasco.
Dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale con Pt_1
addebito al marito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 500,00 euro mensili.
Rinnovata la notifica al coniuge resistente e regolarmente instaurato il contraddittorio, quest'ultimo si è costituito aderendo alla domanda sullo status e opponendosi alle ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 6 febbraio 2024, il resistente, comparso personalmente, ha confermato la propria volontà di separarsi, mentre la ricorrente, già sentita all'udienza del 25 ottobre 2023, si è avvalsa della facoltà di non comparire prevista dall'art. 473 bis.41 c.p.c.
Rigettata in via provvisoria ed urgente la domanda di assegno di mantenimento, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli di prova ammessi, e una volta dichiarata chiusa l'assunzione delle prove è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Nelle more, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni con note scritte depositate il 15 ottobre 2024.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, è necessario accertare in primo luogo la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera del resistente e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che entrambi vivono in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che le parti risiedono in Italia. Peraltro, pur applicando la normativa di diritto internazionale privato interna (legge n. 218/1995), la giurisdizione italiana sussisterebbe ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 32, essendo il resistente residente in
Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Le altre domande, non reiterate, sono da intendersi espressamente rinunciate con accettazione della controparte, considerato che l'accordo ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a (Senegal) il 9 maggio 2018, trascritto nel registro degli atti di CP_2
matrimonio del comune di Cisano Bergamasco;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cisano
Bergamasco (Atto n. 15 Parte II Serie C Anno 2018); compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2023 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Lorena PRANDI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), assistito e difeso dall'Avv. Nicola LAZZARI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di precisazione delle Parte_1 CP_1
conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a (Senegal) il 9 maggio Parte_1 CP_1 CP_2
2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cisano Bergamasco.
Dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale con Pt_1
addebito al marito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 500,00 euro mensili.
Rinnovata la notifica al coniuge resistente e regolarmente instaurato il contraddittorio, quest'ultimo si è costituito aderendo alla domanda sullo status e opponendosi alle ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 6 febbraio 2024, il resistente, comparso personalmente, ha confermato la propria volontà di separarsi, mentre la ricorrente, già sentita all'udienza del 25 ottobre 2023, si è avvalsa della facoltà di non comparire prevista dall'art. 473 bis.41 c.p.c.
Rigettata in via provvisoria ed urgente la domanda di assegno di mantenimento, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli di prova ammessi, e una volta dichiarata chiusa l'assunzione delle prove è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Nelle more, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni con note scritte depositate il 15 ottobre 2024.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, è necessario accertare in primo luogo la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera del resistente e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che entrambi vivono in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che le parti risiedono in Italia. Peraltro, pur applicando la normativa di diritto internazionale privato interna (legge n. 218/1995), la giurisdizione italiana sussisterebbe ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 32, essendo il resistente residente in
Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Le altre domande, non reiterate, sono da intendersi espressamente rinunciate con accettazione della controparte, considerato che l'accordo ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio a (Senegal) il 9 maggio 2018, trascritto nel registro degli atti di CP_2
matrimonio del comune di Cisano Bergamasco;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cisano
Bergamasco (Atto n. 15 Parte II Serie C Anno 2018); compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo