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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14281 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile - il tribunale, in persona della dott.ssa DR IM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41477 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “appalto di opera pubblica”, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via Pasquale Fratta n. 65/67, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Uccella, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonella De Fazio, per procura generale alle liti depositata in atti, e con costei elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici CP_1 dell'Avvocatura dell'Ente convenuto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi. 1.1 La parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio ha chiesto al CP_1 tribunale di:
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del resistente e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della della somma di € 105.712,20, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002, sino all'effettivo soddisfo”. A motivo di tali domande, ha esposto che:
- a seguito di partecipazione alla procedura selettiva negoziata senza pubblicazione del bando di gara, indetta da con Determinazione Dirigenziale CP_1
CI/2971/2017, addiveniva alla stipula, con l'Ente locale, dell'Accordo Quadro, di durata triennale, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria su edifici pubblici di competenza o in uso al Municipio VII;
- in attuazione del predetto Accordo Quadro, stipulava quattro Contratti Applicativi, nel corso della cui esecuzione venivano iscritte, sui rispettivi registri di contabilità, le partite creditorie in dettaglio indicate nel ricorso;
- di avere il diritto di vedersi riconoscere una maggiorazione del 30%, su tutti i prezzi unitari applicati dall'Amministrazione in sede di contabilità, in applicazione di quanto previsto dalla “Tariffa dei prezzi 2012” approvata dalla Regione Lazio con deliberazione n. 412 del 6 agosto 2012, pubblicata sul B.U.R.L. n.41 del 28 agosto 2012 (ove prevista, in caso di lavori di manutenzione, l'applicazione dell'incremento del 30% sui prezzi unitari di tutte le lavorazioni), non avendo l'Ente locale Committente adottato alcun elenco
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prezzi per le commesse in parola, e rinviando tutti i contratti a tale Tariffa regionale, per il caso di assenza di uno specifico prezziario contrattuale. Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite. 1.2 Attivato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in CP_1 giudizio ed ha eccepito che: (a) dei quattro contratti applicativi nominati dalla controparte, tre fossero ormai conclusi e pervenuti all'emissione dei Certificati di Regolare Esecuzione, mentre l'ultimo fosse ancora in corso, con la formazione di tre Stati di Avanzamento e l'emissione di certificati di pagamento specificamente indicati nello scritto di costituzione;
(b) tutta la contabilità relativa ai diversi contratti applicativi stipulati inter partes era stata ricevuta e sottoscritta dall'Appaltatore senza apporre alcuna riserva;
(c) conseguentemente, l'Appaltatore era decaduto da qualsiasi pretesa e/o richiesta di maggiori compensi, quale formulata nell'atto introduttivo della lite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 164-165 del regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, nonché agli effetti dell'art. 31 del Capitolato Generale d'appalto. Nel merito, l'Avvocatura capitolina ha evidenziato che, a termini dell'Accordo Quadro, tutte le lavorazioni fossero state iscritte e valorizzate nei Registri di Contabilità, nel pieno contraddittorio tra le parti, considerando l'elenco prezzi posto a base di gara (art. 22), sì da non esservi spazio per l'applicazione della Tariffa dei Prezzi approvata dalla Regione Lazio nell'anno 2012, secondo quanto previsto dal medesimo art. 22 dell'Accordo Quadro. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto della domanda dell'avversario, con favore delle spese della lite. 1.3 Assegnato termine ex art. 164 comma 4 c.p.c., per l'integrazione della domanda, la difesa dell'attrice ha precisato di avere calcolato l'importo del credito vantato in giudizio applicando la maggiorazione prevista per i lavori di manutenzione, dalla Tariffa regionale dell'anno 2012, a tutti i lavori contabilizzati in fase esecutiva del primo, del secondo e del terzo Contratto Applicativo, indistintamente considerati, trattandosi – in ogni caso – di appalti di manutenzione. Ha controdedotto in ordine alle questioni sollevate dalla difesa convenuta e reiterato le domande già svolte in ricorso. Disposto il mutamento del rito, i termini del contendere sono rimasti invariati. La causa, ritenuta non bisognevole d'istruttoria tecnica, è pervenuta all'udienza del 25 giugno 2025, ed è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e di replica.
