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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2024, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4452/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'11/03/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Scala Greca n. 199/c, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Canonico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Monti Nebrodi n. 37, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n.
181/f, presso lo studio dell'avv. Nadia Marotta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Gela, il giorno 14/09/2013 (Atto n. 191,
Parte II, Serie A, Anno 2013);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni/separazione dei beni;
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Vercelli, il 28/01/2015), ad oggi Persona_1
minorenne.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 16/11/2023, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparsi all'udienza dell'11/03/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gela, il giorno 14/09/2013 (Atto n. 191,
Parte II, Serie A, Anno 2013), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GELA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
2/07/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4452/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'11/03/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Scala Greca n. 199/c, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Canonico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Siracusa, Via Monti Nebrodi n. 37, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n.
181/f, presso lo studio dell'avv. Nadia Marotta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Gela, il giorno 14/09/2013 (Atto n. 191,
Parte II, Serie A, Anno 2013);
-di avere scelto il regime della comunione legale dei beni/separazione dei beni;
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Vercelli, il 28/01/2015), ad oggi Persona_1
minorenne.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 16/11/2023, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparsi all'udienza dell'11/03/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gela, il giorno 14/09/2013 (Atto n. 191,
Parte II, Serie A, Anno 2013), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GELA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
2/07/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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