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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12421 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.8050 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
TRA
elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Codaglioni,86 84039 84039 GG IA , presso lo studio dell'avv. INNAMORATO ANTONIO che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Fabio Pontesilli (C.F. ), con studio in Via C.F._2
Francesco Orestano n. 21 in Roma, ove è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
si opponeva al precetto intimatogli da
[...] CP_1
per la somma di Euro 554.698,15 oltre interessi di mora
[...]
contrattualmente previsti e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 emesso ai sensi della L.108/96 in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del 16/03/2007 , Rep. n. 62929, Racc. n.
21835, a rogito notaio Dott. , , per i seguenti motivi: Persona_1
1 1) difetto di legittimazione attiva per inesistenza dei contratti di cessione del credito pro-soluto sottesi alla pubblicazione in g.u. parte ii n. 45 del 19/04/2022 da parte dell' verso la Controparte_2
Controparte_1
2) inidoneita' del contratto di mutuo in atti a costituire un titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione forzata per mancata traditio della somma.
Concludeva chiedendo: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare in via pregiudiziale e cautelare la sospensione del precetto notificato in data 26/01/2024. Nel merito: 1)
Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva da parte della in riferimento al contratto di mutuo rep. n. CP_1
62929 e Racc. n. 21835, per quanto esposto in narrativa. 2) Accertare
e dichiarare che il titolo riportato nel precetto non può costituire valido titolo esecutivo in quanto non documenta l'avvenuta “traditio” della somma di denaro necessaria a considerare perfezionato il contratto di mutuo. 3) Condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese e onorari”
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.
A seguito di udienza con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.
L'eccezione relativa all'inesistenza dei contratti di cessione e di difetto di legittimazione della società opposta cessionaria è contraddetta e smentita dalla produzione della dichiarazione di cessione munita di autentica notarile (doc. 6 fascicolo parte opposta).
Da tale documentazione si evince che il rapporto che vede debitore rientra nella cessione di crediti di cui è stato Parte_1
avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
2 Repubblica IAna, (cfr doc. n. 5 fascicolo parteopposta) così come disposto dalla normativa di riferimento. Tale dichiarazione della
Banca cedente di avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta, prodotta in atti, rende priva di pregio qualsiasi contestazione:in tale dichiarazione infatti, viene indicato in maniera specifica e circostanziata il rapporto bancario oggetto di cessione e la Corte di
Cassazione ha ritenuto che la produzione di tale dichiarazione in giudizio sia idonea a dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (cfr.Cass. Ordinanza n. 10200/2021). Infondato
è anche il secondo motivo di opposizione atteso che la parte opposta ha documentato che l'erogazione della somma mutuata è avvenuta contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo avvenuta per atto pubblico, come si evince dalla lettura dell'art.1 del contratto di mutuo
(doc. n.8 fascicolo di parte opposta) dove è contenuta anche la contestuale quietanza del mutuatario. Ne consegue che il contratto costituisce titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da , Parte_1
avverso il precetto notificatogli da , così CP_1
provvede:
- Rigetta l'opposizione ;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 14598,00 per spese legali CP_1
oltre iva e cpa ed euro 2189,70 per spese generali.
- Roma, 11.9.2025 Il Giudice
Dott. Romolo Ciufolini
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