§-2. merito della lite. 2.1 La domanda svolta dalla parte attrice è infondata e va quindi respinta, risultando viceversa fondata, e quindi dirimente, l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di ai sensi degli artt. 190 e 191 d.P.R. n. 207/2010 (regolamento di CP_1 esecuzione del Codice dei Contratti), ossia evidenziando l'omessa iscrizione di qualsivoglia riserva sui Registri di Contabilità istituiti e controfirmati nel corso dell'esecuzione dei Contratti (attuativi) di appalto costituenti titolo del contendere (allegati 5-6-7 al ricorso introduttivo). 2.2 A tal proposito, giova premettere che sia l'Accordo Quadro concluso tra le parti (all. 2 al ricorso introduttivo), sia i Contratti Applicativi il cui inadempimento è stato invocato in giudizio dall'attrice (all. 5-6-7), risultano regolati sia dal d.lgs. n. 50/2016, sia
2 3
dal d.P.R. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti), ancora vigente alla data di stipulazione, in quanto menzionati e richiamati nel testo di tutti i documenti negoziali. 2.3 Ciò premesso, è fatto pacifico (art. 115 c.p.c.) e comunque documentato dai Registri di contabilità in atti (all. 4-5-6-7 alla comparsa di costituzione in giudizio di
[...]
), che l'Appaltatore non abbia formulato riserva alcuna in ordine alle lavorazioni CP_1 iscritte nei diversi Registri di Contabilità, fino alla compiuta esecuzione dei Contratti Applicativi di cui ora si denuncia l'inadempimento. Tuttavia, nei predetti registri risultano contabilizzate non solo la quantità e la qualità delle lavorazioni e forniture eseguite, bensì (come dovuto per legge) anche il prezzo unitario, sul quale oggi l'Appaltatore vorrebbe vedersi riconoscere la maggiorazione del 30%, prevista dalla Tariffa della Regione Lazio del 2012 per i lavori di manutenzione. Non solo: tutti i registri risultano sottoscritti dall'Appaltatore, odierna attrice, con la specifica: «si accetta senza riserve la presente contabilità, nelle quantità, misure e prezzi unitari per l'importo lordo di … per lavori a misura e in economia, oltre a … per oneri della sicurezza» (v. i registri di contabilità all. 4 alla comparsa di costituzione di CP_1 relativo al primo Contratto Applicativo;
all. 5 ivi, relativo al secondo Contratto Applicativo;
all. 7, relativo al terzo Contratto Applicativo). Ciò basta a reputare l'Appaltatore decaduto dalla pretesa creditoria avanzata in giudizio, in conformità alle disposizioni normative di riferimento (artt. 190 e 191 d.P.R. n. 207/2010, già art. 165 d.P.R. n. 554/1999), ed in coerenza con la uniforme giurisprudenza nomofilattica, dalle cui chiare indicazioni non v'è ragione di discostarsi. È infatti principio unanimemente condiviso quello secondo cui «in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000» (così Cass. Sez. 1, 20/09/2022, n. 27451). Ancora, si afferma (più esplicitamente) che:
- «in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve» (Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n. 16700);
- «l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi
3 4
finanziari predisposti per la sua realizzazione» (Cass. Sez. 1, 04/04/2019, n. 9518);
- «nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore d'inserire le proprie pretese, nei confronti dell'Amministrazione o dell'ente appaltante, nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350 del 1895, riguarda le istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende» (Cass. Sez. 1, 15/11/2018, n. 29471);
- «in tema di appalto pubblico, la riserva concerne ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso dell'esecuzione dell'opera. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 si ricava la regola secondo cui l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico» (Cass. Sez. 1, 28/02/2018, n. 4718). Non è quindi vero che, come sostenuto dalla difesa attrice, l'onere di iscrivere riserva sussista solo in presenza di fatti (illeciti) potenzialmente dannosi per l'appaltatore (es. sospensioni disposte o protratte illegittimamente), ovvero per effetto della mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite, o infine in presenza di altri eventi sopravvenuti idonei a generare un credito risarcitorio dell'Appaltatore, essendo per contro statuito che la riserva assolva al compito di esplicitare alla Committenza ogni e qualsivoglia pretesa dell'Appaltatore, che possa avere effetti sul compenso dovuto (v. anche il precedente di Cass. Sez. 1, 18/04/2023, n. 10325 che, in materia di equo compenso dell'Appaltatore, comunque riafferma l'onere di iscrivere apposita riserva, a pena di decadenza dalla pretesa in questione). È vero che, per talune pretese si esclude l'onere di iscrivere riserva;
ma l'onere di iscrizione non sussiste esclusivamente per le pretese che trovino fonte direttamente dalla legge e che non si riflettano sulla quantificazione del corrispettivo, quali ad esempio: la richiesta di pagamento del saldo dei lavori, così come già quantificato nella contabilità dell'appalto; la richiesta degli interessi di mora, in caso di intempestivo pagamento dei certificati di pagamento a stati di avanzamento, o del saldo dei lavori;
la richiesta di pagamento dell'indennizzo dovuto per legge all'Appaltatore, in caso di recesso (totale o parziale) dal contratto della Committenza;
le richieste correlate e conseguenti alla risoluzione del contratto ovvero a cause di sua radicale invalidità («in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto»: così da Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8517). Trattasi di ipotesi del tutto estranee alla fattispecie in decisione, ove – semplicemente – l'Appaltatore ha chiesto di vedersi remunerare le prestazioni eseguite con un corrispettivo maggiore (del 30%) del prezzo unitario contabilizzato
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dall'Amministrazione ed indicato nei Registri di Contabilità. È evidente che tale pretesa, che non solo si riflette ma investe direttamente il corrispettivo contabilizzato dall'Amministrazione, ritenuto dall'Appaltatore non corretto e non conforme al contratto (così come integrato dalla Tariffa dei prezzi adottata, nell'anno 2012, dalla Regione Lazio), avrebbe dovuto essere avanzata, in forma di riserva apposta al Registro di Contabilità, in ogni occasione in cui sottoposto alla firma dell'Appaltatore, investendo oltretutto tutte le lavorazioni e forniture contabilizzate, complessivamente intese (come chiarito dalla difesa attrice nella memoria ex art. 164 comma 4 c.p.c.). L'omessa apposizione di riserva e, al contrario, la esplicita accettazione «senza riserve» della contabilità dei lavori, «nelle quantità, misure e prezzi unitari» ivi registrati, ha chiaramente comportato la decadenza (se non propriamente l'abdicazione) dell'Appaltatore dalle pretese creditorie avanzate in giudizio.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte, dalla parte attrice in epigrafe, nell'atto introduttivo della lite;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta
[...]
, delle spese del grado, che liquida in € 10.000,00 per compensi tariffari, oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 15 ottobre 2025 Il giudice
DR IM
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile - il tribunale, in persona della dott.ssa DR IM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41477 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “appalto di opera pubblica”, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via Pasquale Fratta n. 65/67, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Uccella, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonella De Fazio, per procura generale alle liti depositata in atti, e con costei elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici CP_1 dell'Avvocatura dell'Ente convenuto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi. 1.1 La parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio ha chiesto al CP_1 tribunale di:
“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del resistente e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della della somma di € 105.712,20, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002, sino all'effettivo soddisfo”. A motivo di tali domande, ha esposto che:
- a seguito di partecipazione alla procedura selettiva negoziata senza pubblicazione del bando di gara, indetta da con Determinazione Dirigenziale CP_1
CI/2971/2017, addiveniva alla stipula, con l'Ente locale, dell'Accordo Quadro, di durata triennale, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria su edifici pubblici di competenza o in uso al Municipio VII;
- in attuazione del predetto Accordo Quadro, stipulava quattro Contratti Applicativi, nel corso della cui esecuzione venivano iscritte, sui rispettivi registri di contabilità, le partite creditorie in dettaglio indicate nel ricorso;
- di avere il diritto di vedersi riconoscere una maggiorazione del 30%, su tutti i prezzi unitari applicati dall'Amministrazione in sede di contabilità, in applicazione di quanto previsto dalla “Tariffa dei prezzi 2012” approvata dalla Regione Lazio con deliberazione n. 412 del 6 agosto 2012, pubblicata sul B.U.R.L. n.41 del 28 agosto 2012 (ove prevista, in caso di lavori di manutenzione, l'applicazione dell'incremento del 30% sui prezzi unitari di tutte le lavorazioni), non avendo l'Ente locale Committente adottato alcun elenco
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prezzi per le commesse in parola, e rinviando tutti i contratti a tale Tariffa regionale, per il caso di assenza di uno specifico prezziario contrattuale. Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite. 1.2 Attivato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in CP_1 giudizio ed ha eccepito che: (a) dei quattro contratti applicativi nominati dalla controparte, tre fossero ormai conclusi e pervenuti all'emissione dei Certificati di Regolare Esecuzione, mentre l'ultimo fosse ancora in corso, con la formazione di tre Stati di Avanzamento e l'emissione di certificati di pagamento specificamente indicati nello scritto di costituzione;
(b) tutta la contabilità relativa ai diversi contratti applicativi stipulati inter partes era stata ricevuta e sottoscritta dall'Appaltatore senza apporre alcuna riserva;
(c) conseguentemente, l'Appaltatore era decaduto da qualsiasi pretesa e/o richiesta di maggiori compensi, quale formulata nell'atto introduttivo della lite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 164-165 del regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, nonché agli effetti dell'art. 31 del Capitolato Generale d'appalto. Nel merito, l'Avvocatura capitolina ha evidenziato che, a termini dell'Accordo Quadro, tutte le lavorazioni fossero state iscritte e valorizzate nei Registri di Contabilità, nel pieno contraddittorio tra le parti, considerando l'elenco prezzi posto a base di gara (art. 22), sì da non esservi spazio per l'applicazione della Tariffa dei Prezzi approvata dalla Regione Lazio nell'anno 2012, secondo quanto previsto dal medesimo art. 22 dell'Accordo Quadro. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto della domanda dell'avversario, con favore delle spese della lite. 1.3 Assegnato termine ex art. 164 comma 4 c.p.c., per l'integrazione della domanda, la difesa dell'attrice ha precisato di avere calcolato l'importo del credito vantato in giudizio applicando la maggiorazione prevista per i lavori di manutenzione, dalla Tariffa regionale dell'anno 2012, a tutti i lavori contabilizzati in fase esecutiva del primo, del secondo e del terzo Contratto Applicativo, indistintamente considerati, trattandosi – in ogni caso – di appalti di manutenzione. Ha controdedotto in ordine alle questioni sollevate dalla difesa convenuta e reiterato le domande già svolte in ricorso. Disposto il mutamento del rito, i termini del contendere sono rimasti invariati. La causa, ritenuta non bisognevole d'istruttoria tecnica, è pervenuta all'udienza del 25 giugno 2025, ed è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e di replica.
§-2. merito della lite. 2.1 La domanda svolta dalla parte attrice è infondata e va quindi respinta, risultando viceversa fondata, e quindi dirimente, l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di ai sensi degli artt. 190 e 191 d.P.R. n. 207/2010 (regolamento di CP_1 esecuzione del Codice dei Contratti), ossia evidenziando l'omessa iscrizione di qualsivoglia riserva sui Registri di Contabilità istituiti e controfirmati nel corso dell'esecuzione dei Contratti (attuativi) di appalto costituenti titolo del contendere (allegati 5-6-7 al ricorso introduttivo). 2.2 A tal proposito, giova premettere che sia l'Accordo Quadro concluso tra le parti (all. 2 al ricorso introduttivo), sia i Contratti Applicativi il cui inadempimento è stato invocato in giudizio dall'attrice (all. 5-6-7), risultano regolati sia dal d.lgs. n. 50/2016, sia
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dal d.P.R. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti), ancora vigente alla data di stipulazione, in quanto menzionati e richiamati nel testo di tutti i documenti negoziali. 2.3 Ciò premesso, è fatto pacifico (art. 115 c.p.c.) e comunque documentato dai Registri di contabilità in atti (all. 4-5-6-7 alla comparsa di costituzione in giudizio di
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), che l'Appaltatore non abbia formulato riserva alcuna in ordine alle lavorazioni CP_1 iscritte nei diversi Registri di Contabilità, fino alla compiuta esecuzione dei Contratti Applicativi di cui ora si denuncia l'inadempimento. Tuttavia, nei predetti registri risultano contabilizzate non solo la quantità e la qualità delle lavorazioni e forniture eseguite, bensì (come dovuto per legge) anche il prezzo unitario, sul quale oggi l'Appaltatore vorrebbe vedersi riconoscere la maggiorazione del 30%, prevista dalla Tariffa della Regione Lazio del 2012 per i lavori di manutenzione. Non solo: tutti i registri risultano sottoscritti dall'Appaltatore, odierna attrice, con la specifica: «si accetta senza riserve la presente contabilità, nelle quantità, misure e prezzi unitari per l'importo lordo di … per lavori a misura e in economia, oltre a … per oneri della sicurezza» (v. i registri di contabilità all. 4 alla comparsa di costituzione di CP_1 relativo al primo Contratto Applicativo;
all. 5 ivi, relativo al secondo Contratto Applicativo;
all. 7, relativo al terzo Contratto Applicativo). Ciò basta a reputare l'Appaltatore decaduto dalla pretesa creditoria avanzata in giudizio, in conformità alle disposizioni normative di riferimento (artt. 190 e 191 d.P.R. n. 207/2010, già art. 165 d.P.R. n. 554/1999), ed in coerenza con la uniforme giurisprudenza nomofilattica, dalle cui chiare indicazioni non v'è ragione di discostarsi. È infatti principio unanimemente condiviso quello secondo cui «in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000» (così Cass. Sez. 1, 20/09/2022, n. 27451). Ancora, si afferma (più esplicitamente) che:
- «in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve» (Cass. Sez. 1, 05/08/2020, n. 16700);
- «l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi
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finanziari predisposti per la sua realizzazione» (Cass. Sez. 1, 04/04/2019, n. 9518);
- «nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore d'inserire le proprie pretese, nei confronti dell'Amministrazione o dell'ente appaltante, nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350 del 1895, riguarda le istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende» (Cass. Sez. 1, 15/11/2018, n. 29471);
- «in tema di appalto pubblico, la riserva concerne ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso dell'esecuzione dell'opera. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 si ricava la regola secondo cui l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico» (Cass. Sez. 1, 28/02/2018, n. 4718). Non è quindi vero che, come sostenuto dalla difesa attrice, l'onere di iscrivere riserva sussista solo in presenza di fatti (illeciti) potenzialmente dannosi per l'appaltatore (es. sospensioni disposte o protratte illegittimamente), ovvero per effetto della mancata contabilizzazione di lavorazioni eseguite, o infine in presenza di altri eventi sopravvenuti idonei a generare un credito risarcitorio dell'Appaltatore, essendo per contro statuito che la riserva assolva al compito di esplicitare alla Committenza ogni e qualsivoglia pretesa dell'Appaltatore, che possa avere effetti sul compenso dovuto (v. anche il precedente di Cass. Sez. 1, 18/04/2023, n. 10325 che, in materia di equo compenso dell'Appaltatore, comunque riafferma l'onere di iscrivere apposita riserva, a pena di decadenza dalla pretesa in questione). È vero che, per talune pretese si esclude l'onere di iscrivere riserva;
ma l'onere di iscrizione non sussiste esclusivamente per le pretese che trovino fonte direttamente dalla legge e che non si riflettano sulla quantificazione del corrispettivo, quali ad esempio: la richiesta di pagamento del saldo dei lavori, così come già quantificato nella contabilità dell'appalto; la richiesta degli interessi di mora, in caso di intempestivo pagamento dei certificati di pagamento a stati di avanzamento, o del saldo dei lavori;
la richiesta di pagamento dell'indennizzo dovuto per legge all'Appaltatore, in caso di recesso (totale o parziale) dal contratto della Committenza;
le richieste correlate e conseguenti alla risoluzione del contratto ovvero a cause di sua radicale invalidità («in tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto»: così da Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8517). Trattasi di ipotesi del tutto estranee alla fattispecie in decisione, ove – semplicemente – l'Appaltatore ha chiesto di vedersi remunerare le prestazioni eseguite con un corrispettivo maggiore (del 30%) del prezzo unitario contabilizzato
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dall'Amministrazione ed indicato nei Registri di Contabilità. È evidente che tale pretesa, che non solo si riflette ma investe direttamente il corrispettivo contabilizzato dall'Amministrazione, ritenuto dall'Appaltatore non corretto e non conforme al contratto (così come integrato dalla Tariffa dei prezzi adottata, nell'anno 2012, dalla Regione Lazio), avrebbe dovuto essere avanzata, in forma di riserva apposta al Registro di Contabilità, in ogni occasione in cui sottoposto alla firma dell'Appaltatore, investendo oltretutto tutte le lavorazioni e forniture contabilizzate, complessivamente intese (come chiarito dalla difesa attrice nella memoria ex art. 164 comma 4 c.p.c.). L'omessa apposizione di riserva e, al contrario, la esplicita accettazione «senza riserve» della contabilità dei lavori, «nelle quantità, misure e prezzi unitari» ivi registrati, ha chiaramente comportato la decadenza (se non propriamente l'abdicazione) dell'Appaltatore dalle pretese creditorie avanzate in giudizio.
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande svolte, dalla parte attrice in epigrafe, nell'atto introduttivo della lite;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta
[...]
, delle spese del grado, che liquida in € 10.000,00 per compensi tariffari, oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 15 ottobre 2025 Il giudice
DR IM
